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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1690/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240068698956000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'ADER e dell'Agenzia delle Entrate, UL BO ha impugnato la cartella di pagamento (indicata in epigrafe) riguardante l'omessa registrazione del decreto ingiuntivo (n. 97 del 2022, divenuto esecutivo il 30/8/2024) emesso dal Giudice di Pace di Catania a titolo di compensi professionali dovuti alla contribuente in qualità di difensore di ufficio di un proposto in un procedimento di sorveglianza speciale.
Con l'unico motivo, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato adducendo che il decreto ingiuntivo è esente da imposta ai sensi dell'art. 32 disp. att. cpp.
Non si è costituita in giudizio, l'ADER regolarmente citata.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto, preliminarmente, la riunione del giudizio odierno con quello iscritto al n. 2801/2024 pendente tra le stesse parti ed avente la medesima imposta accertata con l'avviso di accertamento (013/DI/000000097/0/001). Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'udienza pubblica del 27/1/2026, il difensore della ricorrente ha prodotto la sentenza n. 5338/2025 emessa in data 17/6/2025 dalla CGT di Catania, sezione 2°, con la quale è stato definito il diverso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, in ottemperanza alla citata sentenza,
l'Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento impugnata.
All'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accoglibile.
Non è dovuta la tassa fissa di registro per il D.I. in quanto l'Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della cartella limitatamente alla citata tassazione, in ottemperanza alla sentenza indicata in premessa con la quale la CGT di Catania ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 32 comma 1 disp. att. cpp, sono esenti da bolli, imposte e spese le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori di ufficio nei confronti degli indagati, imputati inadempienti, come nel caso di specie.
Nella citata sentenza, è stata ritenuta dovuta soltanto l'imposta fissa di Euro 200 riguardante l'atto enunciato nel D.I. (prestazione professionale) soggetto ad IVA.
Da ciò consegue che il credito tributario richiesto con la cartella di pagamento va rideterminato nell'importo ritenuto dovuto dalla sentenza in argomento (non impugnata nei termini di legge), in ragione della sua efficacia vincolante tra le parti. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2°, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta soltanto l'imposta fissa di Euro 200,00 così come indicato nella sentenza n.5338/2025 emessa dalla CGT di Catania in data 17/6/2025. Spese compensate Catania 27/1/2026 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa2)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240068698956000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'ADER e dell'Agenzia delle Entrate, UL BO ha impugnato la cartella di pagamento (indicata in epigrafe) riguardante l'omessa registrazione del decreto ingiuntivo (n. 97 del 2022, divenuto esecutivo il 30/8/2024) emesso dal Giudice di Pace di Catania a titolo di compensi professionali dovuti alla contribuente in qualità di difensore di ufficio di un proposto in un procedimento di sorveglianza speciale.
Con l'unico motivo, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato adducendo che il decreto ingiuntivo è esente da imposta ai sensi dell'art. 32 disp. att. cpp.
Non si è costituita in giudizio, l'ADER regolarmente citata.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto, preliminarmente, la riunione del giudizio odierno con quello iscritto al n. 2801/2024 pendente tra le stesse parti ed avente la medesima imposta accertata con l'avviso di accertamento (013/DI/000000097/0/001). Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'udienza pubblica del 27/1/2026, il difensore della ricorrente ha prodotto la sentenza n. 5338/2025 emessa in data 17/6/2025 dalla CGT di Catania, sezione 2°, con la quale è stato definito il diverso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, in ottemperanza alla citata sentenza,
l'Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento impugnata.
All'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accoglibile.
Non è dovuta la tassa fissa di registro per il D.I. in quanto l'Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della cartella limitatamente alla citata tassazione, in ottemperanza alla sentenza indicata in premessa con la quale la CGT di Catania ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 32 comma 1 disp. att. cpp, sono esenti da bolli, imposte e spese le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori di ufficio nei confronti degli indagati, imputati inadempienti, come nel caso di specie.
Nella citata sentenza, è stata ritenuta dovuta soltanto l'imposta fissa di Euro 200 riguardante l'atto enunciato nel D.I. (prestazione professionale) soggetto ad IVA.
Da ciò consegue che il credito tributario richiesto con la cartella di pagamento va rideterminato nell'importo ritenuto dovuto dalla sentenza in argomento (non impugnata nei termini di legge), in ragione della sua efficacia vincolante tra le parti. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2°, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta soltanto l'imposta fissa di Euro 200,00 così come indicato nella sentenza n.5338/2025 emessa dalla CGT di Catania in data 17/6/2025. Spese compensate Catania 27/1/2026 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa2)