Articolo 112 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 111Articolo 113
Versione
15 marzo 1969
Art. 112.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, ai termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969