Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 24254
CASS
Sentenza 14 febbraio 2024

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In tema di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ove il debito tributario sia compensato con un credito d'imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell'utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l'omessa verifica non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l'acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione.

Il delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur esigendo, sul piano materiale, l'utilizzo del modello F24, quale strumento tipico di estinzione dell'obbligazione tributaria, con indicazione del credito inesistente o non spettante portato in compensazione, non richiede, ai fini probatori, la produzione in giudizio dell'anzidetto in concreto utilizzato per il pagamento dell'imposta dovuta, potendo la prova essere fornita in qualunque altro modo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 24254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24254
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo