Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2023, proposto da
Roncadelle Shopping Centre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NG Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roncadelle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
per l'annullamento
- della comunicazione del Comune di Roncadelle – Servizi Tecnici prot. n. 0019443/2022 dell'8 novembre 2022 trasmessa alla ricorrente via pec in pari data e avente ad oggetto “PED/2022/00297. Comunicazione di inizio lavori asseverata per nuovo intervento. Intervento: DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI CON AMPLIAMENTO DELL'AREA VENDITA E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL MAGAZZINO. NON SARANNO ALTERATI-MODIFICATI GLI IMPIANTI. Comunicazione di irricevibilità dell'istanza”;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roncadelle;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. GI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 15/01/2026 con cui il procuratore di parte ricorrente rappresenta il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del contenzioso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
ritenuto che a detta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422);
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG CI, Presidente
GI IN, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IN | NG CI |
IL SEGRETARIO