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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio recante n. 7232/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Alfonso Parte_1
Savino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
P.IVA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_3
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 P.IVA_4
Resistenti contumaci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna delle società resistenti in solido, anche ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 - quale datrice di lavoro consorziata, quale consorzio appaltatore, Controparte_1 CP_2
quale sub-appaltante ed quale committente – al pagamento della CP_4 Controparte_3 somma di € 6.139,66 di cui alla busta paga del mese di giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione.
Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Le società sono rimaste contumaci.
1 All'udienza del 05.06.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti delle resistenti ed essendo intervenuto con le stesse un Controparte_4 Controparte_3
verbale di conciliazione sindacale e ha chiesto la condanna della e del Controparte_1
al pagamento della somma di € 3.697,22, quale differenza tra quanto richiesto in ricorso CP_2
e quanto percepito in ragione della conciliazione raggiunta in sede stragiudiziale.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e ed Controparte_4
Controparte_3
La rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Per tali ragioni la rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere, e non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, alla definizione del processo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4837 del 19/02/2019, la quale ha chiarito che "La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra
i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate").
Con riferimento alle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante.
Nel caso di specie, per effetto della volontà manifestata dal ricorrente in giudizio e prima ancora in sede di conciliazione sindacale (cfr. verbale in atti) va dunque pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide
2 sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto alla domanda avente a oggetto la condanna della e del al Controparte_1 CP_2
pagamento della somma di € 3.697,22, quale differenza tra quanto richiesto in ricorso e quanto percepito in ragione della conciliazione raggiunta in sede stragiudiziale, si osserva quanto segue.
Dalla conciliazione stipulata in sede stragiudiziale tra il lavoratore e le società ed CP_4
, si evince come la stessa abbia ad oggetto unicamente le componenti retributive CP_3 dell'importo di cui alla busta paga di giugno 2022, con esclusione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari a € 3.665,21 (cfr. busta paga allegata al ricorso).
3 Inoltre - posto che il creditore, nel transigere con solo alcuni dei condebitori solidali, può in teoria limitare la propria transazione alla quota gravante sui transigenti, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a loro, ovvero può estenderla all'intera obbligazione, rendendo operante l'art. 1304 c.c., e che stabilire se i transigenti abbiano compiuto l'una o l'altra scelta è una questione di interpretazione del contratto, da risolvere con i criteri di ermeneutica legale di cui all'art. 1362 c.c., ricostruendo la volontà delle parti - ritiene la scrivente che nel caso di specie la transazione abbia ad oggetto l'intera somma dovuta a titolo di emolumenti aventi natura retributiva: tanto si evince dal punto n. 2 del negozio di transazione, nel quale le società transigenti dichiarano di transigere quali co-obbligati in solido ex art. 29 cit. e fanno salvo il proprio diritto di manleva nei confronti di
e CP_1 CP_2
Da tanto discende che queste ultime possono essere condannate esclusivamente alla somma residua non oggetto di transazione, la quale ha ad oggetto l'indennità per ferie non godute.
Del resto, la scelta di non transigere tale emolumento trova ragione nei principi espressi dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Nella garanzia solidale di cui all' art.
29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva;
ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, i quali hanno natura risarcitoria” (Cassazione civile, sez. lav., n. 31109 del 2021).
Tanto premesso, si evidenzia che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un.,
n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, restando contumace, non ha fornito idonea prova circa il pagamento delle predette voci.
4 Le resistenti e devono, pertanto, essere condannate in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di € 3.665,21 a titolo di indennità di ferie non godute come quantificate nella busta paga di giugno 2022.
Ed infatti, l'affidamento dell'appalto alla consorziata, deve essere assimilato a subappalto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2008, n. 6208, secondo la quale “L'aggiudicazione dell'appalto di un'opera pubblica da parte di un e CP_2
l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori a una singola impresa consorziata costituiscono un fenomeno di subderivazione del contratto di appalto, qualificabile nella sostanza come subappalto”), con conseguente applicabilità dell'art. 29, D.lgs 276/2003 al Controparte_2
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo.
Le spese di lite tra il ricorrente, ed sono integralmente Controparte_4 Controparte_3
compensate attesa l'espressa richiesta in tal senso avanzata da parte della difesa del ricorrente nelle note sostitutive d'udienza.
Le spese di lite tra il ricorrente, e seguono la soccombenza e si Controparte_1 CP_2
liquidano come da dispositivo a carico di queste ultime in solido, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente, Controparte_4
ed
[...] Controparte_3
b) Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2 ricorrente della somma di € 3.665,21 a titolo di indennità di ferie non godute, interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
c) Compensa le spese di lite tra il ricorrente, ed Controparte_4 Controparte_3
d) Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2 ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
5 Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 17.11.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Pacelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio recante n. 7232/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Alfonso Parte_1
Savino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
P.IVA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_3
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 P.IVA_4
Resistenti contumaci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna delle società resistenti in solido, anche ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 - quale datrice di lavoro consorziata, quale consorzio appaltatore, Controparte_1 CP_2
quale sub-appaltante ed quale committente – al pagamento della CP_4 Controparte_3 somma di € 6.139,66 di cui alla busta paga del mese di giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione.
Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Le società sono rimaste contumaci.
1 All'udienza del 05.06.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti delle resistenti ed essendo intervenuto con le stesse un Controparte_4 Controparte_3
verbale di conciliazione sindacale e ha chiesto la condanna della e del Controparte_1
al pagamento della somma di € 3.697,22, quale differenza tra quanto richiesto in ricorso CP_2
e quanto percepito in ragione della conciliazione raggiunta in sede stragiudiziale.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e ed Controparte_4
Controparte_3
La rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Per tali ragioni la rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere, e non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, alla definizione del processo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4837 del 19/02/2019, la quale ha chiarito che "La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra
i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate").
Con riferimento alle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante.
Nel caso di specie, per effetto della volontà manifestata dal ricorrente in giudizio e prima ancora in sede di conciliazione sindacale (cfr. verbale in atti) va dunque pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide
2 sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto alla domanda avente a oggetto la condanna della e del al Controparte_1 CP_2
pagamento della somma di € 3.697,22, quale differenza tra quanto richiesto in ricorso e quanto percepito in ragione della conciliazione raggiunta in sede stragiudiziale, si osserva quanto segue.
Dalla conciliazione stipulata in sede stragiudiziale tra il lavoratore e le società ed CP_4
, si evince come la stessa abbia ad oggetto unicamente le componenti retributive CP_3 dell'importo di cui alla busta paga di giugno 2022, con esclusione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari a € 3.665,21 (cfr. busta paga allegata al ricorso).
3 Inoltre - posto che il creditore, nel transigere con solo alcuni dei condebitori solidali, può in teoria limitare la propria transazione alla quota gravante sui transigenti, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a loro, ovvero può estenderla all'intera obbligazione, rendendo operante l'art. 1304 c.c., e che stabilire se i transigenti abbiano compiuto l'una o l'altra scelta è una questione di interpretazione del contratto, da risolvere con i criteri di ermeneutica legale di cui all'art. 1362 c.c., ricostruendo la volontà delle parti - ritiene la scrivente che nel caso di specie la transazione abbia ad oggetto l'intera somma dovuta a titolo di emolumenti aventi natura retributiva: tanto si evince dal punto n. 2 del negozio di transazione, nel quale le società transigenti dichiarano di transigere quali co-obbligati in solido ex art. 29 cit. e fanno salvo il proprio diritto di manleva nei confronti di
e CP_1 CP_2
Da tanto discende che queste ultime possono essere condannate esclusivamente alla somma residua non oggetto di transazione, la quale ha ad oggetto l'indennità per ferie non godute.
Del resto, la scelta di non transigere tale emolumento trova ragione nei principi espressi dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Nella garanzia solidale di cui all' art.
29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva;
ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, i quali hanno natura risarcitoria” (Cassazione civile, sez. lav., n. 31109 del 2021).
Tanto premesso, si evidenzia che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un.,
n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, restando contumace, non ha fornito idonea prova circa il pagamento delle predette voci.
4 Le resistenti e devono, pertanto, essere condannate in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di € 3.665,21 a titolo di indennità di ferie non godute come quantificate nella busta paga di giugno 2022.
Ed infatti, l'affidamento dell'appalto alla consorziata, deve essere assimilato a subappalto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2008, n. 6208, secondo la quale “L'aggiudicazione dell'appalto di un'opera pubblica da parte di un e CP_2
l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori a una singola impresa consorziata costituiscono un fenomeno di subderivazione del contratto di appalto, qualificabile nella sostanza come subappalto”), con conseguente applicabilità dell'art. 29, D.lgs 276/2003 al Controparte_2
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo.
Le spese di lite tra il ricorrente, ed sono integralmente Controparte_4 Controparte_3
compensate attesa l'espressa richiesta in tal senso avanzata da parte della difesa del ricorrente nelle note sostitutive d'udienza.
Le spese di lite tra il ricorrente, e seguono la soccombenza e si Controparte_1 CP_2
liquidano come da dispositivo a carico di queste ultime in solido, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente, Controparte_4
ed
[...] Controparte_3
b) Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2 ricorrente della somma di € 3.665,21 a titolo di indennità di ferie non godute, interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
c) Compensa le spese di lite tra il ricorrente, ed Controparte_4 Controparte_3
d) Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2 ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
5 Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 17.11.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Pacelli
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