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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE CIVILE Nella composizione monocratica del dott. Davide Rizzuti, applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025, visti gli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2651/2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 19 dicembre 2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), Via della Salvia n. 6, C.F. rappresentato e difeso nel corso C.F._1 del presente procedimento dall'Avv. Alessia D'Amico, del foro di Velletri, CF
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in C.F._2
Anzio, Via degli Elci, n. 12, fax. 0698342015, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento all'indirizzo pec: giusto Email_1 mandato alle liti in atti.
(OPPONENTE) E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore p.t., (C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro p.t., CORTE DI APPELLO DI ROMA , in persona del suo Parte_2 rappresentante p.t., TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI , in Parte_2 persona del suo rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. P.IVA_3 fax: 0696514000, PEC: presso i cui uffici siti in E_2 Email_3 Email_4
Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati. (PARTI OPPOSTE)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239013188237/000 di euro 35.858.98 (recante in sé sette distinte cartelle di pagamento), nonché la cartella di pagamento n. 09720230000731907000 di euro 2.576.08, entrambe notificate in data 27/03/2023, evocando in giudizio l' e i singoli enti creditori, meglio Controparte_3 dettagliati in in testazione.
A fondamento della spiegata opposizione l'attore ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e, per l'effetto, ha eccepito l'intervenuto decorso dei termini di prescrizione dei singoli crediti in esse cristallizzati.
Gli enti convenuti si sono costituiti a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo alle avverse domande e chiedendone il rigetto. All'udienza del giorno 6 marzo 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisione delle conclusioni. Con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, la causa veniva quindi assegnata al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025. l'All'udienza del 19 dicembre 2025, fissata per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., preso atto del deposito delle note conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione.
*** Ebbene, con la memoria depositata in data 1 marzo 2024 il difensore di parte opponente ha dato atto dell'intervenuto decesso della parte avvenuto il 7 dicembre Parte_1
2023. La deduzione non è stata rilevata ai fini dell'interruzione del processo ed anzi, il difensore nel corpo della medesima memoria ha avanzato una specifica domanda tesa ad ottenere l'annullamento delle cartelle;
in proposito, ha dedotto che i crediti di cui alle cartelle opposte attenevano a pene pecuniarie per reati e a spese di mantenimento in carcere, evidenziando che data la natura persona delle sanzioni amministrative (anche fiscali) le stesse non potevano essere trasmesse agli eredi. La domanda è inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, non costa che il difensore di (deceduto) abbia ricevuto Parte_1 mandato dagli eredi di quest'ultimo, i quali neppure vengono individuati, non essendo documentata alcuna accettazione di eredita da parte di chicchessia. In secondo luogo, si tratta di domanda nuova ed estranea alla causa petendi che, nel caso di specie, attiene alla validità dell'intimazione di pagamento e dell'ulteriore cartella opposta rispetto alla posizione di Parte_1
Ne consegue che se l'ente della riscossione, all'esito delle proprie valutazioni, dovesse ritenere di avanzare analoga pretesa nei confronti degli eredi di sarà avverso Parte_1 tali atti (in linea con la natura impugnatoria delle opposizioni esecutivi) che i destinatari della richiesta potranno promuovere opposizione e tutelare i loro diritti. Alla luce di quanto sopra l'intervenuta morte dell'opponente ha senz'altro determinato la cessazione della materia del contendere così dovendo essere definita la controversia. Invero, secondo l'orientamento della Cassazione (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ. Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10), condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. In particolare, si deve osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6). Dev'essere pertanto senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato l'intervenuto decesso del destinatario della pretesa creditoria oggetto di opposizione, dovendo restare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- Manda alla Cancelleria la comunicazione alle parti.
Così deciso in Velletri in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Davide Rizzuti