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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2880/2024
proposto da
Comune di Grottaferrata - Piazza Eugenio Conti 1 00046 Grottaferrata RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26717/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 27 e pubblicata il 18/12/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 423343 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente in riassunzione:
"Voglia, in accoglimento del presente ricorso e in riforma della Sentenza 2697/2022 del 9 giugno 2022, previ gli incombenti di rito, nell'adozione dei principi di diritto indicati dalla S.C. con l'Ordinanza N 7707/2024
RG 1154/2023 pubblicata il 21 marzo 2023, accertare che le motivazioni addotte dall' Resistente_1 spa, nel giudizio in oggetto ai fini del mancato pagamento non rivestono i le caratteristiche richieste dai principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte di Cassazione e riportati nella premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 comma 5 del d.lgs 472/1997 “causa di forza maggiore” e quindi dichiarare dovuti gli importi indicati nell'accertamento l'IMU relativa all'anno 2013 per l'importo di
€ 550.971,00, di cui all'avviso di accertamento prot. N 4233/4/3 del 2 febbraio 2017 con applicazione degli interessi e sanzioni di legge Vittoria di spese competenze ed onorari relativi al Giudizio di Cassazione e del presente giudizio".
Resistente in riassunzione/:
"voglia ..... accogliere la disapplicazione di sanzioni ed interessi di mora connessi al mancato adempimento dell'obbligazione trbutaria, come previsti nell'avviso di accertamento n. 116, prot.n.4233/4/3, emesso dal
Comune di Grottaferrata in data 02/02/2017, relativo all'IMU 2013.
Con vittoria di spese, competenze per tutti i gradi di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2697/13/22, depositata il 9/6/2022, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l'appello proposto dall'Resistente_1 S.p.A.., - in seguito Resistente_1 - riconoscendo in capo a quest'ultima l'esimente della causa di forza maggiore prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e, conseguentemente, annullava l'avviso di accertamento IMU per l'importo di € 550.971,00 emesso nei confronti della contribuente per l'anno 2013 dal Comune di Grottaferrata, ritenendo provata, nei ritardi della P.A. nel pagamento delle prestazioni sanitarie eseguite dall'appellante in favore della Regione Lazio, la sussistenza della causa di forza maggiore,. non riconosciuta, per converso, dai giudici di primo grado- nella sentenza n. 26717/2017- che avevano respinto il ricorso introduttivo della contribuente.
Avverso la sentenza n. 2697/13/2022 della CTR del Lazio proponeva ricorso per cassazione il Comune di
Grottaferrata, non sussistendo l'esimente della causa di forza maggiore per giustificare il mancato adempimento, da parte dell'Resistente_1 , delle obbligazioni tributarie, ma imputabile ad una deliberata scelta imprenditorilale e all'incapacità di valutare i fattori di rischio .
Con ordinanza del 19 gennaio 2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del predetto Comune, cassava la sentenza della CTR Lazio n.2697/13/97 sul rilievo della violazione dell'art. 6 comma 5 del d. lgs.n.472/1997 con rinvio a questa Corte per verificare sulla base della documentazione prodotta se " la situazione di crisi finanziaria avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile dalla contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio alla situazione di disagio nella reperibilità della provvista necessaria ai pagamenti correnti (con particolare riguardo alle scadenze delle obbligazioni tributarie)". Il Comune di Grottaferrata ha riassunto il ricorso ex art. 392 c.p.c. chiedendo, il rigetto dell'appello proposto dall'Resistente_1 avverso la sentenza n. 26717/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso dell'Istituto, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito l'Resistente_1 che ha resistito al gravame.
IL Comune ricorrente ha depositato memoria integrativa.
All'odierna udienza camerale, la causa è stata decisa, come da dispositivo di seguito indicato..
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso in riassunzione è fondato.
Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Grottaferrata, sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha cassato la sentenza di secondo grado della CTR Lazio
n.2697/2022 depositata il 9 giugno 2022, deduce che non v'è alcuna prova incombente sulla contribuente
Resistente_1 che il ritardo nel rimborso, da parte della Regione Lazio, delle prestazioni sanitarie eseguite dall'I.N. I. possa configurare l'esimente della non imputabilità prevista dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 472 del 1997. Nel diffuso motivo di doglianza, ribadito nella memoria integrativa, il Comune deduce che l'omesso pagamento dei tributi non è derivato da un evento imprevedibile ed inevitabile, da impossbilità assoluta dell'Resistente_1 nel pagamento delle obbligazioni tributarie, ma da una scelta imprenditoriale del predetto Istituto in tal senso, ben consapevole fin dall'inizio del rapporto contrattuale dei ritardi della Regione Lazio nell'eseguire i rimborsi per le prestazioni sanitarie. .
L'Resistente_1 ha contrastato il ricorso, dando una lettura estensiva dell'intepretazione del giudizio rescindente e si è affidato esclusivamente alla cessione dei crediti all'Associazione_1 nell'anno 2013 all'Accordo di ristrutturazione dei debiti del 2023, a suo dire, sufficiente ad integrare l'esimente invocata in quanto i giudici di legittimità hannno cassato la sentenza dei giudici di secondo grado in quanto non avrebbero riconosciuto l'esistenza della causa di forza maggiore sul solo presupposto della situazione di illiquidità senza accertare se l'Resistente_1 si fosse attivata al fine di far fronte a tale crisi..
Così' ricostruite le opposte prospettazioni delle parti, In punto di diritto va rimarcato il principio dei giudici di legittimità secondo cui " ll giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito." ( cfr. Cass. Ord. n.16915/ 2025).
Ciò detto, nel caso in esame, la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR Lazio n.26717/2017, per motivi di merito, chiarendo che "la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifci eccessivi.
La nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso...". I giudici di legittimità nel giudizio rescindente, esaminata la motivazione semplicistica della sentenza cassata, hanno però significativamente rilevato " il giudice di secondo grado non si è uniformato al principio enunciato, avendo accolto l'appello della contribuente sul mero presupposto che la situazione di illiquidità della contribuente potesse costituire idonea “forza maggiore” ai fini dell'esonero dalle sanzioni pecuniarie e dagli interessi moratori, senza indagare (sulla scorta delle risultanze istruttorie) – e, quindi, con motivazione inidonea a giustificare il rigetto del gravame - se l'impossibilità di adempiere le obbligazioni tributarie per carenza o insufficienza di mezzi finanziari fosse imputabile alla difficoltà o impossibilità di incassare crediti pubblici per morosità e/o insolvenza dei debitori, all'insuccesso di iniziative giudiziarie o extragiudiziarie per il recupero dei propri crediti, al diniego o alla difficoltà di concessione di finanziamenti bancari ovvero all'inerzia o al disinteresse della contribuente nell'adozione di misure ordinarie o straordinarie per prevenire o bloccare la crisi aziendale.
Alla stregua dei criteri indicati inequivocamente nel giudizio rescindente l'Resistente_1 spa ha depositato 3 contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie locali di Tivoli e Frosinone, ma la Corte ritiene che l'Resistente_1 non ha provato che i rimedi che ha posto in essere al fine di reperire liquidità, siano stati infruttuosi e che il dissesto finanziario sia stato l'evento imprevedibile, inevitabile, un fatto eccezionale tale da integrare l'esimente invocata.
Tale prova, incombente sulla resistente, non è stata raggiunta.
Invero, esaminando anche l'Accordo di ristrutturazione dei debiti prodotto con un indebitamento per l'importo di € 192.346.179 nei soli confronti dell'Agenzia delle entrate al 31.10.2022 e tutte le immobilizzazioni materiali ivi indicate può affermarsi che l'omesso pagamento dei tributi locali IMU 2013 e le conseguenti sanzioni e ritardi contestati nell'avviso di accertamento non costituiscono una scelta obbligata non altrimenti evitabile, imprevedibile per giustificare il palese inadempimento ancora più grave , essendo non il primo avviso di accertamento contestato dal Comune di Grottaferrrata.
Nè è condivisibile la lettura che dà la difesa della ressitente appellante nel giudizio cassato , nel presente giudizio rescissorio là dove ritiene che sarebbe stato sufficiente provare la non colpevolezza e l'aver dimostrato di essersi attivato per pagare i debiti tributari per ritenere sussistente l'esimente invocata. Trattasi di un'intepretazione in contrasto con il principio di diritto affermato nel giudizio rescindente sopra riportato in parte motiva dalla Corte ove si fa espresso riferimento ad un fatto eccezionale, un evento imprevedibile e inevitabile. Manca, nel caso di specie, la prova che i fondi reperiti, anche attraverso i finanziamenti bancari siano stati destinati al pagamento delle precedenti ingenti morosità dell'Resistente_1. per il mancato pagamento dei tributi locali fin dal 2009, e ciò è sufficiente per respingere l'appello avverso la sentenza del CTP di Roma
n. che ha fatto corretto applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, respingendo il ricorso introduttivo dell'Resistente_1 in assenza dell'elemento oggettivo caratterizzante l'imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi.
Ma v'è di più.
Rafforza il convincimento del Collegio anche l'orientamento dei giudici di legittimità - cui si ritiene di dare continuità- secondo cui " In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997".( cfr. Cass. Ord. n. 7850/2018), con richiamo puntuale alla parallela giurisprudenza penale unionale di cui al d.lgs. n. 74/2000.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte va accolto il ricorso in riassunzione del Comune di Grottaferrata
e, per l'effetto, va respinto l'appello dell'Resistente_1 avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n 26717/2017. confermando l'avviso impugnato.
La controvertibilità delle questioni di diritto trattate suggerisce la compensazione tra le parti di tutti e quattro i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO accoglie il ricorso in riassunzione del Comune di Grottaferrata e, per l'effetto, conferma l'avviso impugnato. Compensa le spese di lite dei quattro gradi di giudizio. Roma. 28/01/2026 Il Presidente est. Pannullo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2880/2024
proposto da
Comune di Grottaferrata - Piazza Eugenio Conti 1 00046 Grottaferrata RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26717/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 27 e pubblicata il 18/12/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 423343 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente in riassunzione:
"Voglia, in accoglimento del presente ricorso e in riforma della Sentenza 2697/2022 del 9 giugno 2022, previ gli incombenti di rito, nell'adozione dei principi di diritto indicati dalla S.C. con l'Ordinanza N 7707/2024
RG 1154/2023 pubblicata il 21 marzo 2023, accertare che le motivazioni addotte dall' Resistente_1 spa, nel giudizio in oggetto ai fini del mancato pagamento non rivestono i le caratteristiche richieste dai principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte di Cassazione e riportati nella premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 comma 5 del d.lgs 472/1997 “causa di forza maggiore” e quindi dichiarare dovuti gli importi indicati nell'accertamento l'IMU relativa all'anno 2013 per l'importo di
€ 550.971,00, di cui all'avviso di accertamento prot. N 4233/4/3 del 2 febbraio 2017 con applicazione degli interessi e sanzioni di legge Vittoria di spese competenze ed onorari relativi al Giudizio di Cassazione e del presente giudizio".
Resistente in riassunzione/:
"voglia ..... accogliere la disapplicazione di sanzioni ed interessi di mora connessi al mancato adempimento dell'obbligazione trbutaria, come previsti nell'avviso di accertamento n. 116, prot.n.4233/4/3, emesso dal
Comune di Grottaferrata in data 02/02/2017, relativo all'IMU 2013.
Con vittoria di spese, competenze per tutti i gradi di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2697/13/22, depositata il 9/6/2022, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l'appello proposto dall'Resistente_1 S.p.A.., - in seguito Resistente_1 - riconoscendo in capo a quest'ultima l'esimente della causa di forza maggiore prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e, conseguentemente, annullava l'avviso di accertamento IMU per l'importo di € 550.971,00 emesso nei confronti della contribuente per l'anno 2013 dal Comune di Grottaferrata, ritenendo provata, nei ritardi della P.A. nel pagamento delle prestazioni sanitarie eseguite dall'appellante in favore della Regione Lazio, la sussistenza della causa di forza maggiore,. non riconosciuta, per converso, dai giudici di primo grado- nella sentenza n. 26717/2017- che avevano respinto il ricorso introduttivo della contribuente.
Avverso la sentenza n. 2697/13/2022 della CTR del Lazio proponeva ricorso per cassazione il Comune di
Grottaferrata, non sussistendo l'esimente della causa di forza maggiore per giustificare il mancato adempimento, da parte dell'Resistente_1 , delle obbligazioni tributarie, ma imputabile ad una deliberata scelta imprenditorilale e all'incapacità di valutare i fattori di rischio .
Con ordinanza del 19 gennaio 2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del predetto Comune, cassava la sentenza della CTR Lazio n.2697/13/97 sul rilievo della violazione dell'art. 6 comma 5 del d. lgs.n.472/1997 con rinvio a questa Corte per verificare sulla base della documentazione prodotta se " la situazione di crisi finanziaria avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile dalla contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio alla situazione di disagio nella reperibilità della provvista necessaria ai pagamenti correnti (con particolare riguardo alle scadenze delle obbligazioni tributarie)". Il Comune di Grottaferrata ha riassunto il ricorso ex art. 392 c.p.c. chiedendo, il rigetto dell'appello proposto dall'Resistente_1 avverso la sentenza n. 26717/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso dell'Istituto, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito l'Resistente_1 che ha resistito al gravame.
IL Comune ricorrente ha depositato memoria integrativa.
All'odierna udienza camerale, la causa è stata decisa, come da dispositivo di seguito indicato..
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso in riassunzione è fondato.
Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Grottaferrata, sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha cassato la sentenza di secondo grado della CTR Lazio
n.2697/2022 depositata il 9 giugno 2022, deduce che non v'è alcuna prova incombente sulla contribuente
Resistente_1 che il ritardo nel rimborso, da parte della Regione Lazio, delle prestazioni sanitarie eseguite dall'I.N. I. possa configurare l'esimente della non imputabilità prevista dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 472 del 1997. Nel diffuso motivo di doglianza, ribadito nella memoria integrativa, il Comune deduce che l'omesso pagamento dei tributi non è derivato da un evento imprevedibile ed inevitabile, da impossbilità assoluta dell'Resistente_1 nel pagamento delle obbligazioni tributarie, ma da una scelta imprenditoriale del predetto Istituto in tal senso, ben consapevole fin dall'inizio del rapporto contrattuale dei ritardi della Regione Lazio nell'eseguire i rimborsi per le prestazioni sanitarie. .
L'Resistente_1 ha contrastato il ricorso, dando una lettura estensiva dell'intepretazione del giudizio rescindente e si è affidato esclusivamente alla cessione dei crediti all'Associazione_1 nell'anno 2013 all'Accordo di ristrutturazione dei debiti del 2023, a suo dire, sufficiente ad integrare l'esimente invocata in quanto i giudici di legittimità hannno cassato la sentenza dei giudici di secondo grado in quanto non avrebbero riconosciuto l'esistenza della causa di forza maggiore sul solo presupposto della situazione di illiquidità senza accertare se l'Resistente_1 si fosse attivata al fine di far fronte a tale crisi..
Così' ricostruite le opposte prospettazioni delle parti, In punto di diritto va rimarcato il principio dei giudici di legittimità secondo cui " ll giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito." ( cfr. Cass. Ord. n.16915/ 2025).
Ciò detto, nel caso in esame, la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR Lazio n.26717/2017, per motivi di merito, chiarendo che "la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifci eccessivi.
La nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso...". I giudici di legittimità nel giudizio rescindente, esaminata la motivazione semplicistica della sentenza cassata, hanno però significativamente rilevato " il giudice di secondo grado non si è uniformato al principio enunciato, avendo accolto l'appello della contribuente sul mero presupposto che la situazione di illiquidità della contribuente potesse costituire idonea “forza maggiore” ai fini dell'esonero dalle sanzioni pecuniarie e dagli interessi moratori, senza indagare (sulla scorta delle risultanze istruttorie) – e, quindi, con motivazione inidonea a giustificare il rigetto del gravame - se l'impossibilità di adempiere le obbligazioni tributarie per carenza o insufficienza di mezzi finanziari fosse imputabile alla difficoltà o impossibilità di incassare crediti pubblici per morosità e/o insolvenza dei debitori, all'insuccesso di iniziative giudiziarie o extragiudiziarie per il recupero dei propri crediti, al diniego o alla difficoltà di concessione di finanziamenti bancari ovvero all'inerzia o al disinteresse della contribuente nell'adozione di misure ordinarie o straordinarie per prevenire o bloccare la crisi aziendale.
Alla stregua dei criteri indicati inequivocamente nel giudizio rescindente l'Resistente_1 spa ha depositato 3 contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie locali di Tivoli e Frosinone, ma la Corte ritiene che l'Resistente_1 non ha provato che i rimedi che ha posto in essere al fine di reperire liquidità, siano stati infruttuosi e che il dissesto finanziario sia stato l'evento imprevedibile, inevitabile, un fatto eccezionale tale da integrare l'esimente invocata.
Tale prova, incombente sulla resistente, non è stata raggiunta.
Invero, esaminando anche l'Accordo di ristrutturazione dei debiti prodotto con un indebitamento per l'importo di € 192.346.179 nei soli confronti dell'Agenzia delle entrate al 31.10.2022 e tutte le immobilizzazioni materiali ivi indicate può affermarsi che l'omesso pagamento dei tributi locali IMU 2013 e le conseguenti sanzioni e ritardi contestati nell'avviso di accertamento non costituiscono una scelta obbligata non altrimenti evitabile, imprevedibile per giustificare il palese inadempimento ancora più grave , essendo non il primo avviso di accertamento contestato dal Comune di Grottaferrrata.
Nè è condivisibile la lettura che dà la difesa della ressitente appellante nel giudizio cassato , nel presente giudizio rescissorio là dove ritiene che sarebbe stato sufficiente provare la non colpevolezza e l'aver dimostrato di essersi attivato per pagare i debiti tributari per ritenere sussistente l'esimente invocata. Trattasi di un'intepretazione in contrasto con il principio di diritto affermato nel giudizio rescindente sopra riportato in parte motiva dalla Corte ove si fa espresso riferimento ad un fatto eccezionale, un evento imprevedibile e inevitabile. Manca, nel caso di specie, la prova che i fondi reperiti, anche attraverso i finanziamenti bancari siano stati destinati al pagamento delle precedenti ingenti morosità dell'Resistente_1. per il mancato pagamento dei tributi locali fin dal 2009, e ciò è sufficiente per respingere l'appello avverso la sentenza del CTP di Roma
n. che ha fatto corretto applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, respingendo il ricorso introduttivo dell'Resistente_1 in assenza dell'elemento oggettivo caratterizzante l'imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi.
Ma v'è di più.
Rafforza il convincimento del Collegio anche l'orientamento dei giudici di legittimità - cui si ritiene di dare continuità- secondo cui " In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997".( cfr. Cass. Ord. n. 7850/2018), con richiamo puntuale alla parallela giurisprudenza penale unionale di cui al d.lgs. n. 74/2000.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte va accolto il ricorso in riassunzione del Comune di Grottaferrata
e, per l'effetto, va respinto l'appello dell'Resistente_1 avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n 26717/2017. confermando l'avviso impugnato.
La controvertibilità delle questioni di diritto trattate suggerisce la compensazione tra le parti di tutti e quattro i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO accoglie il ricorso in riassunzione del Comune di Grottaferrata e, per l'effetto, conferma l'avviso impugnato. Compensa le spese di lite dei quattro gradi di giudizio. Roma. 28/01/2026 Il Presidente est. Pannullo