CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
Massime • 1
In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicchè la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 27774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27774 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ZI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC RO IR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IR De RE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21 febbraio 2024 con la quale la Corte di appello di Roma, dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza emessa, in data 18 aprile 2023, dal Tribunale di Roma che lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. La difesa ha evidenziato che l'elezione di domicilio, seppure non allegata all'atto di appello depositato in data 27 settembre 2023, è stata depositata in data 10 novembre 2023 e, quindi, in data ampiamente precedente alla data di Penale Sent. Sez. 2 Num. 27774 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 23/05/2024 svolgimento del giudizio di appello (udienza del 21 febbraio 2024) con conseguente rispetto del disposto dell'art. 581 cod. proc. A giudizio del ricorrente la norma citata sancirebbe la possibilità del deposito dell'elezione di domicilio anche non contestuale al deposito dell'atto di appello purché antecedente alle formalità per incardinare la camera di consiglio e per poter effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorrente, al momento del deposito dell'atto di appello (27 settembre 2023), non ha allegato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio con conseguente violazione del novellato art. 581, commi 1-ter e 1- quater cod. proc. pen;
l'elezione di domicilio in atti è stata, infatti, prodotta solo il successivo 10 novembre 2023. Il Collegio intende dare seguito al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, contestualmente alla presentazione dell'atto di appello, deve essere depositata dichiarazione o elezione di domicilio in quanto tale allegazione si pone come indefettibile manifestazione della consapevole volontà di impugnare dell'imputato (vedi Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Pasquale Mauro, Rv. 286088 - 01: "Quanto poi alla possibilità di una sorta di rímessione in termini, per la produzione ex post del mandato specifico e della dichiarazione o elezione di domicilio, essa non è contemplata dalla legge, che con le nuove previsioni in parola ha in teso coniugare l'esigenza di certezza della conoscenza della citazione a giudizio da parte dell'imputato con quella della ragionevole durata del processo, oltre che assicurare il coinvolgimento nell'impugnazione dell'imputato assente;
sicché consentire la possibilità di integrare ex post le carenze formali vanificherebbe del tutto la seconda delle suindicate esigenze, oltre che la stessa pregnanza delle nuove previsioni che mirano in definitiva a promuovere impugnazioni consapevoli, tenuto anche conto delle conseguenze che da esse possono discendere. Gli adempimenti formali di cui all'art. 581 comma 1-ter e comma 1- quater cod. proc. pen., tenuto conto della ratio sottesa alla loro introduzione devono intervenire all'atto dell'impugnazione, non prima né dopo di essa"). Deve essere, peraltro, evidenziata la differenza tra la fattispecie in esame e quella oggetto della sentenza El NA, non avendo l'odierno ricorrente, assente nel corso del giudizio dibattimentale, prodotto alcuna dichiarazione/elezione di domicilio al momento del deposito dell'atto di appello mentre nel caso dell'El NA era stata depositata, unitamente all'appello, un'elezione di domicilio resa precedentemente all'emissione della sentenza di primo grado nell'ambito di un 4t, Il Co liere Estensore 45,v g Il Presidente procedimento svoltosi in presenza dell'imputato (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El NA, Rv. 285936 - 01) 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC RO IR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IR De RE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21 febbraio 2024 con la quale la Corte di appello di Roma, dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza emessa, in data 18 aprile 2023, dal Tribunale di Roma che lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. La difesa ha evidenziato che l'elezione di domicilio, seppure non allegata all'atto di appello depositato in data 27 settembre 2023, è stata depositata in data 10 novembre 2023 e, quindi, in data ampiamente precedente alla data di Penale Sent. Sez. 2 Num. 27774 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 23/05/2024 svolgimento del giudizio di appello (udienza del 21 febbraio 2024) con conseguente rispetto del disposto dell'art. 581 cod. proc. A giudizio del ricorrente la norma citata sancirebbe la possibilità del deposito dell'elezione di domicilio anche non contestuale al deposito dell'atto di appello purché antecedente alle formalità per incardinare la camera di consiglio e per poter effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorrente, al momento del deposito dell'atto di appello (27 settembre 2023), non ha allegato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio con conseguente violazione del novellato art. 581, commi 1-ter e 1- quater cod. proc. pen;
l'elezione di domicilio in atti è stata, infatti, prodotta solo il successivo 10 novembre 2023. Il Collegio intende dare seguito al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, contestualmente alla presentazione dell'atto di appello, deve essere depositata dichiarazione o elezione di domicilio in quanto tale allegazione si pone come indefettibile manifestazione della consapevole volontà di impugnare dell'imputato (vedi Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Pasquale Mauro, Rv. 286088 - 01: "Quanto poi alla possibilità di una sorta di rímessione in termini, per la produzione ex post del mandato specifico e della dichiarazione o elezione di domicilio, essa non è contemplata dalla legge, che con le nuove previsioni in parola ha in teso coniugare l'esigenza di certezza della conoscenza della citazione a giudizio da parte dell'imputato con quella della ragionevole durata del processo, oltre che assicurare il coinvolgimento nell'impugnazione dell'imputato assente;
sicché consentire la possibilità di integrare ex post le carenze formali vanificherebbe del tutto la seconda delle suindicate esigenze, oltre che la stessa pregnanza delle nuove previsioni che mirano in definitiva a promuovere impugnazioni consapevoli, tenuto anche conto delle conseguenze che da esse possono discendere. Gli adempimenti formali di cui all'art. 581 comma 1-ter e comma 1- quater cod. proc. pen., tenuto conto della ratio sottesa alla loro introduzione devono intervenire all'atto dell'impugnazione, non prima né dopo di essa"). Deve essere, peraltro, evidenziata la differenza tra la fattispecie in esame e quella oggetto della sentenza El NA, non avendo l'odierno ricorrente, assente nel corso del giudizio dibattimentale, prodotto alcuna dichiarazione/elezione di domicilio al momento del deposito dell'atto di appello mentre nel caso dell'El NA era stata depositata, unitamente all'appello, un'elezione di domicilio resa precedentemente all'emissione della sentenza di primo grado nell'ambito di un 4t, Il Co liere Estensore 45,v g Il Presidente procedimento svoltosi in presenza dell'imputato (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El NA, Rv. 285936 - 01) 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 maggio 2024