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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA RT IN, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 776/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Margherita Ligure
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 376 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il contribuente chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento. Vinte le spese di enttrambi i gradi di lite.
Resistente/Appellato:Il Comune di Santa Margherita Ligure chiede il rigetrto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di causa di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento Imu con il quale il Comune di Santa Margherita Ligure disconoscendo la stabilità della dimora del contribuente nella casa di abitazione nel Comune, applicava l'imposta per l'anno 2018.
Nel ricorso introduttivo eccepiva l'erroneità del provvedimento impositivo in base a documenti che provavano, a suo dire, la effettiva e stabile dimora nel Comune. Sosteneva, inoltre, che la sentenza n.
209 della Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionaledel quarto periodo dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 20172011 con ciò modificando sostanzialmente il concetto di abitazione principale estromettendo il riferimento al "nucleo familiare".
Si costituiva in giudizio il Comune che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respingeva il ricorso e condannava il contribuente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello la parte che ne denuncia l'erroneità e ribadisce i motivi di nuliità dell'atto impositivo chiedendo accoglierli ed annullare l'avviso di accertamento.
Il Comune di Santa Margherita Ligure si costituisce e contesta l'atto di appello. Ribadisce la legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha definitivamente escluso ogni rilevanza ai fini dell'agevolazione Imu prima casa della presenza nell'immobile dell'intero nucleo familiare stabilendo che
"per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". partendo da tale definizione occorre esaminare se, nel caso di specie, il possessore dell'immobile abbia ivi la residenza anagrafica e vi dimori stabilmente.
E' provato in atti e non é contestato che il contribuente ha la residenza anagrafica nel Comune di Santa margherita Ligure.
Quanto alla dimora abituale il contribuente ha dimostrato che i consumi medi delle sue utenze domestiche sono superiori al dato medio nazionale: mc. 610 per il gas e 657 Kwh per l'elettricità in un periodo di mesi dieci.
Il contribuente ha il proprio medico di famiglia presso la Asl di cui fa parte il Comune di Santa Margherita Ligure.
Ad avviso di questa Corte deve tenersi in considerazione il fatto che il contribuente é giornalista di professione e viene spesso inviato all'estero per incontri e presentazione di opere scientifiche.
Ciò é dimostrato dalle mail prodotte agli atti di questo processo : in tali comunicazioni il giornalista viene invitato all'estero in paesi lontani dove si reca e si trattiene anche per brevi periodi. Viene spesso invitato alla presentazione di libri in materia scientifica sia in Italia che in Europa e paesi extraeuropei. Il passaporto testimonia dei suoi diversi viaggi all'estero per motivi professionali.
Nella specie, pertanto, appare verosimile e provata la effettiva dimora del contribuente nella casa di
Indirizzo_1 in Santa Margherita Ligure.
la Suprema Corte nella sentenza n. 3841/2021 appare avvalorare la tesi del contribuente : "La nozione di residenza di una persona.....é determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo(elemento oggettivo) e dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalla consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali familiari, affettive (elemento soggettivo). Tale stabile pèermanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altre attività fuori dal comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni lavorativi."
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che il contribuente abbia dimostrato oggettivamente e soggettivamente di risiedere stabilmente nel Comune di Santa Margherita ligure.
L'appello é fondato.La controvertibilità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA RT IN, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 776/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Margherita Ligure
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 376 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il contribuente chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento. Vinte le spese di enttrambi i gradi di lite.
Resistente/Appellato:Il Comune di Santa Margherita Ligure chiede il rigetrto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di causa di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento Imu con il quale il Comune di Santa Margherita Ligure disconoscendo la stabilità della dimora del contribuente nella casa di abitazione nel Comune, applicava l'imposta per l'anno 2018.
Nel ricorso introduttivo eccepiva l'erroneità del provvedimento impositivo in base a documenti che provavano, a suo dire, la effettiva e stabile dimora nel Comune. Sosteneva, inoltre, che la sentenza n.
209 della Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionaledel quarto periodo dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 20172011 con ciò modificando sostanzialmente il concetto di abitazione principale estromettendo il riferimento al "nucleo familiare".
Si costituiva in giudizio il Comune che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respingeva il ricorso e condannava il contribuente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello la parte che ne denuncia l'erroneità e ribadisce i motivi di nuliità dell'atto impositivo chiedendo accoglierli ed annullare l'avviso di accertamento.
Il Comune di Santa Margherita Ligure si costituisce e contesta l'atto di appello. Ribadisce la legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha definitivamente escluso ogni rilevanza ai fini dell'agevolazione Imu prima casa della presenza nell'immobile dell'intero nucleo familiare stabilendo che
"per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". partendo da tale definizione occorre esaminare se, nel caso di specie, il possessore dell'immobile abbia ivi la residenza anagrafica e vi dimori stabilmente.
E' provato in atti e non é contestato che il contribuente ha la residenza anagrafica nel Comune di Santa margherita Ligure.
Quanto alla dimora abituale il contribuente ha dimostrato che i consumi medi delle sue utenze domestiche sono superiori al dato medio nazionale: mc. 610 per il gas e 657 Kwh per l'elettricità in un periodo di mesi dieci.
Il contribuente ha il proprio medico di famiglia presso la Asl di cui fa parte il Comune di Santa Margherita Ligure.
Ad avviso di questa Corte deve tenersi in considerazione il fatto che il contribuente é giornalista di professione e viene spesso inviato all'estero per incontri e presentazione di opere scientifiche.
Ciò é dimostrato dalle mail prodotte agli atti di questo processo : in tali comunicazioni il giornalista viene invitato all'estero in paesi lontani dove si reca e si trattiene anche per brevi periodi. Viene spesso invitato alla presentazione di libri in materia scientifica sia in Italia che in Europa e paesi extraeuropei. Il passaporto testimonia dei suoi diversi viaggi all'estero per motivi professionali.
Nella specie, pertanto, appare verosimile e provata la effettiva dimora del contribuente nella casa di
Indirizzo_1 in Santa Margherita Ligure.
la Suprema Corte nella sentenza n. 3841/2021 appare avvalorare la tesi del contribuente : "La nozione di residenza di una persona.....é determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo(elemento oggettivo) e dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalla consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali familiari, affettive (elemento soggettivo). Tale stabile pèermanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altre attività fuori dal comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni lavorativi."
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che il contribuente abbia dimostrato oggettivamente e soggettivamente di risiedere stabilmente nel Comune di Santa Margherita ligure.
L'appello é fondato.La controvertibilità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e compensa le spese di giudizio.