Sentenza 27 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come novellato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, nel caso in cui la misura cautelare sia disposta dal tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo spetta al giudice per le indagini preliminari, quale giudice del procedimento principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2021, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
Testo completo
02052-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 Sent. n. sez. 3204/2021 CARLO ZAZA -Presidente - CC 27/10/2021- VINCENZO SIANI Relatore - R.G.N. 17658/2021 DOMENICO FIORDALISI GIUSEPPE SANTALUCIA N. 17 DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE ALESSANDRIA nei confronti di: TRIBUNALE RIESAME ALESSANDRIA con l'ordinanza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il P.G: conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza, del conflitto al CI.P. l Tribunale di ALESSANDRIA udito il difensore L'avvocato GRECO GIORGIA del foro di COSENZA in difesa di DI RI, DI GI, CI SA, CO ES e BA ANGELA conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al GIP del Tribunale di ALESSANDRIA. RITENUTO IN FATTO Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha sollevato conflitto di competenza negativo in relazione al precedente provvedimento emesso dal Tribunale di Alessandria, sede di appello cautelare reale. Il conflitto è emerso con riferimento al processo instaurato nei confronti di IA ER, SA CC, GI ER, CA LO, EL RI indagati per i reati di cui agli artt. 495, 512-bis, 648-ter cod. pen. e 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in procedimento nel quale lo stesso Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 20 febbraio 2021, aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo, con provvedimento appellato dal Pubblico ministero e riformato dal Tribunale di Alessandria, investito ai sensi dell'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il Tribunale, infatti, aveva disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni di GI ER, della MM RE di CA LO, della Fear Days di EL RI, di IA ER, con nomina dell'amministratore giudiziario.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari ha preso atto che il sequestro era stato posto in esecuzione e che l'amministratore giudiziario aveva formulato una serie di istanze inerenti all'attività a lui demandata, istanze depositate nella cancelleria dello stesso Giudice per le indagini preliminari e poi trasmesse, per competenza ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., al suddetto Tribunale che aveva autorizzato la misura cautelare reale. Sennonché, il Tribunale, con atto del 22 aprile 2021, aveva declinato la sua competenza ritrasmettendo le istanze al Giudice per le indagini preliminari.
1.2. A questo punto, il Giudice per le indagini preliminari ha sollevato conflitto di competenza osservando che: da un lato, era ammissibile il conflitto, data la stasi che la decisione assunta da entrambi i giudici aveva determinato rispetto all'amministrazione dei beni sequestrati;
quanto all'individuazione del giudice competente, l'art. 104-bis, commi 1-bis e 1-ter, novellato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, aveva creato una competenza speciale perdurante in tutte le fasi del procedimento e parallela a quella di cui agli artt. 321 e 323 cod. proc. pen., competenza speciale che individuava nel giudice che aveva adottato il sequestro quello delegato alla procedura e, quindi, all'assunzione degli atti relativi all'amministrazione dei beni sequestrati;
tale competenza operava anche se ad emettere il provvedimento era stato un giudice collegiale, con la nomina in tal caso del giudice delegato, senza eccezioni pure nell'ipotesi in cui - come nel il provvedimento era stato reso dal Tribunale del riesame;
del -caso in esame resto, il Tribunale, nel presente procedimento, aveva nominato anche 2 l'amministratore giudiziario compiendo il primo atto della procedura.
2. Il Tribunale di Alessandria, con il provvedimento declinatorio della competenza, ha, a sua volta, evidenziato che l'art. 104-bis disp. att., nel testo novellato, laddove fissa la competenza in materia di amministrazione del giudice, anche collegiale, che ha emesso il decreto di sequestro, non ha riguardo anche al giudizio di riesame, dal momento che il relativo procedimento individua una parentesi di natura incidentale che si inserisce nell'ambito delle indagini preliminari, parentesi in seno alla quale il tribunale del riesame, giudice dell'appello cautelare, non opera mai quale giudice procedente, bensì decide in luogo del medesimo, senza alcuna competenza inerente alla fase esecutiva. In tal senso è stata richiamata anche la linea ermeneutica di legittimità che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, ha individuato nel tribunale del riesame l'organo deputato a vagliare le opposizioni avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione allo stato passivo emessi dal giudice per le indagini preliminari nella veste di giudice delegato, sicché, ove si stabilisse la competenza del tribunale del riesame per l'assunzione degli atti inerenti all'amministrazione, non vi sarebbe poi giudice alcuno innanzi al quale proporre eventuali impugnazioni. Quanto alla nomina dell'amministratore giudiziario avvenuta nel caso in esame, la stessa per il Tribunale è da intendersi come un'indicazione che il Giudice per le indagini preliminari, organo titolare della competenza in materia di atti di amministrazione, avrebbe potuto ratificare, ovvero, se lo avesse ritenuto necessario, superare con la nomina di altro amministratore.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria svolta nel corso della discussione, in coerenza con il parere espresso in precedente nota scritta, ha prospettato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, segnalando che esigenze di coerenza del sistema impongono di ritenere la competenza a sovraintendere all'attività gestoria dei beni sequestrati in capo al giudice che procede nella fase ordinaria, ossia il giudice per le indagini preliminari nella relativa fase e, poi, il tribunale e la corte di appello in quelle successive. CONSIDERATO IN DIRITTO Innanzi tutto, deve essere ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del 3 medesimo subprocedimento relativo all'espletamento delle funzioni di giudice chiamato a sovraintendere, ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., all'amministrazione dei beni sequestrati - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. Le suddette attribuzioni riservate all'autorità giudiziaria ineriscono ad atti non surrogabili e, del resto, assoggettabili, in certa misura, a impugnazione, in ogni caso necessari per garantire l'integrità del compendio oggetto della misura cautelare reale: atti non differibili sine die, rispetto ai quali il contrapposto diniego di emanazione determina la stasi costitutiva del conflitto. Trattasi, d'altronde, di un punto già esaminato in sede di legittimità, con riferimento alla disciplina previgente (per tutte, Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 277828 01, la quale ha ritenuto sussistente il conflitto e ha, poi, puntualizzato che, in tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione a un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.).
2. Con riferimento al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la questione è insorta dopo che il sequestro preventivo, nell'ambito disciplinato dall'art. 240-bis cod. pen., già negato dal Giudice per le indagini preliminari, era stato invece autorizzato, con contestuale nomina dell'amministratore giudiziario, dal Tribunale investito dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. Essendo, inevitabilmente, seguite all'instaurazione del vincolo cautelare reale le istanze inerenti all'amministrazione del non irrilevante compendio - - sequestrato, entrambi i giudici confliggenti si sono ritenuti incompetenti in merito alla loro disamina e all'assunzione delle conseguenti determinazioni.
2.1. E' pacifico che, per la gestione di tale compendio, debba farsi applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come novellate dalla citata legge n. 161 del 2017. La norma, per quanto qui rileva, stabilisce, al comma 1-bis, che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione, con l'applicazione delle norme di cui al libro I, titolo III, d.lgs. 6 4 settembre 2011, n. 159, e, al comma 1-ter, che i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011 cit.
2.2. Il Giudice per le indagini preliminari, oltre a rilevare l'irrituale esecuzione anticipata del provvedimento autorizzativo del sequestro, ha richiamato la lettera della norma novellata, volta a individuare nel giudice emittente il provvedimento quello che, per tutto il corso del procedimento, deve sovraintendere all'attività amministrativa del compendio sequestrato, e ha osservato che la disciplina non contempla eccezioni, avendo previsto le modalità di nomina del giudice delegato alla procedura quando l'organo emittente il provvedimento di sequestro sia a composizione collegiale. Il corollario trattone del suddetto Giudice è che il tribunale di cui all'art. 322- bis cod. proc. pen., pur essendo organo collegiale, avendo emesso il provvedimento cautelare reale, è da ritenersi competente a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni, previa la nomina da parte del presidente del giudice delegato alla procedura.
2.3. Ora, non si dubita che le norme in esame abbiano teso a far sì che la regola di concentrazione delle attribuzioni gestorie in capo al giudice che ha disposto la misura reale, tesa a razionalizzare e rendere efficienti le relative operazioni, venisse estesa a tutti i sequestri aventi ad oggetto beni in relazione a cui fosse necessario assicurare l'amministrazione, laddove, nel precedente assetto, l'estensione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011 era avvenuta in virtù della legge 15 luglio 2009, n. 94, che aveva introdotto il - comma 4-bis nell'ambito dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 - con esclusivo riguardo ai procedimenti relativi ai reati che consentivano la confisca per sproporzione o ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Quindi, il sistema vigente stabilisce che competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo, e su ogni altra questione connessa, sia, durante tutta la pendenza del procedimento, il giudice che lo abbia disposto, qualunque sia il reato per cui si procede, dovendo ora applicarsi in modo generalizzato le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati stabilite in materia di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 56412 del 03/05/2018, Confl. comp. in proc. Sardagna, Rv. 274868 - 01; così anche, in motivazione, Sez. 1, n. 28212 del 07/06/2019, Confl. comp. in proc. Ilva-Italsider, Rv. 276146 -01).
2.4. Tutto ciò assodato, però, non può accedersi all'interpretazione proposta 5 dal Giudice per le indagini preliminari, volta ad attrarre fra i giudici emittenţi il provvedimento cautelare reale anche il tribunale competente e decidere sull'appello cautelare, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., quante volte sia stato tale tribunale a emettere il provvedimento di sequestro preventivo, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, nell'ambito del procedimento incidentale di controllo del primo provvedimento negativo. Al contrario, questa situazione, ad avviso del Collegio, non va regolata interpretando l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. nel senso di identificare il giudice a cui compete di sovraintendere il compendio in sequestro con il riferimento a quello che, in sede di appello, ha reso il provvedimento autorizzativo della misura cautelare reale: ciò, perché il procedimento a cui deve ritenersi la norma si riferisce non è (anche) quello incidentale scaturito dall'impugnazione del primigenio provvedimento, bensì (soltanto) il procedimento principale, sia che esso si trovi nella fase delle indagini preliminari, sia che esso sia sfociato nel processo con l'esercizio dell'azione penale. In tal senso, la disciplina novellata ha inteso riferirsi per l'individuazione del giudice competente a sovraintendere la gestione a quello che ha emesso il provvedimento nel procedimento principale, nell'alveo del quale si colloca l'attività di amministrazione e di gestione, laddove il giudice dell'appello cautelare, esaurendo la sua funzione nell'ambito del corrispondente procedimento incidentale, risulta strutturalmente privo di collegamento con il procedimento principale a cui la cautela accede.
2.5. E' vero che la locuzione letterale della disposizione fa riferimento al "giudice che ha emesso il decreto di sequestro": tuttavia, tale indicazione va coordinata con il sistema che la norma è finalizzata a disciplinare, tale da escludere l'attribuzione a un organo giurisdizionale avente la sola funzione di controllo incidentale sui provvedimenti di natura cautelare la competenza ulteriore avente ad oggetto le determinazioni inerenti alle attività di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, determinazioni attinenti a una funzione collegata al procedimento principale, da esercitarsi da parte degli organi che in questo procedimento hanno la titolarità del potere di emissione del provvedimento cautelare. Di conseguenza, inquadrando il dato testuale alla luce dell'interpretazione logico-sistematica, si desume che a rilevare per l'individuazione della competenza in tema di attività gestoria del sequestro è sì l'avvenuta - - emissione del provvedimento di sequestro, ma nel senso del provvedimento che decide in prima fase sulla richiesta di sequestro, pure quando l'esito di quella determinazione sia di diniego della misura e il sequestro sia, poi, autorizzato in sede di impugnazione. 6 Il giudice competente a svolgere il compito di sovraintendere alle attività amministrative e gestionali è, quindi, individuato in quello che, nel procedimento principale, ha emesso il provvedimento sul sequestro, non in quello che ha svolto il subprocedimento impugnatorio.
2.6. Pertanto, quante volte all'esito del procedimento cautelare, il sequestro sia stato autorizzato ed eseguito, competente ad assumere le determinazioni in tema di amministrazione durante il corso dell'intero procedimento principale è, ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen, il giudice di quel procedimento principale che ha emesso il provvedimento in materia cautelare reale: ciò, quali che siano il segno del provvedimento stesso e le sue vicende nel corso del procedimento incidentale cautelare. Resta, quindi, assodata la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo proposta dal pubblico ministero, quando ad autorizzare la misura sia stato il tribunale in sede di appello cautelare.
2.7. Tale esegesi della norma, oltre a profilarsi lineare, evita inedite commistioni fra l'esercizio dei poteri di controllo nell'ambito del procedimento incidentale di natura cautelare reale e l'esercizio dei poteri gestori del compendio avvinto dalla misura, al di là degli ulteriori inconvenienti accennati dal Tribunale per quelle ipotesi in cui dovrebbe individuarsi il giudice dell'impugnazione avverso i provvedimenti del tribunale di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. in sede di amministrazione e gestione del compendio sequestrato. Né a contrastare l'illustrata conclusione vale decisivamente il rilievo che, nel caso di specie, il Tribunale, accogliendo l'appello e disponendo il sequestro, ha proceduto alla nomina dell'amministratore giudiziario. Questa nomina, avvenuta in adempimento del disposto dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., costituisce l'effetto dell'esercizio di un potere configurato dalla norma in stretta connessione con la decisione in tema di emissione della cautela reale, anche quando essa venga autorizzata dal tribunale all'esito dell'appello, siccome essa completa lo iussum necessario e sufficiente per l'esecuzione del provvedimento. Essa, tuttavia non costituisce parte dell'attività di impulso o di controllo della - incipiente, ma non ancora iniziata amministrazione del bene o dei beni - oggetto del sequestro: attività di impulso e di controllo nell'ambito della quale, poi, il giudice competente, nell'ambito del suo espletamento, può e deve verificare, secondo la normativa richiamata (in primis, l'art 35 d.lgs. n. 159 del 2011), anche la regolarità e la funzionalità dell'azione dell'amministratore, ad ogni fine stabilito dall'ordinamento. 7 3. In definitiva, la conclusione a cui deve pervenirsi è nel senso dell'affermazione della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria a svolgere le funzioni di giudice delegato alla procedura ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. relativamente ai beni di cui al succitato sequestro preventivo, con la disposizione di trasmissione degli atti al suo Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria, Ufficio del giudice delle indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 27 ottobre 2021 ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza Vincenze RIA IN CAL 18 GEN 2022 8