Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2001, n. 7151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7151 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
25 3 0 9 T 715 1 /0 1 1 / 0 4 / 6 N L се 2 1 E - . R B . E P . . R L D L A A L E . D U D B B I A E I S T T N A R 1 N E I T S 3 r.g.n.10026/98; ud. 28/2/01; oggetto: iva, detrazioni;
E R 1 I S E A . E T N A M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Prou. 16512 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Vincenzo Carbone presidente rel. consigliere Giulio Graziadei Eugenio Amari 66 66 Antonio Merone Antonino Di Blasi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 60325 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima t domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
M 8 6 3 S.p.a. Servizi per lo sviluppo, in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Giovanni Verdinelli, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 157, presso l'avv. Alfonso Giordano, che la difende per procura a margine del controricorso;
[resistente Controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 79/19 del 21 gennaio-16 aprile 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Bellis, per la ricorrente, e l'avv. Giordano, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio-iva di Roma, con avvisi di rettifica delle dichiarazioni presentate per gli anni 1988-1991 dalla S.p.a. Servizi per lo sviluppo, ha disconosciuto la detraibilità dell'imposta assolta su acquisti di beni per circa lire 1.500.000.000, in ragione della loro non inerenza all'attività d'impresa, ed ha reclamato il versamento della corrispondente somma. Gli avvisi sono stati impugnati dalla Società. La Commissione tributaria di primo grado di Roma ha ritenuto legittima la rettifica limitatamente al diniego di detta detraibilità. 2 La Commissione tributaria regionale del Lazio, respingendo tanto l'appello principale della contribuente quanto l'appello incidentale dell'Ufficio, ha fra l'altro osservato che la Società non aveva mai svolto operazioni attive e non poteva dedurre costi per acquisti di beni e servizi non inerenti ad attività d'impresa, ma ha ritenuto che tale indetraibilità si traduceva nel insussistenza di un credito d'imposta, non nell'insorgenza dell'obbligo di pagare una seconda volta l'importo dell'iva indebitamente detratto, altrimenti determinandosi una non consentita duplicazione di tassazione. L'Amministrazione delle finanze, con atto notificato il 29 maggio 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello, nella parte ad essa sfavorevole, addebitando alla Commissione regionale, rispettivamente con due motivi, di aver erroneamente escluso la facoltà dell'Ufficio, in alternativa alla revisione delle dichiarazioni attinenti ad annualità successive in ordine all'indebita allegazione di crediti d'imposta, di chiedere immediatamente il pagamento per ciascuna annualità della somma non deducibile, ed inoltre di aver violato l'art. 112 cod. proc. civ., per aver pronunciato su problematica non sollevata dalla contribuente, la quale si era limitata a sostenere la detraibilità dell'iva assolta "a monte”. La Società ha replicato con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 In via pregiudiziale si rileva la non sindacabilità della sentenza della Commissione regionale, con riguardo all'autonoma statuizione di diniego della detraibilità dell'iva pagata in esito a rivalsa per effetto della non inerenza all'esercizio d'impresa delle relative operazioni, in ragione della mancanza sul punto d'impugnazione. incidentale della Società (la quale si è limitata a proporre controricorso, non traducendo le critiche a detta statuizione in una richiesta di cassazione), e della conseguenziale formazione di giudicato interno. Il ricorso è infondato in entrambe le censure. La deduzione d'inosservanza dell'art. 112 cod. proc. civ., da esaminarsi con priorità, non tiene conto che la contribuente ha contestato in toto la legittimità degli avvisi di rettifica, e che, quindi, la pronuncia di annullamento in parte degli atti impugnati si mantiene nei confini segnati dalla domanda, restando affidata al giudice l'individuazione delle ragioni in diritto della relativa decisione. Detta inosservanza, peraltro, ove verificatasi, sarebbe ascrivibile alla statuizione di primo grado, di modo che non avrebbe potuto essere riscontrata dalla Commissione regionale, in assenza di specifica censura dell'Ufficio con l'appello. A confutazione del primo motivo del ricorso, va ricordato che l'imposta sul valore aggiunto integra obbligazione di chi ceda beni o presti servizi nell'esercizio d'impresa, e si applica sui corrispettivi incassati come prezzo delle cessioni o remunerazione dei servizi (artt. 1, 13, e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). Per le operazioni passive, consistenti nell'acquisizione di beni o servizi, il cessionario o committente non è debitore d'imposta, ancorchè ne subisca l'onere economico in dipendenza del potere- dovere di rivalsa del cedente o del prestatore;
ha il diritto di sottrarre le somme a tale titolo sborsate, sempre che quelle operazioni passive siano inerenti all'impresa, dall'imposta dovuta per le operazioni attive, ovvero in assenza di un proprio debito d'imposta, od in presenza di un proprio debito d'imposta inferiore a quelle somme, il diritto di chiedere il rimborso rispettivamente dell'entità o della maggiore entità degli indicati esborsi, oppure di computarle a credito nell'anno successivo (artt. 18, 19 e 30 dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). Ne deriva che l'Ufficio, negando i presupposti per la detrazione dell'iva “a monte”, è abilitato ad esigere il corrispondente importo dal cessionario o committente solo se e nei limiti in cui il medesimo, in esito all'eliminazione dell'illegittima detrazione, risulti debitore d'imposta. La rettifica inerente a determinate detrazioni non autorizza dunque autorizzare richieste di pagamento, quando non sussista, come acclaratosi nella specie, alcun debito d'imposta (o comunque sussista un debito d'imposta inferiore all'ammontare delle altre detrazioni legittimamente effettuate); in questa ipotesi la rettifica può 5 solo comportare l'abbattimento in tutto od in parte di un credito rimborsabile o successivamente deducibile. La facoltà alternativa invocata dall'Amministrazione, sotto il profilo che l'immediata richiesta di versamento di somma pari alla detrazione disconosciuta sarebbe consentita per evitare l'onere di rettificare la dichiarazione o le dichiarazioni posteriori nella parte cui riportino il pregresso credito d'imposta, non trova supporto normativo, e non potrebbe logicamente trovarlo, perchè l'esclusione o riduzione di un credito non può tradursi in un debito attuale ed esigibile, per la mera evenienza di una futura obbligazione tributaria d'importo almeno uguale. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, e la condanna al rimborso, in favore della S.p.a. Servizi per lo sviluppo, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 7.300.000, di cui lire 7.000.000 per E A onorari. 6 I N 8 5 R 9 O . 1 I Roma, 28 febbraio 2001 A / 5 N Z 9 4 T - 18 A / 6 U R B 2 T B il presidente . . S I L I R . L R G P . A T E il consigliere rel. est. D . R B L A E A A Lear Lanes T D I D I 1 R S 3 E E N 1 T E T . S N I N A E DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 A S M E 25 MAG. 2001. IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanio CORTE IL CANCELLIERE C1 SUPE ' Osvaldo Ascanio 1 N O I Z A S S