CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
NAPOLIELLO ASSUNTA, RE
MARSEGLIA EP, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF03MD03020-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2559/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TVF03MD03020/2024, notificato via pec in data 11.12.2024, avente per oggetto accertamento di imposta
IVA, per un importo complessivo di € 309.677,71 di cui €.136.500,21 per IVA ed € 173.177,50 per sanzioni;
periodo d'imposta 2018.
L'avviso impugnato veniva emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza di Bari redatto e consegnato alla società in data 04.09.2024 con il quale si contestava alla società Ricorrente_1 srl l'utilizzo di fatture di acquisto per operazioni inesistenti (FOI) per l'anno 2018 relativamente alle fatture emesse dalla società fornitrice “Società_2 Srl”, nonchè per IVA indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 e riferita all'acquisto di immobile da Società_3
S.n.c. di Società_4
Sostenevano i militari che l'impresa fornitrice delle FOI, la società Società_2 srl, all'epoca dei fatti, non possedeva una effettiva struttura organizzativa, società che a fronte di componenti positivi di
€.456.223,00 per l'anno 2017, € 2.583.593,00 per l'anno 2018, € 3.656.122,00 per 2019, ed €.3.318.593,00 per il 2020, non aveva sostenuto alcun costo per lavoro dipendente e lavoro autonomo;
non aveva il possesso del materiale, risultato venduto, rectius, fatturato alla Ricorrente_1 srl in quanto gli acquisti di tale merce erano stati effettuati in precedenza attraverso FOI ricevute da altre società ritenute “cartiere” e concludendo che la società Società_2 srl non avrebbe mai potuto di fatto eseguire le forniture e le lavorazioni di cui alle fatture emesse nei confronti della Ricorrente_1 srl.
Veniva, altresì, contestata l'indebita detrazione, ex art. 19-bis dpr 633/72, dell'imposta IVA relativa all'acquisto di una casa colonica, immobile ritenuto estraneo all'attività, effettuato dalla società nella registrazione della relativa fattura con il metodo del reverse charge.
Censurava l'avviso sostenendo che non vi era prova del suo coinvolgimento con la società Società_2
srl; l'uso delle presunzioni al fine di dimostrare la consapevolezza della società ricorrente delle operazioni soggettivamente inesistenti;
la strumentalità dell'immobile acquistato e quindi il diritto alla detraibilità dell'IVA.
Si è costituita Agenzia rilevando che, al termine dell'attività ispettiva, era emerso che la società Società_2 S.r.l. non poteva essere la società che “di fatto” aveva posto in essere le anzidette cessioni e/o prestazioni;
le fatture venivano considerate riconducibili a lavori e posa in opera, verosimilmente effettuati, ma non dalla società Società_2 S.r.l., priva di qualsiasi organizzazione di mezzi e persone, bensì da altra impresa. Di qui la contestazione per fatture soggettivamente inesistenti.
Sulla indetraibilità dell'iva, censurata ai sensi dell'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, osservava che l'immobile e la sua pertinenza erano accatastati in ctg. A2-C2, con destinazione prettamente abitativa per cui era carente il requisito dell'inerenza all'attività esercitata dall'impresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che il pvc e il seguente avviso di accertamento, in parte qua, sono stati emessi con riferimento al primo rilievo relativo all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ossia contestando alla ricorrente che il soggetto che emetteva la fattura non era quello che di fatto aveva svolto le opere (v. verbale di accertamento). Si legge nell'accertamento che «I precedenti acquisti del materiale di cui all'oggetto sono stati effettuati esclusivamente da aziende cartiera, pertanto, la verificata non aveva la disponibilità del materiale formalmente ceduto. La fattura, inoltre, non indica il D.D.T. pertanto è impossibile rilevare con quale mezzo è stato effettuato il trasporto, da chi, dove la merce è stata prelevata e dove consegnata. La verificata, inoltre, non aveva la disponibilità di personale dipendente che ha effettuato i lavori
(nell'anno 2018 risultano solo tre dipendenti di cui uno assunto a luglio, uno ha lavorato solo una settimana dopo la metà di giugno ed uno, anch'esso assunto a giugno, ha svolto solo funzioni amministrative), risultando, inoltre, molteplici ulteriori prestazioni di servizio svolte nei confronti di altri soggetti clienti pertanto trattasi di
F.O.I. Inizialmente le fatture venivano considerate relative ad operazione oggettivamente inesistenti salvo poi esser riqualificate come soggettivamente inesistenti: al termine dell'attività ispettiva è emerso il fatto che la società Società_2 S.r.l. non poteva essere colei che “di fatto” ha posto in essere le anzidette cessioni e/o prestazioni, ciò in ossequio alle motivazioni evidenziate dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Altamura nonché a seguito degli elementi raccolti e dai riscontri effettuati dalla Guardia di
Finanza di Bari…” (cfr. pagg. 12-21 del PVC).
La contestazione dunque non è riferita all'effettivo svolgimento dei lavori e/o prestazioni bensì che le prestazioni fatturate venivano svolte da soggetto, diverso dall'emittente le fatture, effettivo fornitore: ora, sin dal Pvc e poi nell'avviso, venivano elencate diverse circostanze fattuali, come in precedenza riassunte, che sostanziano un grave preciso quadro indiziario circa la consapevolezza o della conoscibilità concreta, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, da parte della Ricorrente_1 S. r.l. della sostanziale inesistenza del contraente Società_2 S.r.l. che emetteva le relative fatture.
In parte qua il ricorso non può essere accolto.
Il ricorso va invece accolto nella parte relativa alla contestata indebita detrazione ex art. 19-bis per l'acquisto dell'immobile e della sua pertinenza effettuato dalla Società_4
Se è pur vero che l'immobile è accatastato in categoria A2 e che risulta casa colonica, va rilevato che l'acquisto non ha riguardato solo la casa colonica ma anche un esteso terreno, sul qual insiste il fabbricato e di un locale con categoria C2 della superficie di 670 mq (cfr. contratto di acquisto in atti) utilizzati dalla società come magazzini e depositi per lo stoccaggio all'ingrosso; il terreno su cui insistono la casa colonica ed il locale è confinante con l'opificio di proprietà della ricorrente circostanza (non contestata) che avvalora quanto dichiarato circa la necessità di ampliare l'opificio; anche il prezzo pagato per l'acquisto (€.450.000,00) appare sproporzionato se paragonato all'acquisto della sola casa colonica ma corrisponde, più realisticamente, al valore che potrebbe avere un suolo in quella zona con un locale già esistente di categoria catastale C2 di 670 mq. Circostanze che complessivamente valutate consentono di ritenere l'immobile e le sue pertinenze come inerenti l''attività di impresa e quindi l'acquisto esente da IVA.
Alla luce di quanto dedotto, il ricorso va accolto in parte con annullamento dell'avviso nella parte relativa alla indebita detrazione ex art. 19-bis per l'acquisto dell'immobile e della sua pertinenza effettuato dalla Società_4
L'accoglimento solo parziale del ricorso è motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8: -Accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e come da parte motiva. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Bari il 14.11.2025 IL
PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
NAPOLIELLO ASSUNTA, RE
MARSEGLIA EP, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF03MD03020-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2559/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TVF03MD03020/2024, notificato via pec in data 11.12.2024, avente per oggetto accertamento di imposta
IVA, per un importo complessivo di € 309.677,71 di cui €.136.500,21 per IVA ed € 173.177,50 per sanzioni;
periodo d'imposta 2018.
L'avviso impugnato veniva emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza di Bari redatto e consegnato alla società in data 04.09.2024 con il quale si contestava alla società Ricorrente_1 srl l'utilizzo di fatture di acquisto per operazioni inesistenti (FOI) per l'anno 2018 relativamente alle fatture emesse dalla società fornitrice “Società_2 Srl”, nonchè per IVA indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 e riferita all'acquisto di immobile da Società_3
S.n.c. di Società_4
Sostenevano i militari che l'impresa fornitrice delle FOI, la società Società_2 srl, all'epoca dei fatti, non possedeva una effettiva struttura organizzativa, società che a fronte di componenti positivi di
€.456.223,00 per l'anno 2017, € 2.583.593,00 per l'anno 2018, € 3.656.122,00 per 2019, ed €.3.318.593,00 per il 2020, non aveva sostenuto alcun costo per lavoro dipendente e lavoro autonomo;
non aveva il possesso del materiale, risultato venduto, rectius, fatturato alla Ricorrente_1 srl in quanto gli acquisti di tale merce erano stati effettuati in precedenza attraverso FOI ricevute da altre società ritenute “cartiere” e concludendo che la società Società_2 srl non avrebbe mai potuto di fatto eseguire le forniture e le lavorazioni di cui alle fatture emesse nei confronti della Ricorrente_1 srl.
Veniva, altresì, contestata l'indebita detrazione, ex art. 19-bis dpr 633/72, dell'imposta IVA relativa all'acquisto di una casa colonica, immobile ritenuto estraneo all'attività, effettuato dalla società nella registrazione della relativa fattura con il metodo del reverse charge.
Censurava l'avviso sostenendo che non vi era prova del suo coinvolgimento con la società Società_2
srl; l'uso delle presunzioni al fine di dimostrare la consapevolezza della società ricorrente delle operazioni soggettivamente inesistenti;
la strumentalità dell'immobile acquistato e quindi il diritto alla detraibilità dell'IVA.
Si è costituita Agenzia rilevando che, al termine dell'attività ispettiva, era emerso che la società Società_2 S.r.l. non poteva essere la società che “di fatto” aveva posto in essere le anzidette cessioni e/o prestazioni;
le fatture venivano considerate riconducibili a lavori e posa in opera, verosimilmente effettuati, ma non dalla società Società_2 S.r.l., priva di qualsiasi organizzazione di mezzi e persone, bensì da altra impresa. Di qui la contestazione per fatture soggettivamente inesistenti.
Sulla indetraibilità dell'iva, censurata ai sensi dell'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, osservava che l'immobile e la sua pertinenza erano accatastati in ctg. A2-C2, con destinazione prettamente abitativa per cui era carente il requisito dell'inerenza all'attività esercitata dall'impresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che il pvc e il seguente avviso di accertamento, in parte qua, sono stati emessi con riferimento al primo rilievo relativo all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ossia contestando alla ricorrente che il soggetto che emetteva la fattura non era quello che di fatto aveva svolto le opere (v. verbale di accertamento). Si legge nell'accertamento che «I precedenti acquisti del materiale di cui all'oggetto sono stati effettuati esclusivamente da aziende cartiera, pertanto, la verificata non aveva la disponibilità del materiale formalmente ceduto. La fattura, inoltre, non indica il D.D.T. pertanto è impossibile rilevare con quale mezzo è stato effettuato il trasporto, da chi, dove la merce è stata prelevata e dove consegnata. La verificata, inoltre, non aveva la disponibilità di personale dipendente che ha effettuato i lavori
(nell'anno 2018 risultano solo tre dipendenti di cui uno assunto a luglio, uno ha lavorato solo una settimana dopo la metà di giugno ed uno, anch'esso assunto a giugno, ha svolto solo funzioni amministrative), risultando, inoltre, molteplici ulteriori prestazioni di servizio svolte nei confronti di altri soggetti clienti pertanto trattasi di
F.O.I. Inizialmente le fatture venivano considerate relative ad operazione oggettivamente inesistenti salvo poi esser riqualificate come soggettivamente inesistenti: al termine dell'attività ispettiva è emerso il fatto che la società Società_2 S.r.l. non poteva essere colei che “di fatto” ha posto in essere le anzidette cessioni e/o prestazioni, ciò in ossequio alle motivazioni evidenziate dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Altamura nonché a seguito degli elementi raccolti e dai riscontri effettuati dalla Guardia di
Finanza di Bari…” (cfr. pagg. 12-21 del PVC).
La contestazione dunque non è riferita all'effettivo svolgimento dei lavori e/o prestazioni bensì che le prestazioni fatturate venivano svolte da soggetto, diverso dall'emittente le fatture, effettivo fornitore: ora, sin dal Pvc e poi nell'avviso, venivano elencate diverse circostanze fattuali, come in precedenza riassunte, che sostanziano un grave preciso quadro indiziario circa la consapevolezza o della conoscibilità concreta, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, da parte della Ricorrente_1 S. r.l. della sostanziale inesistenza del contraente Società_2 S.r.l. che emetteva le relative fatture.
In parte qua il ricorso non può essere accolto.
Il ricorso va invece accolto nella parte relativa alla contestata indebita detrazione ex art. 19-bis per l'acquisto dell'immobile e della sua pertinenza effettuato dalla Società_4
Se è pur vero che l'immobile è accatastato in categoria A2 e che risulta casa colonica, va rilevato che l'acquisto non ha riguardato solo la casa colonica ma anche un esteso terreno, sul qual insiste il fabbricato e di un locale con categoria C2 della superficie di 670 mq (cfr. contratto di acquisto in atti) utilizzati dalla società come magazzini e depositi per lo stoccaggio all'ingrosso; il terreno su cui insistono la casa colonica ed il locale è confinante con l'opificio di proprietà della ricorrente circostanza (non contestata) che avvalora quanto dichiarato circa la necessità di ampliare l'opificio; anche il prezzo pagato per l'acquisto (€.450.000,00) appare sproporzionato se paragonato all'acquisto della sola casa colonica ma corrisponde, più realisticamente, al valore che potrebbe avere un suolo in quella zona con un locale già esistente di categoria catastale C2 di 670 mq. Circostanze che complessivamente valutate consentono di ritenere l'immobile e le sue pertinenze come inerenti l''attività di impresa e quindi l'acquisto esente da IVA.
Alla luce di quanto dedotto, il ricorso va accolto in parte con annullamento dell'avviso nella parte relativa alla indebita detrazione ex art. 19-bis per l'acquisto dell'immobile e della sua pertinenza effettuato dalla Società_4
L'accoglimento solo parziale del ricorso è motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8: -Accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e come da parte motiva. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Bari il 14.11.2025 IL
PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)