Art. 40.
All' articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , le parole: "... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10" sono sostituite con le parole: "... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".
All' articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , le parole: "... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10" sono sostituite con le parole: "... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".