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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3572/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025602105000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5473/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituito e domiciliato come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe descritta emessa da ADER e notificata il 18.04.2025, per tasse automobilistiche anno 2020 dovute su tre automezzi, lamentando l'omessa notifica dell'atto presupposto e la consequenziale prescrizione del credito. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarre al difensore costituito.
Si costituiva ADER deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni di parte ricorrente e sostenendo la legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva, anche, la Regione Campania sostenendo la regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento con conseguente cristallizzazione della pretesa ed esclusione di qualsiasi prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La regione Campania costituendosi, infatti, ha fornito la prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento:
n. 064063699005 emesso per autoveicolo tg. Targa_1 anno 2020 notificato il 13.06.2020 con consegna a persona qualificatasi come suocera;
n. 064198442311 emesso per autoveicolo tg. Targa_2 anno 2020 notificato l'11/07/2023 con consegna a tale Nominativo_1 qualificatasi come addetto;
n. 064047552444 emesso per autoveicolo tg. Targa_3 anno 2020, notificato l'11/07/2023 con consegna a tale Nominativo_1 qualificatasi come addetto.
Tali circostanze documentali, prodotte in giudizio dalla Regione, attestano che l'iter notificatorio degli avvisi di accertamento è stato rispettato nei termini previsti dalla normativa vigente smentendo, in tal modo,
l'eccezione di omessa notifica e prescrizione sollevata dal ricorrente.
Ne consegue che la pretesa tributaria risulta perfezionata e opponibile al contribuente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dei resistenti costituiti, liquidate in euro 300,00 complessive oltre accessori di legge, se dovuti. Il Giudice Monocratico dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3572/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025602105000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5473/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituito e domiciliato come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe descritta emessa da ADER e notificata il 18.04.2025, per tasse automobilistiche anno 2020 dovute su tre automezzi, lamentando l'omessa notifica dell'atto presupposto e la consequenziale prescrizione del credito. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarre al difensore costituito.
Si costituiva ADER deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni di parte ricorrente e sostenendo la legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva, anche, la Regione Campania sostenendo la regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento con conseguente cristallizzazione della pretesa ed esclusione di qualsiasi prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La regione Campania costituendosi, infatti, ha fornito la prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento:
n. 064063699005 emesso per autoveicolo tg. Targa_1 anno 2020 notificato il 13.06.2020 con consegna a persona qualificatasi come suocera;
n. 064198442311 emesso per autoveicolo tg. Targa_2 anno 2020 notificato l'11/07/2023 con consegna a tale Nominativo_1 qualificatasi come addetto;
n. 064047552444 emesso per autoveicolo tg. Targa_3 anno 2020, notificato l'11/07/2023 con consegna a tale Nominativo_1 qualificatasi come addetto.
Tali circostanze documentali, prodotte in giudizio dalla Regione, attestano che l'iter notificatorio degli avvisi di accertamento è stato rispettato nei termini previsti dalla normativa vigente smentendo, in tal modo,
l'eccezione di omessa notifica e prescrizione sollevata dal ricorrente.
Ne consegue che la pretesa tributaria risulta perfezionata e opponibile al contribuente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dei resistenti costituiti, liquidate in euro 300,00 complessive oltre accessori di legge, se dovuti. Il Giudice Monocratico dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno