Articolo 47 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 45Articolo 48
Versione
16 settembre 1950
Art. 47.
Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento integratore spetta anche per i tigli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purche' la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivo' l'invalidita'.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950