CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2023, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 07 aprile 2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avvocato Luca Cianferoni, che ha depositato rinuncia al ricorso e ha chiesto di dichiararlo inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da IO LL, ha confermato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416.bis 1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3962 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/01/2023 contestata con riferimento ai delitti di cui ai capi A) e B), l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 16 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del ricorrente. 2. L'avvocato Luca Cianferoni, difensore del LL, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tali da fondare l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 4. In data 16 novembre 2022 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, in quanto, in pendenza del giudizio di legittimità, è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del LL e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 dicembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. In data 16 novembre 2022 il difensore, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del LL e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso. 3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola 2 generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). 4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopraggiunta carenza di interesse. Così deciso il 11/01/2023. <
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avvocato Luca Cianferoni, che ha depositato rinuncia al ricorso e ha chiesto di dichiararlo inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da IO LL, ha confermato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416.bis 1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3962 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/01/2023 contestata con riferimento ai delitti di cui ai capi A) e B), l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 16 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del ricorrente. 2. L'avvocato Luca Cianferoni, difensore del LL, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tali da fondare l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 4. In data 16 novembre 2022 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, in quanto, in pendenza del giudizio di legittimità, è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del LL e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 dicembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. In data 16 novembre 2022 il difensore, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del LL e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso. 3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola 2 generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). 4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopraggiunta carenza di interesse. Così deciso il 11/01/2023. <