CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2025, n. 36028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36028 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - EMANUELA GA LE SC R.G.N. 20363/2025 SS IA ANDRONIO SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 23/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma in data 23 aprile 2025 veniva rigettato l'appello cautelare proposto da XXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, con cui, a sua volta, era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione nei suoi confronti, ovvero della sua sostituzione, con applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. Per migliore intellegibilità dell'impugnazione, si premette che al ricorrente, con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2024, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare custodiale detentiva inframuraria in relazione ai reati di pornografia minorile, contestato al capo h), e di violenza sessuale aggravata, contestata al capo i), come meglio descritti nell’imputazione cautelare, provvedimento confermato in sede di riesame dal tribunale di Roma con ordinanza del 25 gennaio 2025. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito sommariamente enunciati ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale quanto alla nullità dell'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024, attesa la nullità assoluta o la inutilizzabilità del decreto di perquisizione datato 21 ottobre 2024 e dei verbali di esecuzione datati 25 ottobre e 28 ottobre 2024 per violazione dell'articolo 4 della direttiva UE n. 2016/680 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, per come interpretata dalla Corte di giustizia della Unione europea, Grande Sezione, con sentenza 4 ottobre 2024 in causa C-548/21. Consequenziale assenza del fumus dei delitti contestati per assenza dell'unica presunta prova in atti a carico del ricorrente, ossia la corrispondenza costituita da Penale Sent. Sez. 3 Num. 36028 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SC LE Data Udienza: 01/10/2025 messaggistica online. In sintesi, sostiene la difesa che il richiamato decreto di perquisizione e i relativi verbali di esecuzione sarebbero in contrasto con l'articolo 4 della predetta direttiva dell'Unione Europea, ciò in quanto la concreta esplicazione del potere esercitato dal pubblico ministero in tema di sequestro probatorio sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza richiamata. Premesso il contenuto di tale decisione, sostiene la difesa del ricorrente che il decreto di perquisizione e i verbali di esecuzione dello stesso sarebbero viziati da nullità assoluta, e comunque da inutilizzabilità, in quanto posti sulla base di un dettato normativo, ossia gli articoli 253 e seguenti cod. proc. pen., che consentirebbero in fase di indagini preliminari ad un soggetto terzo, ossia il pubblico ministero, di comprimere, senza alcun preventivo controllo da parte di un giudice, il diritto fondamentale alla riservatezza, in evidente contrasto con il diritto europeo. La declaratoria del vizio che affligge l'acquisizione della prova documentale da parte della polizia giudiziaria in forza del decreto del solo pubblico ministero e mediante manipolazione diretta del dispositivo, sarebbe sin d'ora rilevante rispetto allo status libertatis del ricorrente, a tutt'oggi ristretto in carcere sulla base della sola prova illecitamente acquisita atteso che, allo stato, nessun altro elemento sarebbe rinvenibile a suo carico posto che la minore mai lo avrebbe menzionato nelle proprie dichiarazioni.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, attesa la nullità dell'ordinanza emessa l'11 dicembre e di quella emessa il 23 dicembre 2024 stante la inutilizzabilità della prova documentale, ossia la corrispondenza costituita da messaggistica online. Nullità assoluta del decreto di perquisizione e sequestro del 21 ottobre 2024 e dei successivi verbali di perquisizione e sequestro datati 25 e 28 ottobre 2024 per violazione dell'articolo 254 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione di corrispondenza telematica alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza, segnatamente Corte Cost. n. 170 del 2023 e Cass., n. 25549 del 2024, con conseguente nullità ed inutilizzabilità di quanto illegittimamente acquisito e carenza di prova dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 273 cod. proc. pen. Inutilizzabilità della corrispondenza acquisita con identiche modalità dal cellulare della minore, in assenza di qualsiasi cautela tecnica. In sintesi, premette la difesa, la Corte costituzionale ha fissato un principio di diritto innovativo, ossia che i messaggi di posta elettronica e di messaggistica whatsapp sono riconducibili alla nozione di corrispondenza costituzionalmente rilevante, la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fintanto che esso conservi i caratteri di attualità e di interesse per gli interlocutori. Ciò comporta che, a far data da tale sentenza, la messaggistica archiviata non può più essere assoggettata a vincolo ai sensi dell'articolo 253 cod. proc. pen., alla stregua di mera documentazione. Ne consegue, dunque, che, in base ai principi di cui all'articolo 15 Cost., come affermato dalla Cassazione, con sentenza n. 40903 del 2016, indipendentemente dal sistema di intrusione utilizzato, quando si vanno a recuperare email ormai spedite o ricevute, siamo di fronte ad un'attività intercettiva, con consequenziale loro apprensione con le garanzie e i limiti di cui agli articoli 266 e seguenti cod proc. pen. A ciò si aggiunga che l'articolo 254 cod. proc. pen. prevede il divieto di apertura delle missive da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia eventualmente proceduto al sequestro. Tanto premesso, nel decreto di perquisizione del 21 ottobre 2024 e nei verbali di esecuzione del 25 ottobre e del 28 ottobre 2024 vi sarebbero indicazioni di avviso esattamente contrario. In ampi passaggi del decreto, infatti, si facoltizza la polizia giudiziaria ad accedere alla corrispondenza contenuta sui dispositivi;
nei verbali di perquisizione si dà 2 atto pacificamente dell'accesso indebito a tali dati da parte della polizia giudiziaria. Per questo, si deduce che la polizia giudiziaria, in violazione dell'articolo 254 cod. proc. pen., ha agito sui dispositivi elettronici in assenza di quelle cautele tecniche ormai generalmente utilizzate al fine di non modificarne lo stato per prendere contezza del contenuto dei messaggi whatsapp, ossia di corrispondenza. Sotto tale profilo, il decreto e i verbali di perquisizione devono considerarsi illegittimi per violazione delle predette norme alla luce della giurisprudenza richiamata, con la conseguenza della inutilizzabilità della corrispondenza acquisita che costituisce unico fondamento dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati contestati. Parimenti, dovrebbe considerarsi viziata l'acquisizione di corrispondenza effettuata accedendo senza alcuna cautela tecnica al cellulare della minore, modalità irrituali che si evincerebbero dagli atti di indagine effettuati successivamente alla denuncia da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale. Vi sarebbe una rilevanza assoluta della questione, atteso che il permanere della misura cautelare intramuraria poggia sulla sola prova documentale acquisita in violazione delle norme citate, attesa l'assenza di dichiarazioni da parte della minore riferibili all'attuale ricorrente.
3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata avendo omesso di motivare in ordine alle ragioni per cui le misure cautelari attenuate non siano idonee a scongiurare il pericolo di recidiva specifica dell'indagato di avvicinare “minori in rete”, ciò in violazione dell'articolo 275 cod. proc. pen. e degli articoli 13 e 27 Cost. In sintesi, richiamato un passaggio argomentativo dell'ordinanza cautelare nonché alcuni precedenti giurisprudenziali, sostiene la difesa che nessuna reale motivazione circa la presunzione di adeguatezza della misura cautelare in atto applicata sarebbe ravvisabile nell'unica frase dedicata dall’ordinanza impugnata al tema della inadeguatezza delle altre misure richieste dalla difesa. Tanto più che l'ordinanza espressamente identifica quale pericolo di reiterazione del reato esclusivamente l'avvicinamento di altre minori in rete, non motivando in alcun modo come mai tale esigenza non possa essere soddisfatta con una misura meno afflittiva, quale ad esempio gli arresti domiciliari con divieto di utilizzo di Internet. Poiché è pacifico che, nei casi indicati dall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., la custodia in carcere può essere graduata nei casi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, i giudici avrebbero dovuto valutare la possibilità di applicare all'indagato la misura degli arresti domiciliari con prescrizioni, come ad esempio il divieto di comunicare con qualsivoglia soggetto, anche mediante l'utilizzo della rete Internet sicché l'eventualità che l'indagato possa commettere reati della stessa indole mediante l'avvicinamento di altre “minori in rete” anche se ristretto in regime di detenzione custodiale attenuata con prescrizioni, sarebbe frutto di una motivazione apparente che non prende in debita considerazione quanto emerge documentalmente dagli atti, segnatamente la memoria difensiva datata 18 aprile 2025 di cui viene trascritto il dispositivo nel terzo motivo di ricorso, dolendosi del fatto che il tribunale non ne avrebbe tenuto conto, così incorrendo in una mancata pronuncia su un punto rilevante e decisivo sotto l'aspetto delle esigenze cautelari.
3.4. Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidiva ai sensi dell'articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per avere l'ordinanza fondato la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione di analoghe condotte delittuose valorizzando 3 esclusivamente le presunte gravi modalità del fatto e la condotta tenuta dall'indagato, motivazione insufficiente e non conforme alle prescrizioni normative dei principi giurisprudenziali in materia di valutazione del pericolo di reiterazione del reato. Richiamata a tal fine la giurisprudenza di legittimità a sostegno della propria istanza, osserva la difesa come l'ordinanza impugnata nella specie si sarebbe limitata a valorizzare unicamente la gravità del fatto-reato, senza motivare adeguatamente in merito all'esistenza di ulteriori elementi sintomatici (quali lo stato di incensuratezza, l'inserimento nel contesto culturale e professionale, la personalità dell'indagato, le sue condizioni di vita, la brevità del lasso temporale in cui si connota la condotta ascritta all'indagato, pari a 10 giorni, l'assenza di capacità di programmazione dell'illecito nonché l'assenza dell'inserimento del prevenuto in un più ampio contesto o in un'organizzazione criminale).
4. In data 10 settembre 2025, il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. In particolare, il PG ritiene che le doglianze di cui ai motivi 1 e 2 del ricorso siano inammissibili perché dedotte per la prima volta in sede di legittimità. Si tratta di questioni di natura processuale del tutto nuove e non sottoposte all’esame del tribunale del riesame (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752-01). Le ulteriori doglianze, invece, sono inammissibili perché prive di specificità. Premette il Procuratore Generale che questa Corte (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376-01) è ferma nel ritenere che, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta di elementi nuovi, modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest’ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti. Posto, dunque, che colui che chiede la sostituzione di una misura cautelare ha l’onere di dedurre elementi nuovi, idonei a modificare la situazione già vagliata all’atto dell’adozione della misura, deve rivelarsi che, nel caso in esame, nessun appunto può muoversi al collegio territoriale il quale ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare avendo rilevato che non vi erano elementi di novità idonei a modificare la misura in atto a fronte della operatività nel caso di specie della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso che, a sua volta, non indica alcun elemento di novità, ma si limita a contestare la valutazione già operata dal tribunale, deve essere respinto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.
2. Giova, anzitutto, premettere che il primo ed il secondo motivo – da esaminare congiuntamente per l’omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi - deducono, per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, vizi di nullità assoluta ed inutilizzabilità che inficerebbero non l’ordinanza gravata (pronunciata il 23 aprile 2025), bensì provvedimenti emessi antecedentemente (ordinanza emessa in data 11 dicembre 2024 dal Gip presso il Tribunale di Roma con cui è stata applicata la misura cautelare custodiale detentiva;
ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024 dal Gip presso il Tribunale di Roma, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione nei suoi confronti, ovvero della sua sostituzione, con applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
decreto di perquisizione del PM datato 4 21 ottobre 2024 e relativi verbali di esecuzione della PG datati 25 ottobre e 28 ottobre 2024). Difatti, nessuna censura nei confronti di tali atti è contenuta nell’appello cautelare che ha dato origine al provvedimento impugnato. Pertanto, in tal caso, risulta applicabile la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo. Ora questo principio, se è condivisibile in relazione all’appello cautelare, deve essere a maggior ragione ritenuto applicabile quando le questioni nuove sono dedotte per la prima volta in sede di legittimità. Invero, in questa ipotesi non viene in rilievo soltanto il principio devolutivo, già di per sé assorbente ed autonomamente risolutivo, ma anche l’esigenza di un esame nel merito della questione, assolutamente necessario per una corretta individuazione del fatto al quale si riferisce la norma giuridica di cui si discute l’applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, S., Rv. 285335-01; Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, R., Rv. 281852-01).
3. In particolare, nel caso di specie, se è ben vero che vengono dedotte nullità assolute o inutilizzabilità, è anche vero che le stesse non possono qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto sia la sentenza della Corte di giustizia della Unione europea, Grande Sezione (sentenza 4 ottobre 2024 in causa C-548/21), sia la sentenza della Corte Cost. n.170 del 2023, rispettivamente richiamate nel primo e nel secondo motivo di appello – sulla cui lettura la difesa articola le nuove censure di nullità/inutilizzabilità per la prima volta davanti alla Cassazione – erano già note alla data della proposizione dell’appello cautelare avverso l’ordinanza impugnata, donde le relative questioni ben avrebbero potuto essere dedotte davanti al giudice collegiale chiamato a decidere sull’appello cautelare avverso l'ordinanza emessa dal Gip in data 23 dicembre 2024. 4. Occorre tener conto, poi, del principio fissato da Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931 – 01 (ed altre conformi), sicché al giudice ad quem non è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni (nella specie, di inutilizzabilità) neppure prese in esame dal giudice a quo, salva l’ipotesi – qui non ricorrente – di questioni con le quali si deducano o vengano rilevate d’ufficio nullità assolute accertabili in qualsiasi stato e grado.
5. Con particolare riferimento a tale ultimo profilo (primo motivo), ritiene il Collegio che non si versi in un caso di nullità assoluta, poiché l’interpretazione su cui si fonda la censura difensiva del primo motivo, pur essendo stata sostenuta da Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 01, è tuttavia stata contrastata da Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, dep. 28/02/2025, Rv. 287976 – 01, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità.
6. Né può sostenersi che vi sia nullità assoluta (secondo motivo) per violazione dell'articolo 254 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione di corrispondenza telematica alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza, segnatamente Corte Cost. n.170 del 2023. La tutela apprestata dall’art. 15 Cost. alla corrispondenza, comprensiva di mail, sms e messaggi WhatsApp, richiede soltanto il sequestro da parte del Pubblico Ministero, secondo la procedura stabilita dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. che la stessa Corte Costituzionale ritiene legittimi e sufficienti, senza ritenere necessaria, a differenza di quanto avviene per le intercettazioni di conversazioni in corso, l’autorizzazione del giudice. Del resto, ciò è anche 5 conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28997 del 19/04/2012, Pasqua, Rv. 252893 - 01), secondo cui la sottoposizione a controllo e l’utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc .pen.
7. Sulla base di tali argomenti nonché sulla base del fatto che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto legittima e conforme alla tutela dell’art. 15 della Costituzione la procedura prevista dal codice di rito relativa al sequestro di corrispondenza, non può ritenersi sussistente la dedotta nullità assoluta.
8. Quanto sopra, pertanto, rende non esaminabili le doglianze difensive di cui ai primi due motivi, dedotte per la prima volta in questa sede di legittimità.
9. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.
9.1. In merito alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza della sola misura custodiale massima di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati della natura di quelli per cui si procede e dalla constatazione dell’onere, da parte del giudice, di verificare, in presenza di gravi indizi, la sola inesistenza di elementi presenti nel fascicolo o introdotti dalla difesa che lascino ictu oculi ritenere superata tale presunzione, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 43887 del 09/10/2024, non mass.).
9.2. In sostanza, per vincere la doppia presunzione prevista dal comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., è necessario che dagli atti processuali o dalle allegazioni difensive emergano elementi specifici e concreti dai quali si possa desumere l’insussistenza dei pericula libertatis o la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive rispetto al carcere (Sez. 3, n. 38514 del 19/09/2024, non mass.). Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale del Riesame di Roma ha, con motivazione immune dai denunciati vizi, ritenuto che i dati segnalati dalla difesa, tra cui la giovane età, lo stato di incensuratezza dell’indagato, la sua formazione culturale e professionale e l’inserimento in un contesto lavorativo specialistico costituiscano elementi non idonei a far ritenere superata la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. e, soprattutto, non gli hanno impedito di consumare la condotta delittuosa contestata. Pertanto, è pervenuto all'approdo, non suscettibile di sindacato da parrte di questa Corte, per cui le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere non possono essere ritenute idonee a scongiurare il pericolo di recidiva, ben potendo, il ricorrente, nuovamente avvicinare altre minori in rete qualora sia ristretto agli arresti domiciliari. 10. Infine, anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile. 10.1. È opportuno rammentare preliminarmente, come chiarito da questa Suprema Corte, che, con riguardo al pericolo di reiterazione specifica – esigenza cautelare che viene qui in rilievo – in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. 6 Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. 10.2. Ed ancora, in tema di esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che però a tal fine sia appunto necessario l’apprezzamento di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 27197 del 11/06/2025, non mass.). 10.3. Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha desunto il pericolo di recidiva dal fatto nel suo complesso e dalla personalità del ricorrente, il quale, nonostante fosse consapevole della minore età, una volta instaurato un rapporto di confidenzialità e di tipo affettuoso, sollecitava la persona offesa ad inviare foto in intimo, a realizzare un altro video, oltre a quelli ricevuti, spingendosi anche a proporre degli incontri sessuali di persona alla minore. Pertanto, come affermato nell’ordinanza a pag. 5 con motivazione non manifestamente illogica ed immune dai denunciati vizi, ricorrendo il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di analoghe condotte delittuose contro la libertà sessuale ed i minori, alla luce delle gravi modalità del fatto e della condotta tenuta dall’indagato, le misure cautelari gradate proposte dalla difesa non sono apparse ai giudici del riesame idonee a scongiurare il pericolo di recidiva specifica. 11. All'inammissiiblità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. 12. La tipologia di reati per cui si procede giustifica l'oscuramento dei dati identificativi personali dei soggetti coinvolti, ex art. 52, d. lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE SC ALDO ACETO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma in data 23 aprile 2025 veniva rigettato l'appello cautelare proposto da XXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, con cui, a sua volta, era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione nei suoi confronti, ovvero della sua sostituzione, con applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. Per migliore intellegibilità dell'impugnazione, si premette che al ricorrente, con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2024, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare custodiale detentiva inframuraria in relazione ai reati di pornografia minorile, contestato al capo h), e di violenza sessuale aggravata, contestata al capo i), come meglio descritti nell’imputazione cautelare, provvedimento confermato in sede di riesame dal tribunale di Roma con ordinanza del 25 gennaio 2025. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito sommariamente enunciati ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale quanto alla nullità dell'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024, attesa la nullità assoluta o la inutilizzabilità del decreto di perquisizione datato 21 ottobre 2024 e dei verbali di esecuzione datati 25 ottobre e 28 ottobre 2024 per violazione dell'articolo 4 della direttiva UE n. 2016/680 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, per come interpretata dalla Corte di giustizia della Unione europea, Grande Sezione, con sentenza 4 ottobre 2024 in causa C-548/21. Consequenziale assenza del fumus dei delitti contestati per assenza dell'unica presunta prova in atti a carico del ricorrente, ossia la corrispondenza costituita da Penale Sent. Sez. 3 Num. 36028 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SC LE Data Udienza: 01/10/2025 messaggistica online. In sintesi, sostiene la difesa che il richiamato decreto di perquisizione e i relativi verbali di esecuzione sarebbero in contrasto con l'articolo 4 della predetta direttiva dell'Unione Europea, ciò in quanto la concreta esplicazione del potere esercitato dal pubblico ministero in tema di sequestro probatorio sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza richiamata. Premesso il contenuto di tale decisione, sostiene la difesa del ricorrente che il decreto di perquisizione e i verbali di esecuzione dello stesso sarebbero viziati da nullità assoluta, e comunque da inutilizzabilità, in quanto posti sulla base di un dettato normativo, ossia gli articoli 253 e seguenti cod. proc. pen., che consentirebbero in fase di indagini preliminari ad un soggetto terzo, ossia il pubblico ministero, di comprimere, senza alcun preventivo controllo da parte di un giudice, il diritto fondamentale alla riservatezza, in evidente contrasto con il diritto europeo. La declaratoria del vizio che affligge l'acquisizione della prova documentale da parte della polizia giudiziaria in forza del decreto del solo pubblico ministero e mediante manipolazione diretta del dispositivo, sarebbe sin d'ora rilevante rispetto allo status libertatis del ricorrente, a tutt'oggi ristretto in carcere sulla base della sola prova illecitamente acquisita atteso che, allo stato, nessun altro elemento sarebbe rinvenibile a suo carico posto che la minore mai lo avrebbe menzionato nelle proprie dichiarazioni.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, attesa la nullità dell'ordinanza emessa l'11 dicembre e di quella emessa il 23 dicembre 2024 stante la inutilizzabilità della prova documentale, ossia la corrispondenza costituita da messaggistica online. Nullità assoluta del decreto di perquisizione e sequestro del 21 ottobre 2024 e dei successivi verbali di perquisizione e sequestro datati 25 e 28 ottobre 2024 per violazione dell'articolo 254 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione di corrispondenza telematica alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza, segnatamente Corte Cost. n. 170 del 2023 e Cass., n. 25549 del 2024, con conseguente nullità ed inutilizzabilità di quanto illegittimamente acquisito e carenza di prova dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 273 cod. proc. pen. Inutilizzabilità della corrispondenza acquisita con identiche modalità dal cellulare della minore, in assenza di qualsiasi cautela tecnica. In sintesi, premette la difesa, la Corte costituzionale ha fissato un principio di diritto innovativo, ossia che i messaggi di posta elettronica e di messaggistica whatsapp sono riconducibili alla nozione di corrispondenza costituzionalmente rilevante, la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fintanto che esso conservi i caratteri di attualità e di interesse per gli interlocutori. Ciò comporta che, a far data da tale sentenza, la messaggistica archiviata non può più essere assoggettata a vincolo ai sensi dell'articolo 253 cod. proc. pen., alla stregua di mera documentazione. Ne consegue, dunque, che, in base ai principi di cui all'articolo 15 Cost., come affermato dalla Cassazione, con sentenza n. 40903 del 2016, indipendentemente dal sistema di intrusione utilizzato, quando si vanno a recuperare email ormai spedite o ricevute, siamo di fronte ad un'attività intercettiva, con consequenziale loro apprensione con le garanzie e i limiti di cui agli articoli 266 e seguenti cod proc. pen. A ciò si aggiunga che l'articolo 254 cod. proc. pen. prevede il divieto di apertura delle missive da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia eventualmente proceduto al sequestro. Tanto premesso, nel decreto di perquisizione del 21 ottobre 2024 e nei verbali di esecuzione del 25 ottobre e del 28 ottobre 2024 vi sarebbero indicazioni di avviso esattamente contrario. In ampi passaggi del decreto, infatti, si facoltizza la polizia giudiziaria ad accedere alla corrispondenza contenuta sui dispositivi;
nei verbali di perquisizione si dà 2 atto pacificamente dell'accesso indebito a tali dati da parte della polizia giudiziaria. Per questo, si deduce che la polizia giudiziaria, in violazione dell'articolo 254 cod. proc. pen., ha agito sui dispositivi elettronici in assenza di quelle cautele tecniche ormai generalmente utilizzate al fine di non modificarne lo stato per prendere contezza del contenuto dei messaggi whatsapp, ossia di corrispondenza. Sotto tale profilo, il decreto e i verbali di perquisizione devono considerarsi illegittimi per violazione delle predette norme alla luce della giurisprudenza richiamata, con la conseguenza della inutilizzabilità della corrispondenza acquisita che costituisce unico fondamento dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati contestati. Parimenti, dovrebbe considerarsi viziata l'acquisizione di corrispondenza effettuata accedendo senza alcuna cautela tecnica al cellulare della minore, modalità irrituali che si evincerebbero dagli atti di indagine effettuati successivamente alla denuncia da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale. Vi sarebbe una rilevanza assoluta della questione, atteso che il permanere della misura cautelare intramuraria poggia sulla sola prova documentale acquisita in violazione delle norme citate, attesa l'assenza di dichiarazioni da parte della minore riferibili all'attuale ricorrente.
3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata avendo omesso di motivare in ordine alle ragioni per cui le misure cautelari attenuate non siano idonee a scongiurare il pericolo di recidiva specifica dell'indagato di avvicinare “minori in rete”, ciò in violazione dell'articolo 275 cod. proc. pen. e degli articoli 13 e 27 Cost. In sintesi, richiamato un passaggio argomentativo dell'ordinanza cautelare nonché alcuni precedenti giurisprudenziali, sostiene la difesa che nessuna reale motivazione circa la presunzione di adeguatezza della misura cautelare in atto applicata sarebbe ravvisabile nell'unica frase dedicata dall’ordinanza impugnata al tema della inadeguatezza delle altre misure richieste dalla difesa. Tanto più che l'ordinanza espressamente identifica quale pericolo di reiterazione del reato esclusivamente l'avvicinamento di altre minori in rete, non motivando in alcun modo come mai tale esigenza non possa essere soddisfatta con una misura meno afflittiva, quale ad esempio gli arresti domiciliari con divieto di utilizzo di Internet. Poiché è pacifico che, nei casi indicati dall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., la custodia in carcere può essere graduata nei casi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, i giudici avrebbero dovuto valutare la possibilità di applicare all'indagato la misura degli arresti domiciliari con prescrizioni, come ad esempio il divieto di comunicare con qualsivoglia soggetto, anche mediante l'utilizzo della rete Internet sicché l'eventualità che l'indagato possa commettere reati della stessa indole mediante l'avvicinamento di altre “minori in rete” anche se ristretto in regime di detenzione custodiale attenuata con prescrizioni, sarebbe frutto di una motivazione apparente che non prende in debita considerazione quanto emerge documentalmente dagli atti, segnatamente la memoria difensiva datata 18 aprile 2025 di cui viene trascritto il dispositivo nel terzo motivo di ricorso, dolendosi del fatto che il tribunale non ne avrebbe tenuto conto, così incorrendo in una mancata pronuncia su un punto rilevante e decisivo sotto l'aspetto delle esigenze cautelari.
3.4. Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidiva ai sensi dell'articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per avere l'ordinanza fondato la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione di analoghe condotte delittuose valorizzando 3 esclusivamente le presunte gravi modalità del fatto e la condotta tenuta dall'indagato, motivazione insufficiente e non conforme alle prescrizioni normative dei principi giurisprudenziali in materia di valutazione del pericolo di reiterazione del reato. Richiamata a tal fine la giurisprudenza di legittimità a sostegno della propria istanza, osserva la difesa come l'ordinanza impugnata nella specie si sarebbe limitata a valorizzare unicamente la gravità del fatto-reato, senza motivare adeguatamente in merito all'esistenza di ulteriori elementi sintomatici (quali lo stato di incensuratezza, l'inserimento nel contesto culturale e professionale, la personalità dell'indagato, le sue condizioni di vita, la brevità del lasso temporale in cui si connota la condotta ascritta all'indagato, pari a 10 giorni, l'assenza di capacità di programmazione dell'illecito nonché l'assenza dell'inserimento del prevenuto in un più ampio contesto o in un'organizzazione criminale).
4. In data 10 settembre 2025, il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. In particolare, il PG ritiene che le doglianze di cui ai motivi 1 e 2 del ricorso siano inammissibili perché dedotte per la prima volta in sede di legittimità. Si tratta di questioni di natura processuale del tutto nuove e non sottoposte all’esame del tribunale del riesame (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752-01). Le ulteriori doglianze, invece, sono inammissibili perché prive di specificità. Premette il Procuratore Generale che questa Corte (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376-01) è ferma nel ritenere che, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta di elementi nuovi, modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest’ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti. Posto, dunque, che colui che chiede la sostituzione di una misura cautelare ha l’onere di dedurre elementi nuovi, idonei a modificare la situazione già vagliata all’atto dell’adozione della misura, deve rivelarsi che, nel caso in esame, nessun appunto può muoversi al collegio territoriale il quale ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare avendo rilevato che non vi erano elementi di novità idonei a modificare la misura in atto a fronte della operatività nel caso di specie della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso che, a sua volta, non indica alcun elemento di novità, ma si limita a contestare la valutazione già operata dal tribunale, deve essere respinto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.
2. Giova, anzitutto, premettere che il primo ed il secondo motivo – da esaminare congiuntamente per l’omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi - deducono, per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, vizi di nullità assoluta ed inutilizzabilità che inficerebbero non l’ordinanza gravata (pronunciata il 23 aprile 2025), bensì provvedimenti emessi antecedentemente (ordinanza emessa in data 11 dicembre 2024 dal Gip presso il Tribunale di Roma con cui è stata applicata la misura cautelare custodiale detentiva;
ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024 dal Gip presso il Tribunale di Roma, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione nei suoi confronti, ovvero della sua sostituzione, con applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
decreto di perquisizione del PM datato 4 21 ottobre 2024 e relativi verbali di esecuzione della PG datati 25 ottobre e 28 ottobre 2024). Difatti, nessuna censura nei confronti di tali atti è contenuta nell’appello cautelare che ha dato origine al provvedimento impugnato. Pertanto, in tal caso, risulta applicabile la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo. Ora questo principio, se è condivisibile in relazione all’appello cautelare, deve essere a maggior ragione ritenuto applicabile quando le questioni nuove sono dedotte per la prima volta in sede di legittimità. Invero, in questa ipotesi non viene in rilievo soltanto il principio devolutivo, già di per sé assorbente ed autonomamente risolutivo, ma anche l’esigenza di un esame nel merito della questione, assolutamente necessario per una corretta individuazione del fatto al quale si riferisce la norma giuridica di cui si discute l’applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, S., Rv. 285335-01; Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, R., Rv. 281852-01).
3. In particolare, nel caso di specie, se è ben vero che vengono dedotte nullità assolute o inutilizzabilità, è anche vero che le stesse non possono qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto sia la sentenza della Corte di giustizia della Unione europea, Grande Sezione (sentenza 4 ottobre 2024 in causa C-548/21), sia la sentenza della Corte Cost. n.170 del 2023, rispettivamente richiamate nel primo e nel secondo motivo di appello – sulla cui lettura la difesa articola le nuove censure di nullità/inutilizzabilità per la prima volta davanti alla Cassazione – erano già note alla data della proposizione dell’appello cautelare avverso l’ordinanza impugnata, donde le relative questioni ben avrebbero potuto essere dedotte davanti al giudice collegiale chiamato a decidere sull’appello cautelare avverso l'ordinanza emessa dal Gip in data 23 dicembre 2024. 4. Occorre tener conto, poi, del principio fissato da Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931 – 01 (ed altre conformi), sicché al giudice ad quem non è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni (nella specie, di inutilizzabilità) neppure prese in esame dal giudice a quo, salva l’ipotesi – qui non ricorrente – di questioni con le quali si deducano o vengano rilevate d’ufficio nullità assolute accertabili in qualsiasi stato e grado.
5. Con particolare riferimento a tale ultimo profilo (primo motivo), ritiene il Collegio che non si versi in un caso di nullità assoluta, poiché l’interpretazione su cui si fonda la censura difensiva del primo motivo, pur essendo stata sostenuta da Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 01, è tuttavia stata contrastata da Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, dep. 28/02/2025, Rv. 287976 – 01, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità.
6. Né può sostenersi che vi sia nullità assoluta (secondo motivo) per violazione dell'articolo 254 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione di corrispondenza telematica alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza, segnatamente Corte Cost. n.170 del 2023. La tutela apprestata dall’art. 15 Cost. alla corrispondenza, comprensiva di mail, sms e messaggi WhatsApp, richiede soltanto il sequestro da parte del Pubblico Ministero, secondo la procedura stabilita dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. che la stessa Corte Costituzionale ritiene legittimi e sufficienti, senza ritenere necessaria, a differenza di quanto avviene per le intercettazioni di conversazioni in corso, l’autorizzazione del giudice. Del resto, ciò è anche 5 conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28997 del 19/04/2012, Pasqua, Rv. 252893 - 01), secondo cui la sottoposizione a controllo e l’utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc .pen.
7. Sulla base di tali argomenti nonché sulla base del fatto che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto legittima e conforme alla tutela dell’art. 15 della Costituzione la procedura prevista dal codice di rito relativa al sequestro di corrispondenza, non può ritenersi sussistente la dedotta nullità assoluta.
8. Quanto sopra, pertanto, rende non esaminabili le doglianze difensive di cui ai primi due motivi, dedotte per la prima volta in questa sede di legittimità.
9. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.
9.1. In merito alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza della sola misura custodiale massima di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati della natura di quelli per cui si procede e dalla constatazione dell’onere, da parte del giudice, di verificare, in presenza di gravi indizi, la sola inesistenza di elementi presenti nel fascicolo o introdotti dalla difesa che lascino ictu oculi ritenere superata tale presunzione, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 43887 del 09/10/2024, non mass.).
9.2. In sostanza, per vincere la doppia presunzione prevista dal comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., è necessario che dagli atti processuali o dalle allegazioni difensive emergano elementi specifici e concreti dai quali si possa desumere l’insussistenza dei pericula libertatis o la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive rispetto al carcere (Sez. 3, n. 38514 del 19/09/2024, non mass.). Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale del Riesame di Roma ha, con motivazione immune dai denunciati vizi, ritenuto che i dati segnalati dalla difesa, tra cui la giovane età, lo stato di incensuratezza dell’indagato, la sua formazione culturale e professionale e l’inserimento in un contesto lavorativo specialistico costituiscano elementi non idonei a far ritenere superata la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. e, soprattutto, non gli hanno impedito di consumare la condotta delittuosa contestata. Pertanto, è pervenuto all'approdo, non suscettibile di sindacato da parrte di questa Corte, per cui le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere non possono essere ritenute idonee a scongiurare il pericolo di recidiva, ben potendo, il ricorrente, nuovamente avvicinare altre minori in rete qualora sia ristretto agli arresti domiciliari. 10. Infine, anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile. 10.1. È opportuno rammentare preliminarmente, come chiarito da questa Suprema Corte, che, con riguardo al pericolo di reiterazione specifica – esigenza cautelare che viene qui in rilievo – in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. 6 Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. 10.2. Ed ancora, in tema di esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che però a tal fine sia appunto necessario l’apprezzamento di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 27197 del 11/06/2025, non mass.). 10.3. Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha desunto il pericolo di recidiva dal fatto nel suo complesso e dalla personalità del ricorrente, il quale, nonostante fosse consapevole della minore età, una volta instaurato un rapporto di confidenzialità e di tipo affettuoso, sollecitava la persona offesa ad inviare foto in intimo, a realizzare un altro video, oltre a quelli ricevuti, spingendosi anche a proporre degli incontri sessuali di persona alla minore. Pertanto, come affermato nell’ordinanza a pag. 5 con motivazione non manifestamente illogica ed immune dai denunciati vizi, ricorrendo il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di analoghe condotte delittuose contro la libertà sessuale ed i minori, alla luce delle gravi modalità del fatto e della condotta tenuta dall’indagato, le misure cautelari gradate proposte dalla difesa non sono apparse ai giudici del riesame idonee a scongiurare il pericolo di recidiva specifica. 11. All'inammissiiblità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. 12. La tipologia di reati per cui si procede giustifica l'oscuramento dei dati identificativi personali dei soggetti coinvolti, ex art. 52, d. lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE SC ALDO ACETO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7