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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2764/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15889/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210055455060000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1929/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente 1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha impugnato cartella di pagamento n. 09720210055455060/000 notificata il 28/06/2024, di euro 244,85 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018. Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate SS ed alla
Regione Lazio in data 27/09/2024 e depositato presso questa Corte di giustizia tributaria in data 22/10/2024.
In data 28/06/2024 l'Agenzia delle Entrate SS ha notificato al ricorrente il provvedimento sopra indicato i per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018 per un importo complessivo di euro
244,85.
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- estinzione del credito per intervenuta prescrizione. L'atto impugnato è inesigibile e illegittimo e deve essere annullato per estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. La cartella n.09720210055455060/000 si riferisce alla tassa automobilistica anno 2018 e il provvedimento impugnato è stato notificato il 28/06/2024; ne deriva che il termine di prescrizione triennale è ampiamente decorso;
- mancata notifica degli atti interruttivi. Il ricorrente non ha mai ricevuto alcun atto interruttivo;
- prescrizione delle sanzioni e degli interessi. In virtù dell'avvenuta prescrizione delle somme richieste, sono inesigibili ed illegittime anche le sanzioni applicate e gli interessi, tra l'altro prive della indicazione della modalità e di percentuale di calcolo;
- carenza di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1, n.q. di socio accomandante della società 1, in quanto i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, e pertanto, il socio accomandante è privo di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società. L'art. 2313 c.c., nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. In data
07/11/2024 ed in data 18/12/2024 si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS e la Regione
Lazio, i quali Enti ciascuno per quanto di propria competenza, comunicavano che a seguito delle verifiche effettuate relativa alla cartella di pagamento oggetto di contenzioso non sono stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere la rituale notifica della stessa.
A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate SS ha proceduto a rendere inefficace la cartella sopra specificata, chiedendo la cessazione della materia del contendere e, che pertanto la stessa cartella non sarà oggetto di ulteriori procedure cautelare o esecutive da parte dell'Agente della SS.
La parte ricorrente, con memorie integrative del 08/01/2026, chiedeva il riconoscimento delle spese di giudizio.
La causa era trattenuta in decisione in data 10/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene dichiarato estinto.
Per quanto sopra esposto, il Giudice Monocratico dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 546/1992. Le spese di giudizio vengono poste a carico dell' Agenzia delle Entrate SS, stante la condotta erronea, in quanto ha costretto il contribuente ad attivarsi affrontando spese legali e spese vive per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio. Spese di lite a carico dell'Agenzia delle Entrate SS, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge, a favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15889/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210055455060000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1929/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente 1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha impugnato cartella di pagamento n. 09720210055455060/000 notificata il 28/06/2024, di euro 244,85 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018. Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate SS ed alla
Regione Lazio in data 27/09/2024 e depositato presso questa Corte di giustizia tributaria in data 22/10/2024.
In data 28/06/2024 l'Agenzia delle Entrate SS ha notificato al ricorrente il provvedimento sopra indicato i per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018 per un importo complessivo di euro
244,85.
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- estinzione del credito per intervenuta prescrizione. L'atto impugnato è inesigibile e illegittimo e deve essere annullato per estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. La cartella n.09720210055455060/000 si riferisce alla tassa automobilistica anno 2018 e il provvedimento impugnato è stato notificato il 28/06/2024; ne deriva che il termine di prescrizione triennale è ampiamente decorso;
- mancata notifica degli atti interruttivi. Il ricorrente non ha mai ricevuto alcun atto interruttivo;
- prescrizione delle sanzioni e degli interessi. In virtù dell'avvenuta prescrizione delle somme richieste, sono inesigibili ed illegittime anche le sanzioni applicate e gli interessi, tra l'altro prive della indicazione della modalità e di percentuale di calcolo;
- carenza di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1, n.q. di socio accomandante della società 1, in quanto i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, e pertanto, il socio accomandante è privo di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società. L'art. 2313 c.c., nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. In data
07/11/2024 ed in data 18/12/2024 si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS e la Regione
Lazio, i quali Enti ciascuno per quanto di propria competenza, comunicavano che a seguito delle verifiche effettuate relativa alla cartella di pagamento oggetto di contenzioso non sono stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere la rituale notifica della stessa.
A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate SS ha proceduto a rendere inefficace la cartella sopra specificata, chiedendo la cessazione della materia del contendere e, che pertanto la stessa cartella non sarà oggetto di ulteriori procedure cautelare o esecutive da parte dell'Agente della SS.
La parte ricorrente, con memorie integrative del 08/01/2026, chiedeva il riconoscimento delle spese di giudizio.
La causa era trattenuta in decisione in data 10/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene dichiarato estinto.
Per quanto sopra esposto, il Giudice Monocratico dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 546/1992. Le spese di giudizio vengono poste a carico dell' Agenzia delle Entrate SS, stante la condotta erronea, in quanto ha costretto il contribuente ad attivarsi affrontando spese legali e spese vive per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio. Spese di lite a carico dell'Agenzia delle Entrate SS, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge, a favore del difensore antistatario della parte ricorrente.