Sentenza 9 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2019, n. 15643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15643 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CA NZ, contro la ordinanza del Tribunale di Napoli del 13.11.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli - Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri - con provvedimento del 13.11.2018 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di NZ CA contro le ordinanze del GIP del Tribunale del 31.8.2018 e del 18.9.2018 che avevano a loro volta respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno afflittiva;
2. ricorre per Cassazione NZ CA lamentando:
2.1 difetto ovvero manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 125, comma 3 e 292 cod. proc. pen.: rileva che illegittimamente il Tribunale ha integrato la inesistente o comunque meramente apparente motivazione del provvedimento con cui il GUP aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura custodiale in atto con altra meno afflittiva;
segnala che il Tribunale non ha motivato in merito alla documentazione prodotta e relativa alle condizioni psichiche del prevenuto oggettivamente e dichiaratamente q incompatibili con il regime carcerario essendosi i giudici del gravame limitati a prendere atto della adozione del sopravvenuto ricovero del ricorrente in una REMS;
denunzia la violazione del disposto di cui ai commi 4bis e 4ter dell'art.275 cod. proc. pen. dovendosi prendere atto del perdurante stato di carcerazione del prevenuto aggiungendo che né il GUP e nemmeno il Tribunale hanno fatto cenno alla relazione medica del dr. Pierluigi Vergineo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile: in data 30.1.2019, infatti, il difensore del CA, a tal fine munito di (allegata) procura speciale, ha fatto pervenire in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso che, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589, comma 3 e 591 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.. 4. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2019 Il Con gliere !tensore Il P dente Pie uigi Cian r cca Mi Cervadoro DEPOSITATO LN CANCELLERIA