Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880 , che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 100 milioni di unita' di conto del Fondo, pari a L. 131.662.540.000, per il biennio 1983-84.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880 , che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 100 milioni di unita' di conto del Fondo, pari a L. 131.662.540.000, per il biennio 1983-84.