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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 7.1.2025, letti gli atti della causa n. 390/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
LT in via Veneto n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia D'Aloisio del Foro di Pescara
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
LT in via Veneto n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Pierfelice del Foro di Pescara
resistente e
(C.F. , residente a [...] C.F._3
Sasso n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando De Rosa del Foro di Pescara
intervenuta e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente: affidamento condiviso della LI IN , collocamento di Per_1
quest'ultima presso la sua abitazione, disciplina del diritto di visita del IG. nelle modalità indicate CP_1
nel ricorso, assegnazione a sé della casa familiare, imposizione al resistente IG. dell'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento di lei con un assegno mensile di € 300,00, ed al mantenimento della LI Per_1
con un assegno mensile di € 700,00, divisione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della LI nella misura del 50% per ciascuno.
Conclusioni del resistente: conferma delle statuizioni adottate con l'ordinanza del 4.7.2024, con rigetto della domanda della ricorrente di riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento.
Conclusioni dell'intervenuta IG.ra rilascio in suo favore dell'immobile sito in Controparte_2
Francavilla al Mare, temporaneamente assegnato alla IG.ra . Pt_1
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La IG.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal coniuge IG. Parte_1 CP_1
con il quale ha contratto matrimonio concordatario in LT (PE) il 9.5.2009 (trascritto nei
[...]
registri degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 2, p. 2, S. A, anno 2009), da cui il 29.1.2010 è nata la LI Persona_2
Ha chiesto l'affidamento condiviso di quest'ultima, con collocamento prevalente presso la sua abitazione,
l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Francavilla al Mare, l'imposizione al coniuge dell'obbligo di corrisponderle un assegno per il mantenimento di lei pari ad € 300,00 mensili, e per il mantenimento della
LI, pari ad € 700,00 mensili, il riconoscimento del diritto di fruire in via esclusiva dell'assegno unico, e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la IN.
Ha dichiarato che, dopo un iniziale periodo di serenità della vita matrimoniale, le divergenze caratteriali con il IG. erano divenute tali da determinare una frattura insanabile del rapporto coniugale. CP_1
Il IG. si è costituito in giudizio, senza opporsi alla dichiarazione di separazione e CP_1
all'affidamento congiunto della LI IN con collocamento prevalente presso la madre, ma contestando la richiesta di assegnazione della casa coniugale e l'importo dei contributi di mantenimento richiesti dalla ricorrente.
Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata la sua separazione dalla coniuge IG.ra , che la IN Pt_1
sia affidata ad entrambi i genitori, che venga disposto il rilascio della casa coniugale da Persona_2
parte della ricorrente, e che il contributo di mantenimento richiesto sia determinato nella misura di € 300,00
mensili in favore della LI e di € 100,00 mensili in favore della IG.ra . Per_1 Pt_1
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 7.4.2024, e dichiarata con sentenza non definitiva n. 387/2024 la separazione coniugale, in data 8.7.2024 è intervenuta la IG.ra , Controparte_2
proprietaria dell'immobile costituente la casa coniugale, chiedendone la restituzione;
la causa è stata istruita disponendo indagini di polizia tributaria sulle condizioni economiche e patrimoniali della ricorrente, ed è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024.
1. Deve essere premesso che non sono controversi tra le parti, e sono peraltro pienamente conformi all'interesse della LI IN , l'affidamento di quest'ultima in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori ed il suo collocamento nell'abitazione materna.
2. Il contributo dovuto dal IG. per il mantenimento della LI IN , così come stabilito CP_1 Per_1
con l'ordinanza emessa in data 4.7.2024 è stato ritenuto congruo da entrambe le parti, che ne hanno richiesto la conferma (la ricorrente con la sua comparsa conclusionale depositata il 18.11.2024, ed il resistente con le sue note di precisazione delle conclusioni depositate il 31.10.2024).
2.1 Dovrà quindi essere posto a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra un assegno CP_1 Pt_1
mensile di € 350,00 per il mantenimento della LI IN , oltre rivalutazione annuale in base Per_1
agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio, e l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della IN stessa nella misura del 50%, spese da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, in base ai criteri stabiliti dalle Linee Guida del
C.N.F. nel 2017.
2.2 Le parti hanno chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati il 4.7.2024 anche nella parte relativa alla disciplina del diritto di visita da parte del IG. che deve quindi essergli CP_1
riconosciuto:
✓ nelle settimane dispari del mese per n. 2 pomeriggi, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in giorni da concordare con la IG.ra entro il venerdì della settimana precedente;
Pt_1
✓ nelle settimane pari del mese per n. 1 pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 21,00, in giorno da concordare con la IG.ra entro il venerdì della settimana precedente, e dalle ore 17.00 Pt_1
del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
✓ dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale con la IG.ra ; Pt_1
✓ dal Giovedì Santo sino al giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo sino al giorno di ripresa delle attività scolastiche, secondo il criterio dell'alternanza annuale con la IG.ra ; Pt_1
✓ negli altri giorni festivi, secondo il criterio dell'alternanza annuale con la IG.ra ; Pt_1
✓ per n. 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo di chiusura delle scuole, da concordare con la IG.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Pt_1
3 È controverso tra le parti il diritto della IG.ra ad un assegno mensile di mantenimento. Pt_1
3.1 Dall'istruttoria è emerso che il IG. percepisce una retribuzione di circa € 1.800,00 netti mensili, CP_1 in parte erosa dalle rate mensili di circa € 414,00 per la restituzione di un finanziamento, contratto per sostenere le spese di ristrutturazione di un immobile familiare, e dal pagamento di € 500,00 mensili, che egli stesso ha dichiarato di versare ogni mese alla madre ed alla sorella per contribuire alle spese dell'abitazione in cui è andato a vivere, insieme a loro, dopo la separazione (pur non avendo il resistente dato alcuna documentazione dei pagamenti in favore della madre e della sorella, ritiene il Tribunale di dovere considerare come necessaria al IG. ad ogni modo, una spesa di circa € 400,00/500,00 CP_1
mensili, per canoni di locazione di un immobile in cui ha dichiarato di essere intenzionato a trasferirsi).
È poi emerso che il medesimo resistente è comproprietario di un immobile sito in Pescara, di un'autovettura e di un motociclo, ed è titolare di buoni postali con valore di rimborso di circa €
10.500,00.
Inoltre le deduzioni del IG. relative allo svolgimento di attività lavorativa “in nero” da parte CP_1
della IG.ra non hanno avuto riscontri probatori (neanche dalle indagini di polizia tributaria Pt_1
demandate alla Guardia di Finanza), non potendo attribuirsi valenza indiziaria alle polizze di cui ella è
titolare, del complessivo importo di € 28.350,00, che, in quanto stipulate negli anni 2013, 2014 e 2016,
potrebbero eventualmente essere indicative del fatto che, in epoca abbondantemente precedente alla presente decisione, ha svolto attività lavorativa, ma non del fatto che attualmente percepisca redditi.
La IG.ra , poi, non è titolare di beni immobili, ma è proprietaria di un'autovettura Lancia Y Pt_1
targata DD 165 ZE, e, come è emerso dalle indagini di polizia tributaria, non dichiara redditi dal 2019,
non percepisce pensione, né ha mai percepito il reddito di cittadinanza.
Tenuto conto, d'altro canto, del fatto che la ricorrente è ancora piuttosto giovane e, vista l'età ormai raggiunta dalla LI (quasi 15 anni), ha il dovere e la possibilità di dedicarsi alla ricerca di Per_1
un'attività lavorativa, l'accertato squilibrio delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti induce a confermare l'ordinanza istruttoria del 4.7.2024 anche nella parte in cui è stato posto a carico del IG.
l'obbligo di versare alla IG.ra un assegno mensile di mantenimento di € 250,00, CP_1 Pt_1
respingendo sia la domanda della ricorrente finalizzata ad un aumento dell'importo dell'assegno, sia quella del resistente di esclusione di ogni suo obbligo di mantenimento nei confronti della moglie.
4 È poi pacifico che la vita familiare dei IG.ri , e della LI IN , formalmente Pt_1 CP_1 Per_1
residenti nel comune di LT, si è sempre svolta nella casa sita in Francavilla al Mare in via Gran
Sasso n. 4, appartenente alla IG.ra , sorella del resistente. Controparte_2
Poiché (art. 337sexies c.c.) “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli”, la casa familiare sopra indicata deve essere assegnata alla IG.ra , quale Pt_1
madre collocataria della IN , al fine di garantire l'evidente interesse di quest'ultima alla Per_1
continuità del suo ambiente abitativo.
La domanda di restituzione della medesima abitazione, formulata dalla IG.ra , non Controparte_2 può invece essere esaminata nel presente procedimento, in considerazione della tardività del suo intervento, avvenuto in data 8.7.2024, in violazione dei termini stabiliti dall'art. 473bis.20 c.p.c., e non vertendosi in ipotesi di integrazione necessaria del contraddittorio.
Né possono in alcun modo condividersi le considerazioni della interveniente relative al contenuto della disposizione generale di cui all'art. 105 c.p.c., essendo il suo intervento disciplinato da una disposizione di carattere speciale (l'art. 473bis.20 c.p.c.), o quelle relative alla mancata contestazione della tardività
dell'intervento da parte della ricorrente (contestazione che peraltro è avvenuta con la precisazione delle conclusioni e con le memorie conclusionali), poiché la violazione dei termini stabiliti per l'intervento è
rilevabile d'ufficio, comportando una inammissibile introduzione di una domanda nuova nel corso di un giudizio, una volta che le preclusioni sono già maturate.
La domanda di restituzione del medesimo immobile alla IG.ra , che inizialmente era Controparte_2
stata formulata anche dal resistente, e non è stata coltivata nel prosieguo del giudizio, è poi del tutto inammissibile per carenza di interesse da parte del IG. , privo di qualsiasi diritto Controparte_1
sull'immobile stesso.
La IG.ra , proprietaria dell'immobile costituente la casa coniugale, concessa in Controparte_2
comodato al fratello IG. ed alla cognata IG.ra , dovrà quindi essere Controparte_1 Parte_1
eventualmente fatta valere in autonomo giudizio.
5 La rispondenza della dichiarazione di separazione ad un interesse comune alle parti, e la loro soccombenza reciproca sull'an e sul quantum dell'assegno dovuto dal resistente per il mantenimento della ricorrente, inducono il Tribunale a dichiarare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
5.1 Gravi ed eccezionali ragioni (nei termini indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018),
consistiti nel fatto che la IG.ra ha goduto e gode gratuitamente dell'abitazione familiare in Pt_1
quanto concessale in comodato dalla IG.ra , inducono a compensare le spese di lite Controparte_2
anche nel rapporto processuale tra quest'ultima e la ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra Parte_1
nei confronti del IG. con ricorso depositato il 2.4.2024, richiamata
[...] Controparte_1 integralmente in questa sede la sentenza non definitiva n. 387/2024, così decide:
• affida la IN in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
presso l'abitazione materna;
• pone a carico del IG. l'obbligo, con decorrenza dal deposito dell'atto Controparte_1
introduttivo, di versare alla IG.ra un assegno mensile di € 350,00 per il mantenimento Pt_1 della LI IN , oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di Per_1
gennaio, e l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della IN
stessa nella misura del 50%, spese da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, in base ai criteri stabiliti dalle Linee Guida del C.N.F. nel 2017;
• riconosce al IG. il diritto di tenere con sé la LI nei tempi meglio indicati in CP_1
motivazione;
• pone a carico del IG. l'obbligo, con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, di CP_1
versare alla IG.ra un assegno per il di lei mantenimento dell'importo mensile di € Pt_1
250,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio;
• dichiara l'inammissibilità dell'intervento della IG.ra ; Controparte_2
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 8.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco