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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile – Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 736/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Forcina Parte_1 C.F._1
EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Dello Statuto 41, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 deducendo che aveva contratto matrimonio con il 25 settembre 1999 presso il Comune di CP_1
Latina e che dall'unione erano nate due figlie, e , entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti. Esponeva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato, venendo meno il vincolo di affectio, e che i coniugi si erano separati consensualmente nel 2022, con pagina 1 di 3 omologa del Tribunale di Latina in data 16 febbraio 2022. Da allora, i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione, risultando impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale.
La ricorrente richiamava le condizioni di separazione, nelle quali era stato previsto un assegno mensile di €250,00 a carico del marito per il mantenimento di allora non autosufficiente, oltre alla Per_2 ripartizione al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate. Precisava che, alla data del ricorso, entrambe le figlie erano economicamente indipendenti e che lei, seppur disoccupata, provvedeva a se stessa mediante lavori saltuari.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la ricorrente chiedeva che il
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con ordinando la relativa annotazione nei registri dello stato civile, e nulla disponendo in CP_1 ordine al mantenimento delle figlie, attesa la loro autonomia economica.
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sentite le parti e verificate le condizioni di legge nonché ottenuta conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso per
l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia dichiarare ai sensi dell'art. 3,
n. 2), lett. b), L. 898/1970 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Latina tra la Sig.ra nata a [...] il [...] ed il Parte_1 CP_1 nato a [...] in data [...] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina;
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
nulla provvedere in ordine al mantenimento dei figli attesa la raggiunta indipendenza economica delle stesse In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia. All'udienza dell'11.11.2025 la ricorrente, presente personalmente, confermava la propria volontà di chiedere il divorzio, e la causa veniva direttamente rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Latina in data il 25.09.1999, matrimonio trascritto al
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 292, P. 2, Anno 1999; risulta altresì depositato in atti il decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti, n. 1098/2022, emesso dal
Tribunale di Latina in data 17.02.2022.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non occorre adottare alcun provvedimento in ordine alle condizioni economiche, in assenza di domanda di assegno divorzile da parte della ricorrente e considerato che, per sua stessa allegazione, entrambe le figlie risultano ormai maggiorenni ed economicamente autonome.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa, nonché della contumacia e mancata opposizione del convenuto, disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Latina in data
25.09.1999, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 292, P.
2, Anno 1999;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 19 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile – Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 736/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Forcina Parte_1 C.F._1
EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Dello Statuto 41, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 deducendo che aveva contratto matrimonio con il 25 settembre 1999 presso il Comune di CP_1
Latina e che dall'unione erano nate due figlie, e , entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti. Esponeva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato, venendo meno il vincolo di affectio, e che i coniugi si erano separati consensualmente nel 2022, con pagina 1 di 3 omologa del Tribunale di Latina in data 16 febbraio 2022. Da allora, i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione, risultando impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale.
La ricorrente richiamava le condizioni di separazione, nelle quali era stato previsto un assegno mensile di €250,00 a carico del marito per il mantenimento di allora non autosufficiente, oltre alla Per_2 ripartizione al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate. Precisava che, alla data del ricorso, entrambe le figlie erano economicamente indipendenti e che lei, seppur disoccupata, provvedeva a se stessa mediante lavori saltuari.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la ricorrente chiedeva che il
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con ordinando la relativa annotazione nei registri dello stato civile, e nulla disponendo in CP_1 ordine al mantenimento delle figlie, attesa la loro autonomia economica.
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sentite le parti e verificate le condizioni di legge nonché ottenuta conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso per
l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia dichiarare ai sensi dell'art. 3,
n. 2), lett. b), L. 898/1970 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Latina tra la Sig.ra nata a [...] il [...] ed il Parte_1 CP_1 nato a [...] in data [...] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina;
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
nulla provvedere in ordine al mantenimento dei figli attesa la raggiunta indipendenza economica delle stesse In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia. All'udienza dell'11.11.2025 la ricorrente, presente personalmente, confermava la propria volontà di chiedere il divorzio, e la causa veniva direttamente rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Latina in data il 25.09.1999, matrimonio trascritto al
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 292, P. 2, Anno 1999; risulta altresì depositato in atti il decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti, n. 1098/2022, emesso dal
Tribunale di Latina in data 17.02.2022.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non occorre adottare alcun provvedimento in ordine alle condizioni economiche, in assenza di domanda di assegno divorzile da parte della ricorrente e considerato che, per sua stessa allegazione, entrambe le figlie risultano ormai maggiorenni ed economicamente autonome.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa, nonché della contumacia e mancata opposizione del convenuto, disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Latina in data
25.09.1999, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 292, P.
2, Anno 1999;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 19 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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