Articolo 1 della Legge 18 aprile 1984, n. 89
Articolo 2
Versione
12 maggio 1984
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880 , che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 100 milioni di unita' di conto del Fondo, pari a L. 131.662.540.000, per il biennio 1983-84.
Entrata in vigore il 12 maggio 1984
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