Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 71
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 17-bis D.Lgs. 546/1992

    L'ADER ha eccepito che l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 220/2021.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    L'ADER ha eccepito l'inammissibilità della questione di costituzionalità per insufficienza di motivazione. La Corte ha ritenuto infondate le questioni d'illegittimità costituzionale sollevate.

  • Accolto
    Incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto che la competenza territoriale del concessionario della riscossione si instaura in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo. Poiché la ricorrente ha trasferito la residenza in provincia di Pistoia e poi di Prato, l'Agente della riscossione di Caltanissetta era incompetente per territorio. L'intimazione è stata annullata perché emessa e notificata dall'ADER di Caltanissetta, Agente della riscossione incompetente per territorio.

  • Rigettato
    Omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento

    L'ADER ha comunicato e documentato la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta.

  • Rigettato
    Prescrizione del carico erariale

    L'ADER ha dichiarato insussistenti e infondate le eccezioni di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione successiva alla notifica delle cartelle

    L'ADER ha dichiarato insussistenti e infondate le eccezioni di prescrizione.

  • Rigettato
    Motivi generici di ricorso

    La Corte ha deciso la causa sulla base della questione di incompetenza territoriale, ritenendo non necessario esaminare le altre questioni sollevate.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    La Corte ha compensato interamente le spese del giudizio.

  • Rigettato
    Legittimità della cartella di pagamento

    La Corte ha annullato l'intimazione di pagamento per incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione.

  • Rigettato
    Inammissibilità questione di costituzionalità

    La Corte ha ritenuto infondate le questioni d'illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    La Corte ha compensato interamente le spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 71
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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