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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX AN AR, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 499/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Della Regione N. 79/c 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239002102976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239002102976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239002102976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o difesa,
In via principale:
1) accogliere il primo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione della sospensiva legale di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992;
2) accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 193/2016 per violazione art. 77 Cost.;
2.1) per l'effetto sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2.2) in seguito all'auspicata declaratoria di incostituzionalità ritenere e dichiarare viziato da illegittimità derivata l'intimazione di pagamento impugnata;
3) accogliere il terzo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per carenza di potere derivante dalla incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale agente della riscossione per la provincia di Caltanissetta.
In via subordinata:
4) accogliere il quarto motivo di ricorso e ritenere e dichiarare l'omessa e/o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare la nullità della procedura di riscossione ed estinta la presunta pretesa tributaria stante l'intervenuta decadenza e, per l'ulteriore effetto, annullare l'intimazione opposta;
5) accogliere il quinto motivo di ricorso e, per l'effetto, dichiarare prescritto il presunto carico erariale e, per l'effetto, annullare l'intimazione impugnata;
6) laddove l'Esattore dimostrasse l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento elencate nella parte in fatto nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, accogliere il sesto motivo di ricorso e ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del carico erariale maturata successivamente a dette presunte notifiche e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e l'estinzione del carico erariale de quo. In via ulteriormente subordinata:
7) – accogliere il settimo, l'ottavo ed il nono motivo di ricorso ed annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
8) - Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Resistente ADER: Chiede che l'On. le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta Voglia compiacersi di: -
- in via preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della questione di costituzionalità per insufficienza di motivazione;
- - previo rigetto del ricorso proposto, ritenere e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento n.
292 2023 9002102976000. - Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta la sig.ra Ricorrente_1
, elettivamente domiciliata a Serradifalco in Indirizzo_1 s.n.c. presso lo studio dell'avv. Difensore_2 che la rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2023 9002102976 000 notificata in data 11.01.2024 ed emessa dall'ADER per il pagamento delle cartelle:
- 1. n. 29220160011610646000, presuntivamente notificata in data 21/07/2017, relativa a Tasse automobilistiche Sicilia anno 2012;
- 2. n. 29220170007087286000, presuntivamente notificata in data 02/08/2022, relativa a Tasse automobilistiche Sicilia anno 2013; o
- 3. n. 29220180005397101000, presuntivamente notificata in data 02/08/2022, relativa a Tasse automobilistiche Sicilia anno 2014.
La difesa con il ricorso, notificato in data 11.03.2024 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione opposta:
- per violazione e falsa applicazione art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, l'intimazione si poggia su titoli sospesi ex lege;
- per illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento, per illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.
L. 193/2016 per violazione artt. 70, 76 e 77 Cost.. – Difetto assoluto di attribuzione di Agenzia Entrate
Riscossione;
- per carenza di potere derivante dall'incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale Agente della riscossione per la Provincia di Caltanissetta;
- per mancata e/o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Violazione del giusto procedimento - Decadenza della notifica delle cartelle di pagamento – Estinzione del credito;
- per intervenuta prescrizione del presunto carico erariale.
- per intervenuta prescrizione anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle di pagamento.
- per violazione e falsa applicazione art. 24 Costituzione e art. 7 Legge 212/2000;
- per violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, atteso che l' atto risulta essere privo di diverse e fondamentali informazioni previste a tutela del contribuente in merito alle modalità di impugnazione.
- per violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione e 7 Legge 212/2000 per mancata motivazione sugli interessi applicati.
L'ADER, con la costituzione in giudizio del 12.09.2025, comunicava e documentava la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta, rilevava che l'art 17 bis del D.Lgs n.546/92 è stato abrogato dal D.
Lgs n. 220/2021 e che semmai si verte in un'ipotesi di litispendenza con la necessità di adottare i provvedimenti conseguenziali. Evidenziava l'infondatezza delle questioni d'illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente. Così come dichiarava insussistenti e infondate le eccezioni di carenza di potere dell'Esattore Provinciale, di difetto di motivazione e di intervenuta prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari . In data 29.01.2026 la difesa depositava memorie illustrative con le quali dopo aver eccepito l' inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione per carenza di ius postulandi e per genericità della procura alle liti rilasciata dall'Esattore al difensore, insisteva nelle motivazioni e nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso .
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, si rileva che la censura relativa alla carenza dello ius postulandi si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione , già fatto proprio da questa Corte, secondo il quale in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche , la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetto a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. (Cassazione Civile Ordinanza n. 3713/2025).
Nella fattispecie tra l'altro la procura alle liti all'Avvocato del libero foro Difensore_3 riporta gli estremi della procura speciale al Dott. Nominativo_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia.
Viene, quindi, respinta l'eccezione d'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ADER.
2. Ciò posto, questo giudice ritiene di poter decidere la causa sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, fra le altre, Cass. 363/2019).
2.1. Ci si riferisce alla questione sollevata con il terzo motivo, per carenza di potere derivante dall'incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale Agente della riscossione per la Provincia di Caltanissetta nel quale si espone quanto segue: «La competenza dell'attività esattoriale è stabilita in base al criterio del domicilio fiscale del contribuente ex art. 31 e 58 del Dpr 600/1973. Domicilio che coincide con la residenza, salvo espressa elezione di uno diverso da parte del contribuente. A questo, si aggiunga, poi, che in base all'art. 46 del d.P.R. 602/1973: “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere”. Premesso quanto sopra e venendo al caso di specie, la sig. ra Ricorrente_1 ha quale domicilio fiscale quello della sua residenza che coincide con il Comune di Montemurlo sito in provincia di Prato, come risulta da apposito certificato storico di residenza».
2.2. Dal canto suo, l'Ader deduce sulla questione che l'eccepita carenza di potere è priva di fondamento, e ciò dal momento che essa si articola in strutture centrali e strutture regionali, e all'interno di quest'ultime sono presenti le “Aree Territoriali”; e l'emissione della cartella di pagamento rientra tra le attività operative svolte da queste ultime, sicché l'atto impugnato è stato legittimamente emesso dall'articolazione di
Caltanissetta, ove la ricorrente era residente negli anni relativi alla pretesa esposta nelle cartelle.
2.3. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
L'art. 12, comma 1, Dpr n. 602 del 1973, prevede che “1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in Comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”.
L'art. 24 a sua volta prevede che “1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il
Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica”.
L'art. 25 prevede poi che il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede.
Infine, l'art. 46 prevede che “1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella”.
La competenza territoriale del concessionario della riscossione si instaura quindi in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo
(Cass. 29/03/2017, n. 8049). Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, relativo ad un assetto della riscossione ancora organizzato su articolazioni territoriali limitate quale conseguenza della struttura delle correlate concessioni, gli atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo ambito territoriale sono affetti da invalidità. In questo senso, Cass. 4 maggio 2018, n. 10701
(in relazione a pignoramento ex art. 72-bis Dpr n. 602 del 1973 eseguito in altra provincia), Cass. 17 novembre
2022, n. 33862, in tema di fermo;
Cass. 29 marzo 2017, n. 8049 in tema di preavviso di fermo;
Cass. 30 luglio 2019, n. 20458 in tema di riscossione di dazi e diritti doganali;
analogamente, Cass. 1° ottobre 2014,
n. 20669; ed in particolare Cass. 4 agosto 2017, n. 19577; in termini generali, Cass. 18 gennaio 2024, n.
1950. 5 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 357/2023 Dette sentenze hanno altresì precisato che ciò vale anche per la cartella di pagamento, poiché il fatto che la cartella di pagamento “non (sia) ancora atto esecutivo” non esclude che, ai sensi delle generali previsioni del Dpr n. 602 del 1973, art. 12, comma
1, e art. 24, comma 1, essa possa essere legittimamente emanata soltanto dal concessionario che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale» (in questi termini la motivazione di Cass. 1668/2025).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva quindi che il 15 settembre 2018 la ricorrente portò la propria residenza a Montale, in Provincia di Pistoia, e che dal 1° marzo 2023 ella risiede a Montemurlo, in Provincia di Prato.
Alla luce di quanto precede, l'impugnata intimazione va quindi annullata perché emessa e notificata in data
11.01.2024 dall'Ader di Caltanissetta, e quindi da un Agente della riscossione incompetente per territorio.
3. Quanto, infine, alle spese del giudizio, considerato che la decisione si arresta a una pronuncia sulla (in) competenza e non perviene all'accertamento di profili di insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, annulla l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 9 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico Emanuela Maria Petix
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX AN AR, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 499/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Della Regione N. 79/c 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239002102976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239002102976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239002102976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o difesa,
In via principale:
1) accogliere il primo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione della sospensiva legale di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992;
2) accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 193/2016 per violazione art. 77 Cost.;
2.1) per l'effetto sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2.2) in seguito all'auspicata declaratoria di incostituzionalità ritenere e dichiarare viziato da illegittimità derivata l'intimazione di pagamento impugnata;
3) accogliere il terzo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per carenza di potere derivante dalla incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale agente della riscossione per la provincia di Caltanissetta.
In via subordinata:
4) accogliere il quarto motivo di ricorso e ritenere e dichiarare l'omessa e/o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare la nullità della procedura di riscossione ed estinta la presunta pretesa tributaria stante l'intervenuta decadenza e, per l'ulteriore effetto, annullare l'intimazione opposta;
5) accogliere il quinto motivo di ricorso e, per l'effetto, dichiarare prescritto il presunto carico erariale e, per l'effetto, annullare l'intimazione impugnata;
6) laddove l'Esattore dimostrasse l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento elencate nella parte in fatto nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, accogliere il sesto motivo di ricorso e ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del carico erariale maturata successivamente a dette presunte notifiche e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e l'estinzione del carico erariale de quo. In via ulteriormente subordinata:
7) – accogliere il settimo, l'ottavo ed il nono motivo di ricorso ed annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
8) - Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Resistente ADER: Chiede che l'On. le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta Voglia compiacersi di: -
- in via preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della questione di costituzionalità per insufficienza di motivazione;
- - previo rigetto del ricorso proposto, ritenere e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento n.
292 2023 9002102976000. - Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta la sig.ra Ricorrente_1
, elettivamente domiciliata a Serradifalco in Indirizzo_1 s.n.c. presso lo studio dell'avv. Difensore_2 che la rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2023 9002102976 000 notificata in data 11.01.2024 ed emessa dall'ADER per il pagamento delle cartelle:
- 1. n. 29220160011610646000, presuntivamente notificata in data 21/07/2017, relativa a Tasse automobilistiche Sicilia anno 2012;
- 2. n. 29220170007087286000, presuntivamente notificata in data 02/08/2022, relativa a Tasse automobilistiche Sicilia anno 2013; o
- 3. n. 29220180005397101000, presuntivamente notificata in data 02/08/2022, relativa a Tasse automobilistiche Sicilia anno 2014.
La difesa con il ricorso, notificato in data 11.03.2024 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione opposta:
- per violazione e falsa applicazione art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, l'intimazione si poggia su titoli sospesi ex lege;
- per illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento, per illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.
L. 193/2016 per violazione artt. 70, 76 e 77 Cost.. – Difetto assoluto di attribuzione di Agenzia Entrate
Riscossione;
- per carenza di potere derivante dall'incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale Agente della riscossione per la Provincia di Caltanissetta;
- per mancata e/o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Violazione del giusto procedimento - Decadenza della notifica delle cartelle di pagamento – Estinzione del credito;
- per intervenuta prescrizione del presunto carico erariale.
- per intervenuta prescrizione anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle di pagamento.
- per violazione e falsa applicazione art. 24 Costituzione e art. 7 Legge 212/2000;
- per violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, atteso che l' atto risulta essere privo di diverse e fondamentali informazioni previste a tutela del contribuente in merito alle modalità di impugnazione.
- per violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione e 7 Legge 212/2000 per mancata motivazione sugli interessi applicati.
L'ADER, con la costituzione in giudizio del 12.09.2025, comunicava e documentava la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta, rilevava che l'art 17 bis del D.Lgs n.546/92 è stato abrogato dal D.
Lgs n. 220/2021 e che semmai si verte in un'ipotesi di litispendenza con la necessità di adottare i provvedimenti conseguenziali. Evidenziava l'infondatezza delle questioni d'illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente. Così come dichiarava insussistenti e infondate le eccezioni di carenza di potere dell'Esattore Provinciale, di difetto di motivazione e di intervenuta prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari . In data 29.01.2026 la difesa depositava memorie illustrative con le quali dopo aver eccepito l' inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione per carenza di ius postulandi e per genericità della procura alle liti rilasciata dall'Esattore al difensore, insisteva nelle motivazioni e nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso .
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, si rileva che la censura relativa alla carenza dello ius postulandi si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione , già fatto proprio da questa Corte, secondo il quale in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche , la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetto a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. (Cassazione Civile Ordinanza n. 3713/2025).
Nella fattispecie tra l'altro la procura alle liti all'Avvocato del libero foro Difensore_3 riporta gli estremi della procura speciale al Dott. Nominativo_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia.
Viene, quindi, respinta l'eccezione d'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ADER.
2. Ciò posto, questo giudice ritiene di poter decidere la causa sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, fra le altre, Cass. 363/2019).
2.1. Ci si riferisce alla questione sollevata con il terzo motivo, per carenza di potere derivante dall'incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale Agente della riscossione per la Provincia di Caltanissetta nel quale si espone quanto segue: «La competenza dell'attività esattoriale è stabilita in base al criterio del domicilio fiscale del contribuente ex art. 31 e 58 del Dpr 600/1973. Domicilio che coincide con la residenza, salvo espressa elezione di uno diverso da parte del contribuente. A questo, si aggiunga, poi, che in base all'art. 46 del d.P.R. 602/1973: “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere”. Premesso quanto sopra e venendo al caso di specie, la sig. ra Ricorrente_1 ha quale domicilio fiscale quello della sua residenza che coincide con il Comune di Montemurlo sito in provincia di Prato, come risulta da apposito certificato storico di residenza».
2.2. Dal canto suo, l'Ader deduce sulla questione che l'eccepita carenza di potere è priva di fondamento, e ciò dal momento che essa si articola in strutture centrali e strutture regionali, e all'interno di quest'ultime sono presenti le “Aree Territoriali”; e l'emissione della cartella di pagamento rientra tra le attività operative svolte da queste ultime, sicché l'atto impugnato è stato legittimamente emesso dall'articolazione di
Caltanissetta, ove la ricorrente era residente negli anni relativi alla pretesa esposta nelle cartelle.
2.3. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
L'art. 12, comma 1, Dpr n. 602 del 1973, prevede che “1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in Comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”.
L'art. 24 a sua volta prevede che “1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il
Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica”.
L'art. 25 prevede poi che il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede.
Infine, l'art. 46 prevede che “1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella”.
La competenza territoriale del concessionario della riscossione si instaura quindi in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo
(Cass. 29/03/2017, n. 8049). Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, relativo ad un assetto della riscossione ancora organizzato su articolazioni territoriali limitate quale conseguenza della struttura delle correlate concessioni, gli atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo ambito territoriale sono affetti da invalidità. In questo senso, Cass. 4 maggio 2018, n. 10701
(in relazione a pignoramento ex art. 72-bis Dpr n. 602 del 1973 eseguito in altra provincia), Cass. 17 novembre
2022, n. 33862, in tema di fermo;
Cass. 29 marzo 2017, n. 8049 in tema di preavviso di fermo;
Cass. 30 luglio 2019, n. 20458 in tema di riscossione di dazi e diritti doganali;
analogamente, Cass. 1° ottobre 2014,
n. 20669; ed in particolare Cass. 4 agosto 2017, n. 19577; in termini generali, Cass. 18 gennaio 2024, n.
1950. 5 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 357/2023 Dette sentenze hanno altresì precisato che ciò vale anche per la cartella di pagamento, poiché il fatto che la cartella di pagamento “non (sia) ancora atto esecutivo” non esclude che, ai sensi delle generali previsioni del Dpr n. 602 del 1973, art. 12, comma
1, e art. 24, comma 1, essa possa essere legittimamente emanata soltanto dal concessionario che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale» (in questi termini la motivazione di Cass. 1668/2025).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva quindi che il 15 settembre 2018 la ricorrente portò la propria residenza a Montale, in Provincia di Pistoia, e che dal 1° marzo 2023 ella risiede a Montemurlo, in Provincia di Prato.
Alla luce di quanto precede, l'impugnata intimazione va quindi annullata perché emessa e notificata in data
11.01.2024 dall'Ader di Caltanissetta, e quindi da un Agente della riscossione incompetente per territorio.
3. Quanto, infine, alle spese del giudizio, considerato che la decisione si arresta a una pronuncia sulla (in) competenza e non perviene all'accertamento di profili di insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, annulla l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 9 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico Emanuela Maria Petix