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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CELESTE ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 776/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Marche
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it
Ag.entrate - Riscossione - AS NO E MO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820250006287120000 BOLLO AUTO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820250006287120000 BOLLO AUTO 2022 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inviato in via telematica il 13/10/2025, Ricorrente_2 proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 008 2025 00062871 20 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il
12/6/2025, con cui la Regione Marche ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 512,82, a titolo di tasse automobilistiche degli anni 2021 e 2022.
L'Agenzia e l'Ente locale si costituivano in giudizio, con le controdeduzioni inviate, rispettivamente, il
14/10/2025 e il 16/12/2025.
Fissato il procedimento per la sospensione dell'atto impugnato, lo stesso veniva definito in forma semplificata in forza dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
Va, preliminarmente, rilevato che la Regione, “preso atto dei pagamenti effettuati, benché gravemente tardivi, ha ritenuto di accogliere la richiesta di autotutela e, senza procedere alla liquidazione degli ulteriori interessi, né richiedere il ristoro delle spese che dovrà corrispondere all'Agente della Riscossione, ha proceduto al discarico dell'intera somma a ruolo dandone comunicazione alla ricorrente”.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, considerando l'avvenuto pagamento del debito tributario, benché gravemente tardivo e non aggiornato quanto agli interessi nel frattempo maturati.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CELESTE ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 776/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Marche
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it
Ag.entrate - Riscossione - AS NO E MO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820250006287120000 BOLLO AUTO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820250006287120000 BOLLO AUTO 2022 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inviato in via telematica il 13/10/2025, Ricorrente_2 proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 008 2025 00062871 20 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il
12/6/2025, con cui la Regione Marche ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 512,82, a titolo di tasse automobilistiche degli anni 2021 e 2022.
L'Agenzia e l'Ente locale si costituivano in giudizio, con le controdeduzioni inviate, rispettivamente, il
14/10/2025 e il 16/12/2025.
Fissato il procedimento per la sospensione dell'atto impugnato, lo stesso veniva definito in forma semplificata in forza dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
Va, preliminarmente, rilevato che la Regione, “preso atto dei pagamenti effettuati, benché gravemente tardivi, ha ritenuto di accogliere la richiesta di autotutela e, senza procedere alla liquidazione degli ulteriori interessi, né richiedere il ristoro delle spese che dovrà corrispondere all'Agente della Riscossione, ha proceduto al discarico dell'intera somma a ruolo dandone comunicazione alla ricorrente”.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, considerando l'avvenuto pagamento del debito tributario, benché gravemente tardivo e non aggiornato quanto agli interessi nel frattempo maturati.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese