Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Nota a sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 20 novembre 2025, n. 645. Modifiche del contratto di concessione, legittimazione a ricorrere e limiti dell'interesse strumentale: tra art. 106 del Codice dei contratti e tutela della concorrenza. Di Michele De Marinis* Abstract Il contributo analizza la recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 25 settembre 2025) che affronta in modo puntuale i limiti dell'esercizio del potere di autotutela in materia edilizia, con particolare riferimento all'annullamento d'ufficio del permesso di costruire oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La decisione chiarisce che tale termine può essere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00645/2026REG.PROV.COLL.
N. 06469/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6469 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Pinto e Sergio Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana” dell’Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere GI RM EZ e uditi per le parti l’avvocato Aldo Pinto e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- appuntato scelto q.s. dell’Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Toscana ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso dal medesimo proposto avverso la scheda valutativa n. 9 del 27 gennaio 2022 ed il relativo foglio di comunicazione, nonché avverso l’ammonizione conseguentemente comminata nei suoi confronti in data 10 febbraio 2022 dal Comandante del Gruppo Carabinieri di Massa Carrara in relazione al giudizio così comminato di “ inferiore alla media ”.
2. Giova premettere che il Tribunale adìto, in accoglimento dell’istanza cautelare incidentalmente proposta in primo grado, con ordinanza n. -OMISSIS-aveva disposto che l’Amministrazione rinnovasse il procedimento valutativo del militare entro il termine assegnato “ con diverso primo valutatore ”.
A seguito di ricorso per chiarimenti ex art. 112 c.p.a. proposto dall’Amministrazione, il Tribunale, con ulteriore ordinanza n.-OMISSIS-aveva precisato che la nuova scheda valutativa dovesse essere compilata da un diverso “ compilatore ” che potesse valutare il periodo di servizio in modo neutrale.
In esecuzione di detto dictum l’Amministrazione depositava la scheda in parola, ricompilata dal solo ufficiale, Comandante del Gruppo, che nel precedente documento risultava indicato come “ primo revisore ”.
Alla luce di tale circostanza il giudice di prime cure con la sentenza qui gravata dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dando atto che il nuovo provvedimento non risultava gravato da motivi aggiunti.
3. Avverso tale pronuncia insorge l’interessato, il quale – precisato che all’atto della sentenza non risultavano ancora spirati i termini per la proposizione di motivi aggiunti e di aver comunque proposto, a sua tutela, un nuovo ricorso giurisdizionale, iscritto al n. R.G. 116/2023 del T.a.r. per la Toscana avverso il provvedimento valutativo così rinnovato e gli ulteriori atti connessi – si affida ai motivi di seguito sinteticamente riepilogati:
I. “ Nullità della sentenza. Violazione dell’art. 60 e dell’art. 43 c.p.a. Violazione degli articoli 1 e 2 del c.p.a. e del diritto di difesa. Interesse all’impugnazione in grado di appello ”: il giudice di prime cure, dichiarando improcedibile il ricorso originariamente proposto, avrebbe violato l’art. 60 c.p.a., laddove si prevede che il giudizio possa essere definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, come avvenuto nel caso di specie, “ salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti (…) ”; e ciò in quanto nella fattispecie l’interessato – il quale cita a supporto della propria tesi la sentenza n. 7050/2018 di questo Consiglio di Stato – in occasione dell’istanza prodotta ex art. 59 c.p.a. e contestuale memoria difensiva, depositata il 7 gennaio 2023 in vista dell’udienza camerale poi celebrata il successivo 11 gennaio 2023, aveva concluso con la formula “ con riserva di presentare motivi aggiunti avverso i provvedimenti allegati dalla resistente in esecuzione delle predette ordinanze nel rispetto dei termini processuali ”; la nuova scheda valutativa e la conseguente ammonizione di scarso rendimento erano stati notificati al ricorrente in data 16 novembre 2022 e, pertanto, alla data dell’udienza i termini per la proposizione di motivi aggiunti, a mente dell’art. 43 c.p.a., non erano ancora scaduti; l’appellante sostiene di avere interesse alla presente impugnazione perché la declaratoria di improcedibilità avrebbe “ effetti preclusivi del ricorso pendente innanzi al T.a.r. Toscana r.g. n. 116/2023, ove è stata impugnata la suindicata (nuova) scheda valutativa n. 9 datata 03.11.2022 (e gli atti ad essa connessi) ” e per ottenere “ una pronuncia favorevole in punto di regolazione delle spese di lite ”, ritenendo che, alla luce della riedizione della scheda valutativa disposta in sede cautelare, il giudice di prime cure, ove “ non avesse erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso per mancata impugnazione con motivi aggiunti dei nuovi provvedimenti adottati dall’Amministrazione, avrebbe posto a carico della resistente le spese del giudizio in ossequio al principio della soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c .”; per tali motivi la sentenza gravata dovrebbe, quindi, essere asseritamente annullata con rinvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.a.;
II. “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1025 D.lgs. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 688 e 689 D.P.R. n. 90 del 2010 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) ”: avrebbe errato il primo giudice nel respingere l’istanza ex art. 59 c.p.a. con la quale si contestava la non corretta esecuzione del dictum cautelare, ritenendo che il compilatore del documento caratteristico rinnovato non versasse a sua volta in una situazione di incompatibilità, nel presupposto secondo cui il fatto di relazionare le “ competenti autorità in ordine alla lite intercorsa fra il ricorrente e il suo diretto superiore (che nella prima scheda figurava quale compilatore) non è circostanza tale da minare l’imparziale valutazione del doveroso espletamento di un atto del proprio ufficio ”; il giudizio espresso con la nuova scheda valutativa non sarebbe asseritamente “ obiettivo ” rispetto alla documentazione relativa al servizio reso dal dipendente nel periodo considerato e l’ufficiale si sarebbe nella fattispecie limitato a replicare totalmente il documento annullato nella fase cautelare; il nuovo compilatore – il quale, peraltro, essendo in congedo all’atto della riedizione della scheda, non sarebbe stato più vincolato da alcun rapporto di servizio e disciplinare con l’Amministrazione – si sarebbe a sua volta trovato in una situazione di conflitto di interessi dal momento che non si sarebbe limitato a riferire la vicenda all’autorità giudiziaria militare ma avrebbe svolto asseritamente impropri accertamenti di polizia giudiziaria e si sarebbe anche spinto a qualificare dei reati militari a carico dell’odierno appellante, attività questa che sarebbe riservata al pubblico ministero; i giudizi espressi nei confronti del militare con la seconda scheda sarebbero anch’essi “ né obiettivi, né scevri da condizionamenti personali ”, non essendovi, tra l’altro, “ atti da cui possa desumere che il ricorrente non recepisse ed attuasse con continuità disposizioni del comandante di stazione ”, il che ne avrebbe in ipotesi dovuto comportare il deferimento all’autorità giudiziaria militare per il reato di disobbedienza o comunque la sottoposizione a procedimenti disciplinari; quale compilatore della rinnovata scheda avrebbe dovuto essere, quindi, asseritamente individuato il Comandante della Regione Carabinieri Forestali “ Toscana ” ovvero in alternativa, qualora fosse stata ritenuta l’assenza di idonee autorità giudicatrici, il T.a.r. avrebbe dovuto disporre che l’Amministrazione procedesse alla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica prevista per tali ipotesi.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
5. In vista dell’udienza l’appellante ha depositato un’articolata memoria, con la quale sostanzialmente, ripercorse le tesi dell’atto di appello, insiste per il suo accoglimento.
6. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello merita accoglimento, nei termini di seguito più compiutamente indicati.
7.1. Si deve in primo luogo ricordare, in punto di fatto, che, in esecuzione delle ordinanze del T.a.r. innanzi richiamate, l’Amministrazione aveva depositato in primo grado in data 24 novembre 2022 la scheda valutativa rieditata nei termini innanzi ricordati in asserita esecuzione delle citate ordinanze cautelari ed il conseguente atto di ammonimento, parimenti rinnovato, unitamente alla relativa “ relata ”, da cui risulta che entrambi detti atti erano stati notificati all’interessato il 16 novembre 2022.
Giova anche rilevare che con istanza prodotta ai sensi dell’art. 59 c.p.a. il 7 gennaio 2023, e quindi nell’imminenza dell’udienza poi celebrata in primo grado l’11 gennaio 2023, il ricorrente aveva espressamente chiesto la corretta ottemperanza delle ordinanze n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS-sostenendo, in estrema sintesi, che i documenti rieditati dall’Amministrazione fossero violativi o comunque elusivi del dictum promanante dai citati provvedimenti del giudice di prime cure, che, come ricordato, aveva accolto l’istanza cautelare incidentalmente richiesta dall’interessato ordinando il rinnovamento del procedimento valutativo ad opera di compilatore diverso da quello originario.
Nel medesimo contesto – profilo questo che qui assume rilevanza centrale –, il ricorrente aveva (anche) fatto espressa “ riserva di presentare motivi aggiunti avverso i provvedimenti allegati dalla resistente in esecuzione delle predette ordinanze nel rispetto dei termini processuali ”.
Come contestato dall’appellante, all’atto della camera di consiglio (celebrata l’11 gennaio 2023) non erano quindi, con ogni evidenza, ancora decorsi i termini per la proposizione dei preannunciati motivi aggiunti, che sarebbero spirati soltanto 60 giorni dopo la notifica dei nuovi provvedimenti (e quindi il 15 gennaio 2023).
Vale anche rilevare che nel corso della discussione in camera di consiglio, come risulta dall’estratto del relativo verbale, il difensore del ricorrente, richiamandosi integralmente a quanto già dedotto in atti, aveva specificamente insistito per l’accoglimento sia della domanda cautelare, sia – per quanto qui di peculiare interesse – della citata istanza ex art. 59 c.p.a. depositata, come detto, il 7 gennaio 2023 (e a fronte della quale il difensore di parte resistente, sia detto incidentalmente, aveva dichiarato di rinunciare ai relativi termini a difesa).
7.2. Ciò posto, giova ricordare l’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo il quale fra i casi di annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale amministrativo rientra la “ definizione del giudizio di primo grado con sentenza semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. malgrado la riserva della parte di proporre ricorso incidentale o motivi aggiunti (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2018, n. 178; VI, 17 maggio 2017, n. 2345) ” (così Cons. Stato, sez. V, n. 2161/2018).
Sul punto merita di essere richiamato quanto sancito nella recente pronuncia n. 10/2025 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, laddove si è in primo luogo ricordato che, in linea con quanto già sancito nella precedente pronuncia n. 16/2024, “ le espressioni ‘lesione del diritto di difesa’ e ‘mancanza del contraddittorio’, contenute nell’art. 105 del c.p.a., sono entrambe riconducibili alla menomazione del contraddittorio lato sensu, quando sia mancata la possibilità di difendersi nel giudizio-procedimento ” e che “ la distinzione tra la ‘mancanza del contraddittorio’ e la violazione del ‘diritto di difesa’ attiene alla natura ‘genetica’ della prima o ‘funzionale’ della seconda, pur indicando un vizio che ha inficiato lo svolgimento del giudizio-procedimento ”.
Nel medesimo contesto si è, inoltre, significativamente rilevato che “ la mediazione tra il modello del ‘doppio grado di merito pieno’ e quello di un primo grado ‘di mero rito’ seguito da un ‘unico grado di merito pieno’ in fase di appello è disciplinata dall’art. 105 c.p.a. attraverso un archetipo che bilancia le esigenze del giusto processo con quelle della sua ragionevole durata ” e che le considerazioni espresse nella richiamata sentenza n. 16/2024 con riferimento in quel caso alle ipotesi di erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado “ devono essere estese anche all’ipotesi dell’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso, caratterizzata da un corrispondente oggetto dell’errore sulla persistenza di una condizione dell’azione. Ciò che muta è soltanto il tempo in cui essa si ritiene non sussistente, ossia già prima dell’instaurazione del giudizio nel caso della pronuncia di inammissibilità, ed invece nel corso del giudizio nel caso della pronuncia di improcedibilità. Anche in quest’ultimo caso, se la pronuncia si basa su di una motivazione palesemente tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti, il mancato esame del merito (inteso come fatti di causa o inteso come totalità dei motivi di ricorso) determina la totale negazione del doppio grado di giudizio di merito ”.
La sentenza in parola dell’Adunanza plenaria prosegue affermando che “ l’annullamento con rinvio va disposto nel caso di erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado a causa della rilevata inoppugnabilità di un atto consequenziale, in realtà insussistente ” e conclude con l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “ l’art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente ” (sul punto cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, n. 10239/2025).
Parimenti da richiamare appare, ancora, l’ulteriore orientamento giurisprudenziale recentemente espresso in un caso per tali profili analogo, laddove si è – vale rilevare, condivisibilmente – osservato che “ lo strumento prescelto dal primo giudice di una ordinanza di c.d. remand per accogliere la istanza di tutela interinale dell’odierna appellata (…) non appare processualmente compatibile con il perimetro, quale disegnato dal legislatore, del giudizio cautelare e con la relazione, di stretta funzionalità e strumentalità, tra giudizio cautelare e di merito ” (C.G.A.R.S., ord. n. 378/2025).
E ciò in quanto, come rilevato nel decreto del Presidente del C.G.A.R.S. n. 38/2024, diffusamente richiamato nel provvedimento giurisdizionale da ultimo richiamato, “ una c.d. ordinanza di remand all’amministrazione affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente in toto compatibile (specialmente sotto il profilo dogmatico: essendo ben noto come, a dispetto di ciò, essa nella prassi curiale continui a essere fin troppo applicata) né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare: e ciò perché andrebbe considerato che per sua natura il provvedimento cautelare non dovrebbe poter definire il giudizio sull’atto impugnato (né, dunque, potrebbe ordinare di confezionarne uno nuovo, impugnabile con motivi aggiunti, facendo così rinascere il processo dalle sue ceneri sol perché il giudice abbia scelto di non percorrere la via maestra della definizione della causa con sentenza), essendo solo con la sentenza che il giudice deve decidere il giudizio, sicché appare quantomeno opinabile che abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa (circa uno specifico provvedimento) con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare (…) ove si convenga su tale ultimo profilo, non residu[a]no possibilità diverse – altrimenti risultando dogmaticamente fuori sistema, in senso processuale, il c.d. remand – dal considerare tale ordinanza o un mero suggerimento, non coercibile, rivolto all’amministrazione (a ciò essendo però fin troppo facile replicare che il giudice fa sentenze, ordinanze e decreti, ma non dà consigli, né fa inviti, alle parti); ovvero, quale unica altra alternativa, dal postulare che l’efficacia della pronuncia sollecitata dal giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività, e non già imposta iusso iudicis ) non dispieghi effetti più che interinali, ossia destinati a caducarsi ex se con la decisione della causa nel merito: è, nondimeno, a tutti ben noto come la consueta declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso l’atto che sia stato poi sostituito per effetto del remand denoti un chiaro rifiuto giurisprudenziale di quest’ultima opzione, ricadendosi perciò nelle gravi problematicità di ambo le altre due ”.
Ed ancora, “ in ragione delle prefate perplessità di ordine dogmatico – la tutela cautelare delle (eventuali) ragioni di parte appellante potrebbe ridursi, in questo caso, alla misura propulsiva processuale di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a., in alternativa all’esercizio delle facoltà ex art. 60 c.p.a. ove ne ricorrano le condizioni (solo la quale, in effetti, dà adito alla corretta decisione immediata della causa con sentenza, anziché con un’asistematica ordinanza pseudo-cautelare) ”.
Vale ancora ricordare – stante la sua portata di carattere generale – quanto ulteriormente rilevato in sede giurisprudenziale, secondo cui “ i principi di strumentalità ed interinalità propri della tutela cautelare, impongono un ricorso all’ordinanza propulsiva di riesame soltanto in funzione di proteggere la sfera giuridica della parte processuale nelle more della definizione del giudizio, senza pregiudicare la soluzione nel merito della controversia, e non di stimolare una cessazione della materia del contendere tenuto conto dell’inesauribilità del potere amministrativo, persistente in capo alla parte pubblica anche in pendenza del giudizio, che consente all’Amministrazione di riesaminare i provvedimenti censurati in sede giurisdizionale, spontaneamente pervenendo ad una rinnovata regolazione del rapporto sostanziale. In siffatte ipotesi, qualora il ricorso palesi ragioni di fondatezza, è, dunque, opportuno concludere il giudizio con la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., piuttosto che ricorrere ad un’ordinanza propulsiva statuente l’obbligo di riesame in considerazione delle dedotte censure di illegittimità ritenute contraddistinte da un fumus boni iuris (…) La nozione di giudicato, nella sua accezione classica e tradizionale, è riferibile soltanto alla decisione che definisce il giudizio di merito, poiché presuppone quell’intangibilità del verdetto che consegue all’impossibilità di rimettere in discussione la pronuncia con gli ordinari mezzi di impugnazione (art.324 c.p.c.), derivando dall’inoppugnabilità della sentenza (c.d. giudicato in senso formale) il passaggio in giudicato (c.d. sostanziale) della decisione e la conseguente assunzione dell’accertamento ivi contenuto quale regola di diritto facente stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (l’art.2909 c.c.). Il giudicato, dunque, non ammette rivisitazioni della decisione assunta, salvo nelle ipotesi eccezionali e tassativamente previste dalla legge in cui è ammissibile il ricorso ai c.d. mezzi straordinari di impugnazione. La nullità di cui all’art.21 septies L. n.241/1990 per contrasto con il giudicato si riferisce proprio al caso in cui l’Amministrazione disattenda la regola di diritto affermata dal Giudice in una sentenza definitiva, tentando così di rendere vana l’iniziativa processuale precedentemente intrapresa dall’interessato. Per tutelare, infatti, adeguatamente proprio le ragioni di quest’ultimo, il legislatore ha ritenuto necessario rendere (invece) vana l’attività dell’Amministrazione posta in essere in spregio alla statuizione con la quale è stato definito il precedente giudizio, sanzionando i provvedimenti così adottati con la più grave forma di invalidità disciplinata dal diritto positivo, ed ossia, la nullità. Le medesime considerazioni non possono valere per il c.d. giudicato cautelare, in quanto, per sua natura, destinato a produrre effetti soltanto provvisori, a differenza di quello di merito poc’anzi esaminato. Il provvedimento cautelare, infatti, quand’anche non più suscettibile di impugnazione non è idoneo a definire il giudizio, in quanto decisione assunta rebus sic stantibus, come tale suscettibile di revoca o modifica ai sensi dell’art. 58 c.p.a. in caso di sopravvenuto mutamento delle circostanze o di sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori prima ignorati. Inoltre, nel processo amministrativo il provvedimento cautelare non è autonomo, presupponendo sempre l’instaurazione e la definizione del giudizio di merito a pena di decadenza degli effetti, anche quando anticipatorio, a differenza di quanto previsto nel processo civile dall’art. 669 octies co.6 c.p.c.. Al riguardo, basti considerare che, secondo quanto stabilito dall’art.61 co.5 c.p.a., il provvedimento cautelare ante causam perde efficacia, anzitutto, se non seguito, entro i 15 giorni successivi dalla sua emanazione, dalla notifica del ricorso con la domanda cautelare ed, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla sua emissione. Lo stesso dicasi per le misure cautelari adottate in corso di causa, considerato che l’accoglimento della domanda cautelare implica, ai sensi dell’art.55 co.11 c.p.a., la fissazione automatica (e non, dunque, su istanza di parte) dell’udienza di discussione del ricorso nel merito. Il giudicato cautelare, inoltre, non vincola in modo alcuno il Giudice Amministrativo che può sempre in sede di decisione del ricorso nel merito ribaltare il precedente verdetto pronunciato in sede cautelare ” (così C.G.A.R.S., n. 394/2024).
Merita, infine, di essere ricordato l’ulteriore orientamento recentemente espresso da questo Consiglio di Stato, nel disporre il rinvio al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 105 c.p.a., secondo il quale “ Costituisce (…) un’ipotesi di nullità della sentenza, che giustifica l'annullamento con rinvio, il difetto assoluto di motivazione che ricorre quando le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del ‘minimo costituzionale’ di cui all'art. 111, comma 5, Cost. (Consiglio di Stato ad. plen., 30 luglio 2018, n. 11), a cui è da ascrivere anche il caso in cui la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente (Consiglio di Stato, ad. plen., 15 luglio 2025, n. 10). È quanto si verifica nel caso di specie, in quanto il Tar, sul presupposto erroneo che il provvedimento (…) sopravvenuto, adottato in esecuzione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, abbia determinato (nella sostanza) l’improcedibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti contro il provvedimento originario, ha omesso del tutto l’esame nel merito del ricorso introduttivo e del primo e secondo atto di motivi aggiunti ” (così Cons. Stato, sez. III, n. 9134/2025).
7.3. Così inquadrata la questione ed andando ad applicare al caso all’esame le coordinate giurisprudenziali sin qui esposte, si rende necessario annullare la sentenza appellata con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a. attesa la rilevata erroneità della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse emessa prima del decorso del termine per la proposizione dei motivi aggiunti espressamente preannunciati da parte del ricorrente sui provvedimenti conseguenti a quelli originariamente impugnati, risultandone così leso il diritto di difesa (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, n. 10448/2025).
E ciò anche in considerazione del fatto che, come pure recentemente rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non si può escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito “ pure in caso di atto (…) che abbia ormai esaurito i propri effetti, poiché in tale evenienza, al di là della disciplina dell’art. 34, comma 3, c.p.a., che ricollega il mero accertamento dell’illegittimità dell’atto alla persistenza di un interesse risarcitorio in capo al ricorrente, persiste un peculiare interesse a ricorrere proteso a indirizzare e conformare la futura attività amministrativa ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 75/2026 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
In aggiunta a tali profili merita, peraltro, di essere considerata anche la doglianza espressa dall’odierno appellante in tema di regolazione delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c..
Tenuto conto di tali complessive considerazioni, appare dunque chiaro che il ricorso di primo grado non potesse essere considerato privo di interesse alla decisione (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, n. 3009/2025) e che, laddove fosse stato consentito all’odierno appellante di presentare nei termini (ancora pendenti) il ricorso per motivi aggiunti avverso i provvedimenti sopravvenuti l’intera vicenda avrebbe potuto essere unitariamente valutata già in prime cure ( id est : conformità al dictum cautelare dei provvedimenti sopravvenuti, ed eventualmente all’esito di tale delibazione, legittimità – o meno – del provvedimento “genetico”) piuttosto che onerare l’odierno appellante alla proposizione di un nuovo ricorso in prime cure.
7.4. Alla luce di quanto sin qui osservato resta necessariamente assorbito il secondo motivo di appello, con il quale l’appellante contesta la legittimità della scheda valutativa rieditata dall’Amministrazione, che sarà oggetto di esame da parte del giudice di prime cure nell’ambito del giudizio di cui al n. R.G. 116/2023 innanzi richiamato.
8. Pertanto e conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di appello, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., impregiudicata la decisione di merito.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, c.p.a., le parti dovranno riassumere avanti al Tribunale il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
In tal caso il Tribunale potrà conseguentemente riunire la causa con quella successivamente instaurata sui medesimi provvedimenti dall’odierno appellante, assunto al più volte ricordato n. 116/2023 di R.G..
9. Il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio in ragione della peculiarità e del tenore della questione esaminata, tenuto anche conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB AO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
GI RM EZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RM EZ | AB AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.