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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
EC NI, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Lombardia-Um-Sot Varese - P.le Comm/esport Ponte
Chiasso 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Piazza Mazzini, 8 21100 Varese VA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92704 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92704 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: 1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita); 2) in via ancora pregiudiziale , attesa la violazione degli artt. 49 e 56
TFUE, disapplicare l'art. 1, comma 644 L. 190/2014 per contrarietà al diritto dell'UE e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato;
3) in via sempre pregiudiziale , dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
4) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di 4.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto che potrebbero presentare il seguente tenore «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di
Stabilità 2011 e, con riferimento all'annualità dal 2015 in poi, anche nell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_1 ., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con la media – dal 2015 in poi applicato il triplo della base imponibile - della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». “Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche,
l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano ” 4.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998
n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 5) nel merito , annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
6) nel merito , annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L.
288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
7) nel merito , dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento impugnato per 57 insussistenza del presupposto impositivo;
8) nel merito , dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento impugnato per insussistenza del presupposto impositivo: assenza di riscontri circostanziati e puntuali;
9) nel merito , disapplicare gli artt.
3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010 nonché l'art 1, comma 644 lett. g) L.
190/2014, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE e i principi costituzionali, e per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
Resistente: a) Respingere in quanto infondate le richieste di sospensione del giudizio con una nuova richiesta di rinvio degli atti alla Grande Sezione ex art. 158 Reg proc. della Corte di Giustizia, che ormai devono intendersi superate con la definizione della causa C-788/18 di cui alla Sentenza CGUE del 26 febbraio 2020;
b) ritenere infondati, nel merito, i motivi di ricorso e per l'effetto confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato;
c) condannare la ricorrente alle spese di giudizio, come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17/01/2024, depositato in data 6/02/2024, rubricato al R.G.R. n. 70/2024, la Ricorrente_1
, con sede legale in La Valletta (Malta), impugnava l'avviso di accertamento n. 92704 dell'11/11/2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT I – Lombardia, Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, Sezione
Operativa Territoriale di Varese, Sede distaccata di Como, notificato il 20/11/2023 portante una maggiore pretesa erariale relativamente agli anni 2018 e 2019 in capo alla società ricorrente quale coobbligata solidale per l'accertamento eseguito nei confronti del soggetto obbligato principale e alla società “Società_1 Società a Responsabilità Limitata Semplificata”, con sede legale a AT CO (CO), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.ra Nominativo_1. L'accertamento riguarda la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente,
'Imposta'), per le annualità d'imposta 2018 e 2019 , dal 18.12.2018 al 12.04.2019, quantificandola in
€ 2.924,63 per l'anno 2018 e in € 19.782,22 per l'anno 2019, oltre interessi pari a € 558,64 per l'anno 2018
e a € 3.319,24 per l'anno 2019; sanzioni pari a € 27.249,42 (di cui euro 3.509,55 per il periodo 18 dicembre
2018 – 31 dicembre 2018 e euro 23.739,87 per il periodo 1° gennaio 2019 – 12 aprile 2019).
Parte ricorrente, ritenendo illegittimo l'atto impugnato, eccepisce:
1) Violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta. 2) Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta; 3) Illegittimità dell'Avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo;
4) Illegittimità dell'Avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo: assenza di riscontri circostanziati e puntuali;
5) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, costituendosi nei termini di legge, preliminarmente precisava che nessuna contestazione era stata ad essa mossa circa il metodo di ricostruzione della base imponibile e non era stata posta in dubbio la circostanza che le parti ricorrenti non avessero provveduto ad effettuare alcun versamento a titolo di imposta unica sulle scommesse. Ad ogni modo, contrastava tutte le tesi esposte dalla controparte, specie quanto al fondamento impositivo legittimo nei confronti dei destinatari dell'avviso qui impugnato, ritenendo corretto il proprio operato, avanzando le controdeduzioni e ribadendo in apertura, la natura interpretativa dell'art. 1 comma 66, della Legge n. 220/2010, alla disposizione di cui all'art. 3 del
D.Lgs. n. 504/1998, applicabile, quindi, ex tunc anche a fatti precedenti. La norma in argomento, fornisce una interpretazione autentica chiarendo che nella "gestione di scommesse" rientra anche la "raccolta di gioco", sicuramente riscontrabile nell'attività svolta dalla ricorrente.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del tributo, nella fattispecie in esame gli stessi si sarebbero tutti verificati posto che, dal punto di vista letterale, il termine "gestire" significa amministrare un'impresa economica anche per conto terzi.
Quanto al requisito territoriale, l'Ufficio ritiene che la scommessa sarebbe stata accettata nel territorio italiano.
Quanto all'applicabilità dell'invocata esimente dell'art. 6 comma 2 del D.l,gs. n. 472/1997 e dell'art. 10 dello
Statuto del contribuente in relazione ai provvedimenti sanzionatori, l'ufficio rileva l'infondatezza della deduzione atteso che il termine di pagamento del tributo di cui all'avviso impugnato pur relativo al periodo d'imposta 7.5.2012-12.12.2013, è stabilito al 30.11.2012 e pertanto ben oltre l'emanazione della circolare esplicativa del 07 giugno 2012.
All'udienza del 17/9/2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle assunte conclusioni e la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente, la Corte osserva che non meritano attenzione le istanze di sospensione del giudizio e di rinvio alla Corte di Giustizia Europea, posto che la stessa si è già pronunciata in modo chiaro, escludendo comportamenti discriminatori da parte dello Stato italiano nei confronti di Ricorrente_1. Gli interventi della Corte di Giustizia europea, citati dalla ricorrente, nelle cause Lindman, Commissione c. Spagna, e LA
e BR sono inconferenti in quanto relative a fattispecie che poco o nulla hanno a che vedere con il caso specifico di Ricorrente_1; la pronuncia, che invece riguarda direttamente Ricorrente_1 , C-788/18, che curiosamente la ricorrente contesta, ha deciso per la piena compatibilità tra l'art. 56 TFUE e la normativa italiana in materia di scommesse, ritenendo testualmente ai punti 20 e 21 che "...L'imposta unica è relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della Legge di stabilità 2011, i soggetti passivi di tale imposta sono tutti gli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operino per proprio conto o per conto terzi, dalla circostanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trova la loro sede, anche all'estero. Alla luce di tali elementi forniti dal giudice del rinvio, risulta che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Ricorrente_1 non può essere considerata discriminatoria": risulta pertanto ultronea e senza fondamento una richiesta di sospensione del giudizio per adire nuovamente la CGUE su questioni che ha già deciso con dovizia di argomentazioni.
Quanto al merito, con riferimento ai presupposti, soggettivo, oggettivo e territoriale, dell'applicabilità dell'imposta sulle scommesse. L'articolo 1 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504 dispone che l'imposta unica sulle scommesse " . . . è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”. I soggetti tenuti all'osservanza della detta norma sono indicati nell'articolo 3 del medesimo Decreto, nei seguenti termini: "Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.”.
Orbene, la norma racchiusa nel D.P.R. 504/1998 è stata oggetto di interpretazione autentica che è rinvenibile nel disposto di cui all'articolo 1 comma 66 della Legge n. 220/2010, che cosi recita: ". . .Fermo restando l'obbligatorietà”, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Associazione_1 dei Monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Associazione_1 dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
La norma è chiara nell'equiparare, ai fini dell'assoggettabilità al tributo, coloro che gestiscono le scommesse per conto proprio a coloro che le gestiscono per conto terzi. Il motivo di questa equiparazione è dovuto al fatto che il soggetto passivo del tributo non è solo colui che assume il rischio della scommessa, gestendola dunque in proprio, ma anche colui che, pur svolgendo tutte le attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, raccolta delle somme puntate, corresponsione dei premi), non assuma il rischio, agendo per conto di terzi. Conseguenza di ciò è che i Centri di Trasmissione Dati (CTD) che svolgono le descritte attività nel territorio dello Stato italiano, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo in questione. Il Collegio richiama, sul punto, l'articolo 1 comma secondo lettera b) della Legge 3 agosto 1998 n.288, ove si parla di applicazione dell'imposta «alle scommesse accettate nel territorio italiano».
Non si deve, dunque, aver riguardo al luogo di conclusione del contratto, bensì al luogo di accettazione della scommessa, ovvero al luogo ove la scommessa viene effettivamente raccolta. L'imposta unica sulle scommesse, pertanto, è dovuta da tutti coloro che propongono delle scommesse all'interno del territorio dello Stato, anche se l'organizzatore ha sede e svolge la propria attività esclusivamente all'estero e l'imposta
è dovuta, in solido, dall'organizzatore straniero e dagli intermediari italiani (Centri di trasmissione dei dati) che raccolgono le scommesse nel territorio nazionale.
Le argomentazioni di parte ricorrente, tendenti a dimostrare che l'attività esercitata è da riportare in toto ad una mera prestazione di servizi di elaborazione dati non possono trovare accoglimento. Essa afferma che tale circostanza emerge dal contratto stesso. Invero, sul punto la Cassazione è intervenuta più volte specificando che esercita attività di gestione del gioco "anche chi pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività, collabori tuttavia ad essa fornendo servizi di vario genere, ad esempio rappresentando i bookmakers stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero".
In ordine quindi alla assoggettabilità dei centri trasmissione dati alla normativa estera, il dato letterale appare inequivocabile nel senso di attribuire responsabilità a colui il quale gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o per conto di un terzo, anche ubicato all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere. “E' proprio il riferimento alla gestione per conto terzi ad apparire specificatamente descrittivo dell'attività dei CTD in ragione delle loro essenziali attività (acquisizione dei dati della giocata, trasmissione della stessa all'operatore estero, emissione della ricevuta che ne attesta l'accettazione, raccolta delle somme oggetto della scommessa, pagamento delle vincite) e tanto indipendentemente dal potere di ingerenza nella determinazione delle condizioni di scommessa e della estraneità al contratto che ha come parti lo scommettitore e la società estera per conto delia quale agisce"
(Cfr. CTR Campania n. 4615/17/2015). La norma interpretativa di cui all'art. 1 comma 66 legge 20/2010 interviene sul D.lgs. 504/1998 in materia di riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, specificando l'ambito di applicazione ed i soggetti passivi, in quanto l'imposta unica è comunque dovuta ancorché la raccolta di gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza di concessione. Per soggetto passivo deve intendersi, dunque, chiunque gestisca con qualsiasi mezzo, anche telematico, per conto proprio o per conto di terzi, ubicati in Italia o all'estero, concorsi o scommesse di qualsiasi genere, prevedendo, poi, la responsabilità solidale dell'intermediario e del book maker proponente, stabilendosi che, se l'attività è esercitata per conto terzi, il soggetto nell'interesse del quale l'attività è stata esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni con la conseguente responsabilità tributaria del titolare del CTD e del bookmaker estero che si assume il rischio delle giocate ed opera nel territorio italiano tramite soggetti legati a lui da rapporti contrattuali.
Pertanto, è chiarito il merito della territorialità dell'imposta essendo pacifico che la raccolta delle scommesse, delle puntate e la corresponsione delle vincite sia avvenuta in territorio italiano per il tramite la società “Società_3 Società a Responsabilità Limitata Semplificata”, che configura la medesima come un centro di trasmissione dati, dunque operante non in proprio ma per conto della società "Ricorrente_1".
La Commissione osserva inoltre che antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n.220/2010 non vi era alcuna disposizione nell'ordinamento giuridico che definisse il concetto di "gestore della scommessa", lasciando ampio margine di incertezza sul significato e sul ruolo della figura in questione, incertezza che è stata dissipata con la richiamata interpretazione autentica.
Quanto alle sanzioni amministrative, è priva di fondamento. Nessun favorevole riscontro assumono le asserite manifeste ed obbiettive condizioni di incertezza riguardo l'interpretazione della norma riferibile alla fattispecie, atteso che come correttamente indicato dall'ufficio resistente nelle proprie controdeduzioni, la data del pagamento per l'avviso impugnato è successiva all'emanazione della circolare esplicativa del
07.06.2012; quindi l'Amministrazione aveva già assunto idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative, ex art. 5 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Anche la censura sollevata in relazione all'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 66 lettera B), Legge
220/2010, con richiesta eventuale di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.U.E.F.=. Tale richiesta è del tutto infondata in quanto non si riscontrano i presupposti per il rinvio pregiudiziale richiesto. L'art. 1 comma 66 della Legge 220/2010 ha natura chiaramente interpretativa e del rilievo della definizione di "movimento netto", in relazione alle aliquote indicate nell'art.4 comma 1 lettera B) n. 3 D.lgs. n. 504/1998, deve essere interpretato secondo i dettami contenuti nel D.M. n. 111/2006, motivo per cui nel c.d. movimento netto non può essere ricompreso l'incasso della raccolta delle scommesse realizzato da soggetti privi di concessione.
Relativamente all'obiezione dell'illegittimità dell'imposta sulle scommesse, trattasi secondo la tesi della ricorrente di doppia imposta sul volume d'affari in contrasto con la normativa comunitaria vigente, con eventuale richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.=. Anche tale richiesta è priva di qualsivoglia fondamento. L'imposta unica non ha alcuna analogia con I'IVA, attenendo alla fattispecie impositiva formata dall'attività relativa al gioco ed è tale perché permessa dalla direttiva n. 2006/112/CE che consente allo stato membro l'introduzione di "imposte sui giochi e sulle scommesse”. Il legislatore nazionale ha chiaramente stabilito all'art. 16 del D.P.R. n. 169/1998 la base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse determinandola nel seguente modo: "Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa senza alcuna detrazione”. Del resto è altresì pacifico che, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del D.P.R. 633/1972, " le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”, e che quindi non vi può essere alcun contrasto tra l'imposta unica sulle scommesse e l'imposta sul valore aggiunto, in quanto le operazioni di raccolta delle scommesse e delle puntate, sono esenti dal campo dell'applicazione Iva. Quanto alla Sentenza della Cassazione
8757/2021: la questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, esclusa dalla Cassazione in base alla giurisprudenza unionale, è estranea al tema in esame. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L.
13 dicembre 1989 n. 401 art. 4 commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, atteso che l'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 si riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse. Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita. Le spese vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, sciogliendo la riserva, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in 360,00 Euro oltre accessori di legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
EC NI, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Lombardia-Um-Sot Varese - P.le Comm/esport Ponte
Chiasso 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Piazza Mazzini, 8 21100 Varese VA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92704 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92704 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: 1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita); 2) in via ancora pregiudiziale , attesa la violazione degli artt. 49 e 56
TFUE, disapplicare l'art. 1, comma 644 L. 190/2014 per contrarietà al diritto dell'UE e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato;
3) in via sempre pregiudiziale , dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
4) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di 4.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto che potrebbero presentare il seguente tenore «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di
Stabilità 2011 e, con riferimento all'annualità dal 2015 in poi, anche nell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_1 ., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con la media – dal 2015 in poi applicato il triplo della base imponibile - della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». “Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche,
l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano ” 4.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998
n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 5) nel merito , annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
6) nel merito , annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L.
288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
7) nel merito , dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento impugnato per 57 insussistenza del presupposto impositivo;
8) nel merito , dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento impugnato per insussistenza del presupposto impositivo: assenza di riscontri circostanziati e puntuali;
9) nel merito , disapplicare gli artt.
3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010 nonché l'art 1, comma 644 lett. g) L.
190/2014, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE e i principi costituzionali, e per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
Resistente: a) Respingere in quanto infondate le richieste di sospensione del giudizio con una nuova richiesta di rinvio degli atti alla Grande Sezione ex art. 158 Reg proc. della Corte di Giustizia, che ormai devono intendersi superate con la definizione della causa C-788/18 di cui alla Sentenza CGUE del 26 febbraio 2020;
b) ritenere infondati, nel merito, i motivi di ricorso e per l'effetto confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato;
c) condannare la ricorrente alle spese di giudizio, come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17/01/2024, depositato in data 6/02/2024, rubricato al R.G.R. n. 70/2024, la Ricorrente_1
, con sede legale in La Valletta (Malta), impugnava l'avviso di accertamento n. 92704 dell'11/11/2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT I – Lombardia, Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, Sezione
Operativa Territoriale di Varese, Sede distaccata di Como, notificato il 20/11/2023 portante una maggiore pretesa erariale relativamente agli anni 2018 e 2019 in capo alla società ricorrente quale coobbligata solidale per l'accertamento eseguito nei confronti del soggetto obbligato principale e alla società “Società_1 Società a Responsabilità Limitata Semplificata”, con sede legale a AT CO (CO), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.ra Nominativo_1. L'accertamento riguarda la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente,
'Imposta'), per le annualità d'imposta 2018 e 2019 , dal 18.12.2018 al 12.04.2019, quantificandola in
€ 2.924,63 per l'anno 2018 e in € 19.782,22 per l'anno 2019, oltre interessi pari a € 558,64 per l'anno 2018
e a € 3.319,24 per l'anno 2019; sanzioni pari a € 27.249,42 (di cui euro 3.509,55 per il periodo 18 dicembre
2018 – 31 dicembre 2018 e euro 23.739,87 per il periodo 1° gennaio 2019 – 12 aprile 2019).
Parte ricorrente, ritenendo illegittimo l'atto impugnato, eccepisce:
1) Violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta. 2) Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta; 3) Illegittimità dell'Avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo;
4) Illegittimità dell'Avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo: assenza di riscontri circostanziati e puntuali;
5) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, costituendosi nei termini di legge, preliminarmente precisava che nessuna contestazione era stata ad essa mossa circa il metodo di ricostruzione della base imponibile e non era stata posta in dubbio la circostanza che le parti ricorrenti non avessero provveduto ad effettuare alcun versamento a titolo di imposta unica sulle scommesse. Ad ogni modo, contrastava tutte le tesi esposte dalla controparte, specie quanto al fondamento impositivo legittimo nei confronti dei destinatari dell'avviso qui impugnato, ritenendo corretto il proprio operato, avanzando le controdeduzioni e ribadendo in apertura, la natura interpretativa dell'art. 1 comma 66, della Legge n. 220/2010, alla disposizione di cui all'art. 3 del
D.Lgs. n. 504/1998, applicabile, quindi, ex tunc anche a fatti precedenti. La norma in argomento, fornisce una interpretazione autentica chiarendo che nella "gestione di scommesse" rientra anche la "raccolta di gioco", sicuramente riscontrabile nell'attività svolta dalla ricorrente.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del tributo, nella fattispecie in esame gli stessi si sarebbero tutti verificati posto che, dal punto di vista letterale, il termine "gestire" significa amministrare un'impresa economica anche per conto terzi.
Quanto al requisito territoriale, l'Ufficio ritiene che la scommessa sarebbe stata accettata nel territorio italiano.
Quanto all'applicabilità dell'invocata esimente dell'art. 6 comma 2 del D.l,gs. n. 472/1997 e dell'art. 10 dello
Statuto del contribuente in relazione ai provvedimenti sanzionatori, l'ufficio rileva l'infondatezza della deduzione atteso che il termine di pagamento del tributo di cui all'avviso impugnato pur relativo al periodo d'imposta 7.5.2012-12.12.2013, è stabilito al 30.11.2012 e pertanto ben oltre l'emanazione della circolare esplicativa del 07 giugno 2012.
All'udienza del 17/9/2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle assunte conclusioni e la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente, la Corte osserva che non meritano attenzione le istanze di sospensione del giudizio e di rinvio alla Corte di Giustizia Europea, posto che la stessa si è già pronunciata in modo chiaro, escludendo comportamenti discriminatori da parte dello Stato italiano nei confronti di Ricorrente_1. Gli interventi della Corte di Giustizia europea, citati dalla ricorrente, nelle cause Lindman, Commissione c. Spagna, e LA
e BR sono inconferenti in quanto relative a fattispecie che poco o nulla hanno a che vedere con il caso specifico di Ricorrente_1; la pronuncia, che invece riguarda direttamente Ricorrente_1 , C-788/18, che curiosamente la ricorrente contesta, ha deciso per la piena compatibilità tra l'art. 56 TFUE e la normativa italiana in materia di scommesse, ritenendo testualmente ai punti 20 e 21 che "...L'imposta unica è relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della Legge di stabilità 2011, i soggetti passivi di tale imposta sono tutti gli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operino per proprio conto o per conto terzi, dalla circostanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trova la loro sede, anche all'estero. Alla luce di tali elementi forniti dal giudice del rinvio, risulta che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Ricorrente_1 non può essere considerata discriminatoria": risulta pertanto ultronea e senza fondamento una richiesta di sospensione del giudizio per adire nuovamente la CGUE su questioni che ha già deciso con dovizia di argomentazioni.
Quanto al merito, con riferimento ai presupposti, soggettivo, oggettivo e territoriale, dell'applicabilità dell'imposta sulle scommesse. L'articolo 1 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504 dispone che l'imposta unica sulle scommesse " . . . è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”. I soggetti tenuti all'osservanza della detta norma sono indicati nell'articolo 3 del medesimo Decreto, nei seguenti termini: "Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.”.
Orbene, la norma racchiusa nel D.P.R. 504/1998 è stata oggetto di interpretazione autentica che è rinvenibile nel disposto di cui all'articolo 1 comma 66 della Legge n. 220/2010, che cosi recita: ". . .Fermo restando l'obbligatorietà”, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Associazione_1 dei Monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Associazione_1 dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
La norma è chiara nell'equiparare, ai fini dell'assoggettabilità al tributo, coloro che gestiscono le scommesse per conto proprio a coloro che le gestiscono per conto terzi. Il motivo di questa equiparazione è dovuto al fatto che il soggetto passivo del tributo non è solo colui che assume il rischio della scommessa, gestendola dunque in proprio, ma anche colui che, pur svolgendo tutte le attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, raccolta delle somme puntate, corresponsione dei premi), non assuma il rischio, agendo per conto di terzi. Conseguenza di ciò è che i Centri di Trasmissione Dati (CTD) che svolgono le descritte attività nel territorio dello Stato italiano, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo in questione. Il Collegio richiama, sul punto, l'articolo 1 comma secondo lettera b) della Legge 3 agosto 1998 n.288, ove si parla di applicazione dell'imposta «alle scommesse accettate nel territorio italiano».
Non si deve, dunque, aver riguardo al luogo di conclusione del contratto, bensì al luogo di accettazione della scommessa, ovvero al luogo ove la scommessa viene effettivamente raccolta. L'imposta unica sulle scommesse, pertanto, è dovuta da tutti coloro che propongono delle scommesse all'interno del territorio dello Stato, anche se l'organizzatore ha sede e svolge la propria attività esclusivamente all'estero e l'imposta
è dovuta, in solido, dall'organizzatore straniero e dagli intermediari italiani (Centri di trasmissione dei dati) che raccolgono le scommesse nel territorio nazionale.
Le argomentazioni di parte ricorrente, tendenti a dimostrare che l'attività esercitata è da riportare in toto ad una mera prestazione di servizi di elaborazione dati non possono trovare accoglimento. Essa afferma che tale circostanza emerge dal contratto stesso. Invero, sul punto la Cassazione è intervenuta più volte specificando che esercita attività di gestione del gioco "anche chi pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività, collabori tuttavia ad essa fornendo servizi di vario genere, ad esempio rappresentando i bookmakers stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero".
In ordine quindi alla assoggettabilità dei centri trasmissione dati alla normativa estera, il dato letterale appare inequivocabile nel senso di attribuire responsabilità a colui il quale gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o per conto di un terzo, anche ubicato all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere. “E' proprio il riferimento alla gestione per conto terzi ad apparire specificatamente descrittivo dell'attività dei CTD in ragione delle loro essenziali attività (acquisizione dei dati della giocata, trasmissione della stessa all'operatore estero, emissione della ricevuta che ne attesta l'accettazione, raccolta delle somme oggetto della scommessa, pagamento delle vincite) e tanto indipendentemente dal potere di ingerenza nella determinazione delle condizioni di scommessa e della estraneità al contratto che ha come parti lo scommettitore e la società estera per conto delia quale agisce"
(Cfr. CTR Campania n. 4615/17/2015). La norma interpretativa di cui all'art. 1 comma 66 legge 20/2010 interviene sul D.lgs. 504/1998 in materia di riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, specificando l'ambito di applicazione ed i soggetti passivi, in quanto l'imposta unica è comunque dovuta ancorché la raccolta di gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza di concessione. Per soggetto passivo deve intendersi, dunque, chiunque gestisca con qualsiasi mezzo, anche telematico, per conto proprio o per conto di terzi, ubicati in Italia o all'estero, concorsi o scommesse di qualsiasi genere, prevedendo, poi, la responsabilità solidale dell'intermediario e del book maker proponente, stabilendosi che, se l'attività è esercitata per conto terzi, il soggetto nell'interesse del quale l'attività è stata esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni con la conseguente responsabilità tributaria del titolare del CTD e del bookmaker estero che si assume il rischio delle giocate ed opera nel territorio italiano tramite soggetti legati a lui da rapporti contrattuali.
Pertanto, è chiarito il merito della territorialità dell'imposta essendo pacifico che la raccolta delle scommesse, delle puntate e la corresponsione delle vincite sia avvenuta in territorio italiano per il tramite la società “Società_3 Società a Responsabilità Limitata Semplificata”, che configura la medesima come un centro di trasmissione dati, dunque operante non in proprio ma per conto della società "Ricorrente_1".
La Commissione osserva inoltre che antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n.220/2010 non vi era alcuna disposizione nell'ordinamento giuridico che definisse il concetto di "gestore della scommessa", lasciando ampio margine di incertezza sul significato e sul ruolo della figura in questione, incertezza che è stata dissipata con la richiamata interpretazione autentica.
Quanto alle sanzioni amministrative, è priva di fondamento. Nessun favorevole riscontro assumono le asserite manifeste ed obbiettive condizioni di incertezza riguardo l'interpretazione della norma riferibile alla fattispecie, atteso che come correttamente indicato dall'ufficio resistente nelle proprie controdeduzioni, la data del pagamento per l'avviso impugnato è successiva all'emanazione della circolare esplicativa del
07.06.2012; quindi l'Amministrazione aveva già assunto idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative, ex art. 5 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Anche la censura sollevata in relazione all'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 66 lettera B), Legge
220/2010, con richiesta eventuale di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.U.E.F.=. Tale richiesta è del tutto infondata in quanto non si riscontrano i presupposti per il rinvio pregiudiziale richiesto. L'art. 1 comma 66 della Legge 220/2010 ha natura chiaramente interpretativa e del rilievo della definizione di "movimento netto", in relazione alle aliquote indicate nell'art.4 comma 1 lettera B) n. 3 D.lgs. n. 504/1998, deve essere interpretato secondo i dettami contenuti nel D.M. n. 111/2006, motivo per cui nel c.d. movimento netto non può essere ricompreso l'incasso della raccolta delle scommesse realizzato da soggetti privi di concessione.
Relativamente all'obiezione dell'illegittimità dell'imposta sulle scommesse, trattasi secondo la tesi della ricorrente di doppia imposta sul volume d'affari in contrasto con la normativa comunitaria vigente, con eventuale richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.=. Anche tale richiesta è priva di qualsivoglia fondamento. L'imposta unica non ha alcuna analogia con I'IVA, attenendo alla fattispecie impositiva formata dall'attività relativa al gioco ed è tale perché permessa dalla direttiva n. 2006/112/CE che consente allo stato membro l'introduzione di "imposte sui giochi e sulle scommesse”. Il legislatore nazionale ha chiaramente stabilito all'art. 16 del D.P.R. n. 169/1998 la base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse determinandola nel seguente modo: "Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa senza alcuna detrazione”. Del resto è altresì pacifico che, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del D.P.R. 633/1972, " le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”, e che quindi non vi può essere alcun contrasto tra l'imposta unica sulle scommesse e l'imposta sul valore aggiunto, in quanto le operazioni di raccolta delle scommesse e delle puntate, sono esenti dal campo dell'applicazione Iva. Quanto alla Sentenza della Cassazione
8757/2021: la questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, esclusa dalla Cassazione in base alla giurisprudenza unionale, è estranea al tema in esame. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L.
13 dicembre 1989 n. 401 art. 4 commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, atteso che l'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 si riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse. Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita. Le spese vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, sciogliendo la riserva, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in 360,00 Euro oltre accessori di legge.