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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2024, n. 47554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47554 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - FILIPPO CASA STEFANO APRILE R.G.N. 27741/2024 EVA CA SENTENZA VI RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Taranto Letti gli atti e il ricorso;
udita la relazione del cons. Stefano APRILE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Giuseppe RICCARDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di RI VI volta ottenere la misura alternativa della semilibertà (fine pena 1° agosto 2029), in quanto l’ipotesi trattamentale prevede la fruizione di permessi premio ed è necessario un ulteriore periodo di osservazione. 2. Ricorre RI VI, a mezzo del difensore avv. Samantha Dellisanti, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e il vizio della motivazione poiché risulta documentata la disponibilità di un lavoro, la valutazione comportamentale è positiva, anche alla luce dei permessi premio dei quali usufruisce il condannato, e l'ufficio esecuzione penale esterna ha espresso pieno consenso al percorso di reinserimento sociale proposto, mentre le pendenze giudiziarie e i comportamenti devianti sono tutti anteriori alla carcerazione che risale al 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che ai fini della concessione delle Penale Sent. Sez. 1 Num. 47554 Anno 2024 Presidente: ON ON Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 30/10/2024 più ampie misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che in tema di misure alternative, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condannato. Si è in proposito chiarito che «prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037). 3. Ciò premesso, con riguardo alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha illogicamente fatto riferimento alla relazione di sintesi del 9 maggio 2023 che aveva, invece, concluso per la concessione di una misura alternativa, previa fruizione di permessi, anche in ragione della accertata possibilità lavorativa, dando atto della regolarità del comportamento, dell’ammissione delle proprie responsabilità e dell’impegno nelle attività trattamentali interne, nonché del positivo percorso di reinserimento tramite i permessi. Orbene, tenuto conto che risulta il positivo esito del percorso trattamentale, anche per mezzo dei permessi premio, e che la relazione di sintesi, sul punto non contraddetta dal Tribunale di sorveglianza, formula un motivato giudizio positivo sul reinserimento sociale finora avviato e giudica fortemente significativa la documentata possibilità di avviamento al lavoro, il provvedimento impugnato appare basato su una lettura parziale, non aggiornata e illogica delle fonti di conoscenza, sicché ne consegue che la prognosi negativa è priva di adeguato supporto motivazionale. 4. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda nuovo giudizio, sanando i vizi motivazionali sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto 2 Così è deciso, 30/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE ON ON 3
udita la relazione del cons. Stefano APRILE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Giuseppe RICCARDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di RI VI volta ottenere la misura alternativa della semilibertà (fine pena 1° agosto 2029), in quanto l’ipotesi trattamentale prevede la fruizione di permessi premio ed è necessario un ulteriore periodo di osservazione. 2. Ricorre RI VI, a mezzo del difensore avv. Samantha Dellisanti, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e il vizio della motivazione poiché risulta documentata la disponibilità di un lavoro, la valutazione comportamentale è positiva, anche alla luce dei permessi premio dei quali usufruisce il condannato, e l'ufficio esecuzione penale esterna ha espresso pieno consenso al percorso di reinserimento sociale proposto, mentre le pendenze giudiziarie e i comportamenti devianti sono tutti anteriori alla carcerazione che risale al 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che ai fini della concessione delle Penale Sent. Sez. 1 Num. 47554 Anno 2024 Presidente: ON ON Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 30/10/2024 più ampie misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che in tema di misure alternative, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condannato. Si è in proposito chiarito che «prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037). 3. Ciò premesso, con riguardo alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha illogicamente fatto riferimento alla relazione di sintesi del 9 maggio 2023 che aveva, invece, concluso per la concessione di una misura alternativa, previa fruizione di permessi, anche in ragione della accertata possibilità lavorativa, dando atto della regolarità del comportamento, dell’ammissione delle proprie responsabilità e dell’impegno nelle attività trattamentali interne, nonché del positivo percorso di reinserimento tramite i permessi. Orbene, tenuto conto che risulta il positivo esito del percorso trattamentale, anche per mezzo dei permessi premio, e che la relazione di sintesi, sul punto non contraddetta dal Tribunale di sorveglianza, formula un motivato giudizio positivo sul reinserimento sociale finora avviato e giudica fortemente significativa la documentata possibilità di avviamento al lavoro, il provvedimento impugnato appare basato su una lettura parziale, non aggiornata e illogica delle fonti di conoscenza, sicché ne consegue che la prognosi negativa è priva di adeguato supporto motivazionale. 4. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda nuovo giudizio, sanando i vizi motivazionali sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto 2 Così è deciso, 30/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE ON ON 3