Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 5673
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. Il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attribuendo valore prevalente al titolo di reato (associazione di stampo mafioso) per cui è stata disposta la custodia cautelare. La presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria è assoluta e superabile solo nei casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. Non sussistono elementi per censurare la scelta della misura intramuraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 5673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5673
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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