CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2023, n. 45287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45287 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SAD 45287-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN UZ Sent. n. sez. 2483/2023 - Presidente UP 17/10/2023 GI CH R.G.N. 22211/2023 AT D'AU AN MO DR ZZ RE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di TA MI YO ND nato in [...] il [...] LL RA BL YO nato in [...] il [...] MI PE ON DO nato in [...] il [...] MI PE ON MA nato in [...] il [...] EN LE NI AL nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR ZZ;
sentite le richieste del PG ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell'avv. STEFANO BIGHELLINI, per i ricorrenti DE AR RA ER e ON NI RA ER, nonché in sostituzione dell'avv. MANUEL GHEZZI per il ricorrente PA YO AS AR, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. N RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 11 maggio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti, per quanto qui rileva, di YO ND SA RA, PA YO AS AR, ON NI RA ER, DE AR RA ER e DE AL EN LE, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di cui al capo e) per difetto di querela e ha rideterminato la pena per il delitto di tentato omicidio di cui al capo a), previa esclusione per tutti dell'aggravante della premeditazione e per il solo ON NI RA ER della contestata recidiva, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 416, 56-110-575 e 110-628 cod. pen.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
3. Ricorso di SA RA 3.1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al tentato omicidio ai danni di YI NA RA GU. La teste RL LI ME CI non ha infatti indicato il nome di SA RA quale componente del gruppo che ha assalito la vittima, pur elencando precisamente altri sei membri dell'associazione (ivi compreso un altro dei capi, AS AR). Risulterebbe dunque illogico il ragionamento dei giudici di appello che danno comunque per presente il ricorrente, giustificandone la mancata citazione con il timore ispirato nella dichiarante.
3.2. Omessa valutazione di una prova decisiva, essendosi completamente trascurate le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia dai coindagati EN LE e ER LA, che escludevano la partecipazione del ricorrente all'azione delittuosa in danno di RA GU. È stato d'altronde reiterata la svista del Gup, pure segnalata nel gravame, per cui non sarebbe stato colto l'errore di trascrizione nei verbali relativi a ER LA.
3.3. Mancanza della motivazione in relazione alla valutazione di un'intercettazione telefonica, ritenuta dai giudici di merito di natura confessoria per quanto attiene al tentato omicidio di RA GU, ma, a dire della difesa, derivante da una ricombinazione dell'ordine delle frasi estrapolate dall'intera conversazione.
3.4. Mancanza della motivazione, nonostante specifico motivo di appello, in merito alla portata inferenziale della geolocalizzazione dell'utenza cellulare del ricorrente (che, secondo i giudici di merito, lo collocherebbe sulla scena dell'aggressione a RA GU, in orario compatibile con i fatti), laddove 2 invece l'aggancio alla cella telefonica risulterebbe un dato non probatoriamente dirimente.
3.5. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione che il ricorrente, «presente nelle vicinanze>> del suddetto tentato omicidio, in ragione del suo ruolo apicale, non avrebbe potuto non essere stato previamente interpellato dagli altri associati. Viceversa, si sostiene altrove sia pure in via meramente congetturale e trascurando elementi di segno contrario, quali le dichiarazioni della citata ME CI e le immagini delle telecamere di sicurezza - che SA RA fosse fisicamente insieme al gruppo che ha eseguito materialmente il delitto. -3.6. Travisamento emerso per la prima volta solo nel giudizio di appello - di una prova, avendo la Corte milanese erroneamente ritenuto che dai fotogrammi della videosicurezza della metropolitana potesse evincersi il contestuale transito di due còrrei e di ME CI insieme a una donna con passeggino, che ha poi usato la tessera ATM del ricorrente, asseritamente così comprovando la presenza in loco anche di quest'ultimo. Mancanza della motivazione, per quanto attiene l'apodittica conclusione che la disponibilità da parte della donna della tessera di SA RA confermasse la presenza nei pressi del ricorrente e alla congetturale affermazione che la donna si sarebbe allontanata insieme ai còrrei. Manifesta illogicità della motivazione, stigmatizzandosi il passaggio argomentativo in cui si sostiene che ME CI avrebbe confermato la contemporanea presenza della donna con il passeggino.
3.7. Mancanza della motivazione riguardo al giudizio di «forte somiglianza» tra la persona ripresa una settimana dopo dalle telecamere della metropolitana e uno dei salvadoregni saliti sull'autobus per aggredire RA GU, non essendosi chiarito se i dati fossero sufficienti per un accertamento antropometrico e se fosse compiutamente acclarata la compatibilità tra il logo del berretto e la struttura fisica del soggetto nelle due diverse registrazioni.
3.8. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte, di risposta alle deduzioni del Procuratore generale.
4. Ricorso di AS AR 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte di appello rigettato la proposta di concordato, presentata con il consenso del Procuratore generale, direttamente in sentenza e non durante l'udienza di discussione, così precludendo la possibilità di una nuova riformulazione.
4.2. Mancanza o insufficienza della motivazione in relazione al mancato accoglimento del concordato sulla pena, parametrato sul raffronto tra la pena rideterminata in appello e quella proposta dalle parti e, viceversa non, come si 3 ritiene più corretto, la pena inflitta in primo grado e quella astrattamente ipotizzabile in caso di accoglimento dei motivi di ricorso.
4.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione dei criteri di quantificazione della pena, prossima al massimo edittale e comunque eccessivamente severa.
5. Ricorsi di ON NI RA ER ed DE AR RA ER 5.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali e all'individuazione fotografica di RL LI ME CI. La Corte di appello ha infatti affermato che la ragazza non è mai stata indagata, né sono emersi a suo carico indizi di reità, trascurando che la stessa è sempre rimasta a diretto contatto con gli imputati e che da una sua reazione nella metropolitana sarebbe partita la scintilla» dell'aggressione.
5.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato di tentato omicidio ai danni di RA GU, fondata principalmente sulle dichiarazioni della suddetta ME CI (inattendibile, in quanto condizionata da un «forte elemento emotivo» e dal coinvolgimento del proprio fidanzato). Nulla si dice in sentenza, d'altronde, riguardo allo specifico apporto causale offerto dai ricorrenti.
5.3. Violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di tentato omicidio ai danni di UE NA OS LO. I giudici di appello, a detta della difesa, hanno asetticamente affermato la attendibilità della persona offesa, senza un'approfondita disamina della stessa e allo stesso modo sarebbero state irritualmente valutate le dichiarazioni del còrreo minorenne EL TO ER RT e di altri testi, a fronte della non decisività delle immagini delle telecamere di sorveglianza.
5.4. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità di DE AR RA ER in ordine al delitto di rapina ai danni di SÈ EU EG ON. La condanna sul punto sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, restando priva di solido riscontro persino la effettiva disponibilità dei beni ipoteticamente sottratti.
5.5. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, motivate esclusivamente sull'assenza di resipiscenza.
5.6. Violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione della pena per il delitto di tentato omicidio in concorso ai 4 danni di RA GU. In primo grado, infatti, il Giudice era partito dal minimo edittale, poi applicando l'aumento per la premeditazione. Venuta meno in appello tale circostanza, la Corte milanese avrebbe proceduto invece discostandosi immotivatamente dal minimo e così operando una sostanziale reformatio in peius.
6. Ricorso di EN LE 6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. proc. pen. in relazione al tentato omicidio di RA GU. Il ricorrente, infatti, ha sempre sostenuto, senza essere smentito da altre emergenze istruttorie, di non essere stato a conoscenza delle intenzioni omicidiarie del materiale autore dell'aggressione e di non sapere neppure che avesse con sé un coltello. La Corte di appello fonda la pronuncia di condanna nei suoi confronti sulla sola stretta relazione del delitto con i fini del sodalizio criminoso e individua un contributo causale rilevante a suo carico nell'essersi posizionato su una delle uscite dell'autobus, onde precludere alla vittima una via di fuga. Un simile comportamento dovrebbe essere interpretato come meramente passivo e sicuramente tale da non lasciar desumere la sussistenza del dolo di concorso. Peraltro, il ricorrente e gli altri coimputati saliti dal medesimo accesso del mezzo pubblico sarebbero fuggiti precipitosamente, prima che fossero inferte le coltellate.
7. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di PA YO AS AR è complessivamente infondato.
1.1. Il difensore di AS AL e il rappresentante della Procura generale hanno presentato richiesta di concordato, all'udienza di discussione. L'imputato, in subordine e in caso di mancato accoglimento della proposta, ha altresì insistito nei motivi rinunciati. La Corte di appello si è ritirata per la decisione e, provvedendo direttamente in sentenza, ha respinto il concordato per inadeguatezza della pena e - esclusa la premeditazione per il delitto di cui al capo a), con conseguente rideterminazione della pena, e valutata l'infondatezza degli ulteriori motivi di gravame - ha confermato nel resto la pronuncia di condanna di primo grado.
1.2. Secondo i commi 3 e 3-bis (rispettivamente sostituito e introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. f), nn. 2-3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022) dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., «Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza 5 pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio». La nuova disciplina prevede dunque, con due alternative modalità a seconda che il giudizio sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero con udienza con la partecipazione delle parti, la possibilità di riproporre il concordato non accolto. La Novella segue il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto maturato nella vigenza del comma 3 dell'art. 599-bis, nella precedente - formulazione, e dei commi 1-bis e 2 dell'art. 602 cod. proc. pen., oggi abrogati nell'ambito del complessivo riassetto dell'istituto - a mente del quale era nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice avesse disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464, in motivazione;
Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546).
1.3. In astratto, non è quindi revocabile in dubbio che, anche nell'attuale formulazione, al rigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità. Nel caso di specie, tuttavia, risulta evidente l'assenza di violazioni dell'interesse dell'imputato ad accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore e comunque a dispiegare nella maniera più ampia il proprio diritto di difesa (e dunque l'impossibilità di ravvisare una nullità assoluta), dal momento che il difensore, durante l'udienza di discussione, ha concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di appello in caso di mancato accoglimento della proposta. Queste richieste, pur in via subordinata, risultano, d'altronde, altresì tali da escludere implicitamente, ma chiaramente - qualsiasi volontà di presentare un ulteriore concordato, qualora il primo non avesse sortito esito positivo. W 1.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Correttamente la Corte di merito illustra le ragioni del mancato accoglimento del concordato sulla pena, evidenziando lo scarto non colmabile, secondo una valutazione schiettamente di merito, tra la pena negoziata dalle parti e quella ritenuta congrua, all'esito del giudizio di appello.
1.3. Il terzo motivo, con cui ci si duole della asprezza del trattamento sanzionatorio, è non consentito e manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie, la doppia conforme motivazione, dopo avere ampiamente dato conto della selvaggia brutalità dell'aggressione e della centralità del ruolo di AS AR (segundero, ovvero vicecapo della pandilla), nota l'assoluta irrilevanza della confessione (dato che l'accoltellamento era stato ripreso dalle telecamere) e i tratti assolutamente negativi di una personalità malvagia e sanguinaria, nonché l'insussistenza di elementi tali da indurre a mitigare la pena (peraltro, non compiutamente indicati neppure dal ricorrente).
1.4. Il ricorso presentato nell'interesse di PA YO AS AR deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
2. I restanti ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
3. Posizione di SA RA.
3.1. Il primo motivo attinge a questioni di puro merito, e pertanto non consentite in sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale ha infatti congruamente ricostruito l'episodio, in stretta aderenza alle emergenze procedimentali. Le videoriprese hanno evidenziato sette giovani che si dirigono velocemente verso il bus della linea 93. Almeno cinque di loro salgono a bordo, appena l'autista ha aperto le porte (tre dall'accesso posteriore e due da quello centrale, così da accerchiare il bersaglio). Gli altri due non vengono inquadrati potrebbero essere entrati anche loro ovvero essere rimasti in attesa sul predellino o subito fuori dal mezzo pubblico, pronti a intervenire. L'aggressione ripresa dalle telecamere interne dell'autobus è fulminea: LL AR sferra, in rapida successione, numerosi fendenti con un coltello alla testa, al collo e alla schiena di YI NA RA GU, che si trova a bordo. 7 Prima che le porte si richiudano, secondo la consueta tempistica della fermata, i sette giovani fuggono tutti via di corsa, dirigendosi cinque in una direzione e due (ER LA, detto IA, e OP ME, detto Donporgusto) verso la stazione della metropolitana Lambrate. Sei degli aggressori vengono identificati tramite l'indicazione nominativa da parte di RL LI ME CI, fidanzata del suddetto ER LA. Del settimo non ha invece fatto il nome. Secondo i giudici di merito, ciò è dipeso dallo stato di soggezione della giovane nei confronti dell'odierno ricorrente, capo della banda Barrio18 (pandilla, nel gergo salvadoregno, articolazione di un'associazione avente il vertice in America Centrale), SA RA detto Labio, viceversa tra i partecipanti all'attentato. Non a caso, intercettata immediatamente dopo essere stata sentita dagli inquirenti, rivelerà ai connazionali che anche SA era ben conosciuto e che la Polizia aveva già le foto di tutti loro. D'altronde, notano i giudici di merito, in un'azione che in qualche modo coinvolgeva l'onorabilità dell'associazione (tra le cui finalità rivendicata orgogliosamente anche dal ricorrente, cfr. sentenza Gup, p. 94 vi è anche l'eliminazione fisica dei membri alle pandillas rivali, in Italia e in madrepatria), era impensabile l'indifferenza o l'assenza dell'indiscusso leader (encargado o palabrero, nella nomenclatura originale); non a caso, anche il suddetto IA ha escluso la presenza di SA RA. Ma soprattutto i dati del traffico telefonico collocano quest'ultimo esattamente sulla scena del delitto nel medesimo orario della sua commissione. Ulteriori riscontri vengono offerti dall'utilizzo della tessera ATM ordinariamente nella disponibilità del ricorrente da una donna che entra alla fermata Lambrate insieme a quella parte dei còrrei che, con ME CI, stava allontanandosi prendendo la metropolitana, nonché dalla estrema somiglianza tra le immagini di SA RA registrate pochi giorni dopo all'interno della fermata Corvetto e la figura di uno degli aggressori ripresa all'interno dell'autobus. La valutazione sulla attendibilità della dichiarante ME CI non si basa dunque solo su un apodittico timore reverenziale, ma si inserisce in una disamina approfondita di tutti gli elementi rilevanti, con motivazione congrua e quindi intangibile nel giudizio di legittimità.
3.2. Del pari, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo. La sentenza di appello chiarisce senza incertezze come, da un lato, le censure relative alla decisività a discarico delle dichiarazioni rese dal coimputato EN LE, già di per sé non immediatamente attendibile, non risultino comunque tali da superare la solidità del complessivo compendio probatorio, come sopra ricostruito. Analogo discorso può essere esteso, implicitamente ma chiaramente, anche alla narrazione di ES LA. 3.3. Il terzo motivo è non consentito e insuperabilmente generico. La valutazione del concreto tenore dei dialoghi intercettati e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). D'altronde, le doglianze sul punto, espresse in forme generiche, a fronte della eterogenea composizione della piattaforma indiziaria, non chiariscono neppure l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento istruttorio, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze;
queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti - all'esito di verifiche di natura schiettamente fattuale - a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).
3.4. Il quarto motivo è parimenti non consentito e manifestamente infondato. I dati del traffico telefonico collocano indubitabilmente la persona del ricorrente (rectius, il dispositivo nella sua disponibilità) nella medesima area e nei medesimi orari in cui fu perpetrato il tentato omicidio. Le censure sulla sua effettiva posizione rispetto all'intero raggio di copertura della cella telefonica a cui risulta agganciato il cellulare sono di natura schiettamente fattuale, proponendo una mera rimeditazione alternativa della ricostruzione della vicenda, laddove, anche in astratto, non inciderebbero peraltro sulla concludenza del ragionamento dei giudici di merito differenze di qualche decina di metri.
3.5. L'intera doglianza contenuta nel quinto motivo è incentrata su una diversa ponderazione delle singole risultanze istruttorie, nella loro reciproca interazione probatoria, ponendosi in mera contrapposizione argomentativa con le già richiamate considerazioni dei giudici di merito sulla presenza del ricorrente sul luogo del delitto.
3.6. Il sesto motivo è, in modo analogo, non consentito e manifestamente infondato. La "contestualità" del passaggio di due degli aggressori in fuga e della fidanzata di uno di loro rispetto a quello della donna con il passeggino che ha utilizzato la tessera ATM di SA RA non è mai intesa, contrariamente alle suggestioni difensive, come accesso di tutti i soggetti nel medesimo istante ai varchi della metropolitana. Le motivazioni di primo e di secondo grado prendono come parametro temporale l'arco di un intero minuto (ore 21:27), criterio non illogico, specialmente laddove riferito a persone che si allontanano correndo, o comunque velocemente, dalla fermata dell'autobus, senza procedere in un gruppo ordinato. La considerazione che la presenza della donna che ha la disponibilità dell'abbonamento ai mezzi pubblici del ricorrente sia indice adeguatamente contestualizzata la circostanza - della presenza anche di quest'ultimo, sino a pochi minuti prima, è coerente con le emergenze procedimentali e comunque non manifestamente illogica o contraddittoria.
3.7. Anche l'ultima censura è manifestamente infondata. I giudici di appello chiariscono adeguatamente che, in endiadi con gli altri indizi sinora elencati (tutti connotati da gravità, precisione e concordanza), non è priva di valore dimostrativo anche la indiscutibile analogia, in particolare per quel che attiene a capi di abbigliamento e silhouette, tra le immagini delle telecamere a bordo dell'autobus 93 (che confermerebbero non solo la presenza di SA RA nei pressi della fermata, ma addirittura lo collocherebbero a bordo del mezzo insieme agli altri aggressori) e quelle del sistema di sicurezza dei trasporti pubblici milanesi che, pochi giorni dopo, identificano con certezza l'odierno ricorrente, al passaggio ai tornelli, dopo avere utilizzato la propria tessera magnetica.
4. Posizione di ON NI RA ER ed DE AR RA ER.
4.1. Le censure contenute nel primo motivo postulano un coinvolgimento penalmente rilevante di RL LI ME CI nel tentato omicidio di RA GU. In primo luogo, le doglianze sono illustrate in maniera affatto generica, senza dar specificamente conto delle precise circostanze che qualificherebbero la sua presenza in loco come consapevole apporto concorsuale. D'altronde, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606; Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729). La sentenza di primo grado, ripresa dai giudici di appello, chiarisce come ME CI non fosse raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che potessero perlomeno far sospettare la sua responsabilità per la consumazione del dalla ragazza che RA GU era a bordo, ma la congrua motivazione of reato: in effetti, gli aggressori corsero verso l'autobus 93 dopo aver saputo proprio 10 chiarisce altresì, citando le successive dichiarazioni del fidanzato ER LA, detto IA, come la stessa fosse completamente all'oscuro dei propositi omicidiari, tant'è che l'accoltellamento le fu presentato ex post come non prevedibile, mentre l'intenzione che le era stata rappresentata era solo quella di avere con la vittima un chiarimento sereno e pacifico. Il primo motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
4.2. Lungi dal fondare soltanto sul resoconto di ME CI la pronuncia di condanna, i giudici di merito hanno ricostruito l'intera vicenda sulla base di un'ampia e complessa piattaforma istruttoria. Ad ogni buon conto, la attendibilità del riconoscimento da parte di ME CI è stata adeguatamente esplicitata (pp. 37-38), sottolineandosi altresì il riscontro di quanto riferito nell'interrogatorio di garanzia di EN LE e degli esiti dell'analisi dei tabulati. Quanto alla specifica partecipazione dei ricorrenti al tentato omicidio, la sentenza del Gup, richiamata dalla Corte milanese, precisa congruamente come i complici saliti sull'autobus insieme a AS AR, materiale esecutore dell'accoltellamento, si siano posizionati in maniera non improvvisata e casuale, ma in modo tale da impedire la fuga e assicurare la totale riuscita dell'agguato. Non si è trattato, pertanto, di un semplice rafforzamento del proposito criminoso dell'aggressore, pure penalmente rilevante, ma anche di un significativo contributo materiale diretto ad offrirgli la massima libertà di azione. Il secondo motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
4.3. La Corte di appello illustra poi, sinteticamente ma adeguatamente, la piena attendibilità di UE NA OS LO, vittima del tentato omicidio contestato al capo b), sottolineando la linearità e la chiarezza delle sue dichiarazioni e l'individuazione fotografica degli aggressori. Tale fonte probatoria, di per sé sola già idonea a fondare un'affermazione di responsabilità, a fronte delle generiche doglianze dei ricorrenti, trova riscontro nelle dichiarazioni e nei riconoscimenti operati da altri testimoni (credibili anche perché differenziate rispetto alla presenza dei due fratelli, evidentemente sulla base della singola posizione di ciascun soggetto al momento dei fatti) e della circostanza che il cellulare di DE AR RA ER aggancia la cella telefonica che copre l'area del delitto in orario prossimo a quest'ultimo. Il terzo motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
4.4. Anche per quanto attiene alla rapina ai danni di SÈ EU EG ON, i giudici milanesi valutano positivamente la attendibilità della persona offesa della rapina, osservando come questi abbia esposto i fatti con precisione e coerenza e non emergendo circostanze da cui desumere l'insussistenza della sottrazione, anche tenuto conto della mancanza di pregressi rapporti con gli odierni imputati. 11 Peraltro, a fronte delle generiche censure del ricorrente, la Corte lombarda indica altresì un pregnante elemento di ordine razionale: SÈ EU EG ON riconosce come rapinatore anche AS AR, che non ha contestato la propria responsabilità e sono registrati contatti telefonici tra DE AR RA ER e AS AR, in zona limitrofa al luogo in cui poco dopo si sarebbe perpetrata la rapina. Il quarto motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
4.5. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Il quinto motivo è pertanto manifestamente infondato.
4.6. In ordine al trattamento sanzionatorio, il Tribunale aveva individuato la pena base per il più grave delitto di cui al capo a) (tentato omicidio di RA GU), in dodici anni di reclusione, già tenuto conto dell'aggravante della premeditazione. Non risulta dunque corretto il postulato da cui muove la doglianza, posto che in primo grado non si è specificato il quantum di sanzione derivante 2 dall'applicazione di tale circostanza, richiamandosi semplicemente quanto disposto dall'art. 56, secondo comma, cod. pen. («Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo»). La Corte di appello, per entrambi gli indagati, ha escluso la circostanza di cui all'art. 577, comma 1, n. 3 cod. proc. pen., di modo che la forbice edittale, basata sulla riduzione tra un terzo e due terzi della pena per il reato consumato (da ventuno a ventiquattro anni di reclusione), muove da un minimo di sette anni a un massimo di sedici anni di reclusione. D'altronde, gli undici anni di reclusione indicati nella sentenza di appello per il delitto di cui al capo a), al lordo della diminuente del rito, sono altresì comprensivi dell'ulteriore aggravante del fatto commesso da cinque o più persone (contestata e pacificamente sussistente alla luce di quanto detto), oltre, per il solo ON NI RA ER, della recidiva. Fermo restando che il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena (di modo che il giudice d'appello, qualora 12 escluda una circostanza aggravante, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa;
cfr. Sez. 2, n. 17585 del 23/03/2023, Cordì, Rv. 284531; Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738), nel caso di specie, tutti gli elementi di computo risultano determinati in misura minore rispetto al primo grado. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.
5. Posizione di DE AL EN LE. L'unico motivo di ricorso in tema di asserita assenza del dolo di concorso appare non consentito, in quanto meramente fattuale a fronte di adeguato apparato argomentativo della doppia conforme pronuncia di condanna, e comunque manifestamente infondato. In ordine alla chiara volontà dell'intero gruppo di realizzare una barriera di protezione per facilitare l'accoltellamento materialmente eseguito da AS AR, cfr. supra sub 4.2. 6. I ricorsi presentati nell'interesse di YO ND SA RA, ON NI RA ER, DE AR RA ER e DE AL EN LE devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i suddetti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da AS AR PA YO che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 11 Contisfiere/estensore La Presidente Alessandro eopizzi NN IS SUPREM DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 9 NOV. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA AN 13
udita la relazione svolta dal Consigliere DR ZZ;
sentite le richieste del PG ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell'avv. STEFANO BIGHELLINI, per i ricorrenti DE AR RA ER e ON NI RA ER, nonché in sostituzione dell'avv. MANUEL GHEZZI per il ricorrente PA YO AS AR, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. N RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 11 maggio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti, per quanto qui rileva, di YO ND SA RA, PA YO AS AR, ON NI RA ER, DE AR RA ER e DE AL EN LE, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di cui al capo e) per difetto di querela e ha rideterminato la pena per il delitto di tentato omicidio di cui al capo a), previa esclusione per tutti dell'aggravante della premeditazione e per il solo ON NI RA ER della contestata recidiva, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 416, 56-110-575 e 110-628 cod. pen.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
3. Ricorso di SA RA 3.1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al tentato omicidio ai danni di YI NA RA GU. La teste RL LI ME CI non ha infatti indicato il nome di SA RA quale componente del gruppo che ha assalito la vittima, pur elencando precisamente altri sei membri dell'associazione (ivi compreso un altro dei capi, AS AR). Risulterebbe dunque illogico il ragionamento dei giudici di appello che danno comunque per presente il ricorrente, giustificandone la mancata citazione con il timore ispirato nella dichiarante.
3.2. Omessa valutazione di una prova decisiva, essendosi completamente trascurate le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia dai coindagati EN LE e ER LA, che escludevano la partecipazione del ricorrente all'azione delittuosa in danno di RA GU. È stato d'altronde reiterata la svista del Gup, pure segnalata nel gravame, per cui non sarebbe stato colto l'errore di trascrizione nei verbali relativi a ER LA.
3.3. Mancanza della motivazione in relazione alla valutazione di un'intercettazione telefonica, ritenuta dai giudici di merito di natura confessoria per quanto attiene al tentato omicidio di RA GU, ma, a dire della difesa, derivante da una ricombinazione dell'ordine delle frasi estrapolate dall'intera conversazione.
3.4. Mancanza della motivazione, nonostante specifico motivo di appello, in merito alla portata inferenziale della geolocalizzazione dell'utenza cellulare del ricorrente (che, secondo i giudici di merito, lo collocherebbe sulla scena dell'aggressione a RA GU, in orario compatibile con i fatti), laddove 2 invece l'aggancio alla cella telefonica risulterebbe un dato non probatoriamente dirimente.
3.5. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione che il ricorrente, «presente nelle vicinanze>> del suddetto tentato omicidio, in ragione del suo ruolo apicale, non avrebbe potuto non essere stato previamente interpellato dagli altri associati. Viceversa, si sostiene altrove sia pure in via meramente congetturale e trascurando elementi di segno contrario, quali le dichiarazioni della citata ME CI e le immagini delle telecamere di sicurezza - che SA RA fosse fisicamente insieme al gruppo che ha eseguito materialmente il delitto. -3.6. Travisamento emerso per la prima volta solo nel giudizio di appello - di una prova, avendo la Corte milanese erroneamente ritenuto che dai fotogrammi della videosicurezza della metropolitana potesse evincersi il contestuale transito di due còrrei e di ME CI insieme a una donna con passeggino, che ha poi usato la tessera ATM del ricorrente, asseritamente così comprovando la presenza in loco anche di quest'ultimo. Mancanza della motivazione, per quanto attiene l'apodittica conclusione che la disponibilità da parte della donna della tessera di SA RA confermasse la presenza nei pressi del ricorrente e alla congetturale affermazione che la donna si sarebbe allontanata insieme ai còrrei. Manifesta illogicità della motivazione, stigmatizzandosi il passaggio argomentativo in cui si sostiene che ME CI avrebbe confermato la contemporanea presenza della donna con il passeggino.
3.7. Mancanza della motivazione riguardo al giudizio di «forte somiglianza» tra la persona ripresa una settimana dopo dalle telecamere della metropolitana e uno dei salvadoregni saliti sull'autobus per aggredire RA GU, non essendosi chiarito se i dati fossero sufficienti per un accertamento antropometrico e se fosse compiutamente acclarata la compatibilità tra il logo del berretto e la struttura fisica del soggetto nelle due diverse registrazioni.
3.8. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte, di risposta alle deduzioni del Procuratore generale.
4. Ricorso di AS AR 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte di appello rigettato la proposta di concordato, presentata con il consenso del Procuratore generale, direttamente in sentenza e non durante l'udienza di discussione, così precludendo la possibilità di una nuova riformulazione.
4.2. Mancanza o insufficienza della motivazione in relazione al mancato accoglimento del concordato sulla pena, parametrato sul raffronto tra la pena rideterminata in appello e quella proposta dalle parti e, viceversa non, come si 3 ritiene più corretto, la pena inflitta in primo grado e quella astrattamente ipotizzabile in caso di accoglimento dei motivi di ricorso.
4.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione dei criteri di quantificazione della pena, prossima al massimo edittale e comunque eccessivamente severa.
5. Ricorsi di ON NI RA ER ed DE AR RA ER 5.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali e all'individuazione fotografica di RL LI ME CI. La Corte di appello ha infatti affermato che la ragazza non è mai stata indagata, né sono emersi a suo carico indizi di reità, trascurando che la stessa è sempre rimasta a diretto contatto con gli imputati e che da una sua reazione nella metropolitana sarebbe partita la scintilla» dell'aggressione.
5.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato di tentato omicidio ai danni di RA GU, fondata principalmente sulle dichiarazioni della suddetta ME CI (inattendibile, in quanto condizionata da un «forte elemento emotivo» e dal coinvolgimento del proprio fidanzato). Nulla si dice in sentenza, d'altronde, riguardo allo specifico apporto causale offerto dai ricorrenti.
5.3. Violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di tentato omicidio ai danni di UE NA OS LO. I giudici di appello, a detta della difesa, hanno asetticamente affermato la attendibilità della persona offesa, senza un'approfondita disamina della stessa e allo stesso modo sarebbero state irritualmente valutate le dichiarazioni del còrreo minorenne EL TO ER RT e di altri testi, a fronte della non decisività delle immagini delle telecamere di sorveglianza.
5.4. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità di DE AR RA ER in ordine al delitto di rapina ai danni di SÈ EU EG ON. La condanna sul punto sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, restando priva di solido riscontro persino la effettiva disponibilità dei beni ipoteticamente sottratti.
5.5. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, motivate esclusivamente sull'assenza di resipiscenza.
5.6. Violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione della pena per il delitto di tentato omicidio in concorso ai 4 danni di RA GU. In primo grado, infatti, il Giudice era partito dal minimo edittale, poi applicando l'aumento per la premeditazione. Venuta meno in appello tale circostanza, la Corte milanese avrebbe proceduto invece discostandosi immotivatamente dal minimo e così operando una sostanziale reformatio in peius.
6. Ricorso di EN LE 6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. proc. pen. in relazione al tentato omicidio di RA GU. Il ricorrente, infatti, ha sempre sostenuto, senza essere smentito da altre emergenze istruttorie, di non essere stato a conoscenza delle intenzioni omicidiarie del materiale autore dell'aggressione e di non sapere neppure che avesse con sé un coltello. La Corte di appello fonda la pronuncia di condanna nei suoi confronti sulla sola stretta relazione del delitto con i fini del sodalizio criminoso e individua un contributo causale rilevante a suo carico nell'essersi posizionato su una delle uscite dell'autobus, onde precludere alla vittima una via di fuga. Un simile comportamento dovrebbe essere interpretato come meramente passivo e sicuramente tale da non lasciar desumere la sussistenza del dolo di concorso. Peraltro, il ricorrente e gli altri coimputati saliti dal medesimo accesso del mezzo pubblico sarebbero fuggiti precipitosamente, prima che fossero inferte le coltellate.
7. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di PA YO AS AR è complessivamente infondato.
1.1. Il difensore di AS AL e il rappresentante della Procura generale hanno presentato richiesta di concordato, all'udienza di discussione. L'imputato, in subordine e in caso di mancato accoglimento della proposta, ha altresì insistito nei motivi rinunciati. La Corte di appello si è ritirata per la decisione e, provvedendo direttamente in sentenza, ha respinto il concordato per inadeguatezza della pena e - esclusa la premeditazione per il delitto di cui al capo a), con conseguente rideterminazione della pena, e valutata l'infondatezza degli ulteriori motivi di gravame - ha confermato nel resto la pronuncia di condanna di primo grado.
1.2. Secondo i commi 3 e 3-bis (rispettivamente sostituito e introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. f), nn. 2-3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022) dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., «Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza 5 pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio». La nuova disciplina prevede dunque, con due alternative modalità a seconda che il giudizio sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero con udienza con la partecipazione delle parti, la possibilità di riproporre il concordato non accolto. La Novella segue il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto maturato nella vigenza del comma 3 dell'art. 599-bis, nella precedente - formulazione, e dei commi 1-bis e 2 dell'art. 602 cod. proc. pen., oggi abrogati nell'ambito del complessivo riassetto dell'istituto - a mente del quale era nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice avesse disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464, in motivazione;
Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546).
1.3. In astratto, non è quindi revocabile in dubbio che, anche nell'attuale formulazione, al rigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità. Nel caso di specie, tuttavia, risulta evidente l'assenza di violazioni dell'interesse dell'imputato ad accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore e comunque a dispiegare nella maniera più ampia il proprio diritto di difesa (e dunque l'impossibilità di ravvisare una nullità assoluta), dal momento che il difensore, durante l'udienza di discussione, ha concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di appello in caso di mancato accoglimento della proposta. Queste richieste, pur in via subordinata, risultano, d'altronde, altresì tali da escludere implicitamente, ma chiaramente - qualsiasi volontà di presentare un ulteriore concordato, qualora il primo non avesse sortito esito positivo. W 1.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Correttamente la Corte di merito illustra le ragioni del mancato accoglimento del concordato sulla pena, evidenziando lo scarto non colmabile, secondo una valutazione schiettamente di merito, tra la pena negoziata dalle parti e quella ritenuta congrua, all'esito del giudizio di appello.
1.3. Il terzo motivo, con cui ci si duole della asprezza del trattamento sanzionatorio, è non consentito e manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie, la doppia conforme motivazione, dopo avere ampiamente dato conto della selvaggia brutalità dell'aggressione e della centralità del ruolo di AS AR (segundero, ovvero vicecapo della pandilla), nota l'assoluta irrilevanza della confessione (dato che l'accoltellamento era stato ripreso dalle telecamere) e i tratti assolutamente negativi di una personalità malvagia e sanguinaria, nonché l'insussistenza di elementi tali da indurre a mitigare la pena (peraltro, non compiutamente indicati neppure dal ricorrente).
1.4. Il ricorso presentato nell'interesse di PA YO AS AR deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
2. I restanti ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
3. Posizione di SA RA.
3.1. Il primo motivo attinge a questioni di puro merito, e pertanto non consentite in sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale ha infatti congruamente ricostruito l'episodio, in stretta aderenza alle emergenze procedimentali. Le videoriprese hanno evidenziato sette giovani che si dirigono velocemente verso il bus della linea 93. Almeno cinque di loro salgono a bordo, appena l'autista ha aperto le porte (tre dall'accesso posteriore e due da quello centrale, così da accerchiare il bersaglio). Gli altri due non vengono inquadrati potrebbero essere entrati anche loro ovvero essere rimasti in attesa sul predellino o subito fuori dal mezzo pubblico, pronti a intervenire. L'aggressione ripresa dalle telecamere interne dell'autobus è fulminea: LL AR sferra, in rapida successione, numerosi fendenti con un coltello alla testa, al collo e alla schiena di YI NA RA GU, che si trova a bordo. 7 Prima che le porte si richiudano, secondo la consueta tempistica della fermata, i sette giovani fuggono tutti via di corsa, dirigendosi cinque in una direzione e due (ER LA, detto IA, e OP ME, detto Donporgusto) verso la stazione della metropolitana Lambrate. Sei degli aggressori vengono identificati tramite l'indicazione nominativa da parte di RL LI ME CI, fidanzata del suddetto ER LA. Del settimo non ha invece fatto il nome. Secondo i giudici di merito, ciò è dipeso dallo stato di soggezione della giovane nei confronti dell'odierno ricorrente, capo della banda Barrio18 (pandilla, nel gergo salvadoregno, articolazione di un'associazione avente il vertice in America Centrale), SA RA detto Labio, viceversa tra i partecipanti all'attentato. Non a caso, intercettata immediatamente dopo essere stata sentita dagli inquirenti, rivelerà ai connazionali che anche SA era ben conosciuto e che la Polizia aveva già le foto di tutti loro. D'altronde, notano i giudici di merito, in un'azione che in qualche modo coinvolgeva l'onorabilità dell'associazione (tra le cui finalità rivendicata orgogliosamente anche dal ricorrente, cfr. sentenza Gup, p. 94 vi è anche l'eliminazione fisica dei membri alle pandillas rivali, in Italia e in madrepatria), era impensabile l'indifferenza o l'assenza dell'indiscusso leader (encargado o palabrero, nella nomenclatura originale); non a caso, anche il suddetto IA ha escluso la presenza di SA RA. Ma soprattutto i dati del traffico telefonico collocano quest'ultimo esattamente sulla scena del delitto nel medesimo orario della sua commissione. Ulteriori riscontri vengono offerti dall'utilizzo della tessera ATM ordinariamente nella disponibilità del ricorrente da una donna che entra alla fermata Lambrate insieme a quella parte dei còrrei che, con ME CI, stava allontanandosi prendendo la metropolitana, nonché dalla estrema somiglianza tra le immagini di SA RA registrate pochi giorni dopo all'interno della fermata Corvetto e la figura di uno degli aggressori ripresa all'interno dell'autobus. La valutazione sulla attendibilità della dichiarante ME CI non si basa dunque solo su un apodittico timore reverenziale, ma si inserisce in una disamina approfondita di tutti gli elementi rilevanti, con motivazione congrua e quindi intangibile nel giudizio di legittimità.
3.2. Del pari, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo. La sentenza di appello chiarisce senza incertezze come, da un lato, le censure relative alla decisività a discarico delle dichiarazioni rese dal coimputato EN LE, già di per sé non immediatamente attendibile, non risultino comunque tali da superare la solidità del complessivo compendio probatorio, come sopra ricostruito. Analogo discorso può essere esteso, implicitamente ma chiaramente, anche alla narrazione di ES LA. 3.3. Il terzo motivo è non consentito e insuperabilmente generico. La valutazione del concreto tenore dei dialoghi intercettati e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). D'altronde, le doglianze sul punto, espresse in forme generiche, a fronte della eterogenea composizione della piattaforma indiziaria, non chiariscono neppure l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento istruttorio, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze;
queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti - all'esito di verifiche di natura schiettamente fattuale - a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).
3.4. Il quarto motivo è parimenti non consentito e manifestamente infondato. I dati del traffico telefonico collocano indubitabilmente la persona del ricorrente (rectius, il dispositivo nella sua disponibilità) nella medesima area e nei medesimi orari in cui fu perpetrato il tentato omicidio. Le censure sulla sua effettiva posizione rispetto all'intero raggio di copertura della cella telefonica a cui risulta agganciato il cellulare sono di natura schiettamente fattuale, proponendo una mera rimeditazione alternativa della ricostruzione della vicenda, laddove, anche in astratto, non inciderebbero peraltro sulla concludenza del ragionamento dei giudici di merito differenze di qualche decina di metri.
3.5. L'intera doglianza contenuta nel quinto motivo è incentrata su una diversa ponderazione delle singole risultanze istruttorie, nella loro reciproca interazione probatoria, ponendosi in mera contrapposizione argomentativa con le già richiamate considerazioni dei giudici di merito sulla presenza del ricorrente sul luogo del delitto.
3.6. Il sesto motivo è, in modo analogo, non consentito e manifestamente infondato. La "contestualità" del passaggio di due degli aggressori in fuga e della fidanzata di uno di loro rispetto a quello della donna con il passeggino che ha utilizzato la tessera ATM di SA RA non è mai intesa, contrariamente alle suggestioni difensive, come accesso di tutti i soggetti nel medesimo istante ai varchi della metropolitana. Le motivazioni di primo e di secondo grado prendono come parametro temporale l'arco di un intero minuto (ore 21:27), criterio non illogico, specialmente laddove riferito a persone che si allontanano correndo, o comunque velocemente, dalla fermata dell'autobus, senza procedere in un gruppo ordinato. La considerazione che la presenza della donna che ha la disponibilità dell'abbonamento ai mezzi pubblici del ricorrente sia indice adeguatamente contestualizzata la circostanza - della presenza anche di quest'ultimo, sino a pochi minuti prima, è coerente con le emergenze procedimentali e comunque non manifestamente illogica o contraddittoria.
3.7. Anche l'ultima censura è manifestamente infondata. I giudici di appello chiariscono adeguatamente che, in endiadi con gli altri indizi sinora elencati (tutti connotati da gravità, precisione e concordanza), non è priva di valore dimostrativo anche la indiscutibile analogia, in particolare per quel che attiene a capi di abbigliamento e silhouette, tra le immagini delle telecamere a bordo dell'autobus 93 (che confermerebbero non solo la presenza di SA RA nei pressi della fermata, ma addirittura lo collocherebbero a bordo del mezzo insieme agli altri aggressori) e quelle del sistema di sicurezza dei trasporti pubblici milanesi che, pochi giorni dopo, identificano con certezza l'odierno ricorrente, al passaggio ai tornelli, dopo avere utilizzato la propria tessera magnetica.
4. Posizione di ON NI RA ER ed DE AR RA ER.
4.1. Le censure contenute nel primo motivo postulano un coinvolgimento penalmente rilevante di RL LI ME CI nel tentato omicidio di RA GU. In primo luogo, le doglianze sono illustrate in maniera affatto generica, senza dar specificamente conto delle precise circostanze che qualificherebbero la sua presenza in loco come consapevole apporto concorsuale. D'altronde, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606; Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729). La sentenza di primo grado, ripresa dai giudici di appello, chiarisce come ME CI non fosse raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che potessero perlomeno far sospettare la sua responsabilità per la consumazione del dalla ragazza che RA GU era a bordo, ma la congrua motivazione of reato: in effetti, gli aggressori corsero verso l'autobus 93 dopo aver saputo proprio 10 chiarisce altresì, citando le successive dichiarazioni del fidanzato ER LA, detto IA, come la stessa fosse completamente all'oscuro dei propositi omicidiari, tant'è che l'accoltellamento le fu presentato ex post come non prevedibile, mentre l'intenzione che le era stata rappresentata era solo quella di avere con la vittima un chiarimento sereno e pacifico. Il primo motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
4.2. Lungi dal fondare soltanto sul resoconto di ME CI la pronuncia di condanna, i giudici di merito hanno ricostruito l'intera vicenda sulla base di un'ampia e complessa piattaforma istruttoria. Ad ogni buon conto, la attendibilità del riconoscimento da parte di ME CI è stata adeguatamente esplicitata (pp. 37-38), sottolineandosi altresì il riscontro di quanto riferito nell'interrogatorio di garanzia di EN LE e degli esiti dell'analisi dei tabulati. Quanto alla specifica partecipazione dei ricorrenti al tentato omicidio, la sentenza del Gup, richiamata dalla Corte milanese, precisa congruamente come i complici saliti sull'autobus insieme a AS AR, materiale esecutore dell'accoltellamento, si siano posizionati in maniera non improvvisata e casuale, ma in modo tale da impedire la fuga e assicurare la totale riuscita dell'agguato. Non si è trattato, pertanto, di un semplice rafforzamento del proposito criminoso dell'aggressore, pure penalmente rilevante, ma anche di un significativo contributo materiale diretto ad offrirgli la massima libertà di azione. Il secondo motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
4.3. La Corte di appello illustra poi, sinteticamente ma adeguatamente, la piena attendibilità di UE NA OS LO, vittima del tentato omicidio contestato al capo b), sottolineando la linearità e la chiarezza delle sue dichiarazioni e l'individuazione fotografica degli aggressori. Tale fonte probatoria, di per sé sola già idonea a fondare un'affermazione di responsabilità, a fronte delle generiche doglianze dei ricorrenti, trova riscontro nelle dichiarazioni e nei riconoscimenti operati da altri testimoni (credibili anche perché differenziate rispetto alla presenza dei due fratelli, evidentemente sulla base della singola posizione di ciascun soggetto al momento dei fatti) e della circostanza che il cellulare di DE AR RA ER aggancia la cella telefonica che copre l'area del delitto in orario prossimo a quest'ultimo. Il terzo motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
4.4. Anche per quanto attiene alla rapina ai danni di SÈ EU EG ON, i giudici milanesi valutano positivamente la attendibilità della persona offesa della rapina, osservando come questi abbia esposto i fatti con precisione e coerenza e non emergendo circostanze da cui desumere l'insussistenza della sottrazione, anche tenuto conto della mancanza di pregressi rapporti con gli odierni imputati. 11 Peraltro, a fronte delle generiche censure del ricorrente, la Corte lombarda indica altresì un pregnante elemento di ordine razionale: SÈ EU EG ON riconosce come rapinatore anche AS AR, che non ha contestato la propria responsabilità e sono registrati contatti telefonici tra DE AR RA ER e AS AR, in zona limitrofa al luogo in cui poco dopo si sarebbe perpetrata la rapina. Il quarto motivo è dunque generico e manifestamente infondato.
4.5. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Il quinto motivo è pertanto manifestamente infondato.
4.6. In ordine al trattamento sanzionatorio, il Tribunale aveva individuato la pena base per il più grave delitto di cui al capo a) (tentato omicidio di RA GU), in dodici anni di reclusione, già tenuto conto dell'aggravante della premeditazione. Non risulta dunque corretto il postulato da cui muove la doglianza, posto che in primo grado non si è specificato il quantum di sanzione derivante 2 dall'applicazione di tale circostanza, richiamandosi semplicemente quanto disposto dall'art. 56, secondo comma, cod. pen. («Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo»). La Corte di appello, per entrambi gli indagati, ha escluso la circostanza di cui all'art. 577, comma 1, n. 3 cod. proc. pen., di modo che la forbice edittale, basata sulla riduzione tra un terzo e due terzi della pena per il reato consumato (da ventuno a ventiquattro anni di reclusione), muove da un minimo di sette anni a un massimo di sedici anni di reclusione. D'altronde, gli undici anni di reclusione indicati nella sentenza di appello per il delitto di cui al capo a), al lordo della diminuente del rito, sono altresì comprensivi dell'ulteriore aggravante del fatto commesso da cinque o più persone (contestata e pacificamente sussistente alla luce di quanto detto), oltre, per il solo ON NI RA ER, della recidiva. Fermo restando che il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena (di modo che il giudice d'appello, qualora 12 escluda una circostanza aggravante, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa;
cfr. Sez. 2, n. 17585 del 23/03/2023, Cordì, Rv. 284531; Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738), nel caso di specie, tutti gli elementi di computo risultano determinati in misura minore rispetto al primo grado. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.
5. Posizione di DE AL EN LE. L'unico motivo di ricorso in tema di asserita assenza del dolo di concorso appare non consentito, in quanto meramente fattuale a fronte di adeguato apparato argomentativo della doppia conforme pronuncia di condanna, e comunque manifestamente infondato. In ordine alla chiara volontà dell'intero gruppo di realizzare una barriera di protezione per facilitare l'accoltellamento materialmente eseguito da AS AR, cfr. supra sub 4.2. 6. I ricorsi presentati nell'interesse di YO ND SA RA, ON NI RA ER, DE AR RA ER e DE AL EN LE devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i suddetti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da AS AR PA YO che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 11 Contisfiere/estensore La Presidente Alessandro eopizzi NN IS SUPREM DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 9 NOV. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA AN 13