Art. 10. Erogazioni a titolo assistenziale 1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari.
2. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento di assistenza puo' prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalita' stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento di assistenza puo' prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalita' stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.