Articolo 40 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 39Articolo 41
Versione
31 ottobre 1971
Art. 40.

All' articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , le parole: "... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10" sono sostituite con le parole: "... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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