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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/12/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1320/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
L con sede in Termini Imerese (PA), Via P. Parte_1 Mattarella n. 9, P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Salvatore Sodaro del Foro di Termini Imerese, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
Co
nata a [...] il [...] ed ivi residente C.le Bartolo Controparte_1 Addolorata Mola n.1/g, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo C.F._1 Iozzia e Salvatore Battaglia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2021 L (d'ora in Parte_1 avanti anche solo ), esercente la gestione di servizi socio-assistenziali di cui all'art. 1 lett. Pt_2 a) L. n. 381/1991, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2021 notificatole il 16.06.2021, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 07.06.2021 su ricorso della lavoratrice per il pagamento della complessiva somma di € 10.208,96, Controparte_1 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di cui € 2.346,14 a titolo di T.F.R. e il resto a titolo di retribuzioni non corrisposte relative al periodo settembre 2019 - novembre 2020, oltre accessori e spese. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la società opponente ha eccepito che il pagamento delle spettanze reclamate dalla le era stato precluso dalla CP_1 sospensione del servizio di gestione del Centro Sociale per Disabili di via Sacro Cuore repentinamente disposta dall'appaltante Comune per mancanza di fondi, e la non CP_3 rispondenza al vero dell'allegata arbitraria sospensione della prestazione lavorativa dal mese di luglio 2020 per emergenza sanitaria da COVID-19 in difetto di richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali, la lavoratrice avendo beneficiato del Fondo di Integrazione Salariale fino al luglio 2020. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome del CP_1 tutto destituita di fondamento, le mensilità coperte dal Fondo di Integrazione Salariale non avendo formato oggetto della domanda monitoria e la sospensione del servizio da parte del CP_4 non giustificando il mancato pagamento delle dovute retribuzioni.
[...] Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.10.2025.
***
Premesso che ha incontestatamente lavorato alle dipendenze della Controparte_1 società opponente, quale operatrice socio-assistenziale addetta al Centro Sociale per Disabili di via Sacro Cuore in Modica (RG), dal 13.07.2016 fino alle dimissioni per giusta causa rassegnate il 04.11.2020, l'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Ancorché nell'accolto ricorso monitorio abbia dedotto il più ampio inadempimento della società datrice - la quale, oltre ad avere sistematicamente omesso la consegna dei prospetti paga,
“dal mese di agosto 2019, non corrispondeva la retribuzione e (…) dal mese di luglio 2020 aveva disposto unilateralmente ed arbitrariamente la sospensione della prestazione lavorativa per emergenza sanitaria da COVID - 19, senza che, di contro, facesse richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali, così costringendo la ricorrente ad un ingiusto periodo di inattività lavorativa con ulteriore aggravio delle proprie condizioni economiche personali e familiari”, avendo infine provveduto, nel dicembre 2020, al pagamento della sola retribuzione di agosto 2019 e restando a debito delle mensilità successive, nonché delle spettanze di fine rapporto, delle differenze retributive rivenienti dalla corretta applicazione del C.C.N.L. di categoria, del mancato preavviso ex art. 2118 c.c. e dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti
-, la lavoratrice ha infatti limitato la chiesta ingiunzione ai soli crediti retributivi esposti nei modelli EMENS trasmessi dalla datrice di lavoro per il periodo settembre 2019 - novembre 2020 (tra i quali non figurano le mensilità di aprile, maggio e giugno 2020) e nella c.d. Certificazione UNICA 2021; la a vieppiù chiarito che, come emergente dalla documentazione versata in atti dalla stessa CP_1 opponente, l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale Covid-19, introdotto dal c.d. decreto Cura Italia, era intervenuto per il periodo marzo 2020 - giugno 2020, mensilità retributive estranee alla chiesta ingiunzione, ad eccezione del mese di marzo 2020, per il quale era stato però ingiunto il pagamento della sola retribuzione dovuta per il periodo di lavoro prestato prima del lockdown nazionale dell'11.03.2020 e della richiesta datoriale di intervento degli ammortizzatori sociali. Posto che “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva” (cfr. CASS. n. 37710/2022; CASS. n. 7300/2004) e attese la riconosciuta mancata corresponsione delle spettanze poste a fondamento del credito monitorio e la mancata contestazione e prova della proseguita attivazione degli ammortizzatori sociali a far data dalla sospensione della prestazione lavorativa del luglio 2020 - cui la già coperta dal Fondo di Integrazione Salariale, avrebbe Pt_1 avuto accesso in forza delle disposizioni emergenziali Covid-19 dettate dai vari decreti di proroga succedutisi nel corso del 2020 (dal c.d. decreto Rilancio al c.d. decreto Agosto) -, con conseguente preclusa fruizione, da parte della lavoratrice, degli strumenti di sostegno del reddito ai quali avrebbe avuto diritto, va senz'altro ritenuto l'inadempimento dell'opponente e la fondatezza dell'avversata azione monitoria. L'opposizione va perciò respinta, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari dell'opposta, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1320/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
Pa rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per Controparte_1 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Vincenzo Iozzia e Salvatore Battaglia. Così deciso in Ragusa il 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1320/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
L con sede in Termini Imerese (PA), Via P. Parte_1 Mattarella n. 9, P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Salvatore Sodaro del Foro di Termini Imerese, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
Co
nata a [...] il [...] ed ivi residente C.le Bartolo Controparte_1 Addolorata Mola n.1/g, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo C.F._1 Iozzia e Salvatore Battaglia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2021 L (d'ora in Parte_1 avanti anche solo ), esercente la gestione di servizi socio-assistenziali di cui all'art. 1 lett. Pt_2 a) L. n. 381/1991, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2021 notificatole il 16.06.2021, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 07.06.2021 su ricorso della lavoratrice per il pagamento della complessiva somma di € 10.208,96, Controparte_1 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di cui € 2.346,14 a titolo di T.F.R. e il resto a titolo di retribuzioni non corrisposte relative al periodo settembre 2019 - novembre 2020, oltre accessori e spese. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la società opponente ha eccepito che il pagamento delle spettanze reclamate dalla le era stato precluso dalla CP_1 sospensione del servizio di gestione del Centro Sociale per Disabili di via Sacro Cuore repentinamente disposta dall'appaltante Comune per mancanza di fondi, e la non CP_3 rispondenza al vero dell'allegata arbitraria sospensione della prestazione lavorativa dal mese di luglio 2020 per emergenza sanitaria da COVID-19 in difetto di richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali, la lavoratrice avendo beneficiato del Fondo di Integrazione Salariale fino al luglio 2020. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome del CP_1 tutto destituita di fondamento, le mensilità coperte dal Fondo di Integrazione Salariale non avendo formato oggetto della domanda monitoria e la sospensione del servizio da parte del CP_4 non giustificando il mancato pagamento delle dovute retribuzioni.
[...] Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.10.2025.
***
Premesso che ha incontestatamente lavorato alle dipendenze della Controparte_1 società opponente, quale operatrice socio-assistenziale addetta al Centro Sociale per Disabili di via Sacro Cuore in Modica (RG), dal 13.07.2016 fino alle dimissioni per giusta causa rassegnate il 04.11.2020, l'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Ancorché nell'accolto ricorso monitorio abbia dedotto il più ampio inadempimento della società datrice - la quale, oltre ad avere sistematicamente omesso la consegna dei prospetti paga,
“dal mese di agosto 2019, non corrispondeva la retribuzione e (…) dal mese di luglio 2020 aveva disposto unilateralmente ed arbitrariamente la sospensione della prestazione lavorativa per emergenza sanitaria da COVID - 19, senza che, di contro, facesse richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali, così costringendo la ricorrente ad un ingiusto periodo di inattività lavorativa con ulteriore aggravio delle proprie condizioni economiche personali e familiari”, avendo infine provveduto, nel dicembre 2020, al pagamento della sola retribuzione di agosto 2019 e restando a debito delle mensilità successive, nonché delle spettanze di fine rapporto, delle differenze retributive rivenienti dalla corretta applicazione del C.C.N.L. di categoria, del mancato preavviso ex art. 2118 c.c. e dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti
-, la lavoratrice ha infatti limitato la chiesta ingiunzione ai soli crediti retributivi esposti nei modelli EMENS trasmessi dalla datrice di lavoro per il periodo settembre 2019 - novembre 2020 (tra i quali non figurano le mensilità di aprile, maggio e giugno 2020) e nella c.d. Certificazione UNICA 2021; la a vieppiù chiarito che, come emergente dalla documentazione versata in atti dalla stessa CP_1 opponente, l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale Covid-19, introdotto dal c.d. decreto Cura Italia, era intervenuto per il periodo marzo 2020 - giugno 2020, mensilità retributive estranee alla chiesta ingiunzione, ad eccezione del mese di marzo 2020, per il quale era stato però ingiunto il pagamento della sola retribuzione dovuta per il periodo di lavoro prestato prima del lockdown nazionale dell'11.03.2020 e della richiesta datoriale di intervento degli ammortizzatori sociali. Posto che “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva” (cfr. CASS. n. 37710/2022; CASS. n. 7300/2004) e attese la riconosciuta mancata corresponsione delle spettanze poste a fondamento del credito monitorio e la mancata contestazione e prova della proseguita attivazione degli ammortizzatori sociali a far data dalla sospensione della prestazione lavorativa del luglio 2020 - cui la già coperta dal Fondo di Integrazione Salariale, avrebbe Pt_1 avuto accesso in forza delle disposizioni emergenziali Covid-19 dettate dai vari decreti di proroga succedutisi nel corso del 2020 (dal c.d. decreto Rilancio al c.d. decreto Agosto) -, con conseguente preclusa fruizione, da parte della lavoratrice, degli strumenti di sostegno del reddito ai quali avrebbe avuto diritto, va senz'altro ritenuto l'inadempimento dell'opponente e la fondatezza dell'avversata azione monitoria. L'opposizione va perciò respinta, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari dell'opposta, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1320/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
Pa rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per Controparte_1 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Vincenzo Iozzia e Salvatore Battaglia. Così deciso in Ragusa il 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella