Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02577/2026REG.PROV.COLL.
N. 03641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3641 del 2025, proposto da Green Future Albachiara s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
GE dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy , Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4821/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GE dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il Cons. TE FI;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dal provvedimento del GS del 23 febbraio 2021 (prot. n. GS/P20210004811) che ha rigettato l’“istanza di applicazione dell'art. 42, co. 3 del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, co. 7 e 8 del d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Impianti fotovoltaici nn. 813246, 813253 e 813372, aventi potenza rispettivamente pari a 993,36 Kw, 996,36 Kw e 916,56 Kw siti in località Macchia dei Corvi, snc, nel Comune di Fresagrandinaria (CH). Soggetto responsabile: Green Future Albachiara s.r.l.- Comunicazione esito”.
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti.
2.1. La Green Future Albachiara s.r.l., società operante nel settore delle energie rinnovabili, è titolare di tre impianti fotovoltaici nel comune di Fresagrandinaria (CH), denominati Corvi 1, 2 e 3, e individuabili, rispettivamente ai nn. 813246, 813252 e 813372. L’odierna appellante aveva acquistato i suddetti impianti dalla società AT Energy, nell’ambito di una procedura d’asta a seguito di fallimento di quest’ultima, tra la fine del 2015 e il 2016, quando gli impianti risultavano già realizzati, entrati in esercizio e incentivati; la AT Energy aveva già realizzato gli impianti nel 2013, anno nel quale aveva richiesto ed ottenuto l’ammissione alle tariffe incentivanti da parte del GS dichiarando che gli impianti erano stati realizzati su aree che nel 2012 erano di proprietà comunale.
2.2. A seguito di avvio del procedimento di verifica ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, in data 30 settembre 2016 (dopo tre anni dall’ammissione agli incentivi), il GS adottava i provvedimenti prot. nn. 77922, 77924 e 77925, con i quali dichiarava la decadenza, per i tre impianti, della tariffa incentivante concessa. In particolare, tale decisione veniva presa sull’assunto che l’originario proprietario degli impianti aveva presentato al GE dati non veritieri; nel dettaglio, al momento della richiesta di incentivazione, la AT Energy s.r.l. aveva prodotto un atto di trasferimento della proprietà dei terreni in capo al comune di Villamagna, recante una data differente da quella effettiva (20 luglio 2012 in luogo del 14 febbraio 2013); inoltre, non risultava neppure dimostrato “lo stato di abbandono” del terreno agricolo su cui sorgevano gli impianti, necessario ai sensi dell’art. 10, co. 5 del d.lgs. n. 28/2011 per accedere agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su area agricola, così come prescritto dall’art. 65, co. 2 del d.l. n. 1/2012 s.m.i. .
2.3. Detti provvedimenti di decadenza erano stati impugnati innanzi al giudice amministrativo e il contenzioso era stato definito con sentenza di rigetto del Consiglio di Stato n. 7976 del 25 agosto 2023: peraltro, nelle more del suddetto contenzioso, era entrato in vigore il d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con cui, all’art. 56, sono state introdotte novità in merito all’applicazione, da parte del GS, dei poteri sanzionatori di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 (richiamando al riguardo i presupposti di cui all’articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241). In ragione della novella normativa, la società in intestazione, in data 16 ottobre 2020, ha presentato al GE un’istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, co. 8 del d.l. 76/2020, chiedendo l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di decadenza del 2016, poiché adottati in difetto della coesistenza dei presupposti previsti dall’art. 21- nonies della l. 241/90.
2.4. Con il provvedimento di causa (del 23 febbraio 2021, prot. n. GS/P20210004811), il GS ha comunicato il rigetto dell’istanza, con conferma dei provvedimenti di decadenza, ravvisando l’irretroattività delle previsioni normative invocate con l’istanza e la permanenza delle ragioni sottese al provvedimento di decadenza, attesa l’esigenza di recuperare un incentivo pubblico non spettante.
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Green Future Albachiara s.r.l. ha lamentato:
a) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020; la violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 1, I protocollo addizionale alla CEDU; la violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; lo sviamento di potere;
b) la violazione dell’art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990; la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011; la violazione e la falsa applicazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020; la violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 1, I protocollo addizionale alla CEDU; la violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; lo sviamento di potere;
c) in via subordinata, la ricorrente ha richiesto che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, co. 7 e 8, del d.l. semplificazioni, in violazione degli articoli 3 e 97 Cost., in ordine alla sussistenza di gravissime disparità di trattamento tra gli operatori economici, incidendo sul buon andamento e sull’imparzialità dell’azione amministrativa. Inoltre, la ricorrente ha anche richiesto di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, al fine di verificare se i contenuti della direttiva 2009/28/CE ostassero a una normativa nazionale che prevedesse il potere del GS di adottare provvedimenti sanzionatori indipendentemente: (i) dal tipo di violazione riscontrata in sede di controllo; (ii) dal tempo decorso dal momento di ammissione agli incentivi; (iii) dall’affidamento maturato dall’operatore sulla stabilità dell’incentivazione concessa.
4. L’impugnata sentenza – T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III-ter, in data 06 marzo 2025:
a) ha rigettato il ricorso;
b) ha condannato Green Future Albachiara s.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti di G.S.E. s.p.a., liquidate in euro quattromila, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giorgio Fraccastoro, antistatario.
5. Ha interposto appello Green Future Albachiara s.r.l., affidando il gravame agli argomenti che possono riassumersi nei termini seguenti:
5.1. ERRONEITÀ DEL CAPO 1 DELLA SENTENZA PER “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 56 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE.
5.2. ERRONEITÀ DEL CAPO 2 DELLA SENTENZA PER “VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES, L. N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 56 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, CERTEZZA DEL DIRITTO E LEGITTIMO AFFIDAMENTO EX ARTT. 3, 97 E 117, COMMA 1, COST., IN RELAZIONE ALL’ART. 1, I PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE.
5.3. IN VIA SUBORDINATA: ERRONEITÀ DEL CAPO 3 DELLA SENTENZA - SUI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ED EURO-UNITARIA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
5.4. In sostanza, con il primo ed il secondo motivo d’appello Green Future censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il TAR ha escluso che l’art. 56 del d.l. semplificazioni abbia natura di norma di interpretazione autentica negando, peraltro, che la predetta disposizione possa avere una applicazione retroattiva.
Invece, con il terzo mezzo di censura, l’appellante ha riproposto gli argomenti in tema di legittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, co. 7 e 8, del d.l. semplificazioni, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove interpretato nel senso di escluderne l’applicazione al caso di specie; infine, l’appellante ha parimenti riproposto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CG ex art. 267 TFUE, al fine di verificare se i contenuti della direttiva 2009/28/CE ostino ad una normativa nazionale che preveda il potere del GS di adottare provvedimenti sanzionatori indipendentemente: (i) dal tipo di violazione riscontrata in sede di controllo; (ii) dal tempo decorso dal momento di ammissione agli incentivi; (iii) dall’affidamento maturato dall’operatore sulla stabilità dell’incentivazione concessa.
6. Si è costituito in giudizio il GE dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a., per resistere al gravame.
6.1. Non si sono costituiti i Ministeri appellati.
7. Nel corso del procedimento:
a) è stata depositata, da Green Future Albachiara s.r.l., memoria del 12 febbraio 2026;
b) è stata depositata, da G.S.E. s.p.a., memoria del 13 febbraio 2026.
c) è stata depositata, da Green Future Albachiara s.r.l., memoria di replica del 24 febbraio 2026.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 17.3.2026.
9. L’appello è infondato.
10. Giova ricordare che costituiscono elementi pacifici in causa:
- che le note GS prot. nn. GS/P20160077922, GS/P20160077924, GS/P20160077925, con le quali il GE ha comunicato alla AT, per gli impianti in parola, “la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto”, risalgono al 30.9.2016;
- che a fronte di tale decadenza, con i provvedimenti prot. nn. GS/P2016007552, GS/P2016007553 e GS/P2016007555, adottati dal GE in data 8.11.2016, è stata richiesta alla AT la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti;
- che il ricorso giurisdizionale avverso tali provvedimenti è stato definito da questo Consiglio con sentenza di rigetto n. 7976 del 25.8.2023, la quale ha affermato la legittimità dei provvedimenti di decadenza adottati dal GE;
- che la novella introdotta dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, è entrata in vigore a partire dal 17.7.2020, dunque successivamente alla adozione da parte del GS dei provvedimenti di decadenza del 30.9.2016.
11. Sulla base di tali coordinate temporali occorre scrutinare i primi due motivi di appello, da giudicare infondati in considerazione della consolidata giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio.
11.1. Invero, questa Sezione ha già ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, n. 3824 del 5.5.2025) che non possono essere applicati, riguardo ai provvedimenti amministrativi adottati in sede di controllo, come quelli oggetto del procedimento di riesame di specie, le modifiche, successivamente introdotte dall’art. 56, comma 7 d.l. 76/2020 all’art. 42, comma 3 d. lgs. 28/2011-che hanno condizionato l’esercizio del potere di decadenza del GS, senza alterarne l’ascrivibilità al novero dei provvedimenti di controllo e non già a quelli di autotutela decisoria, alla ricorrenza dei presupposti indicati dall’art. 21- nonies L 241/1990- le quali non rivestono efficacia retroattiva, ma si applicano, conformemente al criterio tempus regit actum , esclusivamente a quelle declaratorie di decadenza che, a differenza di quelle di specie, siano posteriori al 17.7.2020, data di entrata in vigore della novella di cui al d.l. n. 76/2020, dalla quale inizia, quindi, a decorrere il termine ragionevole per disporne la decadenza.
E ciò in quanto la disposizione introdotta dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non è immediatamente applicabile ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore atteso che, come affermato dalla giurisprudenza, non ha valenza di interpretazione autentica (cfr. sul punto, ex pluribus e fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. II, n. 1837 del 2025), ma consente alle imprese destinatarie di provvedimenti del GS di annullamento d’ufficio o di decadenza dagli incentivi ancora sub iudice al momento di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 di sollecitare un ulteriore procedimento amministrativo da parte del GE presentando apposita istanza volta a consentire l’applicazione dello ius superveniens .
In altri termini, come anche recentemente ribadito dalla Sezione, “ il termine di 18 mesi entro cui poter pronunciare la decadenza dagli incentivi è applicabile unicamente per quelle violazioni accertate dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 76/2020 (i.e. 17 luglio 2020), non potendo travolgere, in modo inammissibilmente retroattivo, i provvedimenti di decadenza adottati ex ante (…) La novella, pertanto, non è applicabile allorquando la violazione, come nel caso di specie, sia stata accertata in un momento precedente all’entrata in vigore della riforma del 2020, e ciò a prescindere dall’attivazione dell’istanza di riesame durante la pendenza del giudizio di appello sulla legittimità dei provvedimenti di decadenza adottati dal GS, circostanza che è evidentemente del tutto irrilevante ” (Cons. Stato, sez. II, n. 2087 del 2025).
Ne deriva che prima dell’entrata in vigore della novella del 2020 il GS poteva procedere alla verifica dei requisiti previsti prescindendo dai limiti temporali imposti dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, nonché dalla valutazione dell’interesse pubblico, il quale -vale rilevare- deve ritenersi peraltro sempre sussistente nelle ipotesi di indebita erogazione di sovvenzioni pubbliche (cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 226 del 2025).
Del resto, non può trascurarsi che, come pure osservato dalla Sezione, nel caso di specie vengono in rilievo delle erogazioni pubbliche, che non sono somme private del GS liberamente disponibili, bensì importi posti a carico dell’intera collettività e che incidono sui prezzi dell’energia. Dette risorse devono essere gestite con oculatezza e affidate unicamente a quegli operatori privati rispettosi della disciplina di settore: entrano in gioco, nella comparazione dei contrapposti interessi, indefettibili requisiti soggettivi (caratteristiche dell’operatore, possesso dei titoli autorizzativi, ecc.) e requisiti oggettivi (potenza degli impianti, struttura, ecc.); cfr., Cons. Stato, sez. II, n. 2087 del 2025.
A quanto fin qui detto, va aggiunto che le ragioni sottese all’atto di decadenza oggetto dell’istanza di riesame non consistevano nella rivalutazione di elementi della pratica già in precedenza positivamente esitati dal GS, ma nel rilievo della “ non veridicità della data (20 luglio 2012) apposta sulla copia dell’atto notarile di acquisto dei terreni che era stato allegato in sede di domanda di accesso agli incentivi ”.
Dunque, non vi è dubbio che una verifica di tal fatta rientri nel paradigma dell’art. 42 comma 3 d.lgs. 28/2011 e non in quello dell’art 21 nonies l. 241/1990.
11.2. Né meritano condivisione gli argomenti specificamente incentrati sulla pretesa violazione dell’art. 56 comma 8 del d.l. 76/2020, atteso che le istanze di riesame sono state presentate quando erano ancora sub iudice i giudizi avverso i provvedimenti di decadenza, con conseguente obbligo per il GS di riesaminare la vicenda applicando il termine di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (i.e. 18 mesi) a seguito della novella introdotta dall’art. 56, commi 7 e 8, del decreto legge n. 76/2020.
Come sopra già accennato, è dirimente al riguardo l’infondatezza della doglianza circa l’applicazione alla fattispecie in esame del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21- nonies della L. 241/90, non avendo l’art. 56 cit., in parte qua (comma 7) portata retroattiva (Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023 n. 10819) ed essendo stati emessi i provvedimenti di decadenza in data 30 settembre 2016, ossia anteriormente all’applicabilità del termine ex art. 21- nonies della l. 241/90 (“il termine di diciotto mesi introdotto dalla novella inizia a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 luglio 2020), non potendo invece applicarsi retroattivamente”, cfr. Cons. Stato, II, 127 del 4 gennaio 2023) .
Invero, si è già affermato che l’intervento normativo incidente sul disposto dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, in particolare con il comma 8 del citato art. 56 del decreto legge n. 76/2020, contempla l’applicazione dell’istituto del riesame a quei provvedimenti amministrativi di decadenza non ancora assoggettati al giudicato, senza nulla esplicitare in ordine all’applicazione della modifica alle violazioni accertate in precedenza. La tesi dell’appellante omette di considerare che l’applicazione dell’art. 56, commi 7 e 8, del decreto legge n. 76/2020 - laddove assoggetta il potere di verifica del GS ai requisiti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 - può avvenire solo quando la violazione, oggetto del successivo procedimento/provvedimento di decadenza, sia stata pur sempre accertata dal GS in un momento successivo all’entrata in vigore della modifica normativa stessa (e cioè dal 2020 in avanti) e purché non sia intervenuto il giudicato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
La novella, pertanto, non è applicabile allorquando la violazione, come nel caso di specie, sia stata accertata in un momento precedente all’entrata in vigore della riforma del 2020, e ciò a prescindere dall’attivazione dell’istanza di riesame durante la pendenza del giudizio di appello sulla legittimità dei provvedimenti di decadenza adottati dal GS, circostanza che è evidentemente del tutto irrilevante. Si veda, in termini, Cons. Stato, sez. II, n. 2087 del 14.3.2025.
Del resto, l’interpretazione sostenuta dalla difesa della società appellante finirebbe per porre nel nulla - in violazione del principio di legalità e del principio per cui la legge non dispone che per il futuro - tutti gli accertamenti compiuti illo tempore dal GS, come d’altra parte lo stesso GE osserva nelle proprie difese.
Correttamente il T.a.r. ha, dunque, affermato che l’art 42, comma 3, del d. lgs. n. 28/2011, nel testo modificato dall’art 56, comma 7, del D.L. n. 76/2020, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva, in coerenza con la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 127; Cons. Stato, Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743).
In particolar modo, con riferimento ad una asserita efficacia retroattiva dell’art. 56, comma 8, del decreto legge n. 76/2020, il Giudice amministrativo ha precisato che il limite temporale per l’esercizio del potere di decadenza cui, alla stregua della normativa vigente è sottoposto il potere di decadenza del GS, può operare solo con riferimento a procedimenti di verifica da concludersi sotto la vigenza della nuova disciplina, ma non è applicabile ai procedimenti di riesame avviati ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76 del 2020 con riferimento a procedimenti già conclusi ed oggetto di procedimenti giurisdizionali ancora pendenti, altrimenti introducendosi in via retroattiva una norma che opera invece, per la sua portata innovativa, solo per il futuro, e sottoponendosi a decadenze temporali un potere di controllo che, all’epoca del suo esercizio, non era invece soggetto a limiti, in violazione del principio tempus regit actum .
Può dunque ribadirsi che il potere di verifica, accertamento e controllo esercitato dal GE è volto al riscontro della esattezza delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche e la completezza delle condizioni e dei requisiti per l’accesso al rapporto incentivante, sicché esulano nel caso di specie le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e, nel contesto normativo applicabile alla fattispecie, antecedente l’entrata in vigore del d.l. 76/2020, non è applicabile l’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela amministrativa.
11.3. Ma comunque, nel provvedimento di riesame di specie è dato ravvisare la presenza di valutazioni relative agli ulteriori presupposti di cui all’art. 21- nonies citato: quanto alla ponderazione dell’interesse pubblico, si è valorizzato quello al corretto utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili, evidenziando che esse gravano sull’intera collettività e incidono sul prezzo finale dell’energia elettrica; quanto all’interesse del privato, il GS ha considerato la tipologia di violazione accertata, nella quale ricorre sia l’elemento della presentazione di dati non veritieri nell’istanza di ammissione agli incentivi (la AT ha prodotto un atto di trasferimento della proprietà dei terreni in capo al Comune di Villamagna recante una data differente da quella effettiva), sia la mancata dimostrazione dello “stato di abbandono” del terreno agricolo su cui sorgono gli impianti (necessario ai sensi dell’art. 10, co. 5 del d.lgs. n. 28/2011 per accedere agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su area agricola, così come prescritto dall’art. 65, co. 2 del d.l. n. 1/2012 s.m.i.).
Aspetti idonei anche a porre in serio dubbio la ricorrenza di una buona fede tutelabile in capo alla società appellante, acquirente degli impianti in sede fallimentare, trattandosi di operatore professionale nel settore delle energie rinnovabili, sicché del tutto esigibile e doverosa risulta la cura dei profili attinenti all’acquisizione (o la voltura) dei titoli necessari per il conseguimento dell'incentivo (Cons. Stato, sez. II, n. 660/2023).
11.4. Neppure possono condividersi gli argomenti dell’appellante tesi a valorizzare la peculiarità della fattispecie, laddove gli impianti sono stati acquistati nell’ambito di una procedura fallimentare.
Al riguardo, deve ricordarsi che, secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione, l’acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, in quanto da ricollegarsi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (si veda, tra le tante, Cass. Civ., sez. 1, sentenza n. 6386 del 13.3.2017).
Per giunta, questo Consiglio ha già affermato che la circostanza del subentro nella titolarità degli incentivi è del tutto irrilevante, perché la decadenza non è una sanzione e perché il subentrante è soggetto a tutti gli effetti negativi imputabili al cessionario in ordine all’assenza dei requisiti per ottenere gli incentivi, essendo la posizione giuridica trasferita nello stato di fatto e diritto esistente in capo al cedente; né il trasferimento può “sanare” i vizi inerenti al diritto all’incentivazione. Inoltre, il soggetto cessionario deve operare con diligenza e assicurarsi della validità e integrità della posizione acquisita, restando le eventuali questioni inerenti a “vizi” di quanto ceduto e eventuali invalidità, come anche l’assenza dei presupposti per il conseguimento di incentivi, nell’ambito dei rapporti tra cedente e cessionario (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 7.10.2025, n. 7860).
12. Neppure meritano condivisione gli argomenti dell’appellante tesi a far sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. 76/2020, nella parte in cui si genera una disparità di trattamento tra operatori che beneficiano del medesimo regime di sostegno e che subiscono un regime differenziato a seconda del momento in cui abbia avuto avvio il procedimento di verifica; evidenziando, in punto di rilevanza, che l’applicazione dei principi dell’autotutela amministrativa al caso di specie determinerebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Infatti, come già affermato dalla Sezione, tale ricostruzione deve ritenersi manifestamente infondata, atteso che la citata novella, di cui deve escludersi, per le ragioni già esposte, una portata meramente interpretativa e comunque retroattiva, non riguarda il diritto sanzionatorio ed è rispettosa del principio generale del tempus regit actum , che giustifica il diverso trattamento riservato ai soggetti che, come la società appellante, sono già stati destinatari del controllo e del conseguente provvedimento del GS, e sottrae la norma al dubbio di un vulnus rispetto ai principi di uguaglianza e ragionevolezza o dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione”(cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 19.9.2025, n. 7408).
12.1 Quanto poi all’istanza di rinvio pregiudiziale alla CG (al fine della verifica della compatibilità della disciplina suddetta con la Direttiva 2009/28/CE tesa a tutelare una incentivazione pubblica in condizioni di stabilità per gli investitori), questo Consiglio ha già affermato che sia la direttiva 2009/28 sia la giurisprudenza della Corte di giustizia, escludono che la previsione di un potere di verifica e decadenza in capo al GS possa configurarsi, di per sé, come contrastante con il legittimo affidamento e la fiducia degli investitori, la quale viene, per contro, tutelata, attraverso il corretto funzionamento dei regimi di sostegno che impongono un controllo non limitato alla mera fase iniziale di incentivazione (Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640, con rinvio a Corte giustizia UE grande sezione - 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, punto 47).
Inoltre, la decadenza dalla tariffa incentivante, anche se applicata a distanza di un certo lasso di tempo dal provvedimento di ammissione, non può rappresentare un rimedio incompatibile con gli obiettivi di corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, poiché l’istituzione di procedure di controllo non è idonea a ingenerare la sfiducia negli operatori in possesso dei requisiti per il conseguimento degli incentivi e non produce alcuna situazione di instabilità, non determinando una sopravvenuta modifica della normativa (Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023 cit.; Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021 n. 594; Cons. Stato, n. 7408/2025).
13. L’appello va dunque integralmente rigettato.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 6000 (seimila) oltre accessori di legge, in favore del GS, da distrarre nei confronti del difensore antistatario avv. Giorgio Fraccastoro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG MI NO, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
TE FI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE FI | IG MI NO |
IL SEGRETARIO