Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita)

    La Corte ha ritenuto che l'imposta sia dovuta anche in assenza di concessione, equiparando la gestione per conto terzi alla gestione in proprio.

  • Rigettato
    Contrarietà al diritto dell'UE e illegittimità dell'atto impugnato

    La Corte ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio e di rinvio alla CGUE, affermando che la Corte di Giustizia si è già pronunciata sulla piena compatibilità della normativa italiana in materia di scommesse con l'art. 56 TFUE, escludendo comportamenti discriminatori.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'art. 1, comma 945 L. 208/2015

    La Corte ha ritenuto che la normativa interpretativa di cui all'art. 1 comma 66 della Legge n. 220/2010 chiarisce che chiunque gestisce, anche per conto terzi, concorsi pronostici o scommesse è soggetto passivo d'imposta, prevedendo la responsabilità solidale dell'intermediario.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte ha ritenuto ultronea e senza fondamento la richiesta di sospensione del giudizio per adire nuovamente la CGUE, poiché la stessa si è già pronunciata in modo chiaro sulla piena compatibilità dell'art. 56 TFUE con la normativa italiana in materia di scommesse, escludendo comportamenti discriminatori.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    La richiesta è stata rigettata in quanto la Corte ha ritenuto che la normativa interpretativa di cui all'art. 1 comma 66 della Legge 220/2010 ha natura chiara e non presenta i presupposti per il rinvio pregiudiziale o la questione di legittimità costituzionale.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto soggettivo

    La Corte ha chiarito che la norma interpretativa di cui all'art. 1 comma 66 della Legge n. 220/2010 equipara, ai fini dell'assoggettabilità al tributo, coloro che gestiscono le scommesse per conto proprio a coloro che le gestiscono per conto terzi. Pertanto, i Centri di Trasmissione Dati (CTD) che svolgono attività nel territorio italiano sono soggetti passivi del tributo.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto territoriale

    La Corte ha affermato che non si deve aver riguardo al luogo di conclusione del contratto, bensì al luogo di accettazione della scommessa, ovvero al luogo ove la scommessa viene effettivamente raccolta. L'imposta è dovuta da tutti coloro che propongono delle scommesse all'interno del territorio dello Stato, anche se l'organizzatore ha sede all'estero, e in solido dall'organizzatore straniero e dagli intermediari italiani.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale per l'applicabilità dell'imposta sulle scommesse sussistono in quanto la raccolta delle scommesse, delle puntate e la corresponsione delle vincite sono avvenute in territorio italiano tramite un centro di trasmissione dati operante per conto della ricorrente.

  • Rigettato
    Assenza di riscontri circostanziati e puntuali

    La Corte ha ritenuto che i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale per l'applicabilità dell'imposta sulle scommesse sussistono in quanto la raccolta delle scommesse, delle puntate e la corresponsione delle vincite sono avvenute in territorio italiano tramite un centro di trasmissione dati operante per conto della ricorrente.

  • Rigettato
    Incompatibilità con norme UE e principi costituzionali

    La Corte ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio e di rinvio alla CGUE, affermando che la Corte di Giustizia si è già pronunciata sulla piena compatibilità della normativa italiana in materia di scommesse con l'art. 56 TFUE, escludendo comportamenti discriminatori.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    Le spese vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte soccombente.

  • Accolto
    Infondatezza richieste di sospensione e rinvio

    La Corte ha ritenuto ultronea e senza fondamento la richiesta di sospensione del giudizio per adire nuovamente la CGUE, poiché la stessa si è già pronunciata in modo chiaro sulla piena compatibilità dell'art. 56 TFUE con la normativa italiana in materia di scommesse, escludendo comportamenti discriminatori.

  • Accolto
    Legittimità dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale per l'applicabilità dell'imposta sulle scommesse, considerando la ricorrente quale gestore, per conto terzi, di scommesse raccolte in Italia tramite un centro di trasmissione dati. Ha inoltre confermato la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni.

  • Accolto
    Condanna alle spese di giudizio

    Le spese vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 40
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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