Art. 1.
In corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell' articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , e per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di cui all'articolo sopracitato, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, all'Ufficio predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.
In corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell' articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , e per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di cui all'articolo sopracitato, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, all'Ufficio predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.