Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 597
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea notifica degli atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento impugnata sia stata preceduta da un atto (intimazione) notificato presso un indirizzo errato, come provato dal ricorrente. Inoltre, l'intimazione non presentava le caratteristiche proprie, non richiamando i necessari referenti normativi.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato o assorbito dall'accoglimento per vizio di notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 597
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 597
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo