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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7743/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00328643 64 000 TARSU/TIA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00328643 64 000 TARSU/TIA 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00341912 17 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
DE e Atome1spa per l'annullamento dela cartella di pagamento+
deduce prescrizione ed erronea notifica degli atti prodromici ad indirizzo errato.
deposita documentazione e successiva memoria si costituisce Atome1spa che insiste nella legittmità dell'atto e deposita documentazione, in particolare le intimazioni di pagamento nn. 007331/16, 239499/18, 240068/18 e 282633/19, asserendo che le stesse costituirebbero prova della rituale notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento oggi impugnate. Dalla documentazione prodotta dalla stessa ATO ME 1 S.p.A. emerge in modo incontrovertibile che tutti i tentativi di notifica sono stati effettuati presso l'indirizzo sito in TT (ME), Indirizzo_1. Il ricorrente deposita memoria e insiste nella dedotta errata notifica, in quanto l'indirizzo presso il quale è stata notificata l'intimazione di pagamento non è mai stato nella disponibilità del Sig. Nominativo_1, in quanto, come da certificato storico di residenza, l'odierno ricorrente risiede sin dal 08/05/1980 nel Comune di
TT (ME) in Indirizzo_1. La notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza del destinatario, risultante dai registri anagrafici, è giuridicamente inesistente o, quantomeno, affetta da nullità assoluta e insanabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, denominato intimazione, ma notificato presso indirizzo errato, come provato dal ricorrente;
in ogni caso l'intimazione non ha le caratteristiche proprie ad essa riferibili, in quanto non richiama alcuno dei necessari referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. T
Il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese vanno compensate, in ragione dell'andamento processuale della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7743/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00328643 64 000 TARSU/TIA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00328643 64 000 TARSU/TIA 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00341912 17 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
DE e Atome1spa per l'annullamento dela cartella di pagamento+
deduce prescrizione ed erronea notifica degli atti prodromici ad indirizzo errato.
deposita documentazione e successiva memoria si costituisce Atome1spa che insiste nella legittmità dell'atto e deposita documentazione, in particolare le intimazioni di pagamento nn. 007331/16, 239499/18, 240068/18 e 282633/19, asserendo che le stesse costituirebbero prova della rituale notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento oggi impugnate. Dalla documentazione prodotta dalla stessa ATO ME 1 S.p.A. emerge in modo incontrovertibile che tutti i tentativi di notifica sono stati effettuati presso l'indirizzo sito in TT (ME), Indirizzo_1. Il ricorrente deposita memoria e insiste nella dedotta errata notifica, in quanto l'indirizzo presso il quale è stata notificata l'intimazione di pagamento non è mai stato nella disponibilità del Sig. Nominativo_1, in quanto, come da certificato storico di residenza, l'odierno ricorrente risiede sin dal 08/05/1980 nel Comune di
TT (ME) in Indirizzo_1. La notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza del destinatario, risultante dai registri anagrafici, è giuridicamente inesistente o, quantomeno, affetta da nullità assoluta e insanabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, denominato intimazione, ma notificato presso indirizzo errato, come provato dal ricorrente;
in ogni caso l'intimazione non ha le caratteristiche proprie ad essa riferibili, in quanto non richiama alcuno dei necessari referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. T
Il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese vanno compensate, in ragione dell'andamento processuale della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese