Articolo 8 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1233
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 novembre 1960
Art. 8.
Le dichiarazioni di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' di cui all'art. 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio.
I relativi piani particolareggiati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione.
Entrata in vigore il 18 novembre 1960