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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 491 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), residente in [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
IN (TE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio RI (C.F.
[...]
- FAX 0735.656345 - PEC e Claudia C.F._2 Email_1
RI (C.F. - FAX 0735.656345 - PEC , CodiceFiscale_3 Email_2 per delega in atti ed agli effetti della stessa elettivamente e digitalmente domiciliato presso la
PEC dell'Avv. Sergio RI ( Email_1
OPPONENTE
Contro
- con Controparte_1 sede in Roma (CAP 00147), Via del Caravaggio n. 78, codice fiscale: in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 Controparte_3 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura generale alle liti Repertorio n.
2.065 – Raccolta n.
1.336 del 13.09.2024, dagli Avv.ti Fortunato VI, C.F.:
– fax: 06.3701270 – pec: , C.F._4 Email_3
IA VI, C.F.: – fax: 06.3701270 – pec: C.F._5
, e Teresa VI, C.F.: – fax: Email_4 C.F._6
06.3701270 – pec: , con Studio in Roma V.le G. Email_5
Mazzini n. 140, ed elettivamente digitalmente domiciliati all'indirizzo PEC
Email_6
1
[...] OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “- in via preliminare, inaudita altera parte o previa comparizione delle Parti, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'esponente l'atto di precetto, al fine di evitare che possa promuovere esecuzione in suo danno;
CP_1
- nel merito, accertare e dichiarare che i diritti portati dal decreto ingiuntivo n. 239/2010 ottenuto da munito di formula esecutiva in data 22/10/2010, relativi alla contribuzione “soggettiva” CP_1 e le sanzioni per gli anni dal 2003 al 2008, si sono prescritti ex art. 2953 cc;
per l'effetto, dichiarare inefficacie l'atto di precetto notificato all'esponente in data 21/02/2025;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio.”
Parte opposta: “a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza e/o la nullità dell'opposizione proposta dal CdL Dott. , con conseguente rigetto;
Parte_1 b) per l'effetto, condannare il CdL all'immediato pagamento della somma di Parte_1 Euro 16.709,13 specificatamente indicata nell'atto di precetto oggi opposto e notificato in data 28.02.2025. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, ex DM 147/22 e successive modifiche ed integrazioni, anche ex art. 96 cpc.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 5.3.2025, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 21/02/2025, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 16.709,13 oltre accessori, sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 239/2010.
A sostegno della domanda, dopo aver sottolineato di non aver rinvenuto la copia notificatagli del decreto ingiuntivo n. 239/2010, eccepiva la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla sua notifica, non avendo ricevuto atti interruttivi della prescrizione precedenti all'atto di precetto del 21.2.2025 e rilevandone la diversità rispetto ad altro decreto ingiuntivo, n. 95/2022, pure ottenuto dall' ma annullato dal Tribunale CP_1 di Ascoli Piceno con sentenza n. 2175/2023.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, deduceva che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 239/2010 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 14.10.2010, veniva notificato in data 9.2.2011 atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 21.944,91 in favore dell' di cui Euro CP_1
20.023,29 per sorte ed Euro 1.921,62 per diritti e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo e per le spese dell'atto di precetto, oltre interessi maturati e maturandi. Aggiungeva che, stante il mancato pagamento della somma precettata, in data 28.04.2011 veniva notificato al ricorrente pignoramento presso terzi, poi iscritto presso il Tribunale di Roma Sez. Esecuzioni Mobiliari
2 con il n. RGE 25757/2011, all'esito del quale veniva assegnato all' l'importo CP_1 accantonato dal terzo , pari ad Euro 8.549,94, a totale soddisfo delle spese legali CP_4
e di esecuzione ed a parziale soddisfo del credito vantato con il DI 239/10.
Rilevava che, in mancanza di ulteriori pagamenti, ai fini interruttivi della prescrizione, veniva inviata al debitore raccomandata A/R ricevuta dallo stesso in data 19.04.2021, a cui seguiva l'atto di precetto qui opposto del 28.2.2025. A fronte di tali premesse, assumeva la infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale avversaria, sottolineando, comunque, che nel 2022, l' aveva proceduto al deposito, presso il Tribunale di Ascoli Piceno, di CP_1 un nuovo decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la contribuzione soggettiva, integrativa e sanzioni dovute dall'opponente per periodi diversi rispetto a quelli chiesti con il DI 239/10, il quale veniva annullato dal Tribunale per incompetenza territoriale.
Concludendo, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, con decreto di fissazione udienza veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa veniva rinviata all'udienza del 7.5.2025 per discussione.
In occasione di tale udienza, svolta nelle forme della trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato di disconoscere la sottoscrizione della firma apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata asseritamente ricevuta il 19/04/2021, come a suo dire rilevabile dall'esame delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno del decreto ingiuntivo n. 239/2010 e del pignoramento presso terzi R.G.E. n. 25757/2011, riservandosi di presentare querela di falso all'esito del deposito dell'originale, ed insistendo nella istanza di sospensione.
Con ordinanza del 7.5.2025 la causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 24.6.2025 in presenza, per consentire il contradditorio sulle deduzioni contenute nelle note di udienza del ricorrente ed al fine di ottenere l'acquisizione dell'originale dell'avviso di ricevimento e nel caso verificare la proposizione da parte ricorrente della querela di falso.
All'udienza del 24.6.2025, presente personalmente anche l'opponente, esibito l'originale di notifica, dichiarava di proporre querela di falso contro la prova di consegna Parte_1 della raccomandata inviata da datata 07/04/2021, ed asseritamente ricevuta in data CP_1
19/04/2021, chiedendo, nel caso in cui controparte avesse insistito nell'utilizzo del documento, nel disporre CTU grafologica e dichiarandosi disponibile ad integrare la documentazione di comparazione.
3 La parte opposta esibiva cartolina di ricevimento della raccomandata di notifica dell'atto di precetto sottoscritta il 28.8.2025, sulla base del quale era stata proposta opposizione e la ricevuta di ritorno della raccomandata datata 7.4.2021 e ricevuta il 19.4.2021 da cui si evinceva, a suo dire, che le due sottoscrizioni fossero uguali ed identiche, rappresentando di volersi avvalere della raccomandata oggetto di querela di falso.
Con ordinanza del 30 giugno 2025 non veniva autorizzata la proposizione della querela di falso in via incidentale e la causa veniva rinviata all'udienza del 14.10.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
2. L'opposizione può essere decisa allo stato degli atti, essendo prettamente documentale ed avendo le parti già elaborato compiutamente le proprie tesi difensivi nei rispetti scritti difensivi.
Quanto alla proposizione della querela di falso in via incidentale si richiama quanto già dedotto nell'ordinanza del 30.6.2025, con la quale non è stata autorizzata.
L'opposizione al precetto si fonda su un unico motivo di impugnazione, costituito dall'asserita decorrenza del termine di prescrizione decennale tra la notifica del decreto ingiuntivo (di cui non può confermarne la corretta notifica in quanto non rivenuto) e la notifica dell'atto di precetto qui opposto.
Ai fini del decidere appare determinante ricostruire l'evoluzione cronologica degli eventi, per come risultanti documentalmente, in modo da verificare se effettivamente si sia maturata la prescrizione estintiva decennale eccepita dalla parte opponente a fondamento della domanda.
Risulta per tabulas che in data 14.10.2010, il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione del
Giudice del lavoro, con decreto n. 239/2010, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva a [...]
[..
[...] di pagare immediatamente e senza in favore dell'istante la somma di Euro 18.468,54 Pt_2 oltre interessi legali, nonché le spese legali liquidate in Euro 862,62, oltre iva e cpa come per legge.
Il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva apposta in data 22.10.2010, veniva notificato al debitore in data 29.10.2010, come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti
(doc. 1 fasc. opposto), a seguito di firma apposta dallo stesso opponente all'atto del ritiro della raccomandata.
In data 09.02.2011 veniva notificato al debitore atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 21.944,91 in favore dell' di cui Euro CP_1
20.023,29 per sorte ed Euro 1.921,62 per diritti e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo e per le spese dell'atto di precetto oltre interessi maturati e maturandi. Anche in questo caso non è possibile dubitare della validità della notifica, per come attestata nelle annotazioni contenute nell'avviso di ricevimento. In particolare, l'indirizzo di destinazione (via G. Sacconi n. 2,
Maltignano – AP) era il medesimo di quello usato per la notifica del decreto ingiuntivo, e l'agente postale, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, ha immesso l'avviso in cassetta in data 8.2.2011 ma, a dispetto della notifica del decreto ingiuntivo, non veniva ritirato fino al decimo giorno.
In data 28.04.2011 veniva, poi, notificato all'opponente (sempre presso l'indirizzo via G.
Sacconi n. 2, Maltignano – AP), pignoramento presso terzi, poi iscritto presso il Tribunale di
Roma Sez. Esecuzioni Mobiliari con il n. RGE 25757/2011, all'esito del quale veniva assegnato all l'importo accantonato dal terzo , pari ad Euro 8.549,94, CP_1 CP_4
a totale soddisfo delle spese legali e di esecuzione ed a parziale soddisfo del credito vantato con il DI 239/10. La notifica dell'atto di pignoramento si perfezionava per il ricorrente mediante firma apposta in data 28.4.2011 per rituro del plico non recapitato presso l'ufficio postale (cfr. doc. 3 fas. opposto).
Seguiva, poi, atto di diffida stragiudiziale per il debito contributivo afferente gli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (ovvero i contributi indebiti oggetto del decreto ingiuntivo n.
238/2010), inviato a mezzo raccomandata, con ricevuta di ricevimento, perfezionatasi in data
19.4.2021 mediante firma del “ricevente” (cfr. doc. 5 fas. opposto). L'indirizzo di destinazione utilizzato per tale notifica è via Venezia n. 24, IN, lo stesso indirizzo di residenza indicato dalla parte opponente in sede di intestazione del ricorso.
Quanto alla validità di tale notifica, come sopra esposto, la parte opponente ha presentato querela di falso in via incidentale avverso la prova di consegna della raccomandata inviata da datata 07/04/2021, ed asseritamente ricevuta in data 19/04/2021, in particolare CP_1
5 assumendo la falsità della sottoscrizione, come asseritamente riscontrabile attraverso il confronto con le sottoscrizioni apposte dall'opponente sulle ricevute di ritorno sia del D.I. n.
239/2010, che del pignoramento presso Terzi RGE n. 25757/2011.
Con ordinanza del 30.6.2025 non è stata autorizzata la proposizione della querela di falso in via incidentale, per le ragioni ivi indicate e che appare opportuno ribadire.
Non venendo in rilievo la notificazione di un atto giudiziario trova applicazione il d.m. 9 aprile 2001 e non già la legge n. 890 del 1982.
La Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato inammissibile la querela di falso sporta avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella esattoriale, con riferimento alla quale la parte aveva disconosciuto la firma ivi apposta, cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello che l'aveva invece ritenuta ammissibile.
Il Giudice di legittimità, in particolare, ha argomentato che “ nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass.
270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura
«meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art.
149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario
(qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del
d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza
e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò
6 disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.” “Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e que quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”. (Cass. Civ SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 19 gennaio
2023 N. 1686, in tal senso anche la giurisprudenza di merito, tra cui Tribunale di Palermo, sentenza del 23.2.2024, Tribunale di Teramo, sentenza n. 600/2025).
Dunque, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, con la conseguenza che la
7 querela di falso tesa a confutare l'autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento in quanto non riconducibile al destinatario, è inammissibile.
Non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna, pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario, come nel caso di specie), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti per verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n.2323/2000). Ancora di recente la Sezione tributaria della Suprema
Corte (sentenza n. 29539 del 2020) ha ribadito che la notifica eseguita secondo la disciplina che regola il servizio postale ordinario deve considerarsi ritualmente effettuata qualora il plico venga consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, precisando che “è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente
l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Nel caso di specie, la firma contenuta nell'avviso di ricevimento è stata apposta in data
19.4.2021 nello spazio destinato alla firma del “ricevente”, presso il medesimo indirizzo di residenza utilizzato per la notifica dell'atto di precetto del 2025 ed indicato dall'opponente nel proprio ricorso introduttivo (via Venezia n. 24, IN). Essendo la raccomandata pervenuta all'indirizzo dell'opponente, la cartolina di ricevimento poteva essere stata validamente firmata anche da persona diversa dallo stesso, rinvenuta presso il suo domicilio.
Si deve infatti presumere che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario, essendo pervenuto all'indirizzo dello stesso e non essendovi prova di una mancata ed incolpevole conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.
La querela di falso proposta in via incidentale era diretta a confutare l'autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento in quanto non riconducibile all'opponente, sicchè,
8 alla luce della giurisprudenza di legittima sopra richiamata, la stessa non risultava di rilievo determinante ai fini del decidere, potendo essere avvenuta la consegna a mani anche di persona diversa dal destinatario.
In altri termini, l'accertamento della non riferibilità della sottoscrizione all'opponente, quand'anche fosse stata accertata, non avrebbe comunque confutato la validità della consegna della missiva che, infatti, poteva essere stata consegnata a persona diversa dall'opponente. Da qui la mancata autorizzazione alla proposizione della querela di falso in via incidentale.
Successivamente a tale atto di diffida è stato notificato l'atto di precetto qui opposto del
28.2.2025.
Ebbene, alla luce della ricostruzione fattuale appena operata, appare evidente la infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente a sostegno della domanda, essendosi succeduti nel tempo atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione estintiva.
L'opposizione non merita, dunque, accoglimento e va integralmente rigettata.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono le regole della soccombenza e sono poste a carico della parte opponente, come da dispositivo (cause previdenza, scaglione
5.200/26.000, senza liquidazione della fase istruttoria, nei valori minimi considerata la non particolare difficoltà della causa). Non sussistono, invece, le condizioni per la condanna ex articolo 96 c.p.c., considerata la necessità di vagliare, con più ampio margine di approfondimento, la contestazione circa la validità della notifica dell'atto di diffida del 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 491/2025 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• condanna la parte opponente a corrispondere alla parte opposta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi in € 3.727,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), residente in [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
IN (TE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio RI (C.F.
[...]
- FAX 0735.656345 - PEC e Claudia C.F._2 Email_1
RI (C.F. - FAX 0735.656345 - PEC , CodiceFiscale_3 Email_2 per delega in atti ed agli effetti della stessa elettivamente e digitalmente domiciliato presso la
PEC dell'Avv. Sergio RI ( Email_1
OPPONENTE
Contro
- con Controparte_1 sede in Roma (CAP 00147), Via del Caravaggio n. 78, codice fiscale: in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 Controparte_3 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura generale alle liti Repertorio n.
2.065 – Raccolta n.
1.336 del 13.09.2024, dagli Avv.ti Fortunato VI, C.F.:
– fax: 06.3701270 – pec: , C.F._4 Email_3
IA VI, C.F.: – fax: 06.3701270 – pec: C.F._5
, e Teresa VI, C.F.: – fax: Email_4 C.F._6
06.3701270 – pec: , con Studio in Roma V.le G. Email_5
Mazzini n. 140, ed elettivamente digitalmente domiciliati all'indirizzo PEC
Email_6
1
[...] OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “- in via preliminare, inaudita altera parte o previa comparizione delle Parti, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'esponente l'atto di precetto, al fine di evitare che possa promuovere esecuzione in suo danno;
CP_1
- nel merito, accertare e dichiarare che i diritti portati dal decreto ingiuntivo n. 239/2010 ottenuto da munito di formula esecutiva in data 22/10/2010, relativi alla contribuzione “soggettiva” CP_1 e le sanzioni per gli anni dal 2003 al 2008, si sono prescritti ex art. 2953 cc;
per l'effetto, dichiarare inefficacie l'atto di precetto notificato all'esponente in data 21/02/2025;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio.”
Parte opposta: “a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza e/o la nullità dell'opposizione proposta dal CdL Dott. , con conseguente rigetto;
Parte_1 b) per l'effetto, condannare il CdL all'immediato pagamento della somma di Parte_1 Euro 16.709,13 specificatamente indicata nell'atto di precetto oggi opposto e notificato in data 28.02.2025. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, ex DM 147/22 e successive modifiche ed integrazioni, anche ex art. 96 cpc.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 5.3.2025, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 21/02/2025, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 16.709,13 oltre accessori, sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 239/2010.
A sostegno della domanda, dopo aver sottolineato di non aver rinvenuto la copia notificatagli del decreto ingiuntivo n. 239/2010, eccepiva la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla sua notifica, non avendo ricevuto atti interruttivi della prescrizione precedenti all'atto di precetto del 21.2.2025 e rilevandone la diversità rispetto ad altro decreto ingiuntivo, n. 95/2022, pure ottenuto dall' ma annullato dal Tribunale CP_1 di Ascoli Piceno con sentenza n. 2175/2023.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, deduceva che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 239/2010 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 14.10.2010, veniva notificato in data 9.2.2011 atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 21.944,91 in favore dell' di cui Euro CP_1
20.023,29 per sorte ed Euro 1.921,62 per diritti e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo e per le spese dell'atto di precetto, oltre interessi maturati e maturandi. Aggiungeva che, stante il mancato pagamento della somma precettata, in data 28.04.2011 veniva notificato al ricorrente pignoramento presso terzi, poi iscritto presso il Tribunale di Roma Sez. Esecuzioni Mobiliari
2 con il n. RGE 25757/2011, all'esito del quale veniva assegnato all' l'importo CP_1 accantonato dal terzo , pari ad Euro 8.549,94, a totale soddisfo delle spese legali CP_4
e di esecuzione ed a parziale soddisfo del credito vantato con il DI 239/10.
Rilevava che, in mancanza di ulteriori pagamenti, ai fini interruttivi della prescrizione, veniva inviata al debitore raccomandata A/R ricevuta dallo stesso in data 19.04.2021, a cui seguiva l'atto di precetto qui opposto del 28.2.2025. A fronte di tali premesse, assumeva la infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale avversaria, sottolineando, comunque, che nel 2022, l' aveva proceduto al deposito, presso il Tribunale di Ascoli Piceno, di CP_1 un nuovo decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la contribuzione soggettiva, integrativa e sanzioni dovute dall'opponente per periodi diversi rispetto a quelli chiesti con il DI 239/10, il quale veniva annullato dal Tribunale per incompetenza territoriale.
Concludendo, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, con decreto di fissazione udienza veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa veniva rinviata all'udienza del 7.5.2025 per discussione.
In occasione di tale udienza, svolta nelle forme della trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato di disconoscere la sottoscrizione della firma apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata asseritamente ricevuta il 19/04/2021, come a suo dire rilevabile dall'esame delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno del decreto ingiuntivo n. 239/2010 e del pignoramento presso terzi R.G.E. n. 25757/2011, riservandosi di presentare querela di falso all'esito del deposito dell'originale, ed insistendo nella istanza di sospensione.
Con ordinanza del 7.5.2025 la causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 24.6.2025 in presenza, per consentire il contradditorio sulle deduzioni contenute nelle note di udienza del ricorrente ed al fine di ottenere l'acquisizione dell'originale dell'avviso di ricevimento e nel caso verificare la proposizione da parte ricorrente della querela di falso.
All'udienza del 24.6.2025, presente personalmente anche l'opponente, esibito l'originale di notifica, dichiarava di proporre querela di falso contro la prova di consegna Parte_1 della raccomandata inviata da datata 07/04/2021, ed asseritamente ricevuta in data CP_1
19/04/2021, chiedendo, nel caso in cui controparte avesse insistito nell'utilizzo del documento, nel disporre CTU grafologica e dichiarandosi disponibile ad integrare la documentazione di comparazione.
3 La parte opposta esibiva cartolina di ricevimento della raccomandata di notifica dell'atto di precetto sottoscritta il 28.8.2025, sulla base del quale era stata proposta opposizione e la ricevuta di ritorno della raccomandata datata 7.4.2021 e ricevuta il 19.4.2021 da cui si evinceva, a suo dire, che le due sottoscrizioni fossero uguali ed identiche, rappresentando di volersi avvalere della raccomandata oggetto di querela di falso.
Con ordinanza del 30 giugno 2025 non veniva autorizzata la proposizione della querela di falso in via incidentale e la causa veniva rinviata all'udienza del 14.10.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
2. L'opposizione può essere decisa allo stato degli atti, essendo prettamente documentale ed avendo le parti già elaborato compiutamente le proprie tesi difensivi nei rispetti scritti difensivi.
Quanto alla proposizione della querela di falso in via incidentale si richiama quanto già dedotto nell'ordinanza del 30.6.2025, con la quale non è stata autorizzata.
L'opposizione al precetto si fonda su un unico motivo di impugnazione, costituito dall'asserita decorrenza del termine di prescrizione decennale tra la notifica del decreto ingiuntivo (di cui non può confermarne la corretta notifica in quanto non rivenuto) e la notifica dell'atto di precetto qui opposto.
Ai fini del decidere appare determinante ricostruire l'evoluzione cronologica degli eventi, per come risultanti documentalmente, in modo da verificare se effettivamente si sia maturata la prescrizione estintiva decennale eccepita dalla parte opponente a fondamento della domanda.
Risulta per tabulas che in data 14.10.2010, il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione del
Giudice del lavoro, con decreto n. 239/2010, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva a [...]
[..
[...] di pagare immediatamente e senza in favore dell'istante la somma di Euro 18.468,54 Pt_2 oltre interessi legali, nonché le spese legali liquidate in Euro 862,62, oltre iva e cpa come per legge.
Il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva apposta in data 22.10.2010, veniva notificato al debitore in data 29.10.2010, come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti
(doc. 1 fasc. opposto), a seguito di firma apposta dallo stesso opponente all'atto del ritiro della raccomandata.
In data 09.02.2011 veniva notificato al debitore atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 21.944,91 in favore dell' di cui Euro CP_1
20.023,29 per sorte ed Euro 1.921,62 per diritti e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo e per le spese dell'atto di precetto oltre interessi maturati e maturandi. Anche in questo caso non è possibile dubitare della validità della notifica, per come attestata nelle annotazioni contenute nell'avviso di ricevimento. In particolare, l'indirizzo di destinazione (via G. Sacconi n. 2,
Maltignano – AP) era il medesimo di quello usato per la notifica del decreto ingiuntivo, e l'agente postale, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, ha immesso l'avviso in cassetta in data 8.2.2011 ma, a dispetto della notifica del decreto ingiuntivo, non veniva ritirato fino al decimo giorno.
In data 28.04.2011 veniva, poi, notificato all'opponente (sempre presso l'indirizzo via G.
Sacconi n. 2, Maltignano – AP), pignoramento presso terzi, poi iscritto presso il Tribunale di
Roma Sez. Esecuzioni Mobiliari con il n. RGE 25757/2011, all'esito del quale veniva assegnato all l'importo accantonato dal terzo , pari ad Euro 8.549,94, CP_1 CP_4
a totale soddisfo delle spese legali e di esecuzione ed a parziale soddisfo del credito vantato con il DI 239/10. La notifica dell'atto di pignoramento si perfezionava per il ricorrente mediante firma apposta in data 28.4.2011 per rituro del plico non recapitato presso l'ufficio postale (cfr. doc. 3 fas. opposto).
Seguiva, poi, atto di diffida stragiudiziale per il debito contributivo afferente gli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (ovvero i contributi indebiti oggetto del decreto ingiuntivo n.
238/2010), inviato a mezzo raccomandata, con ricevuta di ricevimento, perfezionatasi in data
19.4.2021 mediante firma del “ricevente” (cfr. doc. 5 fas. opposto). L'indirizzo di destinazione utilizzato per tale notifica è via Venezia n. 24, IN, lo stesso indirizzo di residenza indicato dalla parte opponente in sede di intestazione del ricorso.
Quanto alla validità di tale notifica, come sopra esposto, la parte opponente ha presentato querela di falso in via incidentale avverso la prova di consegna della raccomandata inviata da datata 07/04/2021, ed asseritamente ricevuta in data 19/04/2021, in particolare CP_1
5 assumendo la falsità della sottoscrizione, come asseritamente riscontrabile attraverso il confronto con le sottoscrizioni apposte dall'opponente sulle ricevute di ritorno sia del D.I. n.
239/2010, che del pignoramento presso Terzi RGE n. 25757/2011.
Con ordinanza del 30.6.2025 non è stata autorizzata la proposizione della querela di falso in via incidentale, per le ragioni ivi indicate e che appare opportuno ribadire.
Non venendo in rilievo la notificazione di un atto giudiziario trova applicazione il d.m. 9 aprile 2001 e non già la legge n. 890 del 1982.
La Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato inammissibile la querela di falso sporta avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella esattoriale, con riferimento alla quale la parte aveva disconosciuto la firma ivi apposta, cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello che l'aveva invece ritenuta ammissibile.
Il Giudice di legittimità, in particolare, ha argomentato che “ nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass.
270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura
«meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art.
149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario
(qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del
d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza
e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò
6 disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.” “Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e que quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”. (Cass. Civ SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 19 gennaio
2023 N. 1686, in tal senso anche la giurisprudenza di merito, tra cui Tribunale di Palermo, sentenza del 23.2.2024, Tribunale di Teramo, sentenza n. 600/2025).
Dunque, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, con la conseguenza che la
7 querela di falso tesa a confutare l'autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento in quanto non riconducibile al destinatario, è inammissibile.
Non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna, pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario, come nel caso di specie), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti per verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n.2323/2000). Ancora di recente la Sezione tributaria della Suprema
Corte (sentenza n. 29539 del 2020) ha ribadito che la notifica eseguita secondo la disciplina che regola il servizio postale ordinario deve considerarsi ritualmente effettuata qualora il plico venga consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, precisando che “è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente
l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Nel caso di specie, la firma contenuta nell'avviso di ricevimento è stata apposta in data
19.4.2021 nello spazio destinato alla firma del “ricevente”, presso il medesimo indirizzo di residenza utilizzato per la notifica dell'atto di precetto del 2025 ed indicato dall'opponente nel proprio ricorso introduttivo (via Venezia n. 24, IN). Essendo la raccomandata pervenuta all'indirizzo dell'opponente, la cartolina di ricevimento poteva essere stata validamente firmata anche da persona diversa dallo stesso, rinvenuta presso il suo domicilio.
Si deve infatti presumere che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario, essendo pervenuto all'indirizzo dello stesso e non essendovi prova di una mancata ed incolpevole conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.
La querela di falso proposta in via incidentale era diretta a confutare l'autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento in quanto non riconducibile all'opponente, sicchè,
8 alla luce della giurisprudenza di legittima sopra richiamata, la stessa non risultava di rilievo determinante ai fini del decidere, potendo essere avvenuta la consegna a mani anche di persona diversa dal destinatario.
In altri termini, l'accertamento della non riferibilità della sottoscrizione all'opponente, quand'anche fosse stata accertata, non avrebbe comunque confutato la validità della consegna della missiva che, infatti, poteva essere stata consegnata a persona diversa dall'opponente. Da qui la mancata autorizzazione alla proposizione della querela di falso in via incidentale.
Successivamente a tale atto di diffida è stato notificato l'atto di precetto qui opposto del
28.2.2025.
Ebbene, alla luce della ricostruzione fattuale appena operata, appare evidente la infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente a sostegno della domanda, essendosi succeduti nel tempo atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione estintiva.
L'opposizione non merita, dunque, accoglimento e va integralmente rigettata.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono le regole della soccombenza e sono poste a carico della parte opponente, come da dispositivo (cause previdenza, scaglione
5.200/26.000, senza liquidazione della fase istruttoria, nei valori minimi considerata la non particolare difficoltà della causa). Non sussistono, invece, le condizioni per la condanna ex articolo 96 c.p.c., considerata la necessità di vagliare, con più ampio margine di approfondimento, la contestazione circa la validità della notifica dell'atto di diffida del 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 491/2025 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• condanna la parte opponente a corrispondere alla parte opposta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi in € 3.727,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci 9