Art. 20. (Accertamento dell'invalidita' e dell'inabilita)
Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituito dal seguente:
"L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto e' demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza".
Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituito dal seguente:
"L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto e' demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza".