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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3337/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 società In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso società società In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1827/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 1 e pubblicata il 21/04/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10007.77074.8.2 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante riassume il giudizio a seguito di sentenza di rinvio della Suprema Corte nel giudizio instaurato a suo tempo
contro
Società_1, oggi contumace.
La controversia aveva ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n.10007.77074.8.2., relativa alla tassa per l'anno 2009. La CTR doveva decidere dell'appello proposto dal ricorrente contro la sentenza di primo grado
-sentenza delia CTP di Agrigento, sez. VII, n,3377/2015 depositata l'I settembre 2015. La CTR dopo aver dato correttamente conto dei termini soggettivi ed oggettivi della controversia, ha esordito scrìvendo, di ritenere "che l'appello de! sig. Ricorrente_1 sia fondato". Ha poi dichiarato che "nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento impugnata n,232898 relativa a TIA anno 2008 è stata notificata al contribuente oltre i termini di decadenza e prescrizione" ed ha affermato di ritenere ("ritiene") "che la resistente non abbia dato prova di aver notificato alcun atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale prima della impugnata ordinanza ingiunzione di pagamento", Ha poi concluso che l'appello del contribuente contro la sentenza n.3070/15 della delia Cip di Agrigento, sezione VI, del 22 aprile 2015, doveva essere rigettato;
Per quanto precede ,la Suprema Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata è non solo contraddittoria laddove rigetta l'appello del contribuente dopo averne dichiarato la fondatezza ma anche e “incomprensibilmente riferita ad un soggetto diverso da quello che ha emesso l'ingiunzione e ad una ingiunzione diversa rispetto a quello oggetto dell'originario ricorso e ad una sentenza di primo grado diversa da quella appellata”.
La Suprema Corte la Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso relativo a motivazione inesistente perché riferita a altri soggetti,
Con l'atto di riassunzione vengono riassunti anche i motivi di appello avverso la sentenza sfavorevole.
1) Sulla inesistenza o nullità della notifica dell'atto impugnato per violazione dell'art. 148 c.p.c. e della Legge
890/92.
1/a) Sulla inesistenza o nullità della notifica dell'atto impugnato per violazione dell'art. 148 c.p.c. e della
Legge 890/92.
1/b) Sulla inesistenza della notifica effettuata da soggetto non abilitato.
2) Sulla nullità dell'avviso di accertamento, poiché non firmato dal rappresentante legale dell'Ente impositore, né da un suo delegato.
3) Sulla carenza di legittimazione ad agire.
4) La sentenza impugnata è viziata laddove la Commissione Tributaria Provinciale ha immotivatamente omesso di pronunciarsi sulla contestazione concernente la violazione della legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge 212/2000, per l'omessa indicazione dell'avvio dei procedimenti, dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni e del responsabile dei procedimenti stessi.
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
5) La sentenza impugnata è viziata laddove la Commissione Tributaria Provinciale ha immotivatamente omesso di pronunciarsi sulle lamentate violazioni, oltre che dell'art. 6, anche dell'art. 11 dello Statuto di diritti del contribuente;
degli artt. 4, 7, 11, L.
7.8.90 n. 241. 6) La sentenza impugnata è viziata laddove la Commissione Tributaria Provinciale ha erroneamente ritenuto che “gli elementi contenuti nell'avviso di ingiunzione hanno consentito ugualmente al contribuente di individuare esattamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche utilizzati dal concessionario per la determinazione della somma pretesa”.
7) Nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto.
8) La sentenza impugnata, infine, è viziata nella parte in cui la Commissione Tributaria adita omette di pronunciarsi sull'intera domanda in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Né possono essere introdotti ulteriori motivi di appello con l'atto di riassunzione.
In sede di rinvio, conseguente all'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n° 01046/2023 conclude come segue:
1) In riforma della impugnata sentenza n. 3377/07/15 pronunciata il 13.04.2015 dalla Sezione 7^ della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, depositata il 01.09.2015, ritenere e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato atto descritto in premessa. Con ogni conseguente statuizione di legge.
2) Vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio. Con distrazione in favore dell'istante Avvocato antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La parte appellante non ha impugnato l'atto prodromico – avviso di messa in mora n. 1007.77074.2.1 notificato in data 1.7.2010, né in primo grado erano stati prospettati vizi relativi alla sua eventuale omessa notifica. .Pertanto la pretesa si è resa definitiva per mancata opposizione. Nè adduceva in primo grado eventuali contestazioni sulla notifica dell'atto prodromico effettuata in data 1.7.2010 mentre l'atto impugnato risulta ntifcato il 17.12.2013 e pertanto entro il termine prescrizionale quinquennale.
Ne consegue che nessun vizio di merito può essere esaminato, bensi' soltanto eventuali vizi formali che possono affliggere l'atto impugnato che si rilevano del tutto infondati.
Nella fattispecie, è sufficiente il mero richiamo all'atto prodromico, e la tempestiva impugnativa dell'ingiunzione sana qualsiasi vizio ex art. 156 c.p.c. La circostanza poi che l'atto è stato allegato al ricorso dimostra che lo stesso è entrato nella sfera conoscitiva del contribuente. Tra l'altro il giudice di primo grado aveva scrutinato tutti i motivi di ricorso esposti laddove rilevava che : - Dai dati contenuti nell'ATO impugnato era possibile individuare l'autorità dalla quale proveniva,
- Non occorreva sottoscrizione in quanto essa è prevista nei soli in casi in cui costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo (Corte Cost. ordinanza 117/2000)
in ordine al difetto di sottoscrizione, si appalesa che con l'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, si è stabilito che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” (art.1, comma 87). Inoltre il DL n.78 deI 1.07.2009 (c.d. decreto anti-crisi) convertito in legge infatti, all'art. 15, comma 7, ha stabilito: “la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. L'introduzione di altri sistemi di firma non ha eliminato la possibilità della forma a mezzo stampa.
- Inconsistenti appaiono le considerazioni relative alla motivazione dell'atto impugnato dal quale emergono i presupposti di fatto e i motivi di diritto che ne hanno provocato l'emissione. L'avviso è stato poi tempestivamente impugnato tant'è che è stato allegato al ricorso, con indubbi effetti sananti ex art. 156 c.
p.c.. Peraltro dalle prospettazioni di parte ricorrente che ha sviluppato numerosi motivi di appello molti dei quali ripetitivi ridondanti, emerge che lo stesso ha beninteso le ragioni che hanno provocato l'emissione dell'avviso.. Semplicemente la parte ricorrente te ha evaso l'imposta per l'anno di riferimento.
- Osserva la Corte che ,ìn relazione all'eccepita inesistenza giurìdica della notifica, l'avviso di in contestazione risulta essere perfettamente legittimo e conforme alle disposizioni vigenti e notificato regolarmente secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 14 e 7 della legge n. 890/1982, che disciplina la notificazione di atti a mezzo posta.
- Emergeva la prova del trasferimento dei poteri dal Comune all'società (vb. Deliberazione
CC n. 60 del 13.5.2005
- L'atto impugnato è cointestato – Società_1 Spa e società Nella fattispecie Società_1 ha avuto l'incarico della riscossione coattiva dei crediti da parte di società, che è e resta titolare del credito . D'altra parte è la stessa parte ricorrente che in primo grado ha prospettato il ricorso contro società salvo poi in sede di appello sostenere che l'atto sia stato emesso da AIPA- rilevando lo stesso come nuovo motivo e pertanto inammissibile.
Pertanto l'appello vine rigettato e per effetto della singolarità del caso trattato compensa le spese del presente giudizio e di quello svoltosi presso la Suprema Corte.
P.Q.M.
A seguito di riassunzione del giudizio, rigetta l'appello di Ricorrente_1 e compensa le spese del presente grado di giudizio e di quello che ha avuto luogo presso la Suprema Corte di Cassazione Palermo 17.6.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3337/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 società In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso società società In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1827/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 1 e pubblicata il 21/04/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10007.77074.8.2 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante riassume il giudizio a seguito di sentenza di rinvio della Suprema Corte nel giudizio instaurato a suo tempo
contro
Società_1, oggi contumace.
La controversia aveva ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n.10007.77074.8.2., relativa alla tassa per l'anno 2009. La CTR doveva decidere dell'appello proposto dal ricorrente contro la sentenza di primo grado
-sentenza delia CTP di Agrigento, sez. VII, n,3377/2015 depositata l'I settembre 2015. La CTR dopo aver dato correttamente conto dei termini soggettivi ed oggettivi della controversia, ha esordito scrìvendo, di ritenere "che l'appello de! sig. Ricorrente_1 sia fondato". Ha poi dichiarato che "nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento impugnata n,232898 relativa a TIA anno 2008 è stata notificata al contribuente oltre i termini di decadenza e prescrizione" ed ha affermato di ritenere ("ritiene") "che la resistente non abbia dato prova di aver notificato alcun atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale prima della impugnata ordinanza ingiunzione di pagamento", Ha poi concluso che l'appello del contribuente contro la sentenza n.3070/15 della delia Cip di Agrigento, sezione VI, del 22 aprile 2015, doveva essere rigettato;
Per quanto precede ,la Suprema Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata è non solo contraddittoria laddove rigetta l'appello del contribuente dopo averne dichiarato la fondatezza ma anche e “incomprensibilmente riferita ad un soggetto diverso da quello che ha emesso l'ingiunzione e ad una ingiunzione diversa rispetto a quello oggetto dell'originario ricorso e ad una sentenza di primo grado diversa da quella appellata”.
La Suprema Corte la Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso relativo a motivazione inesistente perché riferita a altri soggetti,
Con l'atto di riassunzione vengono riassunti anche i motivi di appello avverso la sentenza sfavorevole.
1) Sulla inesistenza o nullità della notifica dell'atto impugnato per violazione dell'art. 148 c.p.c. e della Legge
890/92.
1/a) Sulla inesistenza o nullità della notifica dell'atto impugnato per violazione dell'art. 148 c.p.c. e della
Legge 890/92.
1/b) Sulla inesistenza della notifica effettuata da soggetto non abilitato.
2) Sulla nullità dell'avviso di accertamento, poiché non firmato dal rappresentante legale dell'Ente impositore, né da un suo delegato.
3) Sulla carenza di legittimazione ad agire.
4) La sentenza impugnata è viziata laddove la Commissione Tributaria Provinciale ha immotivatamente omesso di pronunciarsi sulla contestazione concernente la violazione della legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge 212/2000, per l'omessa indicazione dell'avvio dei procedimenti, dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni e del responsabile dei procedimenti stessi.
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
5) La sentenza impugnata è viziata laddove la Commissione Tributaria Provinciale ha immotivatamente omesso di pronunciarsi sulle lamentate violazioni, oltre che dell'art. 6, anche dell'art. 11 dello Statuto di diritti del contribuente;
degli artt. 4, 7, 11, L.
7.8.90 n. 241. 6) La sentenza impugnata è viziata laddove la Commissione Tributaria Provinciale ha erroneamente ritenuto che “gli elementi contenuti nell'avviso di ingiunzione hanno consentito ugualmente al contribuente di individuare esattamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche utilizzati dal concessionario per la determinazione della somma pretesa”.
7) Nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto.
8) La sentenza impugnata, infine, è viziata nella parte in cui la Commissione Tributaria adita omette di pronunciarsi sull'intera domanda in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Né possono essere introdotti ulteriori motivi di appello con l'atto di riassunzione.
In sede di rinvio, conseguente all'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n° 01046/2023 conclude come segue:
1) In riforma della impugnata sentenza n. 3377/07/15 pronunciata il 13.04.2015 dalla Sezione 7^ della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, depositata il 01.09.2015, ritenere e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato atto descritto in premessa. Con ogni conseguente statuizione di legge.
2) Vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio. Con distrazione in favore dell'istante Avvocato antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La parte appellante non ha impugnato l'atto prodromico – avviso di messa in mora n. 1007.77074.2.1 notificato in data 1.7.2010, né in primo grado erano stati prospettati vizi relativi alla sua eventuale omessa notifica. .Pertanto la pretesa si è resa definitiva per mancata opposizione. Nè adduceva in primo grado eventuali contestazioni sulla notifica dell'atto prodromico effettuata in data 1.7.2010 mentre l'atto impugnato risulta ntifcato il 17.12.2013 e pertanto entro il termine prescrizionale quinquennale.
Ne consegue che nessun vizio di merito può essere esaminato, bensi' soltanto eventuali vizi formali che possono affliggere l'atto impugnato che si rilevano del tutto infondati.
Nella fattispecie, è sufficiente il mero richiamo all'atto prodromico, e la tempestiva impugnativa dell'ingiunzione sana qualsiasi vizio ex art. 156 c.p.c. La circostanza poi che l'atto è stato allegato al ricorso dimostra che lo stesso è entrato nella sfera conoscitiva del contribuente. Tra l'altro il giudice di primo grado aveva scrutinato tutti i motivi di ricorso esposti laddove rilevava che : - Dai dati contenuti nell'ATO impugnato era possibile individuare l'autorità dalla quale proveniva,
- Non occorreva sottoscrizione in quanto essa è prevista nei soli in casi in cui costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo (Corte Cost. ordinanza 117/2000)
in ordine al difetto di sottoscrizione, si appalesa che con l'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, si è stabilito che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” (art.1, comma 87). Inoltre il DL n.78 deI 1.07.2009 (c.d. decreto anti-crisi) convertito in legge infatti, all'art. 15, comma 7, ha stabilito: “la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. L'introduzione di altri sistemi di firma non ha eliminato la possibilità della forma a mezzo stampa.
- Inconsistenti appaiono le considerazioni relative alla motivazione dell'atto impugnato dal quale emergono i presupposti di fatto e i motivi di diritto che ne hanno provocato l'emissione. L'avviso è stato poi tempestivamente impugnato tant'è che è stato allegato al ricorso, con indubbi effetti sananti ex art. 156 c.
p.c.. Peraltro dalle prospettazioni di parte ricorrente che ha sviluppato numerosi motivi di appello molti dei quali ripetitivi ridondanti, emerge che lo stesso ha beninteso le ragioni che hanno provocato l'emissione dell'avviso.. Semplicemente la parte ricorrente te ha evaso l'imposta per l'anno di riferimento.
- Osserva la Corte che ,ìn relazione all'eccepita inesistenza giurìdica della notifica, l'avviso di in contestazione risulta essere perfettamente legittimo e conforme alle disposizioni vigenti e notificato regolarmente secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 14 e 7 della legge n. 890/1982, che disciplina la notificazione di atti a mezzo posta.
- Emergeva la prova del trasferimento dei poteri dal Comune all'società (vb. Deliberazione
CC n. 60 del 13.5.2005
- L'atto impugnato è cointestato – Società_1 Spa e società Nella fattispecie Società_1 ha avuto l'incarico della riscossione coattiva dei crediti da parte di società, che è e resta titolare del credito . D'altra parte è la stessa parte ricorrente che in primo grado ha prospettato il ricorso contro società salvo poi in sede di appello sostenere che l'atto sia stato emesso da AIPA- rilevando lo stesso come nuovo motivo e pertanto inammissibile.
Pertanto l'appello vine rigettato e per effetto della singolarità del caso trattato compensa le spese del presente giudizio e di quello svoltosi presso la Suprema Corte.
P.Q.M.
A seguito di riassunzione del giudizio, rigetta l'appello di Ricorrente_1 e compensa le spese del presente grado di giudizio e di quello che ha avuto luogo presso la Suprema Corte di Cassazione Palermo 17.6.25
Il Relatore Il Presidente