CASS
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/01/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AE nato il [...] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3679 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 04/12/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di AG WA per il reato di furto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: con il primo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela;
con il secondo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l'assorbimento del secondo. Risulta infatti dagli atti che la persona offesa ha rimesso la querela personalmente dinanzi ai Carabinieri di Caselle Torinese il 5 febbraio 2024 e che l'imputato l'ha accettata con atto del 6 febbraio 2024. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Ne consegue che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato in assenza di accordi in senso diverso tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela e pone le spese del procedimento a carico del querelato AG WA. Così deciso il 04/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3679 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 04/12/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di AG WA per il reato di furto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: con il primo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela;
con il secondo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l'assorbimento del secondo. Risulta infatti dagli atti che la persona offesa ha rimesso la querela personalmente dinanzi ai Carabinieri di Caselle Torinese il 5 febbraio 2024 e che l'imputato l'ha accettata con atto del 6 febbraio 2024. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Ne consegue che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato in assenza di accordi in senso diverso tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela e pone le spese del procedimento a carico del querelato AG WA. Così deciso il 04/12/2024