CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA ET IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/srreriek.e le conclusioni del PG Oodbit4 fiuzL 4I ct í i ekrg (»4'í.0 Imv ,i0,1 rné10 C2t-i rI irdvdp ) 4' oitoimak14 triPuí-enin : Penale Sent. Sez. 1 Num. 4995 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 14/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 29 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da RO NT RL avverso l'ordinanza emessa il 1° aprile 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Modena con cui era stata respinta l'istanza di riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 22 dicembre 1999 al 17 luglio 2001. Il Tribunale ha esaminato e condiviso la risposta negativa data dal Magistrato di sorveglianza all'istanza proposta dal condannato / notando che il condannato, in tempo successivo al periodo considerato, era stato condannato per vari reati, di portata tale da imporre la valutazione negativa dell'intero periodo detentivo in relazione a cui il beneficio premiale era stato chiesto. 2. Avverso l'ordinanza il difensore di RO NT RL ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della stessa sulla scorta di un unico motivo in forza del quale si denuncia la violazione degli artt. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modd. (Ord. pen.). La difesa sostiene che il Tribunale di sorveglianza, rifacendosi agli argomenti svolti dal primo giudice e non tenendo conto di quelli dal detenuto prospettati con il reclamo, non ha ben considerato la reale portata normativa dell'art. 54 cit., in particolare svalutando illogicamente l'esigenza di tener conto del principio della valutazione frazionata, per semestre, della liberazione anticipata, per derogare al quale avrebbe dovuto verificarsi la successiva commissione da parte del detenuto di trasgressioni gravi al punto tale da dimostrare il carattere vano dei precedenti comportamenti in proiezione della rieducazione. In tal senso anche la violazione inerente al periodo dall'agosto al dicembre 2001, inerente all'omesso versamento delle corrispondenti ritenute previdenziali, non avrebbe dovuto reputarsi una trasgressione idonea a scalfire l'apprezzamento della positiva partecipazione di RL al programma rieducativo, in quanto esse nemmeno erano concretamente attribuibili alla sua persona: il condannato, da poco rimesso in libertà, non aveva le risorse economiche per provvedere al relativo versamento, né aveva il controllo della gestione aziendale;
le altre violazioni, poi, si erano collocate in tempo largamente successivo, inidoneo a stabilire una qualsivoglia relazione tra commissione di quei reati e la mancata rieducazione ascrivibile al periodo pregresso. E', pertanto, da censurarsi, secondo il ricorrente, l'esclusione della liberazione anticipata in corrispondenza di un periodo continuativo di detenzione di un anno e mezzo, senza prova effettiva della sua carente partecipazione all'opera risocializzante. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudizio di mancata adesione del detenuto all'opera di rieducazione è stato espresso dal Tribunale di sorveglianza con una valutazione di carattere formale, risoltosi nell'elencazione dei reati successivamente commessi, senza considerare la loro connotazione asincrona, la rilevazione di una sorta di refrattarietà di RL al rispetto delle regole non coincidendo con la verifica dell'adesione o meno del detenuto all'opera di risocializzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si rivela privo di fondamento e, per tale ragione, va rigettato. 2. Va aggiunto a quanto si è esposto in narrativa che a ragione del rigetto del reclamo il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto ostativa alla concessione della liberazione anticipata per l'intero lasso prospettato da RL la valutazione degli svariati reati commessi dal condannato dopo la sua scarcerazione, con riferimento, fra l'altro, all'appropriazione indebita e al mancato versamento di ritenute previdenziali del 2006, al danneggiamento fraudolento di beni assicurati del 2009, ad altro mancato versamento di ritenute previdenziali del 2010 e anche alla guida in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti del 2011: reati che, complessivamente apprezzati, per la loro gravità e reiterazione, hanno condotto i giudici di sorveglianza a enucleare la persistita e persistente incapacità del reo di uniformarsi alle regole del vivere civile e di osservare la legge nell'ambito professionale e nella vita privata. Le citate condotte, per le indicate caratteristiche, sono state considerate tali da imporre la deroga al principio di semestralizzazione e da rifrangere la loro valutazione negativa sul periodo anteriore, stante la dimostrata mancata adesione del condannato all'opera rieducativa e risocializzante risalente al periodo 1999 - 2001. Occorre, d'altro canto, rilevare che, pur non avendolo chiarito espressamente, il Tribunale, nel suo ragionamento, ha recepito, con il corrispondente richiamo, il dato ulteriore, ben puntualizzato nel provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza (e considerato nello stesso atto di impugnazione), relativo alla condanna riportata da RL per un ulteriore reato, quello commesso nel 2001, appena dopo la conclusione della detenzione di cui si tratta, reato anche in questo caso inerente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dall'agosto al dicembre 2001. 3 3. Questo fatto del 2001, cumulato a quelli commessi con cadenza pressoché ripetitiva negli anni successivi, concorre a dare ragione della valutazione compiuta dai giudici specializzati in merito alla dimostrazione del complessivo fallimento della prospettiva risocializzante coltivata nel trattamento somministrato a RL durante il periodo detentivo intercorso dal dicembre 1999 al luglio 2001. In ordine alla giustificazione data dal ricorrente, essa, per quanto non attinge a contenuti di merito, si profila molto debole e contraddittoria sotto il profilo logico-giuridico: ove avesse messo a profitto il percorso trattamentale offertogli nel corso dell'appena pregressa esperienza detentiva, RL non avrebbe avuto dubbio alcuno che l'attività imprenditoriale che andava a intraprendere nuovamente avrebbe dovuto essere iniziata dopo essersi assicurato della sussistenza delle risorse aziendali necessarie per provvedere al regolare versamento delle ritenute previdenziali da lui acquisite e, quindi, dovute alle scadenze normativamente previste e, vieppiù, dopo aver acquisito, visto che ne era responsabile in prima persona, il controllo della gestione aziendale. In particolare, il non avere assunto in modo effettivo il controllo della sua impresa, che aveva evaso l'obbligo contributivo previdenziale, è stato ritenuto, in modo incensurabile anche sotto il profilo logico, un elemento univocamente confermativo del fatto che egli non aveva tratto giovamento alcuno dal programma di risocializzazione, non prestandovi quindi alcuna reale adesione. Il complessivo ragionamento emergente dalla motivazione del provvedimento impugnato, come chiarito anche dal contenuto dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza, resiste alla critica svolta nel ricorso, come si evince dal raffronto fra il suo contenuto e i cardini dell'istituto applicato. 4. Giova, sull'argomento, ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale;
di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, De Witt, Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, peraltro, non va trascurata la rilevante - e con effetti di ur« 4 sicuro spessore nel presente caso - specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428 - 01). Ulteriormente puntualizzando questi concetti, si richiede una ponderazione completa e, quindi, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 5. La motivazione del provvedimento impugnato, alla luce degli indicati principi, ha giustificato in modo sufficiente e non illogico il diniego della liberazione anticipata per il periodo corrispondente ai tre semestri intercorsi fra la fine del 1999 e il luglio del 2001 con il richiamo dei reati ripetutamente commessi in tempo successivo da NI, il primo dei quali perpetrato immediatamente dopo la conclusione dell'intervallo detentivo di cui si tratta, dimostratosi poi - non l'esito di un'infrazione isolata, bensì - il primo di una serie ulteriore di violazioni della legge penale: motivo per il quale si è ritenuta, nel quadro della globale valutazione, la completa ineffettività, per l'intervallo in esame, della sua adesione al percorso risocializzante, risultata, al banco di prova della verifica della sua condotta successiva, soltanto epidermica e, nella sostanza, vacua. In tal senso, la censura che anima il ricorso pare non cogliere appieno la ragione ritenuta dai giudici di sorveglianza come ostativa alla concessione della misura premiale per il citato periodo: la valutazione comparativa (necessaria, come si è in precedenza puntualizzato) può trarsi, con il conseguente esito sfavorevole per RL in ordine alla concreta possibilità di riconoscergli la 2' 5 liberazione anticipata per i semestri in contestazione, in relazione al vulnus, motivatamente apprezzato come di grado elevato, costituito dall'immediata ricaduta nel delitto e poi dall'ancora ripetutamente antisociale comportamento integrato dal reo, una volta ritornato in libertà, comportamento. concretatosi nella commissione reiterata di reati e reputato - con discorso giustificativo sintetico, ma chiaro - di peso prevalente rispetto alla condotta inframuraria serbata dal detenuto nel periodo detentivo valutato. Nella ponderazione delle richiamate violazioni, quindi, gli evidenziati caratteri (immediatezza della prima e reiterazione e complessiva gravità delle successive) delle ricadute di RL in rilevanti condotte antigiuridiche hanno condotto i giudici del merito a considerare - con apprezzamento sorretto da una spiegazione complessivamente congrua e non illogica, dunque insindacabile in questa sede - che la connessione fra il periodo detentivo in verifica e la commissione della serie di reati poi emersi a suo carico sia da ritenersi tale da generare la rifrazione negativa di tali comportamenti devianti sulla natura della sua adesione al trattamento inframurario, così da precludere la possibilità di annettere preminenza al criterio di semestralizzazione del beneficio. In definitiva, non può che prendersi atto della congrua valutazione di merito secondo cui il complesso delle violazioni commesse da NI - per la sua collocazione temporale, per il suo intrinseco portato antisociale e per il suo complessivo significato - ha determinato un non colmabile iato con la valutata condotta inframuraria, disvelando conclusivamente la scelta del medesimo di non aderire all'opera di rieducazione e il suo sostanziale rifiuto di imboccare in modo effettivo il percorso risocializzante. La doglianza svolta dal ricorrente è da ritenersi, pertanto, infondata. 6. Corollario di queste considerazioni è il rigetto del ricorso, a cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 ottobre , t . • f"' S
lette/srreriek.e le conclusioni del PG Oodbit4 fiuzL 4I ct í i ekrg (»4'í.0 Imv ,i0,1 rné10 C2t-i rI irdvdp ) 4' oitoimak14 triPuí-enin : Penale Sent. Sez. 1 Num. 4995 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 14/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 29 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da RO NT RL avverso l'ordinanza emessa il 1° aprile 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Modena con cui era stata respinta l'istanza di riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 22 dicembre 1999 al 17 luglio 2001. Il Tribunale ha esaminato e condiviso la risposta negativa data dal Magistrato di sorveglianza all'istanza proposta dal condannato / notando che il condannato, in tempo successivo al periodo considerato, era stato condannato per vari reati, di portata tale da imporre la valutazione negativa dell'intero periodo detentivo in relazione a cui il beneficio premiale era stato chiesto. 2. Avverso l'ordinanza il difensore di RO NT RL ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della stessa sulla scorta di un unico motivo in forza del quale si denuncia la violazione degli artt. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modd. (Ord. pen.). La difesa sostiene che il Tribunale di sorveglianza, rifacendosi agli argomenti svolti dal primo giudice e non tenendo conto di quelli dal detenuto prospettati con il reclamo, non ha ben considerato la reale portata normativa dell'art. 54 cit., in particolare svalutando illogicamente l'esigenza di tener conto del principio della valutazione frazionata, per semestre, della liberazione anticipata, per derogare al quale avrebbe dovuto verificarsi la successiva commissione da parte del detenuto di trasgressioni gravi al punto tale da dimostrare il carattere vano dei precedenti comportamenti in proiezione della rieducazione. In tal senso anche la violazione inerente al periodo dall'agosto al dicembre 2001, inerente all'omesso versamento delle corrispondenti ritenute previdenziali, non avrebbe dovuto reputarsi una trasgressione idonea a scalfire l'apprezzamento della positiva partecipazione di RL al programma rieducativo, in quanto esse nemmeno erano concretamente attribuibili alla sua persona: il condannato, da poco rimesso in libertà, non aveva le risorse economiche per provvedere al relativo versamento, né aveva il controllo della gestione aziendale;
le altre violazioni, poi, si erano collocate in tempo largamente successivo, inidoneo a stabilire una qualsivoglia relazione tra commissione di quei reati e la mancata rieducazione ascrivibile al periodo pregresso. E', pertanto, da censurarsi, secondo il ricorrente, l'esclusione della liberazione anticipata in corrispondenza di un periodo continuativo di detenzione di un anno e mezzo, senza prova effettiva della sua carente partecipazione all'opera risocializzante. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudizio di mancata adesione del detenuto all'opera di rieducazione è stato espresso dal Tribunale di sorveglianza con una valutazione di carattere formale, risoltosi nell'elencazione dei reati successivamente commessi, senza considerare la loro connotazione asincrona, la rilevazione di una sorta di refrattarietà di RL al rispetto delle regole non coincidendo con la verifica dell'adesione o meno del detenuto all'opera di risocializzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si rivela privo di fondamento e, per tale ragione, va rigettato. 2. Va aggiunto a quanto si è esposto in narrativa che a ragione del rigetto del reclamo il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto ostativa alla concessione della liberazione anticipata per l'intero lasso prospettato da RL la valutazione degli svariati reati commessi dal condannato dopo la sua scarcerazione, con riferimento, fra l'altro, all'appropriazione indebita e al mancato versamento di ritenute previdenziali del 2006, al danneggiamento fraudolento di beni assicurati del 2009, ad altro mancato versamento di ritenute previdenziali del 2010 e anche alla guida in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti del 2011: reati che, complessivamente apprezzati, per la loro gravità e reiterazione, hanno condotto i giudici di sorveglianza a enucleare la persistita e persistente incapacità del reo di uniformarsi alle regole del vivere civile e di osservare la legge nell'ambito professionale e nella vita privata. Le citate condotte, per le indicate caratteristiche, sono state considerate tali da imporre la deroga al principio di semestralizzazione e da rifrangere la loro valutazione negativa sul periodo anteriore, stante la dimostrata mancata adesione del condannato all'opera rieducativa e risocializzante risalente al periodo 1999 - 2001. Occorre, d'altro canto, rilevare che, pur non avendolo chiarito espressamente, il Tribunale, nel suo ragionamento, ha recepito, con il corrispondente richiamo, il dato ulteriore, ben puntualizzato nel provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza (e considerato nello stesso atto di impugnazione), relativo alla condanna riportata da RL per un ulteriore reato, quello commesso nel 2001, appena dopo la conclusione della detenzione di cui si tratta, reato anche in questo caso inerente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dall'agosto al dicembre 2001. 3 3. Questo fatto del 2001, cumulato a quelli commessi con cadenza pressoché ripetitiva negli anni successivi, concorre a dare ragione della valutazione compiuta dai giudici specializzati in merito alla dimostrazione del complessivo fallimento della prospettiva risocializzante coltivata nel trattamento somministrato a RL durante il periodo detentivo intercorso dal dicembre 1999 al luglio 2001. In ordine alla giustificazione data dal ricorrente, essa, per quanto non attinge a contenuti di merito, si profila molto debole e contraddittoria sotto il profilo logico-giuridico: ove avesse messo a profitto il percorso trattamentale offertogli nel corso dell'appena pregressa esperienza detentiva, RL non avrebbe avuto dubbio alcuno che l'attività imprenditoriale che andava a intraprendere nuovamente avrebbe dovuto essere iniziata dopo essersi assicurato della sussistenza delle risorse aziendali necessarie per provvedere al regolare versamento delle ritenute previdenziali da lui acquisite e, quindi, dovute alle scadenze normativamente previste e, vieppiù, dopo aver acquisito, visto che ne era responsabile in prima persona, il controllo della gestione aziendale. In particolare, il non avere assunto in modo effettivo il controllo della sua impresa, che aveva evaso l'obbligo contributivo previdenziale, è stato ritenuto, in modo incensurabile anche sotto il profilo logico, un elemento univocamente confermativo del fatto che egli non aveva tratto giovamento alcuno dal programma di risocializzazione, non prestandovi quindi alcuna reale adesione. Il complessivo ragionamento emergente dalla motivazione del provvedimento impugnato, come chiarito anche dal contenuto dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza, resiste alla critica svolta nel ricorso, come si evince dal raffronto fra il suo contenuto e i cardini dell'istituto applicato. 4. Giova, sull'argomento, ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale;
di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, De Witt, Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, peraltro, non va trascurata la rilevante - e con effetti di ur« 4 sicuro spessore nel presente caso - specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428 - 01). Ulteriormente puntualizzando questi concetti, si richiede una ponderazione completa e, quindi, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 5. La motivazione del provvedimento impugnato, alla luce degli indicati principi, ha giustificato in modo sufficiente e non illogico il diniego della liberazione anticipata per il periodo corrispondente ai tre semestri intercorsi fra la fine del 1999 e il luglio del 2001 con il richiamo dei reati ripetutamente commessi in tempo successivo da NI, il primo dei quali perpetrato immediatamente dopo la conclusione dell'intervallo detentivo di cui si tratta, dimostratosi poi - non l'esito di un'infrazione isolata, bensì - il primo di una serie ulteriore di violazioni della legge penale: motivo per il quale si è ritenuta, nel quadro della globale valutazione, la completa ineffettività, per l'intervallo in esame, della sua adesione al percorso risocializzante, risultata, al banco di prova della verifica della sua condotta successiva, soltanto epidermica e, nella sostanza, vacua. In tal senso, la censura che anima il ricorso pare non cogliere appieno la ragione ritenuta dai giudici di sorveglianza come ostativa alla concessione della misura premiale per il citato periodo: la valutazione comparativa (necessaria, come si è in precedenza puntualizzato) può trarsi, con il conseguente esito sfavorevole per RL in ordine alla concreta possibilità di riconoscergli la 2' 5 liberazione anticipata per i semestri in contestazione, in relazione al vulnus, motivatamente apprezzato come di grado elevato, costituito dall'immediata ricaduta nel delitto e poi dall'ancora ripetutamente antisociale comportamento integrato dal reo, una volta ritornato in libertà, comportamento. concretatosi nella commissione reiterata di reati e reputato - con discorso giustificativo sintetico, ma chiaro - di peso prevalente rispetto alla condotta inframuraria serbata dal detenuto nel periodo detentivo valutato. Nella ponderazione delle richiamate violazioni, quindi, gli evidenziati caratteri (immediatezza della prima e reiterazione e complessiva gravità delle successive) delle ricadute di RL in rilevanti condotte antigiuridiche hanno condotto i giudici del merito a considerare - con apprezzamento sorretto da una spiegazione complessivamente congrua e non illogica, dunque insindacabile in questa sede - che la connessione fra il periodo detentivo in verifica e la commissione della serie di reati poi emersi a suo carico sia da ritenersi tale da generare la rifrazione negativa di tali comportamenti devianti sulla natura della sua adesione al trattamento inframurario, così da precludere la possibilità di annettere preminenza al criterio di semestralizzazione del beneficio. In definitiva, non può che prendersi atto della congrua valutazione di merito secondo cui il complesso delle violazioni commesse da NI - per la sua collocazione temporale, per il suo intrinseco portato antisociale e per il suo complessivo significato - ha determinato un non colmabile iato con la valutata condotta inframuraria, disvelando conclusivamente la scelta del medesimo di non aderire all'opera di rieducazione e il suo sostanziale rifiuto di imboccare in modo effettivo il percorso risocializzante. La doglianza svolta dal ricorrente è da ritenersi, pertanto, infondata. 6. Corollario di queste considerazioni è il rigetto del ricorso, a cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 ottobre , t . • f"' S