Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 07/05/2026, n. 8468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8468 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02283/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2026, proposto da
Società Agricola Villa Aiola S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Pillitteri, Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SM - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato da I.S.M.E.A. sulla domanda di accesso al beneficio di cui al Fondo Innovazione anno 2024 presentata dalla Società Agricola Villa Aiola S.p.A. in data 18 dicembre 2024, nonché sulle controdeduzioni dalla stessa presentate in data 31 luglio 2025 in riscontro alla nota di I.S.M.E.A. prot. n. 0028543 del 31-07-2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SM - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. LI GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che: la Società ricorrente, in data 18 dicembre 2024, ha presentato la domanda di accesso
alle agevolazioni di cui al Fondo per l’innovazione in agricoltura gestito da ISMEA; in data 31 luglio 2025 perveniva la nota con la quale è stato comunicato l’esito negativo dell’istruttoria; lo stesso 31 luglio 2025, parte ricorrente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; in mancanza di una risposta da parte di ISMEA, in data 13 ottobre 2025 la ricorrente, per il tramite dei propri legali, ha ribadito le proprie argomentazioni e chiesto nuovamente la riammissione in graduatoria; considerata la perdurante assenza di riscontro da parte di ISMEA, la Società Agricola Villa Aiola, pur consapevole del fatto che la nota n. 0028543 del 31-07-2025 era da qualificarsi come preavviso di diniego e quindi come atto endoprocedimentale, per evitare di incorrere in decadenze di sorta, la ha prudenzialmente impugnata innanzi a questo Tribunale con ricorso rubricato al n. 13950/2025 R.G.; nel corso di tale giudizio –ISMEA, nella propria memoria difensiva, ha dichiarato che la nota “prot. n. 0028543 del 31.7.2025 non è il provvedimento definitivo recante effetti lesivi in capo alla ricorrente (...) bensì ha natura di atto endoprocedimentale” ed ancora che il provvedimento definitivo “all’evidenza non è stato ancora adottato” ; in considerazione di ciò la ricorrente, con istanza del 7 gennaio 2026, ha rinunciato all’istanza cautelare formulata nell’ambito del giudizio n. 13950/2026, con espressa riserva di agire ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117 c.p.a.; in ragione del persistente silenzio da parte di ISMEA, la società agricola Villa Aiola in data 13 febbraio 2026, ha quindi notificato il ricorso chiedendo l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da I.S.M.E.A. sulla domanda di accesso al beneficio di cui al Fondo Innovazione anno 2024; in data 31 marzo 2026 ISMEA ha infine riscontrato le controdeduzioni della ricorrente ed adottato il provvedimento conclusivo del procedimento (cfr. nota n. Prot. 0013796 del 31 marzo 2026 depositata da ISMEA in data 1.4.2026);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è diventato improcedibile in ragione dell’intervenuta emissione di un provvedimento espresso e motivato avverso il quale parte ricorrente si è riservata l’impugnativa;
Ritenuto, in ragione della tempistica per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, di condannare SM al pagamento delle spese di lite, con restituzione del contributo unificato come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna SM al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente da liquidare in euro 800,00 (ottocento) oltre diritti e accessori se dovuti, oltre rimborso del contributo unificato di cui al presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TI, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
LI GA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LI GA | IA TI |
IL SEGRETARIO