Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
Art. 78.
Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, e' concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 71, purche' sussistano le altre condizioni prescritte dall'art. 73.
La pensione suddetta non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 71; non e' soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73, e' soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli alri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 11 e successivi.
Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, e' concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 71, purche' sussistano le altre condizioni prescritte dall'art. 73.
La pensione suddetta non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 71; non e' soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73, e' soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli alri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 11 e successivi.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 11/11/2009, n. 659Provvedimento: […] Nel testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra approvato appunto con il predetto D.P.R. n. 915/1978, l'art. 61 non fa altro che riproporre la disciplina già prevista dal citato art. 78 della legge n. 648/1950, con la sola differenza costituita dal fatto che la pensione spettante al genitore del militare deceduto in guerra in presenza del coniuge superstite se prima era denominata “speciale” (art. 78 legge 648/1950), nel testo unico del 1978 viene invece indicata con riferimento alla tabella “S”, salvo ammetterne la elevazione nella misura prevista dalla tabella “M” in caso di morte del coniuge per altro verso beneficiario di trattamento pensionistico, […]Leggi di più...
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