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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8246/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8246/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Ramondetta n. 31, presso lo C.F._1
studio dell'avv. FRANCHINI CATERINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliata in Catania, C.so Italia n. 58, presso lo studio C.F._2
dell'avv. LUCCHESI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (CT) in data 21.9.1988 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 17.11.1991. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
3187/2010 pronunciata da questo Tribunale in data 4.8.2010, con la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e il pagamento, posto a carico del ricorrente, di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio Persona_1
dell'importo di Euro 300,00, e ha altresì esposto che da allora le parti non si sono più
riconciliate.
Ha chiesto la revoca delle due sopra menzionate previsioni.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a CP_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di confermare la previsione di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, e di porre altresì a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore dell'importo di Euro
400,00.
Non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti articolato richieste istruttorie.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne va rigettata: considerando Persona_1
che il figlio maggiorenne ha attualmente 34 anni, la resistente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, con decorrenza dalla data della domanda.
Non va, di conseguenza, assegnata la casa coniugale alla resistente, convivente con il figlio,
non ricorrendo nel caso di specie il presupposto necessario per la chiesta previsione.
Va, poi, rigettata anche la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento in suo favore di un assegno mensile divorzile.
Va anzitutto premesso che, in sede di separazione, nulla è stato previsto in ordine ad un eventuale assegno mensile di mantenimento.
3 Il ricorrente ha esposto che la resistente è proprietaria, in alcuni casi insieme al ricorrente stesso, di immobili siti ad Aci Castello e a VE, e che svolge l'attività di sarta: inoltre, ha esposto che lei abita nella casa coniugale a lei assegnata, un appartamento sito in Aci Castello,
Via N. Sauro n. 26, al piano terra, di proprietà del ricorrente, mentre provvede a locare un altro appartamento di proprietà di entrambe le parti posto al piano superiore dell'appartamento che costituisce la casa coniugale, senza peraltro condividere le pigioni con il ricorrente.
Il ricorrente ha aggiunto che vive in un fabbricato rurale, anche esso di proprietà di entrambe le parti, e che svolge l'attività di trasporto e sgombero di immobili.
Le superiori circostanze non sono state contestate dalla resistente, avendo peraltro il ricorrente prodotto le visure catastali ordinarie degli immobili.
Va, inoltre, considerato che solamente il ricorrente ha prodotto le sue dichiarazioni reddituali, dalle quali si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 451,00
(anno 2020) e Euro 346,00 (anno 2021), pur essendo titolare di Partita I.V.A. in c.d. regime forfetario con codice Ateco 494100, ovvero trasporto di merci su strada.
Ebbene, la resistente non ha fornito la prova di aver subìto un peggioramento delle sue condizioni complessive patrimoniali, mancando qualsivoglia elemento che possa consentire di operare un confronto tra le sue precedenti condizioni e le sue attuali condizioni con rifermento alla sua persona;
inoltre, nulla ha riferito in ordine ad un eventuale miglioramento delle condizioni complessive patrimoniali e di salute del ricorrente.
Va considerato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “il riconoscimento
dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che
uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né
sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una
precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta,
seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività
familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali
4 e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (Cass. Civ., sez. VI, 13.10.2022, n. 29920);
inoltre, “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla
declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un
contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Non conta dunque il tenore di vita
goduto durante il matrimonio ma il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi, tenuto conto matrimonio” (Cass. Civ., sez. I, 30.1.2023 n. 2669).
I profili esaminati appaino assorbenti dele ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare per metà tra le parti le spese di giudizio, ponendo a carico della resistente il pagamento della ulteriore metà delle spese stesse, essendo soccombente in gran parte delle sue domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (CT) in data
21.9.1988, tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di VE (CT) dell'anno 1988 al N.
43 della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente Parte_1
, dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
[...]
, con decorrenza dalla data della domanda;
Persona_1
rigetta le altre domande;
5 compensa per metà tra le parti le spese di giudizio, e condanna al CP_1
pagamento della ulteriore metà delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
del compenso;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8246/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Ramondetta n. 31, presso lo C.F._1
studio dell'avv. FRANCHINI CATERINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliata in Catania, C.so Italia n. 58, presso lo studio C.F._2
dell'avv. LUCCHESI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (CT) in data 21.9.1988 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 17.11.1991. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
3187/2010 pronunciata da questo Tribunale in data 4.8.2010, con la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e il pagamento, posto a carico del ricorrente, di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio Persona_1
dell'importo di Euro 300,00, e ha altresì esposto che da allora le parti non si sono più
riconciliate.
Ha chiesto la revoca delle due sopra menzionate previsioni.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a CP_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di confermare la previsione di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, e di porre altresì a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore dell'importo di Euro
400,00.
Non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti articolato richieste istruttorie.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne va rigettata: considerando Persona_1
che il figlio maggiorenne ha attualmente 34 anni, la resistente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, con decorrenza dalla data della domanda.
Non va, di conseguenza, assegnata la casa coniugale alla resistente, convivente con il figlio,
non ricorrendo nel caso di specie il presupposto necessario per la chiesta previsione.
Va, poi, rigettata anche la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento in suo favore di un assegno mensile divorzile.
Va anzitutto premesso che, in sede di separazione, nulla è stato previsto in ordine ad un eventuale assegno mensile di mantenimento.
3 Il ricorrente ha esposto che la resistente è proprietaria, in alcuni casi insieme al ricorrente stesso, di immobili siti ad Aci Castello e a VE, e che svolge l'attività di sarta: inoltre, ha esposto che lei abita nella casa coniugale a lei assegnata, un appartamento sito in Aci Castello,
Via N. Sauro n. 26, al piano terra, di proprietà del ricorrente, mentre provvede a locare un altro appartamento di proprietà di entrambe le parti posto al piano superiore dell'appartamento che costituisce la casa coniugale, senza peraltro condividere le pigioni con il ricorrente.
Il ricorrente ha aggiunto che vive in un fabbricato rurale, anche esso di proprietà di entrambe le parti, e che svolge l'attività di trasporto e sgombero di immobili.
Le superiori circostanze non sono state contestate dalla resistente, avendo peraltro il ricorrente prodotto le visure catastali ordinarie degli immobili.
Va, inoltre, considerato che solamente il ricorrente ha prodotto le sue dichiarazioni reddituali, dalle quali si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 451,00
(anno 2020) e Euro 346,00 (anno 2021), pur essendo titolare di Partita I.V.A. in c.d. regime forfetario con codice Ateco 494100, ovvero trasporto di merci su strada.
Ebbene, la resistente non ha fornito la prova di aver subìto un peggioramento delle sue condizioni complessive patrimoniali, mancando qualsivoglia elemento che possa consentire di operare un confronto tra le sue precedenti condizioni e le sue attuali condizioni con rifermento alla sua persona;
inoltre, nulla ha riferito in ordine ad un eventuale miglioramento delle condizioni complessive patrimoniali e di salute del ricorrente.
Va considerato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “il riconoscimento
dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che
uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né
sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una
precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta,
seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività
familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali
4 e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (Cass. Civ., sez. VI, 13.10.2022, n. 29920);
inoltre, “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla
declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un
contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Non conta dunque il tenore di vita
goduto durante il matrimonio ma il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi, tenuto conto matrimonio” (Cass. Civ., sez. I, 30.1.2023 n. 2669).
I profili esaminati appaino assorbenti dele ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare per metà tra le parti le spese di giudizio, ponendo a carico della resistente il pagamento della ulteriore metà delle spese stesse, essendo soccombente in gran parte delle sue domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (CT) in data
21.9.1988, tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di VE (CT) dell'anno 1988 al N.
43 della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente Parte_1
, dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
[...]
, con decorrenza dalla data della domanda;
Persona_1
rigetta le altre domande;
5 compensa per metà tra le parti le spese di giudizio, e condanna al CP_1
pagamento della ulteriore metà delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
del compenso;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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