Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove (o riconvenzionali) non notificate personalmente al contumace ex art. 292 cod. proc. civ., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353, 354 del codice di rito, atteso, altresì, che la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi "de qua", presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del cavalier GARDIN L., difeso dall'avvocato PARRELLA DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ARUTA CIRO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2175/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/08/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato PERRELLA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto del 1^ motivo, accoglimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
QU TO, dopo avere citato davanti al Tribunale di Napoli IR RU per ottenere nei suoi confronti la deliberazione di una sentenza sostitutiva del contratto definitivo di compravendita della proprietà di un appartamento il cui trasferimento gli era stato promesso dal convenuto con scrittura privata del 23 settembre 1992, chiese, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, in sostituzione di tale pretesa, la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare, ma non notificò la nuova domanda al convenuto contumace come prescritto dall'art. 292 del codice di procedura civile. Il Tribunale, con sentenza del 27 agosto 1997, dopo avere rilevato che la domanda proposta con la citazione era stata abbandonata, esaminò e respinse quella formulata con le conclusioni definitive, avendone ritenuta l'ammissibilità con l'argomento che l'inosservanza dell'obbligo della notificazione della domanda nuova, sancito dall'art. 292 cod. proc. civ., determina una nullità relativa che può essere eccepita soltanto dal contumace. L'attore propose impugnazione, alla quale resistette il convenuto, che, con eccezione contenuta nella comparsa di costituzione, denunziò la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 292 del codice di procedura civile.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 27 agosto 1997, ha "rigettato gli appelli principale e incidentale". E ha osservato, in motivazione, che l'eccezione di nullità, sollevata dall'RU, era ammissibile e fondata, perché la sostituzione della domanda di adempimento con quella di risoluzione è consentita dall'art. 1453 del codice civile senza necessità di accettazione del contraddittorio della controparte su di essa, purché la nuova pretesa sia notificata alla parte contumace, il che nella specie non si era verificato.
Il TO ricorre per cassazione con due motivi.
L'RU non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli art. 112, 342 e 343 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 4 dello stesso codice si sostiene che la Corte di appello è incorsa in errore perché ha esaminato ed accolto l'eccezione - formulata con la comparsa di costituzione del giudizio di gravame e non con appello incidentale come prescritto - con la quale l'RU aveva denunziato la nullità della pronuncia di primo grado per essersi con essa decisa la questione di merito/proposta con una domanda di risoluzione che si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile, non essendogli stata notificata, pur essendo rimasto contumace in quella fase del processo. Il motivo è infondato.
Costituisce fermo principio di diritto quello secondo cui per la proposizione dell'appello incidentale non sono necessarie formule particolari, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e conclusioni riportate dall'appellato nella comparsa di risposta, risulti, in modo non equivoco, la sua volontà di ottenere la riforma della decisione di primo grado (sent. nn. 6633 del 1987, 6479 del 1995, 6339 del 1998). Nella specie l'RU, poiché ha eccepito con la comparsa di risposta la nullità relativa della sentenza di primo grado, adducendo che con questa si era erroneamente provveduto su di una domanda non notificata al contumace, che si sarebbe dovuta, perciò, dichiarare inammissibile, ha sostanzialmente proposto un atto d'impugnazione, benché non lo abbia esplicitamente definito appello incidentale.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello rinviato il processo al Tribunale ai sensi dell'art. 354 del codice di procedura civile, come deciso dal Supremo Collegio con la sentenza n. 1197 del 1992, pur avendo dichiarato la nullità, eccepita nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di gravame, per la mancata notificazione della domanda di risoluzione al convenuto contumace nel giudizio di primo grado. Anche questo motivo è infondato.
Il giudice d'appello, il quale rilevi la nullità della statuizione della sentenza impugnata, che abbia pronunciato su domanda nuova non notificata personalmente al contumace, come prescritto dall'art. 292 del codice di procedura civile, deve decidere nel merito dopo avere dichiarato tale nullità, e non rimettere la causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 354 dello stesso codice. Infatti, la Corte non condivide l'orientamento espresso dalla sentenza n. 1197 del 1992 citata nel ricorso e ritiene di dovere aderire alla soluzione accolta con le sentenze nn. 5092 del 1987, 57 del 1989 e 7436 del 1996, secondo cui il vizio determinato dalla violazione dell'art. 292, non rientra tra quelli indicati in modo tassativo dagli art. 353 e 354 del codice di rito. In particolare nella più recente di tali pronunce si è correttamente precisato che la nullità della notificazione della citazione introduttiva, prevista dall'art. 354, poiché impedisce la costituzione del rapporto processuale, si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi in discussione. In quest'ultima, la contumacia del convenuto presuppone la valida costituzione del rapporto processuale a seguito della notificazione rituale della citazione, e l'irregolarità è limitata alla domanda nuova nei cui confronti il contumace, in mancanza della sua notifica, non è in grado di esercitare in modo adeguato il proprio diritto di difesa. A questo principio si è adeguata la Corte del merito perché ha dichiarato l'eccepita nullità e ha poi rigettato l'appello dell'attuale ricorrente.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese del giudizio di legittimità non avendo l'intimato depositato il controricorso ne' partecipato alla discussione orale.
P.T.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001