Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Mattei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
Società Reale Mutua Assicurazioni, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di AG del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), emesso dal dirigente dell’Ufficio del contenzioso comunitario dell’organismo pagatore della stessa AG, adottato nei confronti del sig. -OMISSIS- (spedito in data -OMISSIS-e ricevuto dal destinatario il successivo 22 luglio);
- di ogni eventuale ulteriore provvedimento premesso e/o conseguente e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa LA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Il sig. -OMISSIS-, con al T.A.R. Lazio, notificato in data 30 ottobre 2013 (iscritto al n.r.g. 11570/2013), impugnava i seguenti atti, chiedendone la declaratoria di nullità e/o l’annullamento:
- del provvedimento di AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, del -OMISSIS- (Prot. n. -OMISSIS-), emesso dal dirigente dell’Ufficio del contenzioso comunitario dell’organismo pagatore della stessa AG, adottato nei confronti del sig. -OMISSIS- (spedito in data -OMISSIS-e ricevuto dal destinatario il successivo 22 luglio) con cui è stata accertata « la sussistenza del credito di questa Agenzia, pari ad € 7.166, 25, oltre interessi pari a € 1.775, 86 calcolati sino alla data dell’11.7.2013, nei confronti del sig. -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-) per indebita percezione del contributo erogato per il settore tabacco, campagna 2002 » ed intimato « al sig. -OMISSIS- di restituire la somma complessiva di € 8.942,11 », mediante versamento da effettuarsi entro trenta giorni. La stessa AG, inoltre, nel predetto provvedimento aveva precisato che « in caso di mancato pagamento si avverte che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, si procederà all’incameramento della polizza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni », avvisando, infine, che « ai sensi dell’art. 3, comma 4 della l. 241/90 e succ. modif. e integr., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso. A norma dell’art. 5 ter del Reg. (CE) 885/2006 il debito accertato potrà essere dedotto dai futuri pagamenti, a favore del beneficiario, effettuati dall’Organismo Pagatore incaricato di recuperare il debito ».
1.1. Il T.A.R. Lazio, sezione II ter, con sentenza 25 maggio 2021 n. 6121, riteneva sussistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, configurandosi « una fattispecie di indebito percepimento delle somme erogate», «non emergendo profili di rinnovata ponderazione degli interessi (che avrebbero condotto all’adozione di un provvedimento di revoca in autotutela) bensì esclusivamente una fattispecie di indebito pagamento delle somme erogate ».
Tale sentenza veniva appellata da AG e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, mediante ricorso al Consiglio di Stato proposto dall’Avvocatura generale dello Stato, rubricato con il n. 5962 del 2021.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 23 marzo 2022 n. 2135 accoglieva l’appello, affermando la giurisdizione del g.a. e disponendo l’annullamento con rinvio al T.A.R. di provenienza.
1.2. Il sig. -OMISSIS-, riassumeva il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, ribadendo le ragioni e le domande e conclusioni già formulate nel medesimo ricorso introduttivo.
Con sentenza 12 novembre 2024 n. 20135, il T.A.R. Lazio, sez. IV quater, dichiarava il proprio difetto di competenza in favore del T.A.R. Umbria, ritenendo che « gli effetti del provvedimento siano circoscritti all’ambito territoriale della sede legale della ditta della parte ricorrente ».
1.3. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha riassunto il giudizio dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.
2. In punto di fatto la parte ricorrente riferisce che il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari di Roma inviava ad AG la segnalazione prot. n. -OMISSIS-(pervenuta in data -OMISSIS-), concernente irregolarità nella percezione di aiuti nel settore del tabacco a carico di quarantatré imprenditori, tra cui il sig. -OMISSIS-. Il Comando rendeva nota la pendenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Perugia nei confronti di persone ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea e falsa fatturazione. Nell’ambito del sopra citato procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS-, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia emetteva avviso di conclusione delle indagini preliminari del -OMISSIS-.
2.1. In data -OMISSIS-AG disponeva nei confronti del ricorrente la sospensione dei procedimenti di erogazione dei premi nel settore tabacco, fino alla concorrenza dell’importo di euro 7.166,25, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228 del 2001.
L’Agenzia, inoltre, comunicava all’interessato l’avvio del procedimento per il definitivo accertamento dell’irregolarità segnalata a suo carico.
In data 27 agosto 2008, il ricorrente trasmetteva ad AG una memoria recante le proprie osservazioni.
Successivamente, stante la presentazione di una polizza fideiussoria rilasciata a favore di AG dalla Reale Mutua Assicurazioni a garanzia dell’obbligazione di restituzione delle somme percepite dal produttore, l’Agenzia revocava il provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione dei premi.
2.2. Il procedimento penale a carico del ricorrente e degli altri imputati in relazione alla medesima vicenda è stato definito con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia n. 910 del 13 dicembre 2010, mediante la quale è stato dichiarato, nei confronti del ricorrente: a) il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, in ordine al reato di cui all’articolo 416 cod. pen.; b) il non luogo a procedere per il reato di cui all’articolo 640 bis cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione.
Più in dettaglio, quest’ultima imputazione era stata formulata « perché con artifici e raggiri consistiti nel far figurare falsi importi di tabacco mai prodotto al C.T.S. S.r.l. – emergendo dai documenti n. 6 trasporti compiuti dallo stesso mezzo, nel medesimo giorno a poca distanza di tempo l’uno dall’altro e per produttori diversi: ovvero in data -OMISSIS-, alle ore 9,00, l’autocarro targato “-OMISSIS-”, risultava aver caricato, presso i luoghi di cura della “-OMISSIS-” di -OMISSIS-n. 24 cartoni di tabacco “Bright”, raccolto 2002, pari a 2.552 Kg netti ed a 2.840 Kg lordi, per i quali quel produttore aveva emesso il “D.d.t.” n. 04/02; e alle ore 10, 05 veniva pesato “a carico vuoto” “in entrata” al “-OMISSIS-” di -OMISSIS-: conferimento improprio grazie al quale si procurava un ingiusto profitto, con relativo danno all’Unione europea, beneficiando del premio comunitario pari a € 7.166, 25 ».
2.3. Ritenendo che la sentenza penale non influisse sull’accertamento dell’eventuale indebita percezione dei premi, AG invitava all’odierno ricorrente, con nota del 19 novembre 2011, a presentare le proprie controdeduzioni rispetto alle ipotesi accusatorie formulate a suo carico dal Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari.
L’interessato produceva un’ulteriore memoria difensiva in data 24 gennaio 2012.
Nelle more, AG, con nota n. UCCU. -OMISSIS- del -OMISSIS-, aveva richiesto al Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari – Nucleo antifrodi di Roma “informazioni circa eventuali modifiche relative alle contestazioni elevate nel verbale prot. N. -OMISSIS-”; la richiesta era riscontrata con nota del 12 gennaio 2012, evidenziando che non si rilevavano elementi tali da modificare le contestazioni di cui al sopra citato verbale, rappresentando che, conseguentemente, « restano immutate le singole posizione amministrative, in virtù degli accertamenti fatti all’epoca sia da questo Ufficio che dagli ispettori dell’O.L.A.F. di Bruxelles ».
2.4. Con il gravato provvedimento del -OMISSIS-, AG provvedeva all’accertamento del credito nei confronti del sig. -OMISSIS- ed all’intimazione del relativo pagamento, nei termini sopra evidenziati.
3. I motivi articolati in diritto dalla parte ricorrente a sostegno dell’illegittimità del provvedimento gravato possono essere riassunte come segue.
i. Nullità, per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990, e comunque illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 5 ter del regolamento CE n. 885/2006 del 21 giugno 2006, introdotto dal regolamento CE n. 1034/2008 del 21 ottobre 2008, nonché per violazione dell’art. 32 del reg. CE n. 1290 del 2005 e dell’art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001.
Ad avviso di parte ricorrente non sussisterebbe una norma che consenta ad AG di emettere provvedimenti di accertamento di indebite percezioni di contributi, né di procedere, in conseguenza di tale preteso accertamento autonomo, all’incameramento delle cauzioni e alla deduzione del debito dai futuri pagamenti.
ii. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per violazione e/o errata applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e per violazione del disposto di cui all’art. 10, lett. b), della medesima l. n. 241 del 1990.
AG si sarebbe limitata a citare in modo totalmente generico alcuni atti procedimentali afferenti il procedimento penale n. 3101/05 presso il Tribunale di Perugia (conclusosi con la sentenza n. 910/12 contenente la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del sig. -OMISSIS-), nonché alcuni atti successivi a tale procedimento, fra cui una nota datata 22 gennaio 2012 del Comando Carabinieri politiche agricole ed alimentari (senza neppure illustrarne il contenuto); a seguito di tale elencazione, AG avrebbe dichiarato sic et simpliciter , sempre senza alcuna motivazione, di avere accertato la sussistenza del credito. L’Agenzia non avrebbe, pertanto, svolto un effettivo accertamento circa l’indebita percezione delle somme da parte del ricorrente, essendosi limitata, nelle premesse del provvedimento impugnato, a una elencazione di atti, senza illustrare le ragioni e gli elementi di prova a supporto del proprio convincimento; si tratterebbe, per di più, di atti non utilizzabili per affermare alcuna responsabilità dell’interessato, in quanto relativi a un procedimento penale conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere. AG, inoltre, non avrebbe preso in considerazione le osservazioni di parte ricorrente, essendosi limitata a recepire pedissequamente la comunicazione del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari circa l’insussistenza dei presupposti per modificare le contestazioni già formulate, comunicazione che riscontrava una nota dell’Agenzia antecedente alla ricezione della memoria difensiva del sig. -OMISSIS-.
iii. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, sviamento di potere, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà, difetto di istruttoria.
Illegittimamente AG pretenderebbe di accertare la sussistenza di una presunta “indebita percezione” del contributo erogato per il settore tabacco campagna 2002 da parte dell’odierno ricorrente, facendo riferimento alla sentenza assolutoria del G.I.P. di Perugia n. 919/2010; in modo altrettanto inammissibile ed illegittimo, si tenterebbe di estrapolare in modo capzioso dei singoli “passi” dalla citata sentenza di proscioglimento, per cercare di sostenere che tale giudice avrebbe accertato la sussistenza dei reati oggetto del medesimo procedimento.
L’accusa mossa al ricorrente sarebbe, comunque, infondata, in quanto:
- la consegna del tabacco sarebbe stata certificata dai tecnici della Società a ciò incaricata, e nei confronti di tali tecnici il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione, che è stata poi effettivamente disposta dal GIP, per cui sarebbe accertato in via definitiva che tale consegna è effettivamente avvenuta;
- AG non avrebbe considerato che costituisce prassi costante dei produttori quella di depositare tutto il proprio prodotto da sottoporre a verifica presso i vari depositi temporanei presenti nei luoghi di consegna, in modo da assicurare lo svolgimento delle operazioni nell’arco di una giornata; tale procedura sarebbe stata seguita, in effetti, anche dal ricorrente, il quale avrebbe previamente collocato tutto il tabacco in un deposito temporaneo posto al di fuori del perimetro fiscale, ma prossimo al luogo di pesatura e controllo, e ciò spiegherebbe perché l’autocarro individuato nelle attività di indagine avrebbe potuto svolgere più viaggi nella stessa giornata per prelevare il tabacco e sottoporlo a verifica;
- il ricorrente avrebbe effettivamente coltivato e prodotto il tabacco “bright” di cui trattasi, come risulterebbe dalla documentazione prodotta;
- l’insussistenza dell’illecito sarebbe dimostrata anche dal fatto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, preso atto della sentenza emessa in sede penale, ha disposto l’archiviazione del procedimento concernente le eventuali sanzioni amministrative da applicare al sig. -OMISSIS- per la medesima vicenda.
iv. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e, in particolare, per contrasto con quanto stabilito dalla suddetta polizza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- rilasciata dalla società Reale Mutua Assicurazioni, in quanto mancherebbe il presupposto per l’escussione della garanzia, consistente nell’accertamento definitivo dell’indebita percezione di erogazioni inerenti il settore tabacco per la campagna 2002.
v. Violazione dell’art. 5 ter del regolamento CE n. 885/2006 (introdotto dal regolamento CE n. 1034/2008), nonché per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, insussistenza dei presupposti, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, con specifico riferimento alla possibilità, annunciata dalla medesima AG, di procedere d’ufficio alla deduzione dai futuri pagamenti spettanti a favore dell’odierno ricorrente dell’importo ritenuto indebitamente percepito a titolo di contributi per il tabacco in relazione alla campagna 2002.
vi. Intervenuta prescrizione dell’asserita pretesa creditoria della Amministrazione ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., atteso che la richiesta di restituzione delle somme sarebbe stata configurata dall’Agenzia come una domanda risarcitoria per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che, stante la prescrizione del reato ipotizzato di cui all’art. 640 bis cod. pen., anche tale pretesa sarebbe prescritta.
4. Si è formalmente costituita per resistere in giudizio AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, unitamente al Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Con memoria del 13 marzo 2026, la difesa attorea ha ribadito le proprie difese.
6. Con memoria depositata in vista della trattazione, la difesa erariale ha eccepito in rito il difetto di giurisdizione del g.a., allegando nel merito l’infondatezza del gravame, del quale è stato domandato il rigetto.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un profilo di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione con riguardo alla contestazione concernente l’escussione della polizza fideiussoria. Il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla difesa statale; indi, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In limine litis deve essere dichiarata l’inutilizzabilità della memoria depositata dalla difesa resistente in data 16 marzo 2026, in violazione de termine perentorio di trenta giorni liberi di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
9. Sempre in via preliminare, fatto salvo quanto si dirà oltre con specifico riferimento alle questioni relative all’escussione della polizza fideiussoria, la riconducibilità della controversia nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo è stata già affermata nel caso che occupa dal Consiglio di Stato con la sentenza 23 marzo 2022 n. 2135, cui si rinvia.
9.1. Come da rilievo officioso, si presenta inammissibile per difetto di giurisdizione il quarto motivo di ricorso, concerne specificamente l’escussione della polizza fideiussoria, con cui il ricorrente ha avanzato contestazioni attinenti alla portata delle clausole della polizza fideiussoria rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni in favore di AG a garanzia della restituzione delle erogazioni.
Le censure così prospettate esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, secondo i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza, « le controversie riguardanti l’escussione di una polizza fideiussoria rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la stessa un rapporto privatistico inerente un contratto autonomo di garanzia, che ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, volto quindi a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (Cassazione civile, Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2655; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 ottobre 2011, n. 5711; Sez. VI, 23 febbraio 2004 n. 709; T.A.R. Lazio, 30 giugno 2010, n. 21833; 08 novembre 2005 n. 10758). Indipendentemente, quindi, dallo scopo per il quale la fidejussione sia stata prestata, l’escussione, da parte del beneficiario, della fideiussione nei confronti della società garante, rientra nella cognizione del giudice ordinario, costituendo espressione di un diritto potestativo fondato su un rapporto civilistico, dal quale è assente ogni carattere autoritativo pubblicistico. Per quanto fra loro collegate, l’obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono difatti una propria individualità non soltanto soggettiva, data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo. Ne deriva che la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano perciò a valere le normali regole, ivi comprese quelle sul pagamento e la giurisdizione » (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 marzo 2016, n. 3766; cfr. T.A.R. Umbria, 4 febbraio 2025, n. 99).
Quindi, la domanda volta a ottenere l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni stabilite nella polizza fideiussoria ai fini della relativa escussione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, dovendosi individuare quale giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario, davanti al quale la predetta domanda potrà essere riproposta, nei termini e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 11.
10. Passando all’esame del merito del ricorso, con il primo mezzo il ricorrente ha dedotto l’insussistenza di una norma che attribuisca ad AG il potere di emettere provvedimenti di accertamento dell’indebita percezione di contributi e di procedere al recupero delle somme mediante l’incameramento delle cauzioni e la deduzione del debito dai futuri pagamenti.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, AG « è l’organismo di coordinamento che, ai sensi del D.lgs. n. 165 del 1999 (art. 3) [poi sostituito dall’art. 12, comma 7, del d.l. 6 luglio 2002, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2021, n. 135, e successivamente dall’art. 3 del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74], agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA ed è responsabile nei confronti dell’Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo. Ciò significa che AG, oltre ad erogare le provvidenze comunitarie, ha anche il compito di sospendere le erogazioni, ai sensi del D.lgs. n. 228 del 2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire. Da ciò deriva che AG è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunita ri» (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 18 maggio 2011, n. 4325; nello stesso senso: T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 25 luglio 2024, n. 4378; Id., 4 gennaio 2024, n. 97; C.d.S., sez. I, parere n. 763 del 28 aprile 2022; Id., parere n. 2022 del 10 dicembre 2020; Id., parere n. 2155 del 24 luglio 2019; Id., parere n. 1090 dell’8 aprile 2019).
Il Collegio ha già avuto modo di aderire al predetto orientamento (cfr. T.A.R. Umbria, 4 febbraio 2025, n. 99); deve ritenersi, pertanto, che AG avesse pieno titolo per procedere all’accertamento dell’indebita percezione di contributi e per disporre il recupero delle somme non dovute.
11. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente deduce plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, allegando principalmente il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto non basato su un effettivo accertamento della percezione indebita delle somme, che in realtà non si sarebbe verificata.
Le censure si presentano fondate nei limiti di quanto di seguito evidenziato.
11.1. Emerge dagli atti di causa che l’indebita percezione a carico dell’odierno ricorrente è stata ritenuta accertata da AG sulla base:
- dell’imputazione relativa al reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. formulata a carico del sig. -OMISSIS-;
- della circostanza che la sentenza penale di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato non ha effetti preclusivi ai fini dell’accertamento dell’indebita erogazione delle somme e che, d’altro canto, le motivazioni della sentenza non avrebbero escluso la sussistenza dei fatti ipotizzati a carico degli imputati, ma avrebbero anzi sostanzialmente affermato la commissione della frode;
- della nota del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del 12 gennaio 2012, secondo la quale non si rilevavano elementi tali da modificare le contestazioni amministrative sollevate con il verbale prot. n. -OMISSIS-.
-OMISSIS- Come recentemente evidenziato da questo Tribunale amministrativo regionale in riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, «[l]a mera imputazione penale non è idonea, tuttavia, a dimostrare la commissione del reato ascritto al ricorrente. D’altro canto, se è vero che, in linea di principio, l’Amministrazione può trarre elementi a supporto dell’accertamento dei fatti dagli atti di indagine penale e anche dalle sentenze che dichiarano l’estinzione del reato per prescrizione, tuttavia nel caso in esame il provvedimento impugnato non risulta motivato sulla base di un’autonoma valutazione del materiale istruttorio acquisito nel procedimento penale, ma si fonda soltanto sul richiamo alla sentenza penale, la quale, a sua volta, non reca l’affermazione della responsabilità del ricorrente. Una volta rilevato il decorso della prescrizione, infatti, il GIP – riferendosi complessivamente a tutti i numerosi imputati, per varie condotte, nell’ambito del procedimento penale – ha affermato quanto segue: “(...) al di là di taluni profili problematici afferenti al reato fiscale, correlati alla configurabilità del dolo specifico, a fronte della natura globalmente fraudolenta dell’operazione, mirante alla percezione indebita dei contributi, non può dirsi che vi sia agli atti, nonostante lo sforzo di deduzione compiuto nell’interesse di alcuni imputati e trasfuso in memorie difensive, piena prova dell’insussistenza dei fatti ipotizzati o dell’estraneità ad essi di alcuni soggetti, potendosi semmai ravvisare in alcuni casi una situazione di incertezza che non vale di certo a rendere percepibile ictu oculi e in modo incontestabile la necessità di proscioglimento con formula diversa da quella correlata all’estinzione dei reati per prescrizione (...)”. Il Giudice penale ha, quindi, affermato l’insussistenza dei presupposti per un proscioglimento con formula piena, dando atto che, con riguardo ad alcuni imputati – non specificati – sarebbe stata riscontrabile una situazione di incertezza, tale da non consentire di escludere, sulla base di dati di immediata evidenza, la sussistenza dei fatti o l’estraneità ad essi dei medesimi imputati » (T.A.R. Umbria, 4 febbraio 2025, n. 99).
La sentenza non ha, quindi, neppure implicitamente affermato che l’odierno ricorrente abbia effettivamente commesso il reato ascrittogli, ma ha soltanto ritenuto di non poterlo escludere con certezza: dato, questo, di per sé insufficiente al fine di ritenere definitivamente comprovata la responsabilità del ricorrente.
A diverse conclusioni non induce l’ulteriore passaggio della sentenza – richiamato nelle premesse del provvedimento impugnato – ove si legge che « l’analitica esposizione concorre in realtà a chiarire ciò che nella sostanza avveniva: gli ideatori delle operazioni fraudolente, di anno in anno, provvedevano ad agire in modo acconcio, così che si potesse addivenire all’erogazione degli indebiti contributi comunitari in favore proprio o di terzi ». Difatti, questa illustrazione della vicenda fa parte di un più ampio capo della sentenza, con il quale, prendendo in considerazione l’imputazione formulata dal pubblico ministero, la si ritiene inidonea a integrare la fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., considerandola, piuttosto, come una mera rappresentazione del vincolo della continuazione dei reati.
Da queste considerazioni, riferite all’astratta idoneità dell’ipotesi accusatoria a configurare uno dei reati contestati, non può desumersi, pertanto, l’esplicita affermazione della sussistenza dei fatti.
Trattandosi di valutazioni complessive, riferite in termini generali a un procedimento che coinvolgeva una pluralità di imputati, risultano inidonee a dimostrare la specifica responsabilità del sig. -OMISSIS-.
Conseguentemente, preso atto della sentenza penale, AG avrebbe dovuto svolgere autonomi approfondimenti rispetto alla posizione del ricorrente, al fine di accertare se vi fosse stata effettivamente una condotta fraudolenta da parte sua, tale da determinare l’indebita percezione dei contributi.
Tale accertamento non risulta essere stato svolto, posto che AG si è limitata ad acquisire ulteriori deduzioni dall’interessato e a trasmetterle al Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, aderendo poi alla posizione espressa, ancora una volta in termini generali, dal predetto Comando.
Peraltro, l’Agenzia nulla ha controdedotto in merito alle osservazioni presentate dall’odierno ricorrente, limitandosi a dare atto della presentazione delle stesse (« VISTE le controdeduzioni esposte dal sig. -OMISSIS- in merito all’indebita percezione degli aiuti comunitari relativi al settore del tabacco per la campagna 2002 pervenute in data 24 gennaio 2012 »), sebbene successive alla richiamata nota del Comando carabinieri.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato non è, pertanto, possibile evincere sulla base di quali elementi AG abbia ritenuto dimostrata l’indebita percezione delle erogazioni da parte del ricorrente.
11.3. Peraltro, nelle proprie osservazioni l’odierno ricorrente, oltre ad evidenziare incongruenze nel computo dei quantitativi contestati, ha esposto una serie di circostanze specifiche al fine di comprovare l’effettiva produzione del tabacco al quale si riferiscono i contributi percepiti.
Il ricorrente ha, infatti, evidenziato che la consegna del tabacco è stata certificata dai tecnici della società a ciò incaricata, i quali sono stati ritenuti estranei alle operazioni fraudolente, essendo stata disposta l’archiviazione dei procedimenti a loro carico.
Secondo la parte, inoltre, le plurime operazioni di carico del prodotto da parte di uno stesso mezzo nell’arco di poche ore sarebbero spiegabili in considerazione della prassi dei produttori – che sarebbe stata seguita anche dal sig. -OMISSIS- – di trasportare anticipatamente tutto il tabacco presso depositi temporanei in prossimità del luogo di pesatura e di controllo, in modo da sottoporre il prodotto a verifica entro un più breve lasso di tempo, evitando ripetuti viaggi del mezzo utilizzato dalla sede aziendale al luogo di conferimento.
Queste affermazioni avrebbero dovuto essere prese in considerazione e specificamente vagliate dall’Amministrazione, al fine di stabilire se i fatti ascritti al ricorrente potessero ritenersi effettivamente accertati; tuttavia, alcuna considerazione è estesa in merito né nel provvedimento impugnato, né nella nota del Comando carabinieri politiche agricole e alimentali, al quale il medesimo rinvia.
12. Conseguentemente, si presenta fondato anche il quinto mezzo; la non correttezza dell’accertamento operato discende, difatti, dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, senza che occorrano ulteriori approfondimenti al riguardo.
13. Quanto sin qui esposto è sufficiente all’annullamento del gravato provvedimento, potendo restare assorbite le censure inerenti l’intervenuta prescrizione.
14. Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito del giudizio e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, come specificato in motivazione e con le conseguenze processuali ivi indicate.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE GA, Presidente
LA LI, Consigliere, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LA LI | CE GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.