Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2577
CS
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha ribadito che la novella introdotta dall'art. 56 del d.l. n. 76/2020 non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva e si applica solo ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore, in conformità al principio tempus regit actum. Ha inoltre sottolineato che il GS poteva procedere alla verifica dei requisiti prescindendo dai limiti temporali imposti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 prima della novella.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990

    La Corte ha confermato che il potere di verifica e controllo del GS è volto a riscontrare l'esattezza delle dichiarazioni e la completezza dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Ha ribadito che, nel contesto normativo antecedente all'entrata in vigore del d.l. 76/2020, non è applicabile l'art. 21-nonies in tema di limiti all'esercizio dell'autotutela amministrativa.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento

    La Corte ha ritenuto che la novella del 2020 non ha efficacia retroattiva e che il principio tempus regit actum giustifica il diverso trattamento dei soggetti già destinatari del controllo. Ha inoltre affermato che la decadenza dalla tariffa incentivante non è incompatibile con gli obiettivi di corretto funzionamento dei regimi di sostegno e non ingenera sfiducia negli operatori in possesso dei requisiti.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La Corte ha rigettato questo motivo, ritenendo che la normativa e la sua applicazione siano state corrette e non violino i principi invocati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento di riesame abbia considerato i presupposti di cui all'art. 21-nonies, ponderando l'interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse finanziarie e l'interesse del privato, considerando la tipologia di violazione accertata e la possibile assenza di buona fede.

  • Rigettato
    Sviamento di potere

    La Corte ha rigettato questo motivo, ritenendo che il potere sia stato esercitato correttamente per le finalità previste dalla legge.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

    La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, affermando che la novella non ha natura interpretativa né retroattiva ed è rispettosa del principio tempus regit actum, giustificando il diverso trattamento riservato ai soggetti già destinatari del controllo.

  • Rigettato
    Compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva 2009/28/CE

    La Corte ha rigettato la richiesta, affermando che la Direttiva 2009/28/CE e la giurisprudenza della CGUE non escludono che il potere di verifica e decadenza del GS possa configurarsi come contrastante con il legittimo affidamento. Ha inoltre precisato che la decadenza dalla tariffa incentivante non è incompatibile con gli obiettivi di corretto funzionamento dei regimi di sostegno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2577
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2577
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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