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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 633/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa AU EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 633/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
9.04.2025 da
, nata a [...] il [...] c.f e residente in G. Parte_1 C.F._1
Ferrero n. 1/A;
e nato a [...] il [...] c.f. e residente in Parte_2 C.F._2
Bevagna, Via Sandro Pertini n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Renzi ed elettivamente domiciliati in Foligno, Via
N. Sauro n. 4/B, presso il difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di separazione n. 550/2022 del Tribunale di Spoleto del 13.07.2022, pubblicata in data 2.08.2022.
pagina 1 di 3 Le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
“- Porre a carico di di corrispondere a la somma di euro 350,00 Parte_2 Parte_1
(con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia
Persona_1
- Porre a carico di entrambi i genitori le spese scolastiche, mediche e dentistiche non mutuabili nella percentuale del 50% ciascuno. Le detrazioni fiscali della figlia verranno poste al 50% ciascuno.
- Il sig. rinuncia ad ogni diritto sull'assegno unico familiare il quale sarà richiesto o Parte_2 dalla sig.ra e trasferito alla figlia o sarà richiesto direttamente Parte_1 Persona_1 dalla figlia stessa.
- Porre a carico di entrambi i genitori le altre spese straordinarie riguardanti la figlia Persona_1 nella percentuale del 50% ciascuno.
- Porre a carico di a versare in favore di , un assegno mensile di Parte_2 Parte_1 euro 450,00 (con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della moglie”.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno insistito nella domanda di cui al ricorso congiunto.
Presone atto, il Presidente ha riservato la decisione al Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di separazione, per come allegate e valutate dalle parti, anche considerato che la figlia è divenuta maggiorenne ma non è ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di Parte_1 Parte_2 separazione, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di separazione indicate nella sentenza n. 550/2022 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 19.12.2025
Il Presidente est.
AU EI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa AU EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 633/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
9.04.2025 da
, nata a [...] il [...] c.f e residente in G. Parte_1 C.F._1
Ferrero n. 1/A;
e nato a [...] il [...] c.f. e residente in Parte_2 C.F._2
Bevagna, Via Sandro Pertini n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Renzi ed elettivamente domiciliati in Foligno, Via
N. Sauro n. 4/B, presso il difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di separazione n. 550/2022 del Tribunale di Spoleto del 13.07.2022, pubblicata in data 2.08.2022.
pagina 1 di 3 Le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
“- Porre a carico di di corrispondere a la somma di euro 350,00 Parte_2 Parte_1
(con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia
Persona_1
- Porre a carico di entrambi i genitori le spese scolastiche, mediche e dentistiche non mutuabili nella percentuale del 50% ciascuno. Le detrazioni fiscali della figlia verranno poste al 50% ciascuno.
- Il sig. rinuncia ad ogni diritto sull'assegno unico familiare il quale sarà richiesto o Parte_2 dalla sig.ra e trasferito alla figlia o sarà richiesto direttamente Parte_1 Persona_1 dalla figlia stessa.
- Porre a carico di entrambi i genitori le altre spese straordinarie riguardanti la figlia Persona_1 nella percentuale del 50% ciascuno.
- Porre a carico di a versare in favore di , un assegno mensile di Parte_2 Parte_1 euro 450,00 (con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della moglie”.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno insistito nella domanda di cui al ricorso congiunto.
Presone atto, il Presidente ha riservato la decisione al Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di separazione, per come allegate e valutate dalle parti, anche considerato che la figlia è divenuta maggiorenne ma non è ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di Parte_1 Parte_2 separazione, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di separazione indicate nella sentenza n. 550/2022 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 19.12.2025
Il Presidente est.
AU EI
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