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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2024, n. 12231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12231 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC AD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 d.lgs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale di Lecce con cui DO ME era stato condannato alla pena di giustizia per la commissione di una truffa aggravata ai danni di AR NT in proprio e quale presidente del consiglio di amministrazione della società a responsabilità limitata Marina di Lecce. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su motivi incentrati sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) nonché sulla triade dei vizi di motivazione (articolo 606 comma 1 lett. e) c.p.p.). Il terzo motivo di ricorso lamenta altresì l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata agli organi legislativi o amministrativi (articolo 606 comma 1 lett. a) c.p.p.). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12231 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2023 2.1 II primo motivo deduce tutti i vizi motivazionali in relazione alla circostanza, reputata fondamentale, della consapevolezza da parte del NT, al momento dell'acquisto del complesso immobiliare da parte dell'imputato, delle difformità edilizie delle coperture laterali del capannone oggetto del contendere. Si afferma che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sul punto sono contraddittorie e false nonché smentite da documenti e testimonianze che ne rendono evidente la illogicità e che minano di conseguenza in maniera macroscopica l'intero iter logico argomentativo della sentenza di condanna. 2.2 Il secondo motivo contesta la sussistenza del raggiro che l'imputato avrebbe attuato al fine di concludere l'atto di trasferimento del complesso immobiliare. Il raggiro non sussiste poiché l'inganno deve essere idoneo a porre in errore la vittima che non sia in grado, adoperando l'accortezza dovuta, di difendersi. Non può tuttavia sfuggire che la persona offesa vide con occhio esperto il porto, il capannone, le tamponature, i titoli e la planimetria. La dichiarazione contenuta nel rogito sulla liceità della struttura fu dunque soltanto un atto dovuto come pure afferma il primo giudice. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si evidenzia come la Corte d'appello confonda la normativa sull'abusivismo edilizio con quella in materia di concessioni demaniali. Si ribadisce che il capannone e le altre strutture presenti nel cantiere rientravano nelle opere regolate con licenza cosicché una volta scaduta la concessione vi era per il concessionario solamente l'obbligo di smontarle e demolirle rimettendo in pristino le aree concesse, cosa che avvenne nel 2013. Se le opere fossero state illecite e non sanabili al NT non sarebbe stata consentita la prosecuzione dell'attività per un quadriennio. 2.4 II quarto motivo contesta la sussistenza del danno o della relativa prova nel presente processo. I giudici di merito hanno basato il proprio convincimento su valutazioni che hanno mirato ad escludere rilevanza a3 tale profilo solo perché di impossibile prova nel presente giudizio. Ancor più, è stata dimostrata la redditività nel corso degli anni della gestione aziendale da parte del NT il quale quindi ha tratto vantaggio economico dall'area nonostante la irregolarità amministrativa. Peraltro, entrambi i procedimenti amministrativi, di revoca della concessione e della demolizione delle opere vennero archiviati. 2.5 Con il quinto motivo si contesta la sussistenza del danno nella misura di oltre 4 milioni e mezzo di euro evidenziando che il valore del capannone in contestazione era di C 45.000, pari all'i.% del valore complessivo e quindi sicuramente al di sotto della soglia di riconoscibilità dell'aggravante contestata alla luce della rilevante valenza economica ed imprenditoriale del gruppo industriale nazionale NT. Rimossa l'aggravante, il reato diviene procedibile a querela, atto tuttavia tardivo nel caso concreto poiché formulato a distanza di oltre cinque anni dall'epoca del fatto. 2.6 Il sesto motivo lamenta la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Tanto il Procuratore Generale che la difesa dell'imputato e della parte civile, a mezzo dei rispettivi Avvocati (Antonio Cammarota per il primo e Luigi Covella per il secondo) hanno 2 inviato memorie per PEC. Il Procuratore e la difesa della parte civile insistono per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ne chiede l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, non consentiti o generici. In linea generale e preliminare, corre l'obbligo di evidenziare alcune caratteristiche della stessa modalità di formulazione dei motivi che ne svelano fin da subito la natura di critiche di merito del provvedimento, piuttosto che di deduzioni di legittimità. Innanzitutto, la promiscua e confusa evocazione, in ciascuno dei motivi, di tutte tre le categorie dei vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) costituisce una operazione non consentita. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027). Costituisce dato di esperienza che la denuncia onnicomprensiva dei vizi motivazionali sia palese indicatore di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi. Si dimentica così che non è sufficiente, nel giudizio di legittimità, evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Pretendere di introdurle in questa sede è in contrasto con la struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Né è possibile redimere la natura squisitamente meritoria dei motivi, in quanto fondati su tutti i vizi motivazionali, inserendo nella rubrica una menzione della lettera b) dell'art.606 c.p.p. con riferimento all'art.192 c.p.p. (come si osserva nei motivi 1-3): infatti, anche se si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, non si fa altro che entrare in un 3 circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della revisione di legittimità sarà pur sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione degli elementi di fatto. Ed allora, si torna daccapo, poiché l'apparato motivazionale della sentenza non può che essere criticato per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ex art. 606 lett. e) c.p.p.. 2. Alla luce delle suesposte considerazioni, la natura delle critiche formulate nella maggior parte dei motivi risulta ictu ()cui/ esulare dall'ambito del giudizio di legittimità a fronte della congruenza e sufficienza delle valutazioni di merito espresse dalla Corte distrettuale. In sostanza, si critica la ricostruzione accolta in sentenza deducendo (e cercando di argomentare) la 'inverosimiglianza' della ignoranza della persona offesa (cfr. pg .2 del ricorso) in ordine alla irregolarità del capannone che costituiva una parte (determinante, ai fini della profittevole gestione della marina) del compendio acquistato sulla base della ripetizione letterale di argomentazioni già sviluppate ed esaurite nel merito senza considerare che esse sono del tutto irrilevanti in questa sede in mancanza di una radicale illogicità dell'apparato motivazionale, nemmeno in verità indicato nell'intero atto di ricorso. Nessuno delle circostanze indicate in ricorso (il fatto che il capannone 'fosse sotto gli occhi di tutti', che il NT 'non potesse non sapere, provenendo dall'edilizia', che la struttura fosse facilmente amovibile o che il fatturato dell'attività cantieristica gestita dal NT si fosse espanso negli anni successivi all'acquisto) è stato ignorato dalla Corte. Nemmeno la circostanza che l'acquirente fosse ad un certo punto divenuto consapevole della difformità del capannone rispetto agli strumenti urbanistici e che tentò di ovviarvi promuovendo procedimenti amministrativi per regolarizzare la situazione può essere considerata determinante di una manifesta illogicità motivazionale che, nonostante tale premessa fattuale, abbia affermato la responsabilità penale dell'imputato. Infatti, come si spiega nella sentenza di appello (pg.7), riprendendo un concetto già espresso in primo grado (pg.9), la consapevolezza della effettiva condizione del capannone dal punto della regolarità urbanistica non emerse prima del 2009, vale a dire ben un anno dopo che le rassicurazioni sulla regolarità del capannone erano state formalizzate nel Contratto di compravendita di quote di partecipazione stipulato il 21 aprile 2008. E che la compromissione della situazione non fosse immediatamente chiara (di tal che si cercò di regolarizzarla nel convincimento che ciò si potesse fare, quindi nell'erronea speranza che le rassicurazioni fornite nel contratto potessero in definitiva rivelarsi veritiere) è dimostrato proprio dalla buona volontà e dall'impegno dimostrato dalla parte civile nel tentativo di recuperare alla legittimità urbanistica l'immobile che costituiva una parte così rilevante del compendio immobiliare acquistato. Altrettanto ripetitivi di deduzioni di fatto in questa sede non consentite e non conducenti sono gli ulteriori motivi. In relazione ad essi occorre aggiungere che la lamentate violazioni di legge penale, come prospettate, sono manifestamente infondate: è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità 4 del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. E che ciò accada nel caso specifico, è rivelato dallo stesso ricorso in relazione a ciascun profilo (rilevanza del raggiro, sussistenza dell'aggravante, esistenza del danno), con l'enunciazione di uno standard (quello della insufficienza della prova del singolo fatto) che nulla ha a che fare con le questioni di legittimità sollevabili avanti a questa Corte e che costituisce semplicemente una confusione rispetto allo standard probatorio necessario per giungere alla affermazione della responsabilità penale. 3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione sul punto della Corte d'appello. Il tema dell'insussistenza di un danno (nonché quello dell'accrescimento patrimoniale del complesso aziendale in epoca successiva alla stipulazione del contratto) era stato già introdotto con l'atto di appello (punto 4.1) ed aveva trovato risposta adeguata. La Corte aveva infatti innanzi tutto evidenziato (pg. 10-12) che in materia di truffa contrattuale il danno è costituito dalla violazione della libertà contrattuale e dalla induzione (attraverso artifici o raggiri o, come nel presente caso, con un silenzio artatamente serbato) ad un contratto a condizioni che la controparte non avrebbe accettato se avesse avuto una conoscenza concreta e completa della situazione di fatto, anche negli aspetti inerenti alla regolarità amministrativa dell'immobile. La Corte ha inoltre correttamente sottolineato (pg.12) la irrilevanza dell'aumento del valore dell'area e della regolarizzazione amministrativa a seguito della concessione, ottenuta a distanza di oltre 5 anni dalla stipula del contratto, in quanto collegati a, e derivanti da, vicende successive alla stipulazione del contratto stesso. In terzo luogo, a conferma della sussistenza di un danno economico reale e non solo di una ipotesi fondata su aspettative non giuridicamente tutelabili, la sentenza riporta (pg.8) il passaggio della deposizione del NT ove si evidenzia che proprio la presenza del capannone era stato uno degli elementi centrali della (super)valutazione economica dell'operazione di acquisto, tale da giustificare un investimento a 7 cifre (C 4.000.000) pur a fronte di un valore stimato dell'azienda (perizia Saina) assai inferiore (C 500.000). 4. Il quinto motivo, relativo alla sussistenza dell'aggravante applicata (art.61 n.7 c.p.) ripercorre il motivo 4.2 dell'atto di appello ma è generico poiché non si confronta compiutamente con la sentenza di appello, che aveva congruamente concluso che il danno andasse parametrato al valore complessivo dell'intera operazione, ciò che costituiva l'interesse immediato e concreto perseguito dalla persona offesa con lo sviluppo imprenditoriale. Ogni 5 tentativo 'riduzionista' a pg.21 del ricorso (il capannone era ed appariva come una struttura avventizia e precaria;
il capannone era stato valutato € 45.000,00, 11% del complessivo valore dell'operazione; NT è a capo di un impero imprenditoriale per il quale il valore del capannone è irrisorio) non coglie nel segno. 5. Il sesto motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va considerato generico e quindi causa, in parte qua, dell'inammissibilità del ricorso. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria, va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). A ciò si aggiunge che nel caso concreto la pena, nelle sue varie articolazioni, non era stata oggetto di alcun motivo di appello che si era semplicemente concluso (pg.24) con richiesta 'in via estremamente gradata ... di ... attenuazione del trattamento sanzionatorio in osservanza dei criteri ex art.133 c.p.'. Si tratta all'evidenza di una richiesta inammissibile fin dall'appello per assoluta mancanza di motivazione e quindi per genericità. Ciò rende l'ultimo motivo di ricorso inammissibile anche per carenza di interesse in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 Rv. 263157-01). 6. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 d.lgs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale di Lecce con cui DO ME era stato condannato alla pena di giustizia per la commissione di una truffa aggravata ai danni di AR NT in proprio e quale presidente del consiglio di amministrazione della società a responsabilità limitata Marina di Lecce. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su motivi incentrati sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) nonché sulla triade dei vizi di motivazione (articolo 606 comma 1 lett. e) c.p.p.). Il terzo motivo di ricorso lamenta altresì l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata agli organi legislativi o amministrativi (articolo 606 comma 1 lett. a) c.p.p.). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12231 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2023 2.1 II primo motivo deduce tutti i vizi motivazionali in relazione alla circostanza, reputata fondamentale, della consapevolezza da parte del NT, al momento dell'acquisto del complesso immobiliare da parte dell'imputato, delle difformità edilizie delle coperture laterali del capannone oggetto del contendere. Si afferma che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sul punto sono contraddittorie e false nonché smentite da documenti e testimonianze che ne rendono evidente la illogicità e che minano di conseguenza in maniera macroscopica l'intero iter logico argomentativo della sentenza di condanna. 2.2 Il secondo motivo contesta la sussistenza del raggiro che l'imputato avrebbe attuato al fine di concludere l'atto di trasferimento del complesso immobiliare. Il raggiro non sussiste poiché l'inganno deve essere idoneo a porre in errore la vittima che non sia in grado, adoperando l'accortezza dovuta, di difendersi. Non può tuttavia sfuggire che la persona offesa vide con occhio esperto il porto, il capannone, le tamponature, i titoli e la planimetria. La dichiarazione contenuta nel rogito sulla liceità della struttura fu dunque soltanto un atto dovuto come pure afferma il primo giudice. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si evidenzia come la Corte d'appello confonda la normativa sull'abusivismo edilizio con quella in materia di concessioni demaniali. Si ribadisce che il capannone e le altre strutture presenti nel cantiere rientravano nelle opere regolate con licenza cosicché una volta scaduta la concessione vi era per il concessionario solamente l'obbligo di smontarle e demolirle rimettendo in pristino le aree concesse, cosa che avvenne nel 2013. Se le opere fossero state illecite e non sanabili al NT non sarebbe stata consentita la prosecuzione dell'attività per un quadriennio. 2.4 II quarto motivo contesta la sussistenza del danno o della relativa prova nel presente processo. I giudici di merito hanno basato il proprio convincimento su valutazioni che hanno mirato ad escludere rilevanza a3 tale profilo solo perché di impossibile prova nel presente giudizio. Ancor più, è stata dimostrata la redditività nel corso degli anni della gestione aziendale da parte del NT il quale quindi ha tratto vantaggio economico dall'area nonostante la irregolarità amministrativa. Peraltro, entrambi i procedimenti amministrativi, di revoca della concessione e della demolizione delle opere vennero archiviati. 2.5 Con il quinto motivo si contesta la sussistenza del danno nella misura di oltre 4 milioni e mezzo di euro evidenziando che il valore del capannone in contestazione era di C 45.000, pari all'i.% del valore complessivo e quindi sicuramente al di sotto della soglia di riconoscibilità dell'aggravante contestata alla luce della rilevante valenza economica ed imprenditoriale del gruppo industriale nazionale NT. Rimossa l'aggravante, il reato diviene procedibile a querela, atto tuttavia tardivo nel caso concreto poiché formulato a distanza di oltre cinque anni dall'epoca del fatto. 2.6 Il sesto motivo lamenta la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Tanto il Procuratore Generale che la difesa dell'imputato e della parte civile, a mezzo dei rispettivi Avvocati (Antonio Cammarota per il primo e Luigi Covella per il secondo) hanno 2 inviato memorie per PEC. Il Procuratore e la difesa della parte civile insistono per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ne chiede l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, non consentiti o generici. In linea generale e preliminare, corre l'obbligo di evidenziare alcune caratteristiche della stessa modalità di formulazione dei motivi che ne svelano fin da subito la natura di critiche di merito del provvedimento, piuttosto che di deduzioni di legittimità. Innanzitutto, la promiscua e confusa evocazione, in ciascuno dei motivi, di tutte tre le categorie dei vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) costituisce una operazione non consentita. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027). Costituisce dato di esperienza che la denuncia onnicomprensiva dei vizi motivazionali sia palese indicatore di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi. Si dimentica così che non è sufficiente, nel giudizio di legittimità, evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Pretendere di introdurle in questa sede è in contrasto con la struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Né è possibile redimere la natura squisitamente meritoria dei motivi, in quanto fondati su tutti i vizi motivazionali, inserendo nella rubrica una menzione della lettera b) dell'art.606 c.p.p. con riferimento all'art.192 c.p.p. (come si osserva nei motivi 1-3): infatti, anche se si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, non si fa altro che entrare in un 3 circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della revisione di legittimità sarà pur sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione degli elementi di fatto. Ed allora, si torna daccapo, poiché l'apparato motivazionale della sentenza non può che essere criticato per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ex art. 606 lett. e) c.p.p.. 2. Alla luce delle suesposte considerazioni, la natura delle critiche formulate nella maggior parte dei motivi risulta ictu ()cui/ esulare dall'ambito del giudizio di legittimità a fronte della congruenza e sufficienza delle valutazioni di merito espresse dalla Corte distrettuale. In sostanza, si critica la ricostruzione accolta in sentenza deducendo (e cercando di argomentare) la 'inverosimiglianza' della ignoranza della persona offesa (cfr. pg .2 del ricorso) in ordine alla irregolarità del capannone che costituiva una parte (determinante, ai fini della profittevole gestione della marina) del compendio acquistato sulla base della ripetizione letterale di argomentazioni già sviluppate ed esaurite nel merito senza considerare che esse sono del tutto irrilevanti in questa sede in mancanza di una radicale illogicità dell'apparato motivazionale, nemmeno in verità indicato nell'intero atto di ricorso. Nessuno delle circostanze indicate in ricorso (il fatto che il capannone 'fosse sotto gli occhi di tutti', che il NT 'non potesse non sapere, provenendo dall'edilizia', che la struttura fosse facilmente amovibile o che il fatturato dell'attività cantieristica gestita dal NT si fosse espanso negli anni successivi all'acquisto) è stato ignorato dalla Corte. Nemmeno la circostanza che l'acquirente fosse ad un certo punto divenuto consapevole della difformità del capannone rispetto agli strumenti urbanistici e che tentò di ovviarvi promuovendo procedimenti amministrativi per regolarizzare la situazione può essere considerata determinante di una manifesta illogicità motivazionale che, nonostante tale premessa fattuale, abbia affermato la responsabilità penale dell'imputato. Infatti, come si spiega nella sentenza di appello (pg.7), riprendendo un concetto già espresso in primo grado (pg.9), la consapevolezza della effettiva condizione del capannone dal punto della regolarità urbanistica non emerse prima del 2009, vale a dire ben un anno dopo che le rassicurazioni sulla regolarità del capannone erano state formalizzate nel Contratto di compravendita di quote di partecipazione stipulato il 21 aprile 2008. E che la compromissione della situazione non fosse immediatamente chiara (di tal che si cercò di regolarizzarla nel convincimento che ciò si potesse fare, quindi nell'erronea speranza che le rassicurazioni fornite nel contratto potessero in definitiva rivelarsi veritiere) è dimostrato proprio dalla buona volontà e dall'impegno dimostrato dalla parte civile nel tentativo di recuperare alla legittimità urbanistica l'immobile che costituiva una parte così rilevante del compendio immobiliare acquistato. Altrettanto ripetitivi di deduzioni di fatto in questa sede non consentite e non conducenti sono gli ulteriori motivi. In relazione ad essi occorre aggiungere che la lamentate violazioni di legge penale, come prospettate, sono manifestamente infondate: è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità 4 del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. E che ciò accada nel caso specifico, è rivelato dallo stesso ricorso in relazione a ciascun profilo (rilevanza del raggiro, sussistenza dell'aggravante, esistenza del danno), con l'enunciazione di uno standard (quello della insufficienza della prova del singolo fatto) che nulla ha a che fare con le questioni di legittimità sollevabili avanti a questa Corte e che costituisce semplicemente una confusione rispetto allo standard probatorio necessario per giungere alla affermazione della responsabilità penale. 3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione sul punto della Corte d'appello. Il tema dell'insussistenza di un danno (nonché quello dell'accrescimento patrimoniale del complesso aziendale in epoca successiva alla stipulazione del contratto) era stato già introdotto con l'atto di appello (punto 4.1) ed aveva trovato risposta adeguata. La Corte aveva infatti innanzi tutto evidenziato (pg. 10-12) che in materia di truffa contrattuale il danno è costituito dalla violazione della libertà contrattuale e dalla induzione (attraverso artifici o raggiri o, come nel presente caso, con un silenzio artatamente serbato) ad un contratto a condizioni che la controparte non avrebbe accettato se avesse avuto una conoscenza concreta e completa della situazione di fatto, anche negli aspetti inerenti alla regolarità amministrativa dell'immobile. La Corte ha inoltre correttamente sottolineato (pg.12) la irrilevanza dell'aumento del valore dell'area e della regolarizzazione amministrativa a seguito della concessione, ottenuta a distanza di oltre 5 anni dalla stipula del contratto, in quanto collegati a, e derivanti da, vicende successive alla stipulazione del contratto stesso. In terzo luogo, a conferma della sussistenza di un danno economico reale e non solo di una ipotesi fondata su aspettative non giuridicamente tutelabili, la sentenza riporta (pg.8) il passaggio della deposizione del NT ove si evidenzia che proprio la presenza del capannone era stato uno degli elementi centrali della (super)valutazione economica dell'operazione di acquisto, tale da giustificare un investimento a 7 cifre (C 4.000.000) pur a fronte di un valore stimato dell'azienda (perizia Saina) assai inferiore (C 500.000). 4. Il quinto motivo, relativo alla sussistenza dell'aggravante applicata (art.61 n.7 c.p.) ripercorre il motivo 4.2 dell'atto di appello ma è generico poiché non si confronta compiutamente con la sentenza di appello, che aveva congruamente concluso che il danno andasse parametrato al valore complessivo dell'intera operazione, ciò che costituiva l'interesse immediato e concreto perseguito dalla persona offesa con lo sviluppo imprenditoriale. Ogni 5 tentativo 'riduzionista' a pg.21 del ricorso (il capannone era ed appariva come una struttura avventizia e precaria;
il capannone era stato valutato € 45.000,00, 11% del complessivo valore dell'operazione; NT è a capo di un impero imprenditoriale per il quale il valore del capannone è irrisorio) non coglie nel segno. 5. Il sesto motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va considerato generico e quindi causa, in parte qua, dell'inammissibilità del ricorso. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria, va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). A ciò si aggiunge che nel caso concreto la pena, nelle sue varie articolazioni, non era stata oggetto di alcun motivo di appello che si era semplicemente concluso (pg.24) con richiesta 'in via estremamente gradata ... di ... attenuazione del trattamento sanzionatorio in osservanza dei criteri ex art.133 c.p.'. Si tratta all'evidenza di una richiesta inammissibile fin dall'appello per assoluta mancanza di motivazione e quindi per genericità. Ciò rende l'ultimo motivo di ricorso inammissibile anche per carenza di interesse in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 Rv. 263157-01). 6. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023