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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Ottavia Urto Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento di cui al. R.G. n. 1432/2022; udito il Giudice relatore;
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 25/11/2025 ha emanato la seguente
SENTENZA
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ARRIGHI FRANCESCO, giusta procura in atti;
-attrice;
E
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PANCARI MANUELA procura in atti;
-convenuta;
Oggetto: Marchio – preuso.
Conclusioni delle parti:
- parte attrice: come da note scritte depositate il 9.07.2025;
- parte convenuta: come da note scritte depositate 10.07.2025;
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione dell'11/04/2022, la ha Parte_1
convenuto la per accertare e dichiarare la condotta illecita di Controparte_1 quest'ultima in relazione ad atti di concorrenza sleale consistiti nell'indebito utilizzo del marchio di cui risulta essere titolare.
1.2. In particolare, ha dedotto che:
- “in data 17 agosto 2016 – la aveva perfezionato presso l'UIMB del Ministero Parte_1 dello Sviluppo Economico il deposito n. 302016000085436 del marchio d'impresa figurativo costituito «da una lettera “f ” del forte musicale, da una lettera “d” minuscola e da una lettera “a” maiuscola di colore nero;
all'interno della lettera “a” è presente un apostrofo di colore blu. Al di sotto delle lettere è presente la dicitura di colore blu “Festival dell'aurora”» (ALL. N. 3 FASCICOLO
ATTRICE)”.;
- “Il suddetto marchio della ha ottenuto la registrazione in data 3 gennaio 2018, Parte_1
come da Attestato di registrazione per Marchio di Impresa - Primo Deposito - rilasciato dal
Dirigente della Divisione Dott. – nel quale viene specificato: Classe 41 - Persona_1 declaratoria: Educazione;
formazione; divertimento;
attività sportive e culturali;
Prodotti/servizi oggetto di protezione: 00410007: servizi di artisti di spettacoli 0041A001: divertimento;
00410185: organizzazione e direzione di concerti;
00410029: rappresentazioni teatrali;
00410057: proiezioni in sale cinematografiche;
00410030: produzione di spettacoli;
00410056: rappresentazione di spettacoli dal vivo;
00410017: educazione;
00410045: organizzazione e direzione di conferenze;
00410046: organizzazione e direzione di congressi;
00410044: organizzazione e direzione di convegni;
00410196: produzione di musica;
organizzazione di spettacoli;
servizi di composizione musicale;
fotografia; organizzazione di concorsi;
produzione di film;
spettacoli musicali dal vivo (ALL. N. 3).”
- con la convenuta, intercorrevano rapporti associativi in virtù di contratto di ATS, stipulato il 12 gennaio 2018 con rogito del Notaio Carlo Porto di Crotone, rep. 12.450
e cron. 8.954 (ALL. N. 2 fasciolo attrice);
Pagina 2 di 14 - è venuta a conoscenza dell'utilizzo indebito del marchio a seguito dell'avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la promozione e la produzione culturale anno 2020 della Regione Calabria;
- infatti – a dire dell'attrice – la convenuta utilizzava indebitamente il CP_1
marchio “Festival dell'Aurora”, di propria esclusiva disponibilità e titolarità in virtù della richiamata della registrazione 3 gennaio 2018 (ALL. N. 3 fascicolo attrice);
- Seguivano numerose diffide, riportate nell'atto di citazione e versate in atti, con cui si
“invitava e diffidava la a non utilizzare il suddetto marchio registrato” (“e si Controparte_1 invitava la Regione Calabria a prendere atto di tali circostanze, per ogni effetto amministrativo e di
Legge”);
- “la , con Decreto Dirigenziale n. 7956 del 2 agosto 2021, la Controparte_1 CP_1
veniva ammessa alla graduatoria definitiva degli interventi finanziati dalla Regione Calabria
[...]
- posizionandosi al n. 20 – con il progetto denominato “XXI edizione del Festival dell'Aurora”:
l'attività veniva svolta sia nella stagione estiva 2016, sia nella stagione estiva 2017;
- inoltre, la avrebbe quindi avviato una campagna di promozione e di pubblicizzazione CP_1
degli eventi in programma attraverso canali di informazione e comunicazione, utilizzando indebitamente il marchio registrato dell' e “oltre all'utilizzo della Parte_2 denominazione “Festival dell'Aurora”, la utilizzava una stilizzazione camuffata del CP_1 marchio figurativo sopra descritto di titolarità della ((ALL. nn. 1,2,3,4,5, 6 e Parte_1
7);
- ciò sarebbe avvenuto in “violazione dell'art. 20 del codice delle proprietà industriali”e, inoltre,
“l'indebito utilizzo del marchio registrato, inoltre, configurava un illecito plurioffensivo poiché la condotta contraffattoria, oltre a violare la proprietà intellettuale, risultava idonea a contravvenire contestualmente più fattispecie, tra queste in particolare la disciplina in materia di concorrenza sleale di cui al combinato disposto degli articoli 2598, 2599, 2600 e dall'art. 2601 del codice civile;
- che si configurava concorrenza sleale giacché, in considerazione della pregressa collaborazione tra le odierne parto, tale concorrenza si sviluppava nell'ambito dei rapporti tra imprenditori operanti sullo stesso mercato e offrendo beni o servizi similari;
Pagina 3 di 14 - dalla condotta della poteva evincersi il verificarsi delle condizioni descritte dall'art. 2598 CP_1
cod. civ. - facendo salve le previsioni in materia di tutela dei segni distintivi e di brevetto – secondo cui costituisce atto di concorrenza sleale l'utilizzo dei nomi o segni distintivi utilizzati legittimamente dal concorrente, l'imitazione dei prodotti ovvero l'attuazione di qualsiasi altro atto che sia idoneo a creare confusione o ad imitare i prodotti del concorrente;
- la configurabilità dell'atto sleale, quindi illecito, sussisteva per il solo fatto di realizzare un potenziale danno o il pericolo di un danno al concorrente, prescindendo dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'autore dell'atto illecito;
- nel caso di specie, si poteva accertare anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa giacché la aveva provveduto ad elaborare un camuffamento del marchio registrato dall' CP_1 Parte_2 attrice”;
- “per via stragiudiziale PEC del 7 ottobre 2021, la convenuta respingeva ogni addebito e CP_1
invitava l'associazione a desistere dall'intraprendere iniziative giudiziali, ritenute infondate. In particolare, la – nel richiamare l'art. 2571 c.c. - rivendica la propria facoltà di preuso CP_1 del marchio e della conseguente facoltà di continuare ad utilizzare la denominazione “Festival dell'Aurora”.
1.3. Premesso tutto ciò l' attrice ha chiesto “in via principale, accertare e Parte_2
dichiarare la responsabilità extracontrattuale della per le violazioni di legge Controparte_1 commesse e meglio descritte in narrativa, e, per l'effetto, condannarla per le causali sopra dedotte al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi: - risarcimento del danno non patrimoniale ex art.
2059 cod. civ. (in re ipsa) per la violazione commessa: a) per l'utilizzo della denominazione del marchio
“Festival dell'Aurora” nella misura di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, o di quell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
b) per la contraffazione e il conseguente utilizzo del marchio figurativo nella misura di €
15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, o di quell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
2. risarcimento dei danni patrimoniali c) a titolo di “prezzo del consenso” e lucro cessante, da commisurarsi in € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, o di quell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
d) ulteriore eventuale importo a titolo di 'restituzione
Pagina 4 di 14 degli utili' realizzati dall'autore della violazione, in aggiunta al risarcimento del 'lucro cessante' di cui al precedente punto c), nella misura in cui gli stessi eccedano tale risarcimento e fino alla concorrenza massima di € 52.000,00 includendo le voci di cui alle precedenti lettere a), b) e c), da quantificarsi anche in via equitativa.”
2. Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda poiché infondata, a fronte del preuso nell'utilizzo del marchio:
2.1. Ha eccepito, in particolare che:
- il Festival dell'Aurora è “una rassegna musicale internazionale nata nel 1997 su iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Crotone che si svolge a Crotone con ventuno edizioni all'attivo.
Viene considerato come uno dei più importanti festival internazionali musicali del Sud Italia ed ha ottenuto su istanza di il riconoscimento di "evento storicizzato" dalla Regione Controparte_1
Calabria con DD n. 7654 del 22 luglio 2015”;
- la organizza il Festival dell'Aurora dal 2005 divenendone poi Controparte_1
l'unica organizzatrice e “custode di un evento ormai radicato nella cultura non solo crotonese”;
- in ogni caso la già in precedenza aveva utilizzato il marchio, CP_1
successivamente registrato dalla Fabbrica delle Arti, in via di fatto, come emergerebbe dalla documentazione allegata;
- prima della stipula del contratto di associazione temporanea di scopo, il rappresentante legale di parte attrice rivestiva, su incarico di il ruolo di direttore Controparte_1 artistico della manifestazione (cfr. allegato 3 fascicolo convenuta);
- l'associazione Festival dell'Aurora, non evocata in giudizio, avrebbe depositato domanda di registrazione del marchio denominativo il 18/01/2017 dell'Ufficio
Italiano Marchi e Brevetti del MISE, con registrazione n. 302016000045156 del
16/10/2017;
- successivamente, la “ ha intrapreso con l'associazione per Controparte_1 Parte_1
l'organizzazione di alcune edizioni del Festival dell'Aurora” costituendo ATS il 12 gennaio
2018 a mezzo di atto pubblico a firma del notaio in Crotone. Persona_2
2.2. Tutto ciò premesso, ha chiesto “Nel merito rigettare le richieste articolate nell'atto introduttivo perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra argomentate.”
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3. Instaurato il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rigettate, con ordinanza del 3/3/2023, le richieste istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante la produzione documentale delle parti, all'udienza del 10.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione dal mutato Giudice istruttore, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Occorre premettere che l'oggetto del giudizio è duplice dal momento che riguarda sia l'accertamento dell'illecito di concorrenza sleale consistente nella violazione del diritto di uso esclusivo di un marchio registrato, così come previsto dall'art. 2569, comma 1, cod. civ., invertasi nell'utilizzo e contraffazione del medesimo da parte di un terzo concorrente, in quanto tale idonea a creare confusione con l'attività del ricorrente (art. 2598 cod. civ.) e,
a monte, la violazione dell'art. 20 c.p.i. per l'indebita utilizzazione del marchio.
5. Precisato ciò, per comodità di esposizione ed ordine logico anche delle questioni che si andranno ad esaminare, è opportuno ordinare principalmente i fatti di causa, principiando dalla domanda di contraffazione ed indebito utilizzo del marchio avanzata ai sensi dell'art. 20 c.p.i., come risultanti dalla documentazione versata in atti e dalla prospettazione delle parti.
5.1. La fondazione Odyssea sarebbe l'organizzatrice, dal 2005, del c.d. “Festival dell'Aurora”: attività che consiste in una rassegna musicale internazionale che si svolge a
Crotone.
5.2. Ha utilizzato il marchio – a seguito riportato - in via di fatto, come si evincerebbe dalla locandina del giugno del 2013 in cui figurano sia l'associazione Festival dell'Aurora e sia la (v. allegato 6 fascicolo convenuta): Controparte_1
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5.3. La in data 17 agosto 2016, ha depositato presso l' Parte_1 [...]
il deposito n. 302016000085436 del marchio Controparte_2
d'impresa figurativo costituito «da una lettera “f ” del forte musicale, da una lettera “d” minuscola e da una lettera “a” maiuscola di colore nero;
all'interno della lettera “a” è presente un apostrofo di colore blu. Al di sotto delle lettere è presente la dicitura di colore blu “Festival dell'aurora”» (ALL. N. 3 FASCICOLO ATTRICE), ottenendone la registrazione il data 3 gennaio 2018”;
5.4. Il 5 maggio 2016, l'Associazione Festival dell'Aurora avrebbe presentato domanda di registrazione del marchio denominativo Italiano Marchi e Brevetti del MISE, depositata il 16.01.2017 con registrazione n. 302016000045156 del 16/10/2017:
5.5. Le odierne parti in causa hanno dato vita ad un'associazione temporanea di scopo, il 12 gennaio 2018.
6. Premesso ciò è bene ricostruire il quadro normativo di riferimento.
6.1. Il marchio costituisce un segno distintivo la cui funzione è la caratterizzazione del prodotto come individualizzante, in base alla percezione all'esterno, del prodotto con l'autore. Possono costituire oggetto di - registrazione come - marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 30/2005, “tutti i segni , in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
Pagina 7 di 14 tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”.
6.2. Le caratteristiche che, in sintesi, un segno distintivo deve possedere affinché sia dotato di capacità distintiva sono:
1. novità (art. 12, d.lgs. cit.);
2. capacità distintiva (art. 13, d.lgs. cit.);
3. liceità e diritti dei terzi (art. 14, d.lgs. cit.).
6.3. La registrazione del marchio attribuisce il diritto all'utilizzo esclusivo del medesimo
(art. 2569 c.c.), potendo, in mancanza, la tutela essere attribuita nei limiti del preuso, in caso di registrazione effettuata da altri dello stesso segno distintivo (art. 2571 c.c.).
6.4. Ai sensi dell'art. 15 c.p.i. gli effetti della registrazione retroagiscono alla data del deposito della domanda e non già a quella di presentazione.
7. Occorre, ancora, apportare alcune precisazioni in ordine alle etichette dogmatiche solitamente utilizzate.
8. Con il lemma “marchio di fatto” ci si riferisce alla tutela dei segni distintivi non titolati ricavabile dall'art. 2 comma 4 c.p.i. nella parte in cui afferma “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato”. Disciplina ricostruita anche alla luce degli artt. 12 comma 1, lett. a), b), c.p.i. e l'art. 2571 c.c. La sua tutela trova giustificazione, comunque, nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva. In particolare, l'art. 12, comma 1 lett. a) stabilisce che l'esistenza di un marchio di fatto con notorietà generale priva di novità il marchio identico o simile che sia registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi una causa di nullità di quest'ultimo (art. 25, lett. a, c.p.i.).
8.1. La stessa norma prevede che il marchio che sia utilizzato solo localmente o comunque con modalità tali da non comportare notorietà – pur non invalidando il marchio successivo – costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale.
8.2. I requisiti del marchio di fatto coincidono, quindi, con quelli prescritti per il marchio registrato e sono costituiti dalla novità, dalla capacità distintiva e dalla liceità.
8.3. L'idoneità distintiva non si perfeziona nel momento in cui incomincia l'uso, ma è la conseguenza di una pluralità di fattori legati, in particolare, alla durata e all'intensità
Pagina 8 di 14 dell'utilizzazione del marchio e alla concreta ed effettiva presenza di esso sul mercato;
sicché, nel caso di conflitto tra due utenti di un medesimo contrassegno prevarrà non chi per primo ne ha iniziato l'uso, bensì chi per primo gli ha fatto acquisire valenza distintiva.
8.4. La protezione del marchio non registrato presuppone sempre un accertamento in concreto della presenza, nel marchio, di un effettivo ruolo distintivo.
8.5. Pertanto, la fattispecie costitutiva del marchio di fatto si impernia sugli elementi fondanti dell'uso e della notorietà, quindi, il contenuto e l'estensione dello ius excludendi proprio di un marchio di fatto sono condizionati dall'esistenza o meno del requisito della notorietà e dal tipo di notorietà conseguita (locale o generale).
8.6. Per quanto il legislatore abbia operato un'equiparazione tra marchio di fatto e marchio registrato non può ignorarsi che la tutela accordata al marchio di fatto sia minore rispetto a quello registrato;
infatti mentre per quest'ultimo la notorietà e la percezione da parte del pubblico del marchio come segno autenticamente distintivo sono insite nella registrazione stessa – facilmente provabile – nel caso di marchio di fatto l'onere probatorio è più gravoso, dovendosi specificatamente provare i fatti costitutivi della notorietà e distintività.
8.7. La tutela accordata al titolare del marchio di fatto è quindi condizionata all'uso effettivo, alla sua capacità distintiva ed alla notorietà che ha assunto sul territorio locale o nazionale. Quindi per ottenere l'inibitoria il titolare del marchio di fatto dovrà avviare un'azione di contraffazione, nella quale sarà suo onere provare l'esistenza di un uso effettivo comportante notorietà generale tale da costituire il diritto sul segno non registrato.
8.8. Perché sia integrato il preuso costitutivo del diritto esclusivo al marchio di fatto è necessario dimostrare che l'utilizzazione di tale marchio ha avuto diffusione (con le vendite del prodotto così contraddistinto) in un ambito significativo del territorio nazionale, non puramente locale o limitato a una sola città, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo di tempo (cfr. Trib. Torino del 21.12.2004, in Sez. Spec. P.I.,
2004, 2-3, 492).
8.9. E' stato chiarito, secondo l'impostazione tradizionalmente seguita, che la notorietà puramente locale dell'uso del marchio si ha solamente quando la conoscenza del marchio
Pagina 9 di 14 non abbia superato limiti territoriali piuttosto ristretti, sia pur comprendenti un'intera regione.
8.10. In questa direzione, si muove quella giurisprudenza secondo cui l'uso del marchio in tre distinte regioni è uso che non ha raggiunto la notorietà generale (cfr. Trib. Roma
27.02.2004, in GADI 04, 1551; Trib. Milano 02.02.1981).
8.11. Peraltro, la giurisprudenza ha cercato di enucleare elementi di prova idonei a determinare il carattere locale o generale dell'uso, specificando che tra questi si debba tener presente non solo l'area di vendita (quindi non solo un criterio rigidamente quantitativo dello spazio di affermazione del segno) ma anche quella di pubblicizzazione e le altre circostanze che possono essere utilizzate quali indici di notorietà (cfr. Trib.
Bologna 16.09.2011, in GADI 2012, 479; Trib. Torino 16.09.1987).
8.12. Sul titolare del marchio di fatto, quindi, incombe l'onere di provare un uso idoneo a dimostrare un legame effettivo tra il segno ed il pubblico, a riprova dell'acquisita memorizzazione del segno tra i consumatori.
8.13. Come è stato puntualmente ricordato in considerazione del favor comunque accordato dall'ordinamento alla registrazione del marchio, sul piano della prova il marchio registrato gode di un regime preferenziale, infatti la prova del marchio di fatto deve assumere carattere rigoroso;
invero secondo la giurisprudenza di merito “non costituisce prova sufficiente della utilizzazione effettiva di un marchio la generica dichiarazione di un teste che il prodotto recante il marchio è stato venduto su tutto il territorio nazionale…non accompagnata dalla produzione di documenti contabili, fatture di fornitori, listini prezzi, stampati pubblicitari e fatture di vendita del prodotto stesso” (cfr.
App. Milano 13.05.1977; Trib. Roma 12.02.1986, in GADI, 1986, 387).
8.14. Secondo la previsione legislativa di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) e b), la soluzione del conflitto tra marchio di fatto e successivo marchio registrato passa per il requisito della notorietà; infatti, il preuso inficia la validità del marchio successivamente registrato solo quando abbia raggiunto una notorietà qualificata dalla diffusione nazionale tale da incidere sul potere individualizzante di quest'ultimo.
8.15. Quanto alla modalità di invenzione del marchio, a seconda delle specie dei componenti distintivi utilizzati, si è soliti distinguere tra denominativi e figurativi.
Pagina 10 di 14
8.16. Il marchio c.d. denominativo è costituito da parole, compresi i nomi di persone, al pari di qualsiasi altro aggregato di fonemi, anche privo di significato;
e il marchio c.d. figurativo, costituito da disegni, fotografie ed ogni altra forma analoga di rappresentazione, anche come layout grafico di segni denominativi.
8.17. Inoltre, ben può sussistere un c.d. marchio complesso che si ha quando si verifica una combinazione, all'interno di un unico nuovo marchio di elementi descrittivi e di un elemento figurativo.
8.18. Ciò detto, è senz'altro vero che il giudizio quanto al rischio confusorio determinato dalla somiglianza dei marchi, siccome impiegati per prodotti o servizi identici o affini, può riguardare segni che presentino una differente caratterizzazione (per essere l'uno denominativo e l'altro al contempo denominativo e figurativo: per una ipotesi siffatta cfr. ad es. Cass. 18 giugno 2018, n. 15927). È altrettanto vero, però, che, ove si tratti di accertare la nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b), o l'uso illecito del segno che sia simile ad altro marchio precedentemente registrato, a norma dell'art. 20 comma 1, lett. b), occorre guardare a tale titolo di privativa, e cioè al segno oggetto di deposito e registrazione, non al modo con cui esso venga utilizzato dall'avente diritto.
8.19. È stato, così, affermato che - seppur in tema di accertamento di merito della contraffazione – per ciò che concerne il segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, a norma dell'art. 20 comma 1, lett. b), c.p.i., rilevano non le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, bensì a come il detto segno sia stato depositato e registrato. (cfr. Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 14095 del 27/05/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22034 del
24/07/2023)
8.20. Tuttavia, è stato precisato che quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi sibbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi: l'elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il
Pagina 11 di 14 suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo (cfr. in motivazione, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 22034 del
24/07/2023)
8.21. Sul versante della capacità distintiva, invece, si distingue tra marchio forte e marchio debole. La “debolezza” della capacità distintiva, è stato affermato “non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte” (cfr. Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 31221 del 21/10/2022: Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 8942 del 14/05/2020).
8.22. Nondimeno, occorre pur sempre rilevare che costituisce limite alla registrazione
“come marchi di parole o espressioni tratte dal linguaggio comune, che abbiano una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, facendo salva l'ipotesi – appunto - in cui le stesse non presentino alcuna aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto, ma siano ad esso collegate da un accostamento di pura fantasia, tale da consentire di riconoscervi carattere originale ed efficacia individualizzante.”(cfr., in motivazione, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 22034 del 24/07/2023;
Cass., Sez. 1, 9/10/1992, n. 11017; 30/01/1985, n. 573; 11/05/1982, n. 2929).
8.23. Operate queste distinzioni, è bene chiarire che non bisogna confondere e sovrapporre l'estensione della tutela con la modalità di innovazione, posta l'afferenza a due piani distinti, pur potendosi, nella specie, sovrapporre e coincidere.
8.24. Il preuso, invece, come già esposto, costituisce una situazione di fatto, seppur giuridicamente tutelata, che può consistere o nella possibilità accordata al preutente di continuare ad utilizzare il marchio ovvero di invalidare, completamente, il successivo marchio registrato a seconda dell'estensione della situazione di fatto su cui si fonda.
8.25. Ebbene, nel caso di specie è di palmare evidenza che il marchio di fatto, figurativo, di cui la convenuta ne asserisce il preuso - non specificamente contestato dall'attrice proprio con riferimento alla locandina allegata dal 2013 - e il marchio successivamente registrato dalla Fabbrica delle Arti, sono simili. Entrambi presentano: “f ” in corsivo che
Pagina 12 di 14 richiama elementi musicali, da una lettera “d” minuscola e da una lettera “a”; per lettera
“a” è presente un segno grafico avvicinabile all'apostrofo o all'accento – che nulla aggiunge o toglie in termini di similarità; Al di sotto delle lettere individuate è presente la dicitura di colore “Festival dell'Aurora”. Gli unici elementi distintivi sarebbero il diverso carattere della A, la posizione dell'accento all'interno della lettera A e il colore.
8.26. Si deve segnalare, però, che dette modifiche assumono una valenza irrisoria nell'economia del segno che non spostano in negativo la valutazione di similarità; al più depongono per una pressocché identità dei due segni distintivi.
8.27. Di conseguenza, deve dirsi che il segno distintivo successivo, identico al segno distintivo poziore difetta di una capacità distintiva propria.
8.28. Quanto al preuso, si deve osservare che esso, una volta dimostrato, come nel caso di specie, si atteggia diversamente a seconda della sua notorietà puramente locale ovvero extralocale.
8.29. La convenuta ha allegato articoli di stampa sulla pubblicizzazione dell'evento per l'anno 2013 da cui desumere, in via inferenziale, le potenzialità diffusive della notorietà della manifestazione e del marchio pubblicizzato. Inoltre, la notorietà della manifestazione
è circostanza pacificamente acquisita agli di causa poiché anche parte attrice ne afferma la notorietà.
8.30. In conseguenza di ciò – cioè del carattere già noto del marchio di fatto – peraltro, potrebbero venire in rilievo ipotesi invalidatorie – non azionate in via riconvenzionale nel presente giudizio, ma allegate solo in via d'eccezione (ovverosia ai fini del rigetto della domanda di parte attrice) - del marchio successivo di cui al n. 302016000085436, pressoché identico al marchio poziore utilizzato in via di fatto dalla fondazione Odyssea, per difetto di novità nei termini già citati (il preuso della convenuta), ai sensi dell'art. 12
c.p.i.
8.31. Pertanto, la domanda attrice deve essere rigettata.
8.32. Quanto alla domanda risarcitoria, condizionata impropriamente alla prima, anch'essa deve essere rigettata in ragione del fatto che il mancato accoglimento della domanda ex art. 20 condiziona l'esito dell'altra. Sul punto occorre segnalare che l'asserita indebita utilizzazione viene smentita dalle allegazioni di parte attrice poiché le locandine di
Pagina 13 di 14 pubblicizzazione degli eventi, versate in atti a sostegno dell'asserito – ma, infondato – illecito concorrenziale mostrato l'utilizzo del segno di cui il preutente era titolare (rectius, il segno distintivo con la a minuscola) e non il segno distintivo con la A maiuscola. Ciò a riprova dell'inesistenza dei fatti ivi lamentati a sostegno della domanda.
9. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara non fondata la domanda proposta dall'attrice a seguito della nullità del marchio successivo rispetto a quello poziore;
- dichiara non fondata la domanda relativa al risarcimento del danno;
- Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_3
dell'opposizione a favore della , che liquida in €.
7.616 oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, nonché iva e cpa se dovuti nella misura di legge;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Mario Rocco Vincenzo, Magistrato Ordinario in
Tirocinio mirato, nominato con d.m. 22/10/2024.
Pagina 14 di 14
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Ottavia Urto Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento di cui al. R.G. n. 1432/2022; udito il Giudice relatore;
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 25/11/2025 ha emanato la seguente
SENTENZA
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ARRIGHI FRANCESCO, giusta procura in atti;
-attrice;
E
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PANCARI MANUELA procura in atti;
-convenuta;
Oggetto: Marchio – preuso.
Conclusioni delle parti:
- parte attrice: come da note scritte depositate il 9.07.2025;
- parte convenuta: come da note scritte depositate 10.07.2025;
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione dell'11/04/2022, la ha Parte_1
convenuto la per accertare e dichiarare la condotta illecita di Controparte_1 quest'ultima in relazione ad atti di concorrenza sleale consistiti nell'indebito utilizzo del marchio di cui risulta essere titolare.
1.2. In particolare, ha dedotto che:
- “in data 17 agosto 2016 – la aveva perfezionato presso l'UIMB del Ministero Parte_1 dello Sviluppo Economico il deposito n. 302016000085436 del marchio d'impresa figurativo costituito «da una lettera “f ” del forte musicale, da una lettera “d” minuscola e da una lettera “a” maiuscola di colore nero;
all'interno della lettera “a” è presente un apostrofo di colore blu. Al di sotto delle lettere è presente la dicitura di colore blu “Festival dell'aurora”» (ALL. N. 3 FASCICOLO
ATTRICE)”.;
- “Il suddetto marchio della ha ottenuto la registrazione in data 3 gennaio 2018, Parte_1
come da Attestato di registrazione per Marchio di Impresa - Primo Deposito - rilasciato dal
Dirigente della Divisione Dott. – nel quale viene specificato: Classe 41 - Persona_1 declaratoria: Educazione;
formazione; divertimento;
attività sportive e culturali;
Prodotti/servizi oggetto di protezione: 00410007: servizi di artisti di spettacoli 0041A001: divertimento;
00410185: organizzazione e direzione di concerti;
00410029: rappresentazioni teatrali;
00410057: proiezioni in sale cinematografiche;
00410030: produzione di spettacoli;
00410056: rappresentazione di spettacoli dal vivo;
00410017: educazione;
00410045: organizzazione e direzione di conferenze;
00410046: organizzazione e direzione di congressi;
00410044: organizzazione e direzione di convegni;
00410196: produzione di musica;
organizzazione di spettacoli;
servizi di composizione musicale;
fotografia; organizzazione di concorsi;
produzione di film;
spettacoli musicali dal vivo (ALL. N. 3).”
- con la convenuta, intercorrevano rapporti associativi in virtù di contratto di ATS, stipulato il 12 gennaio 2018 con rogito del Notaio Carlo Porto di Crotone, rep. 12.450
e cron. 8.954 (ALL. N. 2 fasciolo attrice);
Pagina 2 di 14 - è venuta a conoscenza dell'utilizzo indebito del marchio a seguito dell'avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la promozione e la produzione culturale anno 2020 della Regione Calabria;
- infatti – a dire dell'attrice – la convenuta utilizzava indebitamente il CP_1
marchio “Festival dell'Aurora”, di propria esclusiva disponibilità e titolarità in virtù della richiamata della registrazione 3 gennaio 2018 (ALL. N. 3 fascicolo attrice);
- Seguivano numerose diffide, riportate nell'atto di citazione e versate in atti, con cui si
“invitava e diffidava la a non utilizzare il suddetto marchio registrato” (“e si Controparte_1 invitava la Regione Calabria a prendere atto di tali circostanze, per ogni effetto amministrativo e di
Legge”);
- “la , con Decreto Dirigenziale n. 7956 del 2 agosto 2021, la Controparte_1 CP_1
veniva ammessa alla graduatoria definitiva degli interventi finanziati dalla Regione Calabria
[...]
- posizionandosi al n. 20 – con il progetto denominato “XXI edizione del Festival dell'Aurora”:
l'attività veniva svolta sia nella stagione estiva 2016, sia nella stagione estiva 2017;
- inoltre, la avrebbe quindi avviato una campagna di promozione e di pubblicizzazione CP_1
degli eventi in programma attraverso canali di informazione e comunicazione, utilizzando indebitamente il marchio registrato dell' e “oltre all'utilizzo della Parte_2 denominazione “Festival dell'Aurora”, la utilizzava una stilizzazione camuffata del CP_1 marchio figurativo sopra descritto di titolarità della ((ALL. nn. 1,2,3,4,5, 6 e Parte_1
7);
- ciò sarebbe avvenuto in “violazione dell'art. 20 del codice delle proprietà industriali”e, inoltre,
“l'indebito utilizzo del marchio registrato, inoltre, configurava un illecito plurioffensivo poiché la condotta contraffattoria, oltre a violare la proprietà intellettuale, risultava idonea a contravvenire contestualmente più fattispecie, tra queste in particolare la disciplina in materia di concorrenza sleale di cui al combinato disposto degli articoli 2598, 2599, 2600 e dall'art. 2601 del codice civile;
- che si configurava concorrenza sleale giacché, in considerazione della pregressa collaborazione tra le odierne parto, tale concorrenza si sviluppava nell'ambito dei rapporti tra imprenditori operanti sullo stesso mercato e offrendo beni o servizi similari;
Pagina 3 di 14 - dalla condotta della poteva evincersi il verificarsi delle condizioni descritte dall'art. 2598 CP_1
cod. civ. - facendo salve le previsioni in materia di tutela dei segni distintivi e di brevetto – secondo cui costituisce atto di concorrenza sleale l'utilizzo dei nomi o segni distintivi utilizzati legittimamente dal concorrente, l'imitazione dei prodotti ovvero l'attuazione di qualsiasi altro atto che sia idoneo a creare confusione o ad imitare i prodotti del concorrente;
- la configurabilità dell'atto sleale, quindi illecito, sussisteva per il solo fatto di realizzare un potenziale danno o il pericolo di un danno al concorrente, prescindendo dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'autore dell'atto illecito;
- nel caso di specie, si poteva accertare anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa giacché la aveva provveduto ad elaborare un camuffamento del marchio registrato dall' CP_1 Parte_2 attrice”;
- “per via stragiudiziale PEC del 7 ottobre 2021, la convenuta respingeva ogni addebito e CP_1
invitava l'associazione a desistere dall'intraprendere iniziative giudiziali, ritenute infondate. In particolare, la – nel richiamare l'art. 2571 c.c. - rivendica la propria facoltà di preuso CP_1 del marchio e della conseguente facoltà di continuare ad utilizzare la denominazione “Festival dell'Aurora”.
1.3. Premesso tutto ciò l' attrice ha chiesto “in via principale, accertare e Parte_2
dichiarare la responsabilità extracontrattuale della per le violazioni di legge Controparte_1 commesse e meglio descritte in narrativa, e, per l'effetto, condannarla per le causali sopra dedotte al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi: - risarcimento del danno non patrimoniale ex art.
2059 cod. civ. (in re ipsa) per la violazione commessa: a) per l'utilizzo della denominazione del marchio
“Festival dell'Aurora” nella misura di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, o di quell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
b) per la contraffazione e il conseguente utilizzo del marchio figurativo nella misura di €
15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, o di quell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
2. risarcimento dei danni patrimoniali c) a titolo di “prezzo del consenso” e lucro cessante, da commisurarsi in € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, o di quell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
d) ulteriore eventuale importo a titolo di 'restituzione
Pagina 4 di 14 degli utili' realizzati dall'autore della violazione, in aggiunta al risarcimento del 'lucro cessante' di cui al precedente punto c), nella misura in cui gli stessi eccedano tale risarcimento e fino alla concorrenza massima di € 52.000,00 includendo le voci di cui alle precedenti lettere a), b) e c), da quantificarsi anche in via equitativa.”
2. Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda poiché infondata, a fronte del preuso nell'utilizzo del marchio:
2.1. Ha eccepito, in particolare che:
- il Festival dell'Aurora è “una rassegna musicale internazionale nata nel 1997 su iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Crotone che si svolge a Crotone con ventuno edizioni all'attivo.
Viene considerato come uno dei più importanti festival internazionali musicali del Sud Italia ed ha ottenuto su istanza di il riconoscimento di "evento storicizzato" dalla Regione Controparte_1
Calabria con DD n. 7654 del 22 luglio 2015”;
- la organizza il Festival dell'Aurora dal 2005 divenendone poi Controparte_1
l'unica organizzatrice e “custode di un evento ormai radicato nella cultura non solo crotonese”;
- in ogni caso la già in precedenza aveva utilizzato il marchio, CP_1
successivamente registrato dalla Fabbrica delle Arti, in via di fatto, come emergerebbe dalla documentazione allegata;
- prima della stipula del contratto di associazione temporanea di scopo, il rappresentante legale di parte attrice rivestiva, su incarico di il ruolo di direttore Controparte_1 artistico della manifestazione (cfr. allegato 3 fascicolo convenuta);
- l'associazione Festival dell'Aurora, non evocata in giudizio, avrebbe depositato domanda di registrazione del marchio denominativo il 18/01/2017 dell'Ufficio
Italiano Marchi e Brevetti del MISE, con registrazione n. 302016000045156 del
16/10/2017;
- successivamente, la “ ha intrapreso con l'associazione per Controparte_1 Parte_1
l'organizzazione di alcune edizioni del Festival dell'Aurora” costituendo ATS il 12 gennaio
2018 a mezzo di atto pubblico a firma del notaio in Crotone. Persona_2
2.2. Tutto ciò premesso, ha chiesto “Nel merito rigettare le richieste articolate nell'atto introduttivo perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra argomentate.”
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3. Instaurato il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rigettate, con ordinanza del 3/3/2023, le richieste istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante la produzione documentale delle parti, all'udienza del 10.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione dal mutato Giudice istruttore, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Occorre premettere che l'oggetto del giudizio è duplice dal momento che riguarda sia l'accertamento dell'illecito di concorrenza sleale consistente nella violazione del diritto di uso esclusivo di un marchio registrato, così come previsto dall'art. 2569, comma 1, cod. civ., invertasi nell'utilizzo e contraffazione del medesimo da parte di un terzo concorrente, in quanto tale idonea a creare confusione con l'attività del ricorrente (art. 2598 cod. civ.) e,
a monte, la violazione dell'art. 20 c.p.i. per l'indebita utilizzazione del marchio.
5. Precisato ciò, per comodità di esposizione ed ordine logico anche delle questioni che si andranno ad esaminare, è opportuno ordinare principalmente i fatti di causa, principiando dalla domanda di contraffazione ed indebito utilizzo del marchio avanzata ai sensi dell'art. 20 c.p.i., come risultanti dalla documentazione versata in atti e dalla prospettazione delle parti.
5.1. La fondazione Odyssea sarebbe l'organizzatrice, dal 2005, del c.d. “Festival dell'Aurora”: attività che consiste in una rassegna musicale internazionale che si svolge a
Crotone.
5.2. Ha utilizzato il marchio – a seguito riportato - in via di fatto, come si evincerebbe dalla locandina del giugno del 2013 in cui figurano sia l'associazione Festival dell'Aurora e sia la (v. allegato 6 fascicolo convenuta): Controparte_1
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5.3. La in data 17 agosto 2016, ha depositato presso l' Parte_1 [...]
il deposito n. 302016000085436 del marchio Controparte_2
d'impresa figurativo costituito «da una lettera “f ” del forte musicale, da una lettera “d” minuscola e da una lettera “a” maiuscola di colore nero;
all'interno della lettera “a” è presente un apostrofo di colore blu. Al di sotto delle lettere è presente la dicitura di colore blu “Festival dell'aurora”» (ALL. N. 3 FASCICOLO ATTRICE), ottenendone la registrazione il data 3 gennaio 2018”;
5.4. Il 5 maggio 2016, l'Associazione Festival dell'Aurora avrebbe presentato domanda di registrazione del marchio denominativo Italiano Marchi e Brevetti del MISE, depositata il 16.01.2017 con registrazione n. 302016000045156 del 16/10/2017:
5.5. Le odierne parti in causa hanno dato vita ad un'associazione temporanea di scopo, il 12 gennaio 2018.
6. Premesso ciò è bene ricostruire il quadro normativo di riferimento.
6.1. Il marchio costituisce un segno distintivo la cui funzione è la caratterizzazione del prodotto come individualizzante, in base alla percezione all'esterno, del prodotto con l'autore. Possono costituire oggetto di - registrazione come - marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 30/2005, “tutti i segni , in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
Pagina 7 di 14 tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”.
6.2. Le caratteristiche che, in sintesi, un segno distintivo deve possedere affinché sia dotato di capacità distintiva sono:
1. novità (art. 12, d.lgs. cit.);
2. capacità distintiva (art. 13, d.lgs. cit.);
3. liceità e diritti dei terzi (art. 14, d.lgs. cit.).
6.3. La registrazione del marchio attribuisce il diritto all'utilizzo esclusivo del medesimo
(art. 2569 c.c.), potendo, in mancanza, la tutela essere attribuita nei limiti del preuso, in caso di registrazione effettuata da altri dello stesso segno distintivo (art. 2571 c.c.).
6.4. Ai sensi dell'art. 15 c.p.i. gli effetti della registrazione retroagiscono alla data del deposito della domanda e non già a quella di presentazione.
7. Occorre, ancora, apportare alcune precisazioni in ordine alle etichette dogmatiche solitamente utilizzate.
8. Con il lemma “marchio di fatto” ci si riferisce alla tutela dei segni distintivi non titolati ricavabile dall'art. 2 comma 4 c.p.i. nella parte in cui afferma “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato”. Disciplina ricostruita anche alla luce degli artt. 12 comma 1, lett. a), b), c.p.i. e l'art. 2571 c.c. La sua tutela trova giustificazione, comunque, nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva. In particolare, l'art. 12, comma 1 lett. a) stabilisce che l'esistenza di un marchio di fatto con notorietà generale priva di novità il marchio identico o simile che sia registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi una causa di nullità di quest'ultimo (art. 25, lett. a, c.p.i.).
8.1. La stessa norma prevede che il marchio che sia utilizzato solo localmente o comunque con modalità tali da non comportare notorietà – pur non invalidando il marchio successivo – costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale.
8.2. I requisiti del marchio di fatto coincidono, quindi, con quelli prescritti per il marchio registrato e sono costituiti dalla novità, dalla capacità distintiva e dalla liceità.
8.3. L'idoneità distintiva non si perfeziona nel momento in cui incomincia l'uso, ma è la conseguenza di una pluralità di fattori legati, in particolare, alla durata e all'intensità
Pagina 8 di 14 dell'utilizzazione del marchio e alla concreta ed effettiva presenza di esso sul mercato;
sicché, nel caso di conflitto tra due utenti di un medesimo contrassegno prevarrà non chi per primo ne ha iniziato l'uso, bensì chi per primo gli ha fatto acquisire valenza distintiva.
8.4. La protezione del marchio non registrato presuppone sempre un accertamento in concreto della presenza, nel marchio, di un effettivo ruolo distintivo.
8.5. Pertanto, la fattispecie costitutiva del marchio di fatto si impernia sugli elementi fondanti dell'uso e della notorietà, quindi, il contenuto e l'estensione dello ius excludendi proprio di un marchio di fatto sono condizionati dall'esistenza o meno del requisito della notorietà e dal tipo di notorietà conseguita (locale o generale).
8.6. Per quanto il legislatore abbia operato un'equiparazione tra marchio di fatto e marchio registrato non può ignorarsi che la tutela accordata al marchio di fatto sia minore rispetto a quello registrato;
infatti mentre per quest'ultimo la notorietà e la percezione da parte del pubblico del marchio come segno autenticamente distintivo sono insite nella registrazione stessa – facilmente provabile – nel caso di marchio di fatto l'onere probatorio è più gravoso, dovendosi specificatamente provare i fatti costitutivi della notorietà e distintività.
8.7. La tutela accordata al titolare del marchio di fatto è quindi condizionata all'uso effettivo, alla sua capacità distintiva ed alla notorietà che ha assunto sul territorio locale o nazionale. Quindi per ottenere l'inibitoria il titolare del marchio di fatto dovrà avviare un'azione di contraffazione, nella quale sarà suo onere provare l'esistenza di un uso effettivo comportante notorietà generale tale da costituire il diritto sul segno non registrato.
8.8. Perché sia integrato il preuso costitutivo del diritto esclusivo al marchio di fatto è necessario dimostrare che l'utilizzazione di tale marchio ha avuto diffusione (con le vendite del prodotto così contraddistinto) in un ambito significativo del territorio nazionale, non puramente locale o limitato a una sola città, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo di tempo (cfr. Trib. Torino del 21.12.2004, in Sez. Spec. P.I.,
2004, 2-3, 492).
8.9. E' stato chiarito, secondo l'impostazione tradizionalmente seguita, che la notorietà puramente locale dell'uso del marchio si ha solamente quando la conoscenza del marchio
Pagina 9 di 14 non abbia superato limiti territoriali piuttosto ristretti, sia pur comprendenti un'intera regione.
8.10. In questa direzione, si muove quella giurisprudenza secondo cui l'uso del marchio in tre distinte regioni è uso che non ha raggiunto la notorietà generale (cfr. Trib. Roma
27.02.2004, in GADI 04, 1551; Trib. Milano 02.02.1981).
8.11. Peraltro, la giurisprudenza ha cercato di enucleare elementi di prova idonei a determinare il carattere locale o generale dell'uso, specificando che tra questi si debba tener presente non solo l'area di vendita (quindi non solo un criterio rigidamente quantitativo dello spazio di affermazione del segno) ma anche quella di pubblicizzazione e le altre circostanze che possono essere utilizzate quali indici di notorietà (cfr. Trib.
Bologna 16.09.2011, in GADI 2012, 479; Trib. Torino 16.09.1987).
8.12. Sul titolare del marchio di fatto, quindi, incombe l'onere di provare un uso idoneo a dimostrare un legame effettivo tra il segno ed il pubblico, a riprova dell'acquisita memorizzazione del segno tra i consumatori.
8.13. Come è stato puntualmente ricordato in considerazione del favor comunque accordato dall'ordinamento alla registrazione del marchio, sul piano della prova il marchio registrato gode di un regime preferenziale, infatti la prova del marchio di fatto deve assumere carattere rigoroso;
invero secondo la giurisprudenza di merito “non costituisce prova sufficiente della utilizzazione effettiva di un marchio la generica dichiarazione di un teste che il prodotto recante il marchio è stato venduto su tutto il territorio nazionale…non accompagnata dalla produzione di documenti contabili, fatture di fornitori, listini prezzi, stampati pubblicitari e fatture di vendita del prodotto stesso” (cfr.
App. Milano 13.05.1977; Trib. Roma 12.02.1986, in GADI, 1986, 387).
8.14. Secondo la previsione legislativa di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) e b), la soluzione del conflitto tra marchio di fatto e successivo marchio registrato passa per il requisito della notorietà; infatti, il preuso inficia la validità del marchio successivamente registrato solo quando abbia raggiunto una notorietà qualificata dalla diffusione nazionale tale da incidere sul potere individualizzante di quest'ultimo.
8.15. Quanto alla modalità di invenzione del marchio, a seconda delle specie dei componenti distintivi utilizzati, si è soliti distinguere tra denominativi e figurativi.
Pagina 10 di 14
8.16. Il marchio c.d. denominativo è costituito da parole, compresi i nomi di persone, al pari di qualsiasi altro aggregato di fonemi, anche privo di significato;
e il marchio c.d. figurativo, costituito da disegni, fotografie ed ogni altra forma analoga di rappresentazione, anche come layout grafico di segni denominativi.
8.17. Inoltre, ben può sussistere un c.d. marchio complesso che si ha quando si verifica una combinazione, all'interno di un unico nuovo marchio di elementi descrittivi e di un elemento figurativo.
8.18. Ciò detto, è senz'altro vero che il giudizio quanto al rischio confusorio determinato dalla somiglianza dei marchi, siccome impiegati per prodotti o servizi identici o affini, può riguardare segni che presentino una differente caratterizzazione (per essere l'uno denominativo e l'altro al contempo denominativo e figurativo: per una ipotesi siffatta cfr. ad es. Cass. 18 giugno 2018, n. 15927). È altrettanto vero, però, che, ove si tratti di accertare la nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b), o l'uso illecito del segno che sia simile ad altro marchio precedentemente registrato, a norma dell'art. 20 comma 1, lett. b), occorre guardare a tale titolo di privativa, e cioè al segno oggetto di deposito e registrazione, non al modo con cui esso venga utilizzato dall'avente diritto.
8.19. È stato, così, affermato che - seppur in tema di accertamento di merito della contraffazione – per ciò che concerne il segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, a norma dell'art. 20 comma 1, lett. b), c.p.i., rilevano non le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, bensì a come il detto segno sia stato depositato e registrato. (cfr. Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 14095 del 27/05/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22034 del
24/07/2023)
8.20. Tuttavia, è stato precisato che quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi sibbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi: l'elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il
Pagina 11 di 14 suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo (cfr. in motivazione, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 22034 del
24/07/2023)
8.21. Sul versante della capacità distintiva, invece, si distingue tra marchio forte e marchio debole. La “debolezza” della capacità distintiva, è stato affermato “non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte” (cfr. Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 31221 del 21/10/2022: Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 8942 del 14/05/2020).
8.22. Nondimeno, occorre pur sempre rilevare che costituisce limite alla registrazione
“come marchi di parole o espressioni tratte dal linguaggio comune, che abbiano una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, facendo salva l'ipotesi – appunto - in cui le stesse non presentino alcuna aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto, ma siano ad esso collegate da un accostamento di pura fantasia, tale da consentire di riconoscervi carattere originale ed efficacia individualizzante.”(cfr., in motivazione, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 22034 del 24/07/2023;
Cass., Sez. 1, 9/10/1992, n. 11017; 30/01/1985, n. 573; 11/05/1982, n. 2929).
8.23. Operate queste distinzioni, è bene chiarire che non bisogna confondere e sovrapporre l'estensione della tutela con la modalità di innovazione, posta l'afferenza a due piani distinti, pur potendosi, nella specie, sovrapporre e coincidere.
8.24. Il preuso, invece, come già esposto, costituisce una situazione di fatto, seppur giuridicamente tutelata, che può consistere o nella possibilità accordata al preutente di continuare ad utilizzare il marchio ovvero di invalidare, completamente, il successivo marchio registrato a seconda dell'estensione della situazione di fatto su cui si fonda.
8.25. Ebbene, nel caso di specie è di palmare evidenza che il marchio di fatto, figurativo, di cui la convenuta ne asserisce il preuso - non specificamente contestato dall'attrice proprio con riferimento alla locandina allegata dal 2013 - e il marchio successivamente registrato dalla Fabbrica delle Arti, sono simili. Entrambi presentano: “f ” in corsivo che
Pagina 12 di 14 richiama elementi musicali, da una lettera “d” minuscola e da una lettera “a”; per lettera
“a” è presente un segno grafico avvicinabile all'apostrofo o all'accento – che nulla aggiunge o toglie in termini di similarità; Al di sotto delle lettere individuate è presente la dicitura di colore “Festival dell'Aurora”. Gli unici elementi distintivi sarebbero il diverso carattere della A, la posizione dell'accento all'interno della lettera A e il colore.
8.26. Si deve segnalare, però, che dette modifiche assumono una valenza irrisoria nell'economia del segno che non spostano in negativo la valutazione di similarità; al più depongono per una pressocché identità dei due segni distintivi.
8.27. Di conseguenza, deve dirsi che il segno distintivo successivo, identico al segno distintivo poziore difetta di una capacità distintiva propria.
8.28. Quanto al preuso, si deve osservare che esso, una volta dimostrato, come nel caso di specie, si atteggia diversamente a seconda della sua notorietà puramente locale ovvero extralocale.
8.29. La convenuta ha allegato articoli di stampa sulla pubblicizzazione dell'evento per l'anno 2013 da cui desumere, in via inferenziale, le potenzialità diffusive della notorietà della manifestazione e del marchio pubblicizzato. Inoltre, la notorietà della manifestazione
è circostanza pacificamente acquisita agli di causa poiché anche parte attrice ne afferma la notorietà.
8.30. In conseguenza di ciò – cioè del carattere già noto del marchio di fatto – peraltro, potrebbero venire in rilievo ipotesi invalidatorie – non azionate in via riconvenzionale nel presente giudizio, ma allegate solo in via d'eccezione (ovverosia ai fini del rigetto della domanda di parte attrice) - del marchio successivo di cui al n. 302016000085436, pressoché identico al marchio poziore utilizzato in via di fatto dalla fondazione Odyssea, per difetto di novità nei termini già citati (il preuso della convenuta), ai sensi dell'art. 12
c.p.i.
8.31. Pertanto, la domanda attrice deve essere rigettata.
8.32. Quanto alla domanda risarcitoria, condizionata impropriamente alla prima, anch'essa deve essere rigettata in ragione del fatto che il mancato accoglimento della domanda ex art. 20 condiziona l'esito dell'altra. Sul punto occorre segnalare che l'asserita indebita utilizzazione viene smentita dalle allegazioni di parte attrice poiché le locandine di
Pagina 13 di 14 pubblicizzazione degli eventi, versate in atti a sostegno dell'asserito – ma, infondato – illecito concorrenziale mostrato l'utilizzo del segno di cui il preutente era titolare (rectius, il segno distintivo con la a minuscola) e non il segno distintivo con la A maiuscola. Ciò a riprova dell'inesistenza dei fatti ivi lamentati a sostegno della domanda.
9. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara non fondata la domanda proposta dall'attrice a seguito della nullità del marchio successivo rispetto a quello poziore;
- dichiara non fondata la domanda relativa al risarcimento del danno;
- Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_3
dell'opposizione a favore della , che liquida in €.
7.616 oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, nonché iva e cpa se dovuti nella misura di legge;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Mario Rocco Vincenzo, Magistrato Ordinario in
Tirocinio mirato, nominato con d.m. 22/10/2024.
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