CASS
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2025, n. 34932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34932 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) LD PE nato a [...] il [...] 2) CO AB nato ad [...] il [...] avverso la sentenza resa il 15/4/2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale DEl’udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere AR AN RS;
lette le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 12 luglio 2023, ha confermato la responsabilità di ER US per avere partecipato ad una associazione a DEinquere finalizzata alla commissione di più DEitti di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, agendo quale persona di fiducia DE coimputato SH, separatamente giudicato, nella veste di addetto alle vendite DEla GP Car S.r.l. e, successivamente, DEla SM Carrozzeria S.r.l., e per avere consumato una pluralità di reati fine, e lo ha assolto da due specifiche ipotesi di truffa contestate ai capi 34 e 37, rideterminando la Penale Sent. Sez. 2 Num. 34932 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/10/2025 2 pena inflitta in primo grado;
ha confermato la responsabilità di NO RI per il reato di ricettazione contestato al capo 49 e lo ha assolto dai reati di frode e simulazione di reato a lui ascritti al capo 50, rideterminando per l'effetto la pena. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato ER, deducendo: 2.1. violazione DEl'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla stessa in ordine all'affermazione di responsabilità. Nel caso in esame mancherebbe la prova DEla sussistenza degli elementi costitutivi DE reato associativo, non essendo stati compiutamente dimostrati i singoli ruoli degli affiliati, l'esistenza di un accordo preliminare e successivo e di un sodalizio criminoso, posto che le truffe sono state consumate nell'arco di poco più di un mese. ER avrebbe operato quale semplice dipendente di un altro soggetto, il coimputato SH, con cui aveva lavorato correttamente per oltre quindici anni, sicchè le medesime modalità operative, nel caso di specie, potrebbero al più configurare il reato continuato in concorso tra più persone, in quanto l'accordo illecito è intervenuto in via occasionale e incidentale. La Corte ha invece erroneamente desunto dalle modalità di esecuzione DEle truffe, supportate da una struttura organizzativa, la prova di una vera e propria associazione a DEinquere. Non è stata dimostrata alcuna relazione tra ER e gli altri coimputati, ai quali è stata contestata la partecipazione all'associazione, e questi è rimasto assolutamente estraneo alle vicende che hanno coinvolto le società SM Carrozzeria S.r.l. e GP car S.r.l. 2.2. Mancanza di motivazione e violazione DEl'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità DEla stessa in ordine all'elemento soggettivo dei reati a lui contestati posti in essere da altri soggetti. La presunta partecipazione DE ER, in qualità di soggetto interessato all'acquisto di un'autovettura e, quindi, quale parte attiva nell'attuazione di una DEle truffe, non è provata compiutamente, posto che la parte offesa, IO IL UD TO non aveva riconosciuto ER con assoluta certezza e non lo aveva mai indicato in sede di riconoscimento fotografico. Il ricorrente è stato riconosciuto da decine di altre persone, le quali hanno dichiarato che lo stesso si era sempre limitato a far provare l'autovettura e lo stesso coimputato SH aveva negato ogni coinvolgimento DE ER in ruoli diversi da quello di mero esecutore di ordini riguardanti la prova DEle autovetture. La Corte ha poi valorizzato la presenza continuativa DE ER nell'autosalone e la conoscenza pregressa con il SH, senza considerare che il predetto prestava attività lavorativa e non conosceva le dinamiche con cui operava il SH. Dopo avere riportato ampi stralci DEla deposizione DE coimputato SH, il ricorrente lamenta che le dichiarazioni di quest’ultimo non siano state ritenute attendibili e siano state interpretate in forma contraddittoria, tanto è vero che ER è stato assolto dai reati contestati ai capi 34 e 37, sul rilievo che la presenza DEl'imputato 3 nell'autosalone non fosse sufficiente a fornire un contributo causale alla realizzazione DEla frode. 2.3. Mancanza e vizio di motivazione in ordine al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla pena in misura superiore ai minimi edittali, poiché il Tribunale non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valorizzando la mancata partecipazione DEl'imputato al processo e una linea difensiva ritenuta defatigante e dilatoria nonostante le evidenze a suo carico, ma proprio l'esame dei singoli testi ha consentito di pervenire all'assoluzione da alcune ipotesi DEittuose addebitate cumulativamente all'imputato. Inoltre, la Corte ha ritenuto di giustificare il diniego DEle circostanze attenuanti generiche valorizzando il danno cagionato ad una pluralità di persone, elemento che non può essere addebitato all'imputato, sottolineando il mancato risarcimento DE danno, sebbene ER non avesse mai fruito DE provento dei reati, avendo percepito un regolare stipendio;
ciononostante, lo stesso ha subìto una pena pari a quella applicata ai soggetti che hanno programmato e attuato il piano criminoso e incassato la totalità dei proventi illeciti. In via alternativa il ricorrente deduce nullità assoluta DEla sentenza per mancanza di motivazione. 3. NO RI, ritenuto responsabile di concorso nella ricettazione dei 6 veicoli di provenienza furtiva rinvenuti nel capannone di Nichelino, deduce manifesta illogicità DEla motivazione e violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen. in ordine alla prova DE ritenuto concorso di persona nel reato. La difesa aveva evidenziato la natura indiziaria e congetturale DEla prova DE possesso da parte di NO DE magazzino sito nel Comune di Nichelino, dove erano custodite le auto rubate, possesso da cui il Tribunale aveva desunto la prova DEla sua consapevolezza in merito alla provenienza illecita dei beni e dunque DEla sua responsabilità in ordine al DEitto di ricettazione. Osserva il ricorrente che è illogico far discendere dalla mera detenzione DEle chiavi DE magazzino in cui erano custoditi i veicoli, disponibilità acquisita in epoca successiva alla materiale apprensione DEle vetture, la prova DEla sua partecipazione concorsuale al reato di ricettazione. La sentenza, invece, evidenzia l'intervento di NO in un momento successivo e richiama una conversazione in cui tale LE chiedeva a Burgos il permesso di lasciare le chiavi DE magazzino a NO. Proprio da tale conversazione avrebbe dovuto desumersi che NO non era partecipe DEle operazioni illecite, altrimenti l’interlocutore non avrebbe avuto necessità di autorizzazione, ma era coinvolto solo per la sua esperienza di carrozziere, dovendo fare un intervento su un’auto e non aveva alcun collegamento con le altre vetture. Sotto altro profilo la sentenza impugnata non chiarisce quali sarebbero gli elementi di fatto da cui desume che l'imputato era a conoscenza DEla illiceità DEla 4 provenienza DEle vetture. La sua condotta va invece inquadrata come post factum non punibile rispetto al reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché deducono censure manifestamente infondate e generiche in quanto non si confrontano con la puntuale motivazione resa dai giudici di merito nelle due sentenze di condanna che si integrano reciprocamente, versando in ipotesi di doppia conforme affermazione di responsabilità. 2. Ricorso ER. 2.1. Il primo motivo, avete ad oggetto la partecipazione DE ER al reato associativo, è manifestamente infondato e generico. E’ noto che l'elemento distintivo fra il DEitto di associazione per DEinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere DEl'accordo criminoso, che, ai fini DEla configurabilità DEla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma DEittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza DE vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n. 28651 DE 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 – 01, ove, in motivazione, la Corte ha precisato che alla categoria dei DEitti associativi è estranea quella DE concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno). L'addebito a carico DEl'odierno ricorrente scaturisce da un’articolata indagine che ha evidenziato la stabile operatività di un gruppo di soggetti i quali, attraverso lo schermo di diverse società, ponevano in essere truffe di analogo contenuto in danno di ignari acquirenti che intendevano acquistare autovetture usate e che, dopo avere versato il relativo acconto, non ricevevano nulla o acquisivano veicoli con il contachilometri alterato, avendo in effetti coperto un numero di chilometri superiore al dichiarato. La truffa si consumava o manomettendo il contachilometri DEle autovetture, che risultavano ben più usurate e di minore valore rispetto a quanto palesato dal venditore, o nella totale perdita DEl'acconto versato in relazione a un'autovettura che non veniva poi consegnata, perché venduta nel contempo a più soggetti. La truffa si inseriva in una ben strutturata messa in scena, anche tramite la predisposizione di locali adeguati alla vendita di auto, in cui le persone offese erano poste nelle condizioni di provare e visionare le autovetture da loro individuate;
l'imputato operava all'interno di questo contesto organizzato, svolgendo diverse mansioni, ma soprattutto assolvendo al compito di accompagnare le vittime nell'esecuzione DE drive test DEl’auto prescelta. 5 Le venticinque truffe realizzate tramite la GP Car S.r.l. si sono consumate in un arco temporale di appena un mese, tra il 15 settembre e il 5 ottobre DE 2019, mediante la predisposizione di una sede commerciale attrezzata e dotata di un ricco parco auto, che poi in data 14 ottobre era stata completamente smantellata, senza lasciare più traccia alcuna né DEle persone addette, né DEle autovetture promesse in vendita. Altre truffe sono state consumate successivamente, utilizzando lo schermo di altre società, tra cui la SM Carrozzeria S.r.l., in cui operava l’imputato, e la Car Zentrum facente capo formalmente a ES AR, ma sempre gestita dal medesimo gruppo di persone, nell’ambito DE quale ognuno rivestiva un ruolo preciso teso a perseguire un obiettivo DEinquenziale comune. La sentenza evidenzia che ER espletava diverse mansioni nell'ambito di questa organizzazione ma, in prevalenza, accompagnava i clienti a valutare le condizioni dei veicoli e con il suo aspetto rassicurante e la sua abilità rafforzava l'immagine di serietà e solidità DEla GP Car S.r.l. prima, e DEla SM Carrozzeria S.r.l. dopo. La Corte territoriale, sulla base dei numerosi elementi valorizzati in sentenza, ha concluso che ER era pienamente consapevole DEla natura simulata DEle vendite di autovetture realizzate presso l'autosalone DEla GP Car e degli artifizi con cui i clienti venivano indotti a versare un acconto per garantirsi l'acquisto di un veicolo che non sarebbe mai stato loro consegnato, ed era cosciente di apportare un contributo all’operatività di un sodalizio stabile dedito alla commissione di truffe e anche di altri DEitti connessi, in cui interagiva stabilmente un gruppo di soggetti a lui noti. La consapevolezza DE carattere illecito DEl'attività a cui collaborava emerge non solo dalla reiterazione DEle condotte svolte con criteri di professionalità, ma anche dal tenore di alcune intercettazioni, da cui si evince chiaramente che ER non agiva come un semplice lavoratore dipendente ma era a conoscenza DE carattere fraudolento DEle attività DE gruppo e avanzava richieste economiche sempre maggiori, facendo intendere che se non fosse stato accontentato avrebbe potuto porre in essere condotte ritorsive. La Corte territoriale ha sottolineato inoltre come l'imputato non potesse non essere a perfetta conoscenza DE carattere simulato DEle vendite effettuate dalla GP Car S.r.l., poiché, peraltro, era stato testimone DElo smantellamento DEla struttura DE punto vendita da un giorno all'altro e ciononostante aveva, dopo un breve periodo di allontanamento, ripreso a collaborare con gli altri membri DE gruppo. L'allontanamento DE ER dagli altri associati era stato soltanto temporaneo, poiché successivamente, nel corso dei primi mesi DE gennaio 2020, dalle intercettazioni emerge che l'imputato era di nuovo stabilmente a disposizione DE sodalizio e veniva definito come un collaboratore DEla squadra. Ed infatti, a riprova DEla sua rinnovata disponibilità, era nuovamente presente e collaborava alla realizzazione DEle truffe nell'ambito DEla società SM Carrozzeria S.r.l., amministrata da Halilovic. 6 Certamente nella sentenza impugnata non ricorre alcuna violazione DEl’art. 125 cod. proc. pen. ed anche gli elementi strutturali DEl’associazione a DEinquere vengono DEineati in modo corretto e congruo alle emergenze processuali. A fronte di un’articolata esposizione DEla numerosa serie di elementi a sostegno DEla prospettazione accusatoria, il ricorso si limita in modo generico a contestare la fondatezza DEla prospettazione, lamentando una presunta mancanza di motivazione, in ordine alla consapevolezza di partecipare alle attività realizzate da un gruppo stabile e strutturato. 2.2. Il secondo motivo non è consentito poiché con i motivi di appello non è stata formulata alcuna censura specifica in ordine all’affermazione di responsabilità per i singoli reati fine, ma sono state avanzate doglianze solo in merito alla ritenuta partecipazione DE ER all’associazione a DEinquere. Inoltre, il motivo è DE tutto generico poiché, a fronte di una affermazione di responsabilità DEl'imputato in ordine a diversi reati di truffa, sarebbe stato onere DEl’impugnante individuare gli specifici episodi in relazione ai quali non sussisterebbero gli elementi per affermare la responsabilità DEl'imputato, mentre la censura fa generico riferimento alla ritenuta partecipazione DE ER a tutte le truffe addebitategli, senza individuarle. L’unico appunto specifico è all’episodio di truffa in danno di IO, il quale ha riconosciuto l'imputato come un soggetto presente nell'autosalone, che aveva finto di essere un cliente interessato all'acquisto DEla medesima autovettura che lui stava visionando, per fare pressione ed indurlo ad accelerare la trattativa di acquisto. Anche in relazione a questa vicenda, la censura, sommariamente prospettata con l’atto di appello, è manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale rende idonea motivazione valorizzando le dichiarazioni DEla persona offesa e il fatto che la descrizione DE terzo finto acquirente coincide con alcune peculiarità DEl'imputato, la cui effige è stata peraltro riconosciuta dal teste. A conferma e conforto DEla veridicità di questa individuazione è stata valorizzata la circostanza che, in quella occasione, l'imputato era presente nei locali DEl'autosalone, come dimostrato dai tabulati telefonici. 2.3. La terza censura, in merito al diniego DEle circostanze attenuanti generiche, è generica e manifestamente infondata poiché la Corte ha negato il riconoscimento DE beneficio in parola valorizzando diversi elementi e non solo quelli indicati dal Tribunale;
in particolare, la Corte territoriale ha evidenziato i precedenti penali DEl'imputato per reati contro il patrimonio e l'assenza di segni di resipiscenza e di un qualche tentativo di risarcimento nei confronti DEle persone offese. La Corte territoriale ha poi spiegato che il trattamento sanzionatorio è stato determinato in misura superiore al minimo edittale in ragione DEl'intensità DE dolo, DEla persistenza nel tempo DE vincolo associativo, DE numero DEle truffe consumate, DE danno patrimoniale arrecato alle vittime e non ultimo DEla personalità DEl’imputato, propenso alla realizzazione di reati contro il patrimonio. La circostanza addotta che 7 l’imputato non avrebbe tratto ulteriori vantaggi dall’attività illecita rispetto al regolare stipendio trova smentita nel tenore DEle intercettazioni, che palesano la sua intenzione di sfruttare i proventi DEla frode, e comunque non incide sulla rilevanza causale DE suo contributo. 3. Ricorso NO. Il ricorso, con cui si contestano gli elementi posti a sostegno DEl'affermazione di responsabilità, è DE tutto generico. Come è noto, l'integrazione DEla fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, DE possesso DEla cosa proveniente da DEitto (Sez. 2, n. 22959 DE 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292 - 01) e sia il Tribunale che la Corte d’appello (pagina 41 DEla sentenza impugnata), hanno evidenziato l'esito dei servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri, da cui emerge la stabile disponibilità da parte di NO DE locali di un capannone, locato dal coimputato Antonio Balsano, all'interno DE quale erano custodite sei carcasse di auto provento di furti e svariate parti di carrozzeria;
NO non solo possedeva le chiavi di accesso DE magazzino, ma è stato notato dai militari in due distinte occasioni, il 12 febbraio 2020 e il 15 febbraio 2020, mentre entrava all'interno DE deposito. La Corte territoriale, pertanto, con motivazione ampiamente giustificata, ha concluso che le prove acquisite dimostrano che NO avesse la disponibilità DE capannone per potere effettuare lo smontaggio DEle autovetture ivi custodite, grazie alle sue competenze di carrozziere meccanico. A ciò si aggiunga che l’imputato, secondo l’Accusa, concorre nel DEitto di ricettazione e ciò comporta che non deve necessariamente porre in essere la condotta tipica DE reato, ma può limitarsi a fornire un contributo consapevole e funzionale alla ricezione dei beni illeciti e la disponibilità DE capannone in cui le vetture rubate erano custodite è elemento idoneo ad integrare la fattispecie contestata. La consapevolezza DEla provenienza furtiva è stata correttamente desunta anche dal suo comportamento in occasione DEl'intervento dei Carabinieri, poiché il predetto non ha esitato a darsi alla fuga. 4. Per le ragioni sin qui esaminate i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenti statuizioni, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Roma 9 ottobre 2025 8 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AN RS EA PE
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale DEl’udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere AR AN RS;
lette le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 12 luglio 2023, ha confermato la responsabilità di ER US per avere partecipato ad una associazione a DEinquere finalizzata alla commissione di più DEitti di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, agendo quale persona di fiducia DE coimputato SH, separatamente giudicato, nella veste di addetto alle vendite DEla GP Car S.r.l. e, successivamente, DEla SM Carrozzeria S.r.l., e per avere consumato una pluralità di reati fine, e lo ha assolto da due specifiche ipotesi di truffa contestate ai capi 34 e 37, rideterminando la Penale Sent. Sez. 2 Num. 34932 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/10/2025 2 pena inflitta in primo grado;
ha confermato la responsabilità di NO RI per il reato di ricettazione contestato al capo 49 e lo ha assolto dai reati di frode e simulazione di reato a lui ascritti al capo 50, rideterminando per l'effetto la pena. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato ER, deducendo: 2.1. violazione DEl'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla stessa in ordine all'affermazione di responsabilità. Nel caso in esame mancherebbe la prova DEla sussistenza degli elementi costitutivi DE reato associativo, non essendo stati compiutamente dimostrati i singoli ruoli degli affiliati, l'esistenza di un accordo preliminare e successivo e di un sodalizio criminoso, posto che le truffe sono state consumate nell'arco di poco più di un mese. ER avrebbe operato quale semplice dipendente di un altro soggetto, il coimputato SH, con cui aveva lavorato correttamente per oltre quindici anni, sicchè le medesime modalità operative, nel caso di specie, potrebbero al più configurare il reato continuato in concorso tra più persone, in quanto l'accordo illecito è intervenuto in via occasionale e incidentale. La Corte ha invece erroneamente desunto dalle modalità di esecuzione DEle truffe, supportate da una struttura organizzativa, la prova di una vera e propria associazione a DEinquere. Non è stata dimostrata alcuna relazione tra ER e gli altri coimputati, ai quali è stata contestata la partecipazione all'associazione, e questi è rimasto assolutamente estraneo alle vicende che hanno coinvolto le società SM Carrozzeria S.r.l. e GP car S.r.l. 2.2. Mancanza di motivazione e violazione DEl'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità DEla stessa in ordine all'elemento soggettivo dei reati a lui contestati posti in essere da altri soggetti. La presunta partecipazione DE ER, in qualità di soggetto interessato all'acquisto di un'autovettura e, quindi, quale parte attiva nell'attuazione di una DEle truffe, non è provata compiutamente, posto che la parte offesa, IO IL UD TO non aveva riconosciuto ER con assoluta certezza e non lo aveva mai indicato in sede di riconoscimento fotografico. Il ricorrente è stato riconosciuto da decine di altre persone, le quali hanno dichiarato che lo stesso si era sempre limitato a far provare l'autovettura e lo stesso coimputato SH aveva negato ogni coinvolgimento DE ER in ruoli diversi da quello di mero esecutore di ordini riguardanti la prova DEle autovetture. La Corte ha poi valorizzato la presenza continuativa DE ER nell'autosalone e la conoscenza pregressa con il SH, senza considerare che il predetto prestava attività lavorativa e non conosceva le dinamiche con cui operava il SH. Dopo avere riportato ampi stralci DEla deposizione DE coimputato SH, il ricorrente lamenta che le dichiarazioni di quest’ultimo non siano state ritenute attendibili e siano state interpretate in forma contraddittoria, tanto è vero che ER è stato assolto dai reati contestati ai capi 34 e 37, sul rilievo che la presenza DEl'imputato 3 nell'autosalone non fosse sufficiente a fornire un contributo causale alla realizzazione DEla frode. 2.3. Mancanza e vizio di motivazione in ordine al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla pena in misura superiore ai minimi edittali, poiché il Tribunale non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valorizzando la mancata partecipazione DEl'imputato al processo e una linea difensiva ritenuta defatigante e dilatoria nonostante le evidenze a suo carico, ma proprio l'esame dei singoli testi ha consentito di pervenire all'assoluzione da alcune ipotesi DEittuose addebitate cumulativamente all'imputato. Inoltre, la Corte ha ritenuto di giustificare il diniego DEle circostanze attenuanti generiche valorizzando il danno cagionato ad una pluralità di persone, elemento che non può essere addebitato all'imputato, sottolineando il mancato risarcimento DE danno, sebbene ER non avesse mai fruito DE provento dei reati, avendo percepito un regolare stipendio;
ciononostante, lo stesso ha subìto una pena pari a quella applicata ai soggetti che hanno programmato e attuato il piano criminoso e incassato la totalità dei proventi illeciti. In via alternativa il ricorrente deduce nullità assoluta DEla sentenza per mancanza di motivazione. 3. NO RI, ritenuto responsabile di concorso nella ricettazione dei 6 veicoli di provenienza furtiva rinvenuti nel capannone di Nichelino, deduce manifesta illogicità DEla motivazione e violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen. in ordine alla prova DE ritenuto concorso di persona nel reato. La difesa aveva evidenziato la natura indiziaria e congetturale DEla prova DE possesso da parte di NO DE magazzino sito nel Comune di Nichelino, dove erano custodite le auto rubate, possesso da cui il Tribunale aveva desunto la prova DEla sua consapevolezza in merito alla provenienza illecita dei beni e dunque DEla sua responsabilità in ordine al DEitto di ricettazione. Osserva il ricorrente che è illogico far discendere dalla mera detenzione DEle chiavi DE magazzino in cui erano custoditi i veicoli, disponibilità acquisita in epoca successiva alla materiale apprensione DEle vetture, la prova DEla sua partecipazione concorsuale al reato di ricettazione. La sentenza, invece, evidenzia l'intervento di NO in un momento successivo e richiama una conversazione in cui tale LE chiedeva a Burgos il permesso di lasciare le chiavi DE magazzino a NO. Proprio da tale conversazione avrebbe dovuto desumersi che NO non era partecipe DEle operazioni illecite, altrimenti l’interlocutore non avrebbe avuto necessità di autorizzazione, ma era coinvolto solo per la sua esperienza di carrozziere, dovendo fare un intervento su un’auto e non aveva alcun collegamento con le altre vetture. Sotto altro profilo la sentenza impugnata non chiarisce quali sarebbero gli elementi di fatto da cui desume che l'imputato era a conoscenza DEla illiceità DEla 4 provenienza DEle vetture. La sua condotta va invece inquadrata come post factum non punibile rispetto al reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché deducono censure manifestamente infondate e generiche in quanto non si confrontano con la puntuale motivazione resa dai giudici di merito nelle due sentenze di condanna che si integrano reciprocamente, versando in ipotesi di doppia conforme affermazione di responsabilità. 2. Ricorso ER. 2.1. Il primo motivo, avete ad oggetto la partecipazione DE ER al reato associativo, è manifestamente infondato e generico. E’ noto che l'elemento distintivo fra il DEitto di associazione per DEinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere DEl'accordo criminoso, che, ai fini DEla configurabilità DEla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma DEittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza DE vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n. 28651 DE 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 – 01, ove, in motivazione, la Corte ha precisato che alla categoria dei DEitti associativi è estranea quella DE concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno). L'addebito a carico DEl'odierno ricorrente scaturisce da un’articolata indagine che ha evidenziato la stabile operatività di un gruppo di soggetti i quali, attraverso lo schermo di diverse società, ponevano in essere truffe di analogo contenuto in danno di ignari acquirenti che intendevano acquistare autovetture usate e che, dopo avere versato il relativo acconto, non ricevevano nulla o acquisivano veicoli con il contachilometri alterato, avendo in effetti coperto un numero di chilometri superiore al dichiarato. La truffa si consumava o manomettendo il contachilometri DEle autovetture, che risultavano ben più usurate e di minore valore rispetto a quanto palesato dal venditore, o nella totale perdita DEl'acconto versato in relazione a un'autovettura che non veniva poi consegnata, perché venduta nel contempo a più soggetti. La truffa si inseriva in una ben strutturata messa in scena, anche tramite la predisposizione di locali adeguati alla vendita di auto, in cui le persone offese erano poste nelle condizioni di provare e visionare le autovetture da loro individuate;
l'imputato operava all'interno di questo contesto organizzato, svolgendo diverse mansioni, ma soprattutto assolvendo al compito di accompagnare le vittime nell'esecuzione DE drive test DEl’auto prescelta. 5 Le venticinque truffe realizzate tramite la GP Car S.r.l. si sono consumate in un arco temporale di appena un mese, tra il 15 settembre e il 5 ottobre DE 2019, mediante la predisposizione di una sede commerciale attrezzata e dotata di un ricco parco auto, che poi in data 14 ottobre era stata completamente smantellata, senza lasciare più traccia alcuna né DEle persone addette, né DEle autovetture promesse in vendita. Altre truffe sono state consumate successivamente, utilizzando lo schermo di altre società, tra cui la SM Carrozzeria S.r.l., in cui operava l’imputato, e la Car Zentrum facente capo formalmente a ES AR, ma sempre gestita dal medesimo gruppo di persone, nell’ambito DE quale ognuno rivestiva un ruolo preciso teso a perseguire un obiettivo DEinquenziale comune. La sentenza evidenzia che ER espletava diverse mansioni nell'ambito di questa organizzazione ma, in prevalenza, accompagnava i clienti a valutare le condizioni dei veicoli e con il suo aspetto rassicurante e la sua abilità rafforzava l'immagine di serietà e solidità DEla GP Car S.r.l. prima, e DEla SM Carrozzeria S.r.l. dopo. La Corte territoriale, sulla base dei numerosi elementi valorizzati in sentenza, ha concluso che ER era pienamente consapevole DEla natura simulata DEle vendite di autovetture realizzate presso l'autosalone DEla GP Car e degli artifizi con cui i clienti venivano indotti a versare un acconto per garantirsi l'acquisto di un veicolo che non sarebbe mai stato loro consegnato, ed era cosciente di apportare un contributo all’operatività di un sodalizio stabile dedito alla commissione di truffe e anche di altri DEitti connessi, in cui interagiva stabilmente un gruppo di soggetti a lui noti. La consapevolezza DE carattere illecito DEl'attività a cui collaborava emerge non solo dalla reiterazione DEle condotte svolte con criteri di professionalità, ma anche dal tenore di alcune intercettazioni, da cui si evince chiaramente che ER non agiva come un semplice lavoratore dipendente ma era a conoscenza DE carattere fraudolento DEle attività DE gruppo e avanzava richieste economiche sempre maggiori, facendo intendere che se non fosse stato accontentato avrebbe potuto porre in essere condotte ritorsive. La Corte territoriale ha sottolineato inoltre come l'imputato non potesse non essere a perfetta conoscenza DE carattere simulato DEle vendite effettuate dalla GP Car S.r.l., poiché, peraltro, era stato testimone DElo smantellamento DEla struttura DE punto vendita da un giorno all'altro e ciononostante aveva, dopo un breve periodo di allontanamento, ripreso a collaborare con gli altri membri DE gruppo. L'allontanamento DE ER dagli altri associati era stato soltanto temporaneo, poiché successivamente, nel corso dei primi mesi DE gennaio 2020, dalle intercettazioni emerge che l'imputato era di nuovo stabilmente a disposizione DE sodalizio e veniva definito come un collaboratore DEla squadra. Ed infatti, a riprova DEla sua rinnovata disponibilità, era nuovamente presente e collaborava alla realizzazione DEle truffe nell'ambito DEla società SM Carrozzeria S.r.l., amministrata da Halilovic. 6 Certamente nella sentenza impugnata non ricorre alcuna violazione DEl’art. 125 cod. proc. pen. ed anche gli elementi strutturali DEl’associazione a DEinquere vengono DEineati in modo corretto e congruo alle emergenze processuali. A fronte di un’articolata esposizione DEla numerosa serie di elementi a sostegno DEla prospettazione accusatoria, il ricorso si limita in modo generico a contestare la fondatezza DEla prospettazione, lamentando una presunta mancanza di motivazione, in ordine alla consapevolezza di partecipare alle attività realizzate da un gruppo stabile e strutturato. 2.2. Il secondo motivo non è consentito poiché con i motivi di appello non è stata formulata alcuna censura specifica in ordine all’affermazione di responsabilità per i singoli reati fine, ma sono state avanzate doglianze solo in merito alla ritenuta partecipazione DE ER all’associazione a DEinquere. Inoltre, il motivo è DE tutto generico poiché, a fronte di una affermazione di responsabilità DEl'imputato in ordine a diversi reati di truffa, sarebbe stato onere DEl’impugnante individuare gli specifici episodi in relazione ai quali non sussisterebbero gli elementi per affermare la responsabilità DEl'imputato, mentre la censura fa generico riferimento alla ritenuta partecipazione DE ER a tutte le truffe addebitategli, senza individuarle. L’unico appunto specifico è all’episodio di truffa in danno di IO, il quale ha riconosciuto l'imputato come un soggetto presente nell'autosalone, che aveva finto di essere un cliente interessato all'acquisto DEla medesima autovettura che lui stava visionando, per fare pressione ed indurlo ad accelerare la trattativa di acquisto. Anche in relazione a questa vicenda, la censura, sommariamente prospettata con l’atto di appello, è manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale rende idonea motivazione valorizzando le dichiarazioni DEla persona offesa e il fatto che la descrizione DE terzo finto acquirente coincide con alcune peculiarità DEl'imputato, la cui effige è stata peraltro riconosciuta dal teste. A conferma e conforto DEla veridicità di questa individuazione è stata valorizzata la circostanza che, in quella occasione, l'imputato era presente nei locali DEl'autosalone, come dimostrato dai tabulati telefonici. 2.3. La terza censura, in merito al diniego DEle circostanze attenuanti generiche, è generica e manifestamente infondata poiché la Corte ha negato il riconoscimento DE beneficio in parola valorizzando diversi elementi e non solo quelli indicati dal Tribunale;
in particolare, la Corte territoriale ha evidenziato i precedenti penali DEl'imputato per reati contro il patrimonio e l'assenza di segni di resipiscenza e di un qualche tentativo di risarcimento nei confronti DEle persone offese. La Corte territoriale ha poi spiegato che il trattamento sanzionatorio è stato determinato in misura superiore al minimo edittale in ragione DEl'intensità DE dolo, DEla persistenza nel tempo DE vincolo associativo, DE numero DEle truffe consumate, DE danno patrimoniale arrecato alle vittime e non ultimo DEla personalità DEl’imputato, propenso alla realizzazione di reati contro il patrimonio. La circostanza addotta che 7 l’imputato non avrebbe tratto ulteriori vantaggi dall’attività illecita rispetto al regolare stipendio trova smentita nel tenore DEle intercettazioni, che palesano la sua intenzione di sfruttare i proventi DEla frode, e comunque non incide sulla rilevanza causale DE suo contributo. 3. Ricorso NO. Il ricorso, con cui si contestano gli elementi posti a sostegno DEl'affermazione di responsabilità, è DE tutto generico. Come è noto, l'integrazione DEla fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, DE possesso DEla cosa proveniente da DEitto (Sez. 2, n. 22959 DE 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292 - 01) e sia il Tribunale che la Corte d’appello (pagina 41 DEla sentenza impugnata), hanno evidenziato l'esito dei servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri, da cui emerge la stabile disponibilità da parte di NO DE locali di un capannone, locato dal coimputato Antonio Balsano, all'interno DE quale erano custodite sei carcasse di auto provento di furti e svariate parti di carrozzeria;
NO non solo possedeva le chiavi di accesso DE magazzino, ma è stato notato dai militari in due distinte occasioni, il 12 febbraio 2020 e il 15 febbraio 2020, mentre entrava all'interno DE deposito. La Corte territoriale, pertanto, con motivazione ampiamente giustificata, ha concluso che le prove acquisite dimostrano che NO avesse la disponibilità DE capannone per potere effettuare lo smontaggio DEle autovetture ivi custodite, grazie alle sue competenze di carrozziere meccanico. A ciò si aggiunga che l’imputato, secondo l’Accusa, concorre nel DEitto di ricettazione e ciò comporta che non deve necessariamente porre in essere la condotta tipica DE reato, ma può limitarsi a fornire un contributo consapevole e funzionale alla ricezione dei beni illeciti e la disponibilità DE capannone in cui le vetture rubate erano custodite è elemento idoneo ad integrare la fattispecie contestata. La consapevolezza DEla provenienza furtiva è stata correttamente desunta anche dal suo comportamento in occasione DEl'intervento dei Carabinieri, poiché il predetto non ha esitato a darsi alla fuga. 4. Per le ragioni sin qui esaminate i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenti statuizioni, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Roma 9 ottobre 2025 8 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AN RS EA PE