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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 616/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20339 del 20/09/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso con condanna alle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, avente ad oggetto IMU 2019 del Comune di Palermo, eccependo l'insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Palermo, ritualmente citato, non si costituiva.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il Comune di Palermo, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito nel presente giudizio.
Orbene, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Cass. n. 3245/2003
e n. 12636/2005) ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.
Tale orientamento è stato pienamente confermato anche in materia di processo tributario (cfr. Cass. Civ.
Sez. trib. n. 1540/2007) nel senso che “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo – comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive – che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. – che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti – ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.”.
Inoltre, il richiamo operato dalla Corte di Cassazione all'art. 111 Cost. orienta l'ulteriore conclusione secondo cui l'onere di attivazione e contestazione è rivolto a tutti i protagonisti del processo, e, quindi, anche alle parti che, specie nei processi dispositivi e che prevedono una difesa tecnica, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò delimitando con immediatezza, ove possibile, la materia realmente controversa.
Dunque, anche al processo tributario – caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili – è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile, con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati (cfr. Cass. Sent. n. 25136 del 30 novembre 2009).
Anche su tale aspetto, la giurisprudenza è oramai consolidata: non è revocabile in dubbio l'applicazione del suddetto principio al processo tributario “sia in relazione al menzionato principio costituzionale, sia perché, essendo strutturato sulla falsariga del processo civile, può anche ad esso riconoscersi natura dispositiva ed
è anch'esso caratterizzato dalla necessità di una difesa tecnica e da un sistema di preclusioni (benché meno stringente di quello previsto per il rito del lavoro ed il rito civile riformato), sia perché, a norma del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 1, i giudici tributari applicano le norme del medesimo decreto, e, per quanto in esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile (tra le quali rientra certamente l'art. 88 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. trib. n. 1540/2007).
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso - in assenza di tempestiva costituzione in giudizio dell'Ufficio convenuto e, quindi, in assenza di alcun argomento difensivo a confutazione delle ragioni attoree, con particolare riferimento a quella con il quale si lamenta l'insussistenza del presupposto impositivo - deve essere accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono e sono da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in € 300,00, (trecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della parte ricorrente.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20339 del 20/09/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso con condanna alle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, avente ad oggetto IMU 2019 del Comune di Palermo, eccependo l'insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Palermo, ritualmente citato, non si costituiva.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il Comune di Palermo, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito nel presente giudizio.
Orbene, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Cass. n. 3245/2003
e n. 12636/2005) ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.
Tale orientamento è stato pienamente confermato anche in materia di processo tributario (cfr. Cass. Civ.
Sez. trib. n. 1540/2007) nel senso che “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo – comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive – che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. – che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti – ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.”.
Inoltre, il richiamo operato dalla Corte di Cassazione all'art. 111 Cost. orienta l'ulteriore conclusione secondo cui l'onere di attivazione e contestazione è rivolto a tutti i protagonisti del processo, e, quindi, anche alle parti che, specie nei processi dispositivi e che prevedono una difesa tecnica, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò delimitando con immediatezza, ove possibile, la materia realmente controversa.
Dunque, anche al processo tributario – caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili – è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile, con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati (cfr. Cass. Sent. n. 25136 del 30 novembre 2009).
Anche su tale aspetto, la giurisprudenza è oramai consolidata: non è revocabile in dubbio l'applicazione del suddetto principio al processo tributario “sia in relazione al menzionato principio costituzionale, sia perché, essendo strutturato sulla falsariga del processo civile, può anche ad esso riconoscersi natura dispositiva ed
è anch'esso caratterizzato dalla necessità di una difesa tecnica e da un sistema di preclusioni (benché meno stringente di quello previsto per il rito del lavoro ed il rito civile riformato), sia perché, a norma del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 1, i giudici tributari applicano le norme del medesimo decreto, e, per quanto in esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile (tra le quali rientra certamente l'art. 88 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. trib. n. 1540/2007).
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso - in assenza di tempestiva costituzione in giudizio dell'Ufficio convenuto e, quindi, in assenza di alcun argomento difensivo a confutazione delle ragioni attoree, con particolare riferimento a quella con il quale si lamenta l'insussistenza del presupposto impositivo - deve essere accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono e sono da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in € 300,00, (trecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della parte ricorrente.