Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2918
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Sentenza 27 febbraio 2001

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Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove (o riconvenzionali) non notificate personalmente al contumace ex art. 292 cod. proc. civ., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353, 354 del codice di rito, atteso, altresì, che la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi "de qua", presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2918
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

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